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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 35107/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 14/12/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 18/01/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BEJA3 in relazione al reato di ricettazione.

Ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 358 cod. proc. pen. è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui il dovere del Pubblico Ministero di svolgere attività di indagine a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale e comporta che qualsiasi doglianza in tal senso non può essere proposta con il ricorso per cassazione, trattandosi di una scelta non sindacabile in sede di giudizio di legittimità perché la valutazione in concreto circa la necessità o meno di accertare fatti e circostanze a favore dell'indagato spetta unicamente al Pubblico Ministero (Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018, L. Rv. 274031 - 01; Sez. 1, n. 4042 del 22/10/2021, Dattilo, non massimata).

Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta il vizio motivazionale in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato è aspecifico in quanto meramente reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha correttamente applicato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata).

Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad un onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per il giudice o che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione, Rv. 236914 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 6682 del 12/01/2023, Chiaveggati, non massinnata).Ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 344-bis cod. proc. pen. così come modificato con la L. 134/2021, è manifestamente infondato.

Deve essere rimarcato, in proposito, che la norma invocata limita l'improcedibilità delle impugnazioni per superamento del termine di durata massima ai reati commessi a far data dal 01 gennaio 2020, mentre il reato oggetto di giudizio è stato commesso in data 8 ottobre 2014 (vedi Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, lana, Rv. 282408 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 14/12/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 18/01/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BEJA3 in relazione al reato di ricettazione. Ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 358 cod. proc. pen. è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui il dovere del Pubblico Ministero di svolgere attività di indagine a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale e comporta che qualsiasi doglianza in tal senso non può essere proposta con il ricorso per cassazione, trattandosi di una scelta non sindacabile in sede di giudizio di legittimità perché la valutazione in concreto circa la necessità o meno di accertare fatti e circostanze a favore dell'indagato spetta unicamente al Pubblico Ministero (Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018, L. Rv. 274031 - 01; Sez. 1, n. 4042 del 22/10/2021, Dattilo, non massimata). Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta il vizio motivazionale in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato è aspecifico in quanto meramente reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha correttamente applicato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata). Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad un onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per il giudice o che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione, Rv. 236914 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 6682 del 12/01/2023, Chiaveggati, non massinnata).Ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 344-bis cod. proc. pen. così come modificato con la L. 134/2021, è manifestamente infondato. Deve essere rimarcato, in proposito, che la norma invocata limita l'improcedibilità delle impugnazioni per superamento del termine di durata massima ai reati commessi a far data dal 01 gennaio 2020, mentre il reato oggetto di giudizio è stato commesso in data 8 ottobre 2014 (vedi Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, lana, Rv. 282408 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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