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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13967/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 81, 61, comma primo, n. 1, 582 e 612, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per non aver il giudice pronunciato sentenza di proscioglimento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/03/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 81, 61, comma primo, n. 1, 582 e 612, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per non aver il giudice pronunciato sentenza di proscioglimento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/03/
Sentenza Cassazione n. 13967/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris