CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 17727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Arezzo, esponendo di avere lavorato come docente presso il liceo della comunicazione di Sansepolcro, istituto scolastico secondario superiore paritario, struttura sociale dell’INPS(Gestione ex INPDAP), in forza di quattro contratti a tempo determinato dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2016. 2. La ricorrente ha chiesto che venisse accertata l’illegittima apposizione del termine ai contratti stipulati tra le parti e che l’INPS venisse condannato al risarcimento del danno da lei subito in ragione delle irregolari assunzioni ai sensi dell’art.36del d.lgs. n.165/2001. 3. Il Tribunale di Arezzo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 10/2017,ha parzialmente accolto il ricorso, con condanna della P.A. a risarcire il danno, quantificato in dieci mensilità. 4. L'INPS ha proposto appello che la Corte d'appello di Firenze, nel contraddittorio delleparti, ha respinto con sentenza n. 175/2018. 5. La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel dispositivoha quantificato il risarcimento del danno spettante alla lavoratrice nella misura di otto mensilità di retribuzione globale di fatto ( mentre in motivazione lo ha quantificato in sei mensilità),escludendo che potesse trovare applicazione la speciale disciplina della scuola pubblica come invocata dall'INPS, nonché la sussistenza dei presupposti per le assunzioni precarie. 6. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con il primo motivo l'INPS lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, commi 3 e 4, della legge n. 183 del 2010, dell’art.36 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dell’art.1, comma 109, della legge n. 107 del 2015, non avendo la Corte territoriale considerato che, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 109, della legge n. 107 del 2015, erano state modificate le modalità di acceso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale in maniera da soddisfare le esigenze di certezza richieste dal giudice comunitario e da evidenziare la legittimità dei contratti a termine anteriori al 2015. Peraltro, l'apposizione dei termini oggetto di causa era giustificata da ragioni oggettive, dovendosi garantire la continuità dell'attività scolastica. 2. La doglianza è inammissibile, in conformità a precedente in termini di questa Corte (Cass. n.880/2023), a cui si intende dare continuità e alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ. La Corte territoriale ha infatti escluso che, nella specie, trovassero applicazione le norme sul reclutamento del personale della scuola pubblica, in quanto il rapporto di lavoro intercorreva con un ente pubblico diverso dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] che gestiva una scuola paritaria, con l'effetto che detto rapporto non era disciplinato dalla disciplina speciale della scuola pubblica, ma dallo statuto generale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ed in primis dall'art. 36 del d.lg s. n. 165 del 2001, che ha imposto nell'impiego pubblico "più stringenti condizioni per il ricorso al lavoro precario rispetto al settore privato, consentendone l'utilizzo solo per esigenze temporanee ed eccezionali". Secondo il giudice di appello, a fronte della contestazione del lavoratore, la P.A. interessata non aveva peraltro allegato né dimostrato l'esistenza di siffatte "esigenze temporanee ed eccezionali"; la Corte territoriale ha inoltre ritenuto che anche qualora fosse stata applicabile la disciplina speciale dell'accesso agli impieghi del personale scolastico, la reiterazione dei contratti a tempo determinato sarebbe stata abusiva, alla luce dei principi affermati dalle decisioni n. 2252-2258 del 2016 dellaCorte di cassazione. L'INPS non ha tuttavia contestato le rationes decidendiposte a fondamento della decisione impugnata, essendosi limitato a prospettare che in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 109, della legge n. 107 del 2015, erano state modificate le modalità di acceso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale e che la reiterazione dei contratti era giustificata dalla necessità di garantire la continuità dell'attività scolastica. 3. Va poi evidenziata la non assimilabilità dei docenti che abbiano prestato servizio presso le scuole paritarie a quelli in regime di pubblico impiego privatizzato delle scuole statali, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale (Cass., Sez.L, n. 32386 dell'11 dicembre 2019). 4. A prescindere dall'inammissibilità nella presente sede dell’allegazione relativa alla stabilizzazione (Cass., Sez. L, n. 21355 del 6 luglio 2022) e dalla sua prospettazione in termini meramente ipotetici (essendosi l’INPS limitato a dedurre che la ricorrente “si avvia ad ottenere, ove non l’abbia già ottenuto, l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale”) si osserva che, in tema di pubblico impiego privatizzato , nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive (Cass., Sez. L, n. 14815 del 27 maggio 2021). 5. Con il secondo motivo l'INPS contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 1, comma 109, della legge n. 107 del 2015, con riferimento all’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale ha determinato l'ammontare del risarcimento del danno senza tenere conto della fattispecie concreta e dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015. Deduce inoltre il contrasto insanabile tra il dispositivo (in cui l’indennità risarcitoria è stata liquidata in misura di 8 mensilità di retribuzione globale di fatto) e la motivazione della sentenza impugnata (in cui l’indennità risarcitoria è stata liquidata in misura di 6 mensilità di retribuzione globale di fatto), sostenendo la prevalenza della motivazione. La prima censura è inammissibile, in quanto non tiene conto delle rationes decidendi della decisione di appello sopra esposte, né chiarisce se [OSCURATO:PERSONA] sia stata effettivamente immessa in ruolo. Questa Corte ha sul punto chiarito che la astratta chance di stabilizzazione - che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati- non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà, con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre nei casi in cui l’interessato non ha mai potuto accedere alla prospettiva della stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell’[OSCURATO:PERSONA], allegato alla Direttiva, nel significato attribuito nella sentenza Mascolo, secondo i principi affermati da questa Corte, nella sentenza n.5072/2016 delle Sezioni Unite (Cass. n.22552/2016). Laseconda censura è fondata, dovendo osserv arsi che nel rito del lavoro, solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo; tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda, inoltre, sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l’ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l’ipotesi legale del mero errore materiale con la conseguenza che, da un lato, è consentito l’esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall’altro, deve qualificarsi come inammissibile l’eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione (Cass. n. 10305/2011; Cass. n. 11432/2004 Cass. n.18090/2007 ; Cass. n. 21618/2019; Cass. n. 37738/2022). Nel caso di specie il contrasto tra disp ositivo e motivazione è insanabile, in quanto verte sulla quantificazione dell’indennità risarcitoria (la motivazione non contiene alcun riferimento alla misura di 8 mensilità, né indica parametri che possano essere univocamente ancorati a tale misura). Il motivo di censura relativo alla quantificazione dell’indennità riconosciuta alla ricorrente va pertanto accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, vasul punto adottata una decisione di merito. Essendo incontestati i passaggi motivazionali della sentenza impugnata relativi alle dimensioni datoriali inferiori a quelle del MIUR e alla durata del rapporto precario (tre anni consecutivi di contratti stipulati dal 1° settembre al 31 agosto),l’indennità spettante alla ricor rente va quantificata in 6 mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, mancando, d’altra parte, alcuna motivazione nella sentenza impugnata in merito alla quantificazione in 8 mensilità di retribuzione ovvero alcuna osservazione da parte dell’interessata al riguardo. 6. In conclusione, va accolto il motivo di censura relativo alla quantificazione dell’indennità risarcitoria riconosciuta alla ricorrente per l’abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato; con decisione nel merito sul punto, tale indennità va quantificata in 6 mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, mentre va dichiarata inammissibile la restante parte delricorso. 7. L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese relative ai gradi di merito, nonché la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo. 8. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte accoglie il motivo di censura relativo alla quantificazione dell’indennità riconosciuta alla ricorrente per l’abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinatoe, decidendo nel merito sul punto, quantifica tale indennità in 6 mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria; dichiara inammissibile il ricorso nella restante parte. Compensa le spese relative ai gradi di merito condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in€ 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u