Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 16049/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 21 marzo 2023 per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285.

Deduce, con unico motivo, vizio motivazionale per carenza della stessa con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Il motivo in questione si appalesa estremamente generico, in violazione del disposto dell'art. 581 cod. proc. pen., nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 2 sent. app.).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il P - i.-nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 21 marzo 2023 per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. Deduce, con unico motivo, vizio motivazionale per carenza della stessa con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Il motivo in questione si appalesa estremamente generico, in violazione del disposto dell'art. 581 cod. proc. pen., nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 2 sent. app.). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il P - i.-nte
Sentenza Cassazione n. 16049/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris