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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10543/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili e che i ricorrenti siano condannati al pagamento delle ulteriori spese di rappresentanza e difesa della predetta parte civile, come da nota che allega; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 06/11/2020 del G.u.p. del Tribunale di Torino, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione aggravata (dall'essere stata la minaccia commessa da più persone riunite) in concorso (anche con [OSCURATO:PERSONA]) ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il capo d'imputazione, il predetto reato era stato contestato ai predetti tre imputati «perché, in concorso tra loro, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere mediante violenza e minaccia [OSCURATO:PERSONA] a consegnare 100.000 € che [OSCURATO:PERSONA] pretendeva in relazione a rapporti di lavoro risalenti al 2010 e già definiti con sentenza della Corte di Appello di Torino pubblicata il 30 Marzo 2017 che confermando la sentenza di primo grado aveva definito altrimenti il rapporto, importo del quale quello aveva continuato a sollecitare il pagamento, in particolare: Loccisano e Scognamiglio avvicinavano il 31 luglio 2018 [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], sotto casa dei medesimi, dicendo di essere lì per le fatture di [OSCURATO:PERSONA]; - il successivo 26 ottobre i medesimi Loccisano e Scognamiglio, nel corso di un incontro dai medesimi richiesto, dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato loro gli atti del contenzioso civile in base ai quali nulla doveva, riferivano che [OSCURATO:PERSONA] doveva loro dei soldi, che erano in grado di comprare anche il suo avvocato, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe voluto incaricare dell'affare i moldavi o gli albanesi, i quali sono capaci anche di uccidere per soldi e sono pericolosissimi, se ne fregano delle leggi e dei Carabinieri e lo avrebbero potuto "sderenare" prima dell'intervento di questi ultimi, mentre loro due, in cambio di una cifra anche inferiore a quella pretesa da [OSCURATO:PERSONA], lo avrebbero potuto proteggere da quest'ultimo facendogli prendere un lavoro da un milione di euro e bloccando l'intervento dei moldavi, che Loccisano comanda; - il 31 ottobre [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una telefonata con [OSCURATO:PERSONA] gli diceva che ci fosse una sentenza negativa o positiva lui i soldi li voleva e basta; - il 6 novembre nel corso di un incontro con [OSCURATO:PERSONA], dapprima [OSCURATO:PERSONA] insisteva per avere i centomila euro e passa, facendogli capire che a sua volta era pressato dagli altri due, poi, una volta sopraggiunto Scognamiglio, invitava espressamente [OSCURATO:PERSONA] a versare 10.000 dei quali 5.000 destinati a lui ed a Loccisano e 5.000 ai moldavi dai quali in cambio loro due lo avrebbero protetto, aggiungendo che Loccisano era calabrese e più pericoloso di Tagliaferro (in realtà Mazzaferro); - nei due giorni successivi inviandogli Whatsapp intimidatori e in una occasione seguendolo per strada.

Evento non verificatosi per l'imprevisto rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] che non versava le somme richieste e presentava denuncia all'autorità giudiziaria.

Con l'aggravante della minaccia commessa da più persone riunite. [OSCURATO:PERSONA] tra il 31 luglio ed il 9 novembre 2018.

Loccisano recidivo specifico a pena espiata. [OSCURATO:PERSONA] recidivo.

Scognamiglio recidivo».

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Torino, hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensori, a mezzo di due distinti atti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.3.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) , dello stesso codice, nonché degli artt. 43 e 629 cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del contestato reato di tentata estorsione.

Il ricorrente lamenta che, ancorché la Corte d'appello di Torino abbia dato correttamente atto della doglianza difensiva, prospettata con l'atto di appello, concernente la mancanza di prova che egli fosse consapevole dell'infondatezza delle pretese avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], «nulla è stato invece esplicitato quanto alla piena interazione dell'elemento soggettivo del reato, rimasto del tutto inesplorato in riferimento alla [propria] posizione».

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 629 e 640 cod. pen., «in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui agli artt. 56, 629, in luogo di quello di cui agli artt. 56, 640 cod. pen.».

Il ricorrente rappresenta al riguardo come la richiesta al [OSCURATO:PERSONA] della somma di C 10.000,00 fosse stata fatta «prospett[ndo] l'intervento dei moldavi come riconducibile alla volontà del [OSCURATO:PERSONA] [...] e non certo del duo Scognamiglío - Loccisano, i quali, semmai, si sarebbero attivati per scongiurare il loro intervento», sicché apparirebbe «evidente come la somma di C 10.000 sarebbe stata richiesta attraverso l'esposizione di un pericolo inesistente (imminente arrivo dei moldavi) e nel tentativo di indurre in errore la persona offesa, alla quale si è cercato di far credere che con il pagamento della somma in questione sarebbero stati allontanati sia i moldavi (in realtà, inesistenti), sia lo stesso [OSCURATO:PERSONA], cui sarebbe stato offerto un appalto di un milione di euro».

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 69, 99 e 106 cod. pen. e dell'art. 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza della motivazione «in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino non abbia, come le era stato richiesto con uno specifico motivo di appello, rivisto in termini più favorevoli all'imputato il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti già formulato dal G.u.p. del Tribunale di Torino «in ragione del "peso" attribuito alla ritenuta recidiva» (così il ricorso), evidenziando, a quest'ultimo proposito, come, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Torino, tale aggravante della recidiva si dovesse ritenere insussistente in quanto, con riferimento alle tre precedenti condanne che erano state assunte quale presupposto della stessa recidiva, la relativa pena complessiva, che era confluita in un unico provvedimento di cumulo, era stata terminata di espiare in regime di affidamento in prova al servizio sociale, con esito positivo, con le conseguenze dell'estinzione, ai sensi del comma 12 dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975, oltre che della pena detentiva, anche di ogni altro effetto penale, e che, ai sensi dell'art. 106 cod. pen., delle predette tre condanne non si doveva tenere conto agli effetti della recidiva.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., «[v]iolazione di legge, contraddittorietà ovvero carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un accordo tra gli imputati per la consumazione del reato contestato.

Il vizio denunciato è specificamente rivolto all'assoluta mancanza di motivazione in relazione alle specifiche doglianze formulate dall'appellante con i motivi di appello e dotate del requisito della specificità».

Dopo avere ripercorso il contenuto della sentenza di primo grado, dei rilievi formulati nel proprio atto di appello in ordine all'insussistenza di un accordo tra egli stesso e il Loccisano e lo Scognamiglio, e delle argomentazioni dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Torino, il ricorrente, a sostengo dei denunciati vizi di violazione di legge e di carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, rappresenta che: a) la Corte d'appello di Torino, «con un ragionamento poco convincente e non adeguatamente motivato, ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato l'istigatore, [...] e gli altri due esecutori, non si sa su quali basi, laddove è emerso dalle registrazioni che il [OSCURATO:PERSONA] mai ha dato ordini ai due partecipi né ha minacciato personalmente o per interposta persona il [OSCURATO:PERSONA], se non nella misura in cui ha ritenuto che vantasse un credito nei confronti di quest'ultimo, per come emerso dalla sentenza della Corte di appello di Torino, sezione civile»; b) «non rileva» che: b.1) il credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] «è rivolto verso una società messa in liquidazione anziché verso il [OSCURATO:PERSONA] che ne era il rappresentante legale»; b.2) «un credito di C 29.739,42 era stato riconosciuto solo in sede di appello civile»; b.3) «dalle registrazioni emerge uno spaccato, a dire della Corte, non equivoco laddove si usino termini quale "spaccaossa", valorizzato dalla stessa, mai utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA]»; c) «rileva», invece, che il [OSCURATO:PERSONA]: c.1) «conosca solo uno dei due compartecipi, tale Scognamiglio, e non l'altro Loccisano»; c.2) «mai abbia usato frasi minacciose nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il quale riferisce degli altri nelle registrazioni per utilizzare le loro dichiarazioni ai fini della dimostrazione che erano stati inviati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e per precostituirsi una prova dell'estorsione»; d) «[è] chiaro l'errore [...] della Corte territoriale laddove essa, afferma che lo Scognamiglio e il Loccisano prendessero le direttive dal [OSCURATO:PERSONA], mai verificato, e laddove gli incontri col [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro dallo stesso richiesti, fossero contornati da un clima minaccioso, anzi.

È sfuggito alla Corte territoriale la circostanza che il Loccisano e lo Scognamiglio si sono offerti al [OSCURATO:PERSONA] per difenderlo dal [OSCURATO:PERSONA].

Così come è sfuggita l'altra circostanza che non si sono visti né Moldavi né Calabresi», la cui esistenza non sarebbe stata effettivamente percepita dalla persona offesa; e) «la Corte [d'appello di Torino] non si è fatta carico di effettuare la valutazione di credibilità oggettiva e soggettiva del dichiarante, o di ricerca di elementi di riscontro sui dati forniti.

Le contraddizioni sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] erano state evidenziate nei motivi di appello, ma completamente disattese dalla [stessa] Corte», senza che questa abbia compiuto «una analisi adeguata delle dichiarazioni della persona offesa, fornendogli il crisma di credibilità senza neppure motivare su quali basi lo stesso è ritenuto credibile» e senza «dare [alle stesse dichiarazioni] un significato diverso a favore del ricorrente, tra l'altro, molto bene, spiegato nei motivi di appello», nonché «individua[ndo] il riscontro nell'assenza di smentita alle ricostruzioni rese dal dichiarante proveniente dall'interessato, con operazione logico argomentativa difficilmente compatibile con i criteri generali in tema di riparto dell'onere probatorio»; f) i contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] erano giustificati dai pregressi rapporti lavorativi tra loro e «risulta [...] innegabile che le relazioni tra i due si improntavano al rispetto derivante da tale rapporto professionale.

Si giustificano così i vari colloqui ai quali sia il GUP che la Corte hanno voluto necessariamente dare quell'impronta delittuosa poi sfociante nel reato contestato», mentre «nei motivi di appello [...] sì evidenziava che questo rapporto non era connotato da "delittuosità"»; g) al compendio probatorio non poteva essere attribuita, nel suo complesso, valenza indiziaria, ma, come era stato evidenziato nei motivi di appello, dallo stesso emergeva che la «condotta personale del [OSCURATO:PERSONA] [...] non richiama certamente condotte delittuose che per altri versi possono essere attribuibili ai presunti partecipi delle condotte delittuose»; h) la Corte d'appello di Torino ha dato «per scontato che il [OSCURATO:PERSONA] sia minaccioso verso [OSCURATO:PERSONA], e che di conseguenza il dialogo, solo telefonico, con lo stesso debba essere necessariamente connotato di gradi estorsivi e che l'intervento di altri soggetti rafforza l'operatività della consorteria» e la stessa Corte «non ha specificato in quale contesto sia di tempo che di luogo sia avvenuto il diverbio e la vera causale del dissidio»; i) «con riferimento, poi, alle registrazioni captate soprattutto in ambientale nei confronti dei soggetti diversi dal [OSCURATO:PERSONA], [...] nulla si riferisce in ordine ad un qualsivoglia contributo che avrebbe potuto rendere il [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle metodiche ed alla operatività messa in atto dagli altri due partecipi.

Si rinvia in tal senso alla sentenza impugnata onde derivarsi la obiettiva impossibilità di individuare un solo elemento riferibile in capo all'odierno ricorrente», atteso che gli elementi di prova non avevano «in alcun modo operato qualsivoglia riferimento in capo all'odierno di corrente quale soggetto autore dell'estorsione», sicché la Corte d'appello di Torino «avrebbe dovuto congruamente argomentare in ordine alle ragioni per le quali, nonostante tale mancato riferimento, si potesse ritenere che effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] potesse essere ritenuto l'istigatore della presunta estorsione»; I) la Corte d'appello di Torino aveva in realtà valorizzato delle mere congetture; m) sarebbe «monca» la motivazione in ordine alla «rilevanza causale del contributo del [OSCURATO:PERSONA]», mentre sarebbe del tutto mancante la motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché è proposto per motivi o manifestamente infondati (il primo e il secondo) o inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza (il terzo).

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto con tale motivo, la Corte d'appello di Torino ha in realtà affrontato la questione, cui lo stesso motivo si riferisce, della consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'infondatezza della pretesa vantata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], avendo evidenziato, a tale specifico riguardo (si veda, in particolare, la pag. 12 della sentenza impugnata), come sia il Loccisano sia lo Scognamiglio avessero preso visione della sentenza del giudice civile relativa ai pregressi rapporti di lavoro tra i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva definitivamente negato la fondatezza delle pretese accampate dal primo nei confronti del secondo.

Ne discende la manifesta insussistenza dei lamentati vizi di violazione di legge (in particolare, degli artt. 43 e 629 cod. pen.) e di mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo dell'attribuito reato di tentata estorsione in concorso, con particolare riguardo al profilo, oggetto delle doglianze del ricorrente, della motivazione in ordine alla consapevolezza, in capo al Loccisano, dell'infondatezza della pretesa avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cosiddetta vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 2), cod. pen., quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492-01).

In precedenza, in senso sostanzialmente analogo, la Corte di cassazione aveva affermato che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dall'esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura, invece, l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362-01).

Pertanto, mentre gli elementi caratterizzanti la condotta estorsiva sono la «violenza» e la «minaccia», quelli qualificanti il comportamento truffaldino - anche nell'ipotesi aggravata della prospettazione del «pericolo immaginario» - sono, pur sempre, gli artifizi e raggiri: in quest'ultima ipotesi infatti la minaccia, poiché riguarda un male non reale, ma immaginario, assume i contorni dell'inganno perché contribuisce all'induzione in errore della parte offesa del reato attraverso la prospettazione del falso pericolo (Sez. 2, n. 8456 del 14/04/1995, Faragli, Rv. 202347-01).

Sempre sul tema, si deve ancora rammentare il principio, più volte ribadito dalla Corte di cassazione, secondo cui, integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072-01; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014, Stasi, Rv. 261479-01.

In senso analogo, anche: Sez. 2, n. 11453 sdel 12/02/2016, Guarnieri, Rv. 267124-01).

La Corte d'appello di Palermo ha rispettato tali principi, affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.La Corte palermitana ha infatti evidenziato come i pericoli prospettati alla persona offesa dagli imputati, che fossero o no effettivamente realizzabili, furono a essa presentati come tali, oltre che come dipendenti, direttamente o indirettamente, dagli stessi imputati (si veda la pag. 14 della sentenza impugnata), con una conseguente concreta efficacia coercitiva (e non meramente manipolativa) della minaccia rispetto alla volontà della vittima, che era stata posta nell'inevitabile alternativa tra la consegna delle somme pretese dagli agenti e l'incorrere nel male da essi minacciato; come è proprio, appunto, del delitto di estorsione.

Ciò vale anche per la minaccia dell'intervento dei soggetti di nazionalità moldava, in quanto presentata al [OSCURATO:PERSONA] come effettivamente realizzabile e come dipendente, sia pure indirettamente, dallo stesso Loccisano e dallo Scognamiglio, in quanto in grado di impedire, qualora la persona offesa avesse consegnato loro la somma richiesta di C 10.000,00, intervenendo presso il [OSCURATO:PERSONA], il predetto intervento.

1.3. Il terzo motivo è inammissibile sia perché è aspecifico sia perché è privo di autosufficienza. 1.3.1 Sotto il primo profilo, si deve osservare che, con tale motivo, il ricorrente lamenta che le concesse circostanze attenuanti generiche siano state ritenute dalla Corte d'appello di Torino equivalenti e non prevalenti rispetto alle attribuite aggravanti della commissione della minaccia da più persone riunite e della recidiva, sulla premessa che tale giudizio di equivalenza si fondasse sul «peso» attribuito alla recidiva, la quale, invece, ai sensi del combinato disposto dell'art. 47, comma 12, della legge n. 354 del 1975, e dell'art. 106 cod. pen., avrebbe dovuto essere ritenuta insussistente.

Il ricorrente trascura tuttavia di considerare che il predetto giudizio di equivalenza, operato dal G.u.p. del Tribunale di Torino e confermato dalla Corte d'appello di Torino, si fondava, in realtà, non solo sul «peso» della recidiva ma anche sull'«assenza di altri positivi elementi di valutazione», cioè di elementi, tra quelli enunciati dall'art. 133 cod. pen., che, comunque, potessero consentire di pervenire a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

Poiché il ricorrente non ha contestato tale ulteriore e autonoma ragione di diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ne discende l'aspecificità del motivo.

1.3.2. Lo stesso motivo è, peraltro, in ogni caso, privo di autosufficienza.

Il principio di autosufficienza va aggiornato dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., secondo il quale copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso.

Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso.

Pertanto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165- bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di una puntuale indicazione degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla cancelleria (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432).

Nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia adempiuto al menzionato onere con riguardo agli invocati provvedimenti di cumulo delle pene di cui alle precedenti condanne e di dichiarazione di estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova, atti che non sono nemmeno stati allegati al ricorso e che sarebbero stati necessari al fine di poter comprendere a quali condanne si riferisse il predetto provvedimento di cumulo delle pene e a quali pene si riferisse il predetto provvedimento di estinzione (delle pene detentive e di ogni altro effetto penale) per esito positivo dell'affidamento in prova.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).

2.2. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione aggravata a lui attribuito sulla scorta, oltre che delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], anche delle registrazioni, fatte dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], delle conversazioni da lui intrattenute con i concorrenti Scognamiglìo e Loccisano - dalle quali emergeva il chiaro contenuto minaccioso della condotta di questi ultimi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a farsi consegnare somme dì denaro dallo stesso non dovute al [OSCURATO:PERSONA] alla luce dell'esito della causa civile tra i due -, avendo, altresì, ritenuto, che la predetta condotta minacciosa fosse stata posta in essere dai concorrenti Scognamiglio e Loccisano su incarico del [OSCURATO:PERSONA], il quale era pienamente consapevole dei "metodi" utilizzati dai due menzionati concorrenti.

I giudici di merito sono pervenuti a quest'ultima conclusione sulla scorta dell'argomentazione che, posto che era risultato smentito che lo Scognamiglio fosse creditore del [OSCURATO:PERSONA], atteso che tale circostanza non era stata in realtà asserita neppure da quest'ultimo (si veda la pag. 33 della sentenza di primo grado), con la conseguenza che allo Scognamiglio si doveva ascrivere un'attività di mero recupero crediti nell'esclusivo interesse del [OSCURATO:PERSONA], non poteva essere stato che questi, in quanto, appunto, unico interessato, a incaricare i concorrenti Scognamiglio e Loccisano di recuperare il proprio credito e che, considerato che questi ultimi non erano dipendenti né di istituti dì credito né dì enti specializzati nel recupero dei crediti, la ragione del loro ingaggio, da parte del [OSCURATO:PERSONA], non poteva che consistere nella a lui nota capacità degli stessi Scognamiglio e Loccisano di esercitare sui creditori intimidazioni capaci di limitarne la capacità di autodeterminazione, così come, difatti, l'incarico era stato dai due concretamente interpretato, e come risultava confermato anche dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva prospettato allo Scognamiglio la possibilità di rivolgersi anche ad altri soggetti, capaci di utilizzare metodi ancor più violenti e minacciosi.

Tale motivazione appare del tutto priva di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità, mentre le doglìanze del ricorrente si sostanziano, in realtà, nella sollecitazione a questa Corte di una differente comparazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, per giungere a una diversa conclusione in ordine alla loro valenza probatoria, il che, appunto, non è ammissibile in questa sede.

3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Inoltre, i due imputati devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi € 3.686,00, oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili e che i ricorrenti siano condannati al pagamento delle ulteriori spese di rappresentanza e difesa della predetta parte civile, come da nota che allega; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 06/11/2020 del G.u.p. del Tribunale di Torino, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione aggravata (dall'essere stata la minaccia commessa da più persone riunite) in concorso (anche con [OSCURATO:PERSONA]) ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il capo d'imputazione, il predetto reato era stato contestato ai predetti tre imputati «perché, in concorso tra loro, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere mediante violenza e minaccia [OSCURATO:PERSONA] a consegnare 100.000 € che [OSCURATO:PERSONA] pretendeva in relazione a rapporti di lavoro risalenti al 2010 e già definiti con sentenza della Corte di Appello di Torino pubblicata il 30 Marzo 2017 che confermando la sentenza di primo grado aveva definito altrimenti il rapporto, importo del quale quello aveva continuato a sollecitare il pagamento, in particolare: Loccisano e Scognamiglio avvicinavano il 31 luglio 2018 [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], sotto casa dei medesimi, dicendo di essere lì per le fatture di [OSCURATO:PERSONA]; - il successivo 26 ottobre i medesimi Loccisano e Scognamiglio, nel corso di un incontro dai medesimi richiesto, dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato loro gli atti del contenzioso civile in base ai quali nulla doveva, riferivano che [OSCURATO:PERSONA] doveva loro dei soldi, che erano in grado di comprare anche il suo avvocato, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe voluto incaricare dell'affare i moldavi o gli albanesi, i quali sono capaci anche di uccidere per soldi e sono pericolosissimi, se ne fregano delle leggi e dei Carabinieri e lo avrebbero potuto "sderenare" prima dell'intervento di questi ultimi, mentre loro due, in cambio di una cifra anche inferiore a quella pretesa da [OSCURATO:PERSONA], lo avrebbero potuto proteggere da quest'ultimo facendogli prendere un lavoro da un milione di euro e bloccando l'intervento dei moldavi, che Loccisano comanda; - il 31 ottobre [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una telefonata con [OSCURATO:PERSONA] gli diceva che ci fosse una sentenza negativa o positiva lui i soldi li voleva e basta; - il 6 novembre nel corso di un incontro con [OSCURATO:PERSONA], dapprima [OSCURATO:PERSONA] insisteva per avere i centomila euro e passa, facendogli capire che a sua volta era pressato dagli altri due, poi, una volta sopraggiunto Scognamiglio, invitava espressamente [OSCURATO:PERSONA] a versare 10.000 dei quali 5.000 destinati a lui ed a Loccisano e 5.000 ai moldavi dai quali in cambio loro due lo avrebbero protetto, aggiungendo che Loccisano era calabrese e più pericoloso di Tagliaferro (in realtà Mazzaferro); - nei due giorni successivi inviandogli Whatsapp intimidatori e in una occasione seguendolo per strada. Evento non verificatosi per l'imprevisto rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] che non versava le somme richieste e presentava denuncia all'autorità giudiziaria. Con l'aggravante della minaccia commessa da più persone riunite. [OSCURATO:PERSONA] tra il 31 luglio ed il 9 novembre 2018. Loccisano recidivo specifico a pena espiata. [OSCURATO:PERSONA] recidivo. Scognamiglio recidivo». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Torino, hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensori, a mezzo di due distinti atti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) , dello stesso codice, nonché degli artt. 43 e 629 cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del contestato reato di tentata estorsione. Il ricorrente lamenta che, ancorché la Corte d'appello di Torino abbia dato correttamente atto della doglianza difensiva, prospettata con l'atto di appello, concernente la mancanza di prova che egli fosse consapevole dell'infondatezza delle pretese avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], «nulla è stato invece esplicitato quanto alla piena interazione dell'elemento soggettivo del reato, rimasto del tutto inesplorato in riferimento alla [propria] posizione». 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 629 e 640 cod. pen., «in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui agli artt. 56, 629, in luogo di quello di cui agli artt. 56, 640 cod. pen.». Il ricorrente rappresenta al riguardo come la richiesta al [OSCURATO:PERSONA] della somma di C 10.000,00 fosse stata fatta «prospett[ndo] l'intervento dei moldavi come riconducibile alla volontà del [OSCURATO:PERSONA] [...] e non certo del duo Scognamiglío - Loccisano, i quali, semmai, si sarebbero attivati per scongiurare il loro intervento», sicché apparirebbe «evidente come la somma di C 10.000 sarebbe stata richiesta attraverso l'esposizione di un pericolo inesistente (imminente arrivo dei moldavi) e nel tentativo di indurre in errore la persona offesa, alla quale si è cercato di far credere che con il pagamento della somma in questione sarebbero stati allontanati sia i moldavi (in realtà, inesistenti), sia lo stesso [OSCURATO:PERSONA], cui sarebbe stato offerto un appalto di un milione di euro». 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 69, 99 e 106 cod. pen. e dell'art. 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza della motivazione «in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino non abbia, come le era stato richiesto con uno specifico motivo di appello, rivisto in termini più favorevoli all'imputato il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti già formulato dal G.u.p. del Tribunale di Torino «in ragione del "peso" attribuito alla ritenuta recidiva» (così il ricorso), evidenziando, a quest'ultimo proposito, come, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Torino, tale aggravante della recidiva si dovesse ritenere insussistente in quanto, con riferimento alle tre precedenti condanne che erano state assunte quale presupposto della stessa recidiva, la relativa pena complessiva, che era confluita in un unico provvedimento di cumulo, era stata terminata di espiare in regime di affidamento in prova al servizio sociale, con esito positivo, con le conseguenze dell'estinzione, ai sensi del comma 12 dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975, oltre che della pena detentiva, anche di ogni altro effetto penale, e che, ai sensi dell'art. 106 cod. pen., delle predette tre condanne non si doveva tenere conto agli effetti della recidiva. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., «[v]iolazione di legge, contraddittorietà ovvero carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un accordo tra gli imputati per la consumazione del reato contestato. Il vizio denunciato è specificamente rivolto all'assoluta mancanza di motivazione in relazione alle specifiche doglianze formulate dall'appellante con i motivi di appello e dotate del requisito della specificità». Dopo avere ripercorso il contenuto della sentenza di primo grado, dei rilievi formulati nel proprio atto di appello in ordine all'insussistenza di un accordo tra egli stesso e il Loccisano e lo Scognamiglio, e delle argomentazioni dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Torino, il ricorrente, a sostengo dei denunciati vizi di violazione di legge e di carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, rappresenta che: a) la Corte d'appello di Torino, «con un ragionamento poco convincente e non adeguatamente motivato, ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato l'istigatore, [...] e gli altri due esecutori, non si sa su quali basi, laddove è emerso dalle registrazioni che il [OSCURATO:PERSONA] mai ha dato ordini ai due partecipi né ha minacciato personalmente o per interposta persona il [OSCURATO:PERSONA], se non nella misura in cui ha ritenuto che vantasse un credito nei confronti di quest'ultimo, per come emerso dalla sentenza della Corte di appello di Torino, sezione civile»; b) «non rileva» che: b.1) il credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] «è rivolto verso una società messa in liquidazione anziché verso il [OSCURATO:PERSONA] che ne era il rappresentante legale»; b.2) «un credito di C 29.739,42 era stato riconosciuto solo in sede di appello civile»; b.3) «dalle registrazioni emerge uno spaccato, a dire della Corte, non equivoco laddove si usino termini quale "spaccaossa", valorizzato dalla stessa, mai utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA]»; c) «rileva», invece, che il [OSCURATO:PERSONA]: c.1) «conosca solo uno dei due compartecipi, tale Scognamiglio, e non l'altro Loccisano»; c.2) «mai abbia usato frasi minacciose nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il quale riferisce degli altri nelle registrazioni per utilizzare le loro dichiarazioni ai fini della dimostrazione che erano stati inviati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e per precostituirsi una prova dell'estorsione»; d) «[è] chiaro l'errore [...] della Corte territoriale laddove essa, afferma che lo Scognamiglio e il Loccisano prendessero le direttive dal [OSCURATO:PERSONA], mai verificato, e laddove gli incontri col [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro dallo stesso richiesti, fossero contornati da un clima minaccioso, anzi. È sfuggito alla Corte territoriale la circostanza che il Loccisano e lo Scognamiglio si sono offerti al [OSCURATO:PERSONA] per difenderlo dal [OSCURATO:PERSONA]. Così come è sfuggita l'altra circostanza che non si sono visti né Moldavi né Calabresi», la cui esistenza non sarebbe stata effettivamente percepita dalla persona offesa; e) «la Corte [d'appello di Torino] non si è fatta carico di effettuare la valutazione di credibilità oggettiva e soggettiva del dichiarante, o di ricerca di elementi di riscontro sui dati forniti. Le contraddizioni sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] erano state evidenziate nei motivi di appello, ma completamente disattese dalla [stessa] Corte», senza che questa abbia compiuto «una analisi adeguata delle dichiarazioni della persona offesa, fornendogli il crisma di credibilità senza neppure motivare su quali basi lo stesso è ritenuto credibile» e senza «dare [alle stesse dichiarazioni] un significato diverso a favore del ricorrente, tra l'altro, molto bene, spiegato nei motivi di appello», nonché «individua[ndo] il riscontro nell'assenza di smentita alle ricostruzioni rese dal dichiarante proveniente dall'interessato, con operazione logico argomentativa difficilmente compatibile con i criteri generali in tema di riparto dell'onere probatorio»; f) i contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] erano giustificati dai pregressi rapporti lavorativi tra loro e «risulta [...] innegabile che le relazioni tra i due si improntavano al rispetto derivante da tale rapporto professionale. Si giustificano così i vari colloqui ai quali sia il GUP che la Corte hanno voluto necessariamente dare quell'impronta delittuosa poi sfociante nel reato contestato», mentre «nei motivi di appello [...] sì evidenziava che questo rapporto non era connotato da "delittuosità"»; g) al compendio probatorio non poteva essere attribuita, nel suo complesso, valenza indiziaria, ma, come era stato evidenziato nei motivi di appello, dallo stesso emergeva che la «condotta personale del [OSCURATO:PERSONA] [...] non richiama certamente condotte delittuose che per altri versi possono essere attribuibili ai presunti partecipi delle condotte delittuose»; h) la Corte d'appello di Torino ha dato «per scontato che il [OSCURATO:PERSONA] sia minaccioso verso [OSCURATO:PERSONA], e che di conseguenza il dialogo, solo telefonico, con lo stesso debba essere necessariamente connotato di gradi estorsivi e che l'intervento di altri soggetti rafforza l'operatività della consorteria» e la stessa Corte «non ha specificato in quale contesto sia di tempo che di luogo sia avvenuto il diverbio e la vera causale del dissidio»; i) «con riferimento, poi, alle registrazioni captate soprattutto in ambientale nei confronti dei soggetti diversi dal [OSCURATO:PERSONA], [...] nulla si riferisce in ordine ad un qualsivoglia contributo che avrebbe potuto rendere il [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle metodiche ed alla operatività messa in atto dagli altri due partecipi. Si rinvia in tal senso alla sentenza impugnata onde derivarsi la obiettiva impossibilità di individuare un solo elemento riferibile in capo all'odierno ricorrente», atteso che gli elementi di prova non avevano «in alcun modo operato qualsivoglia riferimento in capo all'odierno di corrente quale soggetto autore dell'estorsione», sicché la Corte d'appello di Torino «avrebbe dovuto congruamente argomentare in ordine alle ragioni per le quali, nonostante tale mancato riferimento, si potesse ritenere che effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] potesse essere ritenuto l'istigatore della presunta estorsione»; I) la Corte d'appello di Torino aveva in realtà valorizzato delle mere congetture; m) sarebbe «monca» la motivazione in ordine alla «rilevanza causale del contributo del [OSCURATO:PERSONA]», mentre sarebbe del tutto mancante la motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché è proposto per motivi o manifestamente infondati (il primo e il secondo) o inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza (il terzo). 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto con tale motivo, la Corte d'appello di Torino ha in realtà affrontato la questione, cui lo stesso motivo si riferisce, della consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'infondatezza della pretesa vantata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], avendo evidenziato, a tale specifico riguardo (si veda, in particolare, la pag. 12 della sentenza impugnata), come sia il Loccisano sia lo Scognamiglio avessero preso visione della sentenza del giudice civile relativa ai pregressi rapporti di lavoro tra i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva definitivamente negato la fondatezza delle pretese accampate dal primo nei confronti del secondo. Ne discende la manifesta insussistenza dei lamentati vizi di violazione di legge (in particolare, degli artt. 43 e 629 cod. pen.) e di mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo dell'attribuito reato di tentata estorsione in concorso, con particolare riguardo al profilo, oggetto delle doglianze del ricorrente, della motivazione in ordine alla consapevolezza, in capo al Loccisano, dell'infondatezza della pretesa avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cosiddetta vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 2), cod. pen., quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492-01). In precedenza, in senso sostanzialmente analogo, la Corte di cassazione aveva affermato che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dall'esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura, invece, l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362-01). Pertanto, mentre gli elementi caratterizzanti la condotta estorsiva sono la «violenza» e la «minaccia», quelli qualificanti il comportamento truffaldino - anche nell'ipotesi aggravata della prospettazione del «pericolo immaginario» - sono, pur sempre, gli artifizi e raggiri: in quest'ultima ipotesi infatti la minaccia, poiché riguarda un male non reale, ma immaginario, assume i contorni dell'inganno perché contribuisce all'induzione in errore della parte offesa del reato attraverso la prospettazione del falso pericolo (Sez. 2, n. 8456 del 14/04/1995, Faragli, Rv. 202347-01). Sempre sul tema, si deve ancora rammentare il principio, più volte ribadito dalla Corte di cassazione, secondo cui, integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072-01; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014, Stasi, Rv. 261479-01. In senso analogo, anche: Sez. 2, n. 11453 sdel 12/02/2016, Guarnieri, Rv. 267124-01). La Corte d'appello di Palermo ha rispettato tali principi, affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.La Corte palermitana ha infatti evidenziato come i pericoli prospettati alla persona offesa dagli imputati, che fossero o no effettivamente realizzabili, furono a essa presentati come tali, oltre che come dipendenti, direttamente o indirettamente, dagli stessi imputati (si veda la pag. 14 della sentenza impugnata), con una conseguente concreta efficacia coercitiva (e non meramente manipolativa) della minaccia rispetto alla volontà della vittima, che era stata posta nell'inevitabile alternativa tra la consegna delle somme pretese dagli agenti e l'incorrere nel male da essi minacciato; come è proprio, appunto, del delitto di estorsione. Ciò vale anche per la minaccia dell'intervento dei soggetti di nazionalità moldava, in quanto presentata al [OSCURATO:PERSONA] come effettivamente realizzabile e come dipendente, sia pure indirettamente, dallo stesso Loccisano e dallo Scognamiglio, in quanto in grado di impedire, qualora la persona offesa avesse consegnato loro la somma richiesta di C 10.000,00, intervenendo presso il [OSCURATO:PERSONA], il predetto intervento. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile sia perché è aspecifico sia perché è privo di autosufficienza. 1.3.1 Sotto il primo profilo, si deve osservare che, con tale motivo, il ricorrente lamenta che le concesse circostanze attenuanti generiche siano state ritenute dalla Corte d'appello di Torino equivalenti e non prevalenti rispetto alle attribuite aggravanti della commissione della minaccia da più persone riunite e della recidiva, sulla premessa che tale giudizio di equivalenza si fondasse sul «peso» attribuito alla recidiva, la quale, invece, ai sensi del combinato disposto dell'art. 47, comma 12, della legge n. 354 del 1975, e dell'art. 106 cod. pen., avrebbe dovuto essere ritenuta insussistente. Il ricorrente trascura tuttavia di considerare che il predetto giudizio di equivalenza, operato dal G.u.p. del Tribunale di Torino e confermato dalla Corte d'appello di Torino, si fondava, in realtà, non solo sul «peso» della recidiva ma anche sull'«assenza di altri positivi elementi di valutazione», cioè di elementi, tra quelli enunciati dall'art. 133 cod. pen., che, comunque, potessero consentire di pervenire a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Poiché il ricorrente non ha contestato tale ulteriore e autonoma ragione di diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ne discende l'aspecificità del motivo. 1.3.2. Lo stesso motivo è, peraltro, in ogni caso, privo di autosufficienza. Il principio di autosufficienza va aggiornato dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., secondo il quale copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso. Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Pertanto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165- bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di una puntuale indicazione degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla cancelleria (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). Nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia adempiuto al menzionato onere con riguardo agli invocati provvedimenti di cumulo delle pene di cui alle precedenti condanne e di dichiarazione di estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova, atti che non sono nemmeno stati allegati al ricorso e che sarebbero stati necessari al fine di poter comprendere a quali condanne si riferisse il predetto provvedimento di cumulo delle pene e a quali pene si riferisse il predetto provvedimento di estinzione (delle pene detentive e di ogni altro effetto penale) per esito positivo dell'affidamento in prova. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). 2.2. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione aggravata a lui attribuito sulla scorta, oltre che delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], anche delle registrazioni, fatte dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], delle conversazioni da lui intrattenute con i concorrenti Scognamiglìo e Loccisano - dalle quali emergeva il chiaro contenuto minaccioso della condotta di questi ultimi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a farsi consegnare somme dì denaro dallo stesso non dovute al [OSCURATO:PERSONA] alla luce dell'esito della causa civile tra i due -, avendo, altresì, ritenuto, che la predetta condotta minacciosa fosse stata posta in essere dai concorrenti Scognamiglio e Loccisano su incarico del [OSCURATO:PERSONA], il quale era pienamente consapevole dei "metodi" utilizzati dai due menzionati concorrenti. I giudici di merito sono pervenuti a quest'ultima conclusione sulla scorta dell'argomentazione che, posto che era risultato smentito che lo Scognamiglio fosse creditore del [OSCURATO:PERSONA], atteso che tale circostanza non era stata in realtà asserita neppure da quest'ultimo (si veda la pag. 33 della sentenza di primo grado), con la conseguenza che allo Scognamiglio si doveva ascrivere un'attività di mero recupero crediti nell'esclusivo interesse del [OSCURATO:PERSONA], non poteva essere stato che questi, in quanto, appunto, unico interessato, a incaricare i concorrenti Scognamiglio e Loccisano di recuperare il proprio credito e che, considerato che questi ultimi non erano dipendenti né di istituti dì credito né dì enti specializzati nel recupero dei crediti, la ragione del loro ingaggio, da parte del [OSCURATO:PERSONA], non poteva che consistere nella a lui nota capacità degli stessi Scognamiglio e Loccisano di esercitare sui creditori intimidazioni capaci di limitarne la capacità di autodeterminazione, così come, difatti, l'incarico era stato dai due concretamente interpretato, e come risultava confermato anche dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva prospettato allo Scognamiglio la possibilità di rivolgersi anche ad altri soggetti, capaci di utilizzare metodi ancor più violenti e minacciosi. Tale motivazione appare del tutto priva di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità, mentre le doglìanze del ricorrente si sostanziano, in realtà, nella sollecitazione a questa Corte di una differente comparazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, per giungere a una diversa conclusione in ordine alla loro valenza probatoria, il che, appunto, non è ammissibile in questa sede. 3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Inoltre, i due imputati devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi € 3.686,00, oltre agli accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 10543/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris