CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 17256/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, lo ha condannato per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Considerato che i due motivi in cui si articola il ricorso, inerenti rispettivamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., sono entrambi privi di specificità sui profili oggetto di doglianza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente