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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01053/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 28933/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la condanna del predetto in ordine al reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen.; Considerato che il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso — con cui si contesta, rispettivamente, l'omessa valutazione del primo motivo di appello (che lamentava a sua volta il travisamento di una prova dichiarativa), l'omessa globale valutazione del narrato della persona offesa, la natura apparente dell'apparato motivazionale sulla causa scatenante le lesioni riportate dalla persona offesa, nonché l'incompatibilità tra le dichiarazioni della persona offesa e la natura della lesione da questa riportata — oltre ad essere meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di seconde cure, non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 28933/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la condanna del predetto in ordine al reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen.; Considerato che il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso — con cui si contesta, rispettivamente, l'omessa valutazione del primo motivo di appello (che lamentava a sua volta il travisamento di una prova dichiarativa), l'omessa globale valutazione del narrato della persona offesa, la natura apparente dell'apparato motivazionale sulla causa scatenante le lesioni riportate dalla persona offesa, nonché l'incompatibilità tra le dichiarazioni della persona offesa e la natura della lesione da questa riportata — oltre ad essere meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di seconde cure, non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01053/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris