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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01089/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 16/07/2020 della [OSCURATO:PERSONA] POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/ sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Perla LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Dato atto che su richiesta della difesa dell'imputato in data 08 luglio 2021 è stata disposta la trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con » sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Potenza, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lagonegro - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico e I.r. nei periodi in contestazione, nonché procuratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dal 29/07/2008 al 25/11/2008, della società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 20 aprile 2011, colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - l'ha assolto parzialmente dalla bancarotta patrimoniale, con riferimento alla distrazione dei beni mobili aziendali, e ha rideterminato in anni tre e mesi tre di reclusione la pena principale, nonché in anni cinque la durata delle pene accessorie fallimentari.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi, denunciando violazione di legge e correlato vizio di motivazione con riguardo ai seguenti aspetti:

2.1. bancarotta documentale, lamentando l'omesso scrutinio del dolo specifico richiesto dalla fattispecie concretamente ravvisata a carico del ricorrente - che è quella dell'omessa tenuta della documentazione contabile e fiscale negli anni 2010 e 2011, come si desume dalla valorizzazione, da parte dei giudici di merito, della denuncia di smarrimento presentata nel 2008 dall'amministratrice formale, "testa di legno" rispetto al dominus individuato in [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, infatti, si è limitata a dare atto della sufficienza del dolo generico, riguardante, tuttavia, la diversa, alternativa, ipotesi della tenuta dei libri in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio, che, tuttavia, presuppone scritture effettivamente esistenti, pur se inattendibili, ciò che non ricorre nel caso di specie, dove la documentazione contabile non è stata depositata al curatore.

2.2. bancarotta documentale, denunciandosi la mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 217 L.F., non essendo stato accertato il dolo specifico costituito dallo scopo di recare pregiudizio ai creditori, giacchè la Corte di appello ha, invece, fatto riferimento alla circostanza che l'omessa tenuta delle scritture contabili fosse preordinata a ostacolare la ricostruzione del patrimonio societario, così confondendo i piani dell'accertamento dell' elemento soggettivo, per come declinati dalla legge con riguardo alle diverse fattispecie di bancarotta documentale.

2.3. bancarotta patrimoniale, in relazione alla quale si denuncia l'erroneo scrutinio del nesso causale e del dolo, sostenendosi che, alla luce delle coordinate ermeneutiche declinate dalle Sezioni Unite "Passarelli", e dalla successiva giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamata in ricorso, lo scrutinio dell'elemento soggettivo non possa esaurirsi nella mera rappresentazione e volizione del fatto dissipativo ex se, dovendo invece il dolo sotteso al reato di bancarotta patrimoniale investire anche la pericolosità di tale fatto rispetto alla garanzia patrimoniale dei creditori.

Nel caso di specie, i giudici di merito si sono limitati a rilevare la configurabilità della distrazione dal mancato rinvenimento delle somme di denaro incassate dalla fallita per la vendita di plurimi cespiti immobiliari, senza, tuttavia, evidenziare, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, gli indici di fraudolenza, cosicchè, la sentenza impugnata non ha dato conto della consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa.

2.3.1. Un' ultima doglianza riguarda il ruolo di amministratore di fatto attribuito al ricorrente sulla base della sola circostanza della condizione di analfabetismo della titolare formale, senza alcun riferimento agli indici sintomatici in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Non sono fondati i motivi che censurano la sentenza impugnata con riguardo alla affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

1.1. Non il primo, che lamenta l'omesso scrutinio del dolo specifico della fattispecie concretamente ravvisata a carico del ricorrente, dell'omessa tenuta della documentazione contabile e fiscale negli anni 2010 e 2011.

1.1.1. Deve riconoscersi che, effettivamente, la lettura della sentenza impugnata lascia intravedere l'errore interpretativo nel quale incorre la Corte di appello, laddove confonde, nello scrutinio dell'elemento soggettivo del reato, il dolo generico proprio della fattispecie di cui all'ultima parte dell'art. 216 co.1. n. 2 ( che attiene alla tenuta delle scritture contabili "in guisa da non renderne possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", c.d.

"bancarotta generale"), con il dolo specifico richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie declinata nella prima parte della predetta disposizione di legge ( che disciplina le tre ipotesi della sottrazione, distruzione, falsificazione, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, dei libri o delle scritture contabili- c.d.

"bancarotta specifica").

Detto errore va, dunque, corretto.

1.2. Va premesso che, nella giurisprudenza di questa Corte, si afferma che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'esistenza dell'elemento soggettivo, nell'ipotesi c.d. generale, non può essere desunto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, poichè è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006 (dep. 2007 ) Rv. 236031; conf.

Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014 Ud. (dep. 04/06/2014 ) Rv. 262384 — 01). 1.2.1 II dolo generico della fattispecie "generale" deve essere, dunque, desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall.( Sez. 5 - , n. 26613 del 22/02/2019 Ud.

Rv. 276910).

Il principio è stato ribadito da Sez. 5 n. 2900 del 02/10/2018 (dep. 2019 ) Rv. 274630, secondo cui "La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore." In sostanza, nella ipotesi di bancarotta generale, la finalità dell'agente è riferita a un elemento costitutivo della fattispecie, ovvero alla impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa ( Sez. 3, n. 46972 del 03/11/2004 Rv. 230482; conf.

Sez. 5, n. 26907 del 07/06/2006, Rv. 235006 - 01 ).

1.2.2. Si è da tempo evidenziato che, per la ipotesi c.d.

"generale", la legge prevede solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ) ,Rv. 258881 -).

In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico.

In sintesi, si ritiene che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell'impresa costituisce una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendo cioè tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva connpronnissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili da parte degli organi fallimentari.

1.3. Il dolo specifico, configurato dalla locuzione " con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori" è richiesto, invece, esclusivamente per le ipotesi di cd. bancarotta documentale "specifica".

L'utilizzo della disgiuntiva tra le ipotesi che integrano il dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta documentale specifica ha fatto ritenere che, accanto allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (animus nocendi) sia contemplato, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto ( animus lucrandi), sicchè la prova di uno dei due diversi intenti è sufficiente all'affermazione di responsabilità ( Sez. 5 n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5 n. 18634 del 01/12/2017, Rv. 269904; Sez. 5 n. 17084 del 09/12/2014 , dep. 2015, rv. 263242): pertanto, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma n. 2 prima parte della legge fallimentare, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre il reato si perfeziona I indipendentemente dall'impossibilità di ricostruire la contabilità dell'impresa, non essendo tale evento riconducibile a detta ipotesi, ma soltanto alla quarta declinata dall'art. 216 co.1 n. 2 L.F., concernente la irregolare tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 3951 del 18/02/1992, Rv 189813)

1.3.1. Per costante insegnamento di questa Corte, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216, comma 1, n. 2 Legge Fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a "fori-lodi ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa.

Si è, peraltro, ripetutamente precisato come ciò non consenta, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo, di ricondurre la condotta di omessa tenuta a quella testè descritta, dovendosi invece ritenere che l'omessa tenuta della contabilità interna integri gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 Legge Fall, e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252992; conf.

Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Rv. 262915; Sez. 5 n. 18320 del 07/11/2019 (dep. 2020 ) Rv. 279179).

Il dolo richiesto per la sussistenza del reato in tal caso non è, dunque, quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione descritto nella prima parte dell'incriminazione in oggetto, ovvero che la condotta sia supportata dal fine di recare pregiudizio ai creditori.

1.4. Ciò posto, e tornando alla fattispecie in scrutinio, secondo quanto emerge dalla stessa imputazione e comunque dalla lettura della sentenza impugnata, la condotta che si è ritenuta concretamente integrata è quella della omissione/occultamento della documentazione contabile, dal momento che non è stata mai consegnata al curatore la documentazione riguardante gli anni 2010 e 2011; d'altro canto, la amministratrice formale ne aveva denunciato il furto, pochi mesi dopo il fallimento.

Il dolo è, dunque, quello specifico, non essendo sufficiente, come erroneamente affermato dalla Corte di appello, quello generico. 1.4.1.

Tuttavia, va considerato che la sentenza impugnata integra una situazione di c.d. doppia conforme di condanna con riguardo alla bancarotta documentale, non intaccata dalla parziale riforma della decisione di primo grado.

Ed è proprio attraverso la lettura congiunta delle due sentenze di merito che è possibile ricostruire l'elemento soggettivo della fattispecie in esame, giacchè il Tribunale ha specificamente fatto riferimento alla intenzione di occultare, attraverso l'omessa tenuta o comunque la sottrazione delle scritture contabili, le proprie condotte gestorie antidoverose, e quindi all'intento di procurarsi un ingiusto profitto ( mediante la distrazione contestata) e di recare un evidente pregiudizio ai creditori.

1.4.2. D'altro canto, la Corte di appello, pur incorrendo nella già rilevata confusione, di fatto, nell'indagine attinente all'elemento soggettivo, pur facendo riferimento nominalmente al dolo generico, in realtà finisce per individuare, nella condotta in esame, la consapevolezza di sottrarre risorse finanziarie costituenti la garanzia patrimoniale dei creditori, così specificamente argomentando in ordine alla specifica finalità declinata dal dolo specifico.

In tal modo, si è dato adeguato supporto giustificativo alla valutazione dell'elemento soggettivo nei termini, richiesti, del dolo specifico. 1.4.3.

Al di là dell'errore di diritto individuabile nella indicazione dell'elemento soggettivo necessario per la integrazione della fattispecie in contestazione come dolo generico, la motivazione è coerente con la natura della fattispecie, sotto il profilo soggettivo, cosicchè non sono rilevabili ripercussioni incidenti sul dispositivo.

2. Le valutazioni che precedono risultano assorbenti anche rispetto al secondo motivo di ricorso, dal momento che, sul versante psicologico del reato, è tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale, correttamente esclusa dalla sentenza impugnata perché non riconducibile ad un mero disordine contabile ma ad una cosciente e volontaria condotta omissiva e falsificatrice tenuta dall'imputato.

3. Non coglie nel segno neppure la doglianza riguardante la bancarotta patrimoniale, giacchè la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni della decisione in linea con l'orientamento maggioritario, accreditato dalle Sezioni Unite "Passarelli", che considera il fallimento come elemento costitutivo improprio, ma non integrando l'evento del reato, esso non rientra né nel fuoco del nesso causale né della volontà.

Nel caso di specie, all'atto dell'accesso presso l'unica sede legale della società, il curatore non ha rinvenuto alcun bene mobile né somme di danaro, ad eccezione della rimanenza di cassa di 3000 euro, nonostante la società svolgesse diverse attività e avesse dato lavoro a circa cinquanta dipendenti ( così nella sentenza di primo grado); né è stato rinvenuto l'importo incassato per la compravendita di diversi immobili, e tanto basta a invertire l'onere probatorio, che grava interamente sull'imputato, come correttamente si legge nella sentenza impugnata.

Della sorte di tali beni nulla ha riferito l'imputato, dovendosi ricordare che la giurisprudenza di legittimità ricollega la distrazione al distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento ( Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019 Rv. 27603; conf. sez. 5, n. 8755 del 23/03/1988, Rv. 179047; conf.

Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984, Rv. 165673).

4. Il ruolo di amministratore di fatto è chiaramente delineato con riferimento alla assoluta accertata incapacità della titolare formale di gestire una società, avendole insegnato proprio il ricorrente a firmare, così come riferito dalla sorella della donna.

Sicchè, a prescindere dagli indici sintomatici, è certo che il ruolo formale fosse fittizio; d'altro canto, come si legge nella sentenza, il curatore trovò presso la sede della società, durante l'accesso, proprio il ricorrente, il quale era anche il titolare della società IMCO a cui vennero trasferiti, con rogito notarile del 29 luglio 208, tutti i beni immobili della fallita.

La Corte di appello ha, dunque tratto, attraverso un ragionamento inferenziale corretto, la prova logica che la società fallita sia stata gestita, di fatto, proprio dal ricorrente, in mancanza di ragionevoli deduzioni in grado di scalfire l'evidenza probatoria.

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 16/07/2020 della [OSCURATO:PERSONA] POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/ sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Perla LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Dato atto che su richiesta della difesa dell'imputato in data 08 luglio 2021 è stata disposta la trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con » sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Potenza, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lagonegro - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico e I.r. nei periodi in contestazione, nonché procuratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dal 29/07/2008 al 25/11/2008, della società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 20 aprile 2011, colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - l'ha assolto parzialmente dalla bancarotta patrimoniale, con riferimento alla distrazione dei beni mobili aziendali, e ha rideterminato in anni tre e mesi tre di reclusione la pena principale, nonché in anni cinque la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi, denunciando violazione di legge e correlato vizio di motivazione con riguardo ai seguenti aspetti: 2.1. bancarotta documentale, lamentando l'omesso scrutinio del dolo specifico richiesto dalla fattispecie concretamente ravvisata a carico del ricorrente - che è quella dell'omessa tenuta della documentazione contabile e fiscale negli anni 2010 e 2011, come si desume dalla valorizzazione, da parte dei giudici di merito, della denuncia di smarrimento presentata nel 2008 dall'amministratrice formale, "testa di legno" rispetto al dominus individuato in [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, infatti, si è limitata a dare atto della sufficienza del dolo generico, riguardante, tuttavia, la diversa, alternativa, ipotesi della tenuta dei libri in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio, che, tuttavia, presuppone scritture effettivamente esistenti, pur se inattendibili, ciò che non ricorre nel caso di specie, dove la documentazione contabile non è stata depositata al curatore. 2.2. bancarotta documentale, denunciandosi la mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 217 L.F., non essendo stato accertato il dolo specifico costituito dallo scopo di recare pregiudizio ai creditori, giacchè la Corte di appello ha, invece, fatto riferimento alla circostanza che l'omessa tenuta delle scritture contabili fosse preordinata a ostacolare la ricostruzione del patrimonio societario, così confondendo i piani dell'accertamento dell' elemento soggettivo, per come declinati dalla legge con riguardo alle diverse fattispecie di bancarotta documentale. 2.3. bancarotta patrimoniale, in relazione alla quale si denuncia l'erroneo scrutinio del nesso causale e del dolo, sostenendosi che, alla luce delle coordinate ermeneutiche declinate dalle Sezioni Unite "Passarelli", e dalla successiva giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamata in ricorso, lo scrutinio dell'elemento soggettivo non possa esaurirsi nella mera rappresentazione e volizione del fatto dissipativo ex se, dovendo invece il dolo sotteso al reato di bancarotta patrimoniale investire anche la pericolosità di tale fatto rispetto alla garanzia patrimoniale dei creditori. Nel caso di specie, i giudici di merito si sono limitati a rilevare la configurabilità della distrazione dal mancato rinvenimento delle somme di denaro incassate dalla fallita per la vendita di plurimi cespiti immobiliari, senza, tuttavia, evidenziare, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, gli indici di fraudolenza, cosicchè, la sentenza impugnata non ha dato conto della consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa. 2.3.1. Un' ultima doglianza riguarda il ruolo di amministratore di fatto attribuito al ricorrente sulla base della sola circostanza della condizione di analfabetismo della titolare formale, senza alcun riferimento agli indici sintomatici in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Non sono fondati i motivi che censurano la sentenza impugnata con riguardo alla affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 1.1. Non il primo, che lamenta l'omesso scrutinio del dolo specifico della fattispecie concretamente ravvisata a carico del ricorrente, dell'omessa tenuta della documentazione contabile e fiscale negli anni 2010 e 2011. 1.1.1. Deve riconoscersi che, effettivamente, la lettura della sentenza impugnata lascia intravedere l'errore interpretativo nel quale incorre la Corte di appello, laddove confonde, nello scrutinio dell'elemento soggettivo del reato, il dolo generico proprio della fattispecie di cui all'ultima parte dell'art. 216 co.1. n. 2 ( che attiene alla tenuta delle scritture contabili "in guisa da non renderne possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", c.d. "bancarotta generale"), con il dolo specifico richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie declinata nella prima parte della predetta disposizione di legge ( che disciplina le tre ipotesi della sottrazione, distruzione, falsificazione, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, dei libri o delle scritture contabili- c.d. "bancarotta specifica"). Detto errore va, dunque, corretto. 1.2. Va premesso che, nella giurisprudenza di questa Corte, si afferma che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'esistenza dell'elemento soggettivo, nell'ipotesi c.d. generale, non può essere desunto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, poichè è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006 (dep. 2007 ) Rv. 236031; conf. Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014 Ud. (dep. 04/06/2014 ) Rv. 262384 — 01). 1.2.1 II dolo generico della fattispecie "generale" deve essere, dunque, desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall.( Sez. 5 - , n. 26613 del 22/02/2019 Ud. Rv. 276910). Il principio è stato ribadito da Sez. 5 n. 2900 del 02/10/2018 (dep. 2019 ) Rv. 274630, secondo cui "La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore." In sostanza, nella ipotesi di bancarotta generale, la finalità dell'agente è riferita a un elemento costitutivo della fattispecie, ovvero alla impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa ( Sez. 3, n. 46972 del 03/11/2004 Rv. 230482; conf. Sez. 5, n. 26907 del 07/06/2006, Rv. 235006 - 01 ). 1.2.2. Si è da tempo evidenziato che, per la ipotesi c.d. "generale", la legge prevede solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ) ,Rv. 258881 -). In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico. In sintesi, si ritiene che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell'impresa costituisce una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendo cioè tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva connpronnissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili da parte degli organi fallimentari. 1.3. Il dolo specifico, configurato dalla locuzione " con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori" è richiesto, invece, esclusivamente per le ipotesi di cd. bancarotta documentale "specifica". L'utilizzo della disgiuntiva tra le ipotesi che integrano il dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta documentale specifica ha fatto ritenere che, accanto allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (animus nocendi) sia contemplato, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto ( animus lucrandi), sicchè la prova di uno dei due diversi intenti è sufficiente all'affermazione di responsabilità ( Sez. 5 n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5 n. 18634 del 01/12/2017, Rv. 269904; Sez. 5 n. 17084 del 09/12/2014 , dep. 2015, rv. 263242): pertanto, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma n. 2 prima parte della legge fallimentare, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre il reato si perfeziona I indipendentemente dall'impossibilità di ricostruire la contabilità dell'impresa, non essendo tale evento riconducibile a detta ipotesi, ma soltanto alla quarta declinata dall'art. 216 co.1 n. 2 L.F., concernente la irregolare tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 3951 del 18/02/1992, Rv 189813) 1.3.1. Per costante insegnamento di questa Corte, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216, comma 1, n. 2 Legge Fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a "fori-lodi ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. Si è, peraltro, ripetutamente precisato come ciò non consenta, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo, di ricondurre la condotta di omessa tenuta a quella testè descritta, dovendosi invece ritenere che l'omessa tenuta della contabilità interna integri gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 Legge Fall, e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252992; conf. Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Rv. 262915; Sez. 5 n. 18320 del 07/11/2019 (dep. 2020 ) Rv. 279179). Il dolo richiesto per la sussistenza del reato in tal caso non è, dunque, quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione descritto nella prima parte dell'incriminazione in oggetto, ovvero che la condotta sia supportata dal fine di recare pregiudizio ai creditori. 1.4. Ciò posto, e tornando alla fattispecie in scrutinio, secondo quanto emerge dalla stessa imputazione e comunque dalla lettura della sentenza impugnata, la condotta che si è ritenuta concretamente integrata è quella della omissione/occultamento della documentazione contabile, dal momento che non è stata mai consegnata al curatore la documentazione riguardante gli anni 2010 e 2011; d'altro canto, la amministratrice formale ne aveva denunciato il furto, pochi mesi dopo il fallimento. Il dolo è, dunque, quello specifico, non essendo sufficiente, come erroneamente affermato dalla Corte di appello, quello generico. 1.4.1. Tuttavia, va considerato che la sentenza impugnata integra una situazione di c.d. doppia conforme di condanna con riguardo alla bancarotta documentale, non intaccata dalla parziale riforma della decisione di primo grado. Ed è proprio attraverso la lettura congiunta delle due sentenze di merito che è possibile ricostruire l'elemento soggettivo della fattispecie in esame, giacchè il Tribunale ha specificamente fatto riferimento alla intenzione di occultare, attraverso l'omessa tenuta o comunque la sottrazione delle scritture contabili, le proprie condotte gestorie antidoverose, e quindi all'intento di procurarsi un ingiusto profitto ( mediante la distrazione contestata) e di recare un evidente pregiudizio ai creditori. 1.4.2. D'altro canto, la Corte di appello, pur incorrendo nella già rilevata confusione, di fatto, nell'indagine attinente all'elemento soggettivo, pur facendo riferimento nominalmente al dolo generico, in realtà finisce per individuare, nella condotta in esame, la consapevolezza di sottrarre risorse finanziarie costituenti la garanzia patrimoniale dei creditori, così specificamente argomentando in ordine alla specifica finalità declinata dal dolo specifico. In tal modo, si è dato adeguato supporto giustificativo alla valutazione dell'elemento soggettivo nei termini, richiesti, del dolo specifico. 1.4.3. Al di là dell'errore di diritto individuabile nella indicazione dell'elemento soggettivo necessario per la integrazione della fattispecie in contestazione come dolo generico, la motivazione è coerente con la natura della fattispecie, sotto il profilo soggettivo, cosicchè non sono rilevabili ripercussioni incidenti sul dispositivo. 2. Le valutazioni che precedono risultano assorbenti anche rispetto al secondo motivo di ricorso, dal momento che, sul versante psicologico del reato, è tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale, correttamente esclusa dalla sentenza impugnata perché non riconducibile ad un mero disordine contabile ma ad una cosciente e volontaria condotta omissiva e falsificatrice tenuta dall'imputato. 3. Non coglie nel segno neppure la doglianza riguardante la bancarotta patrimoniale, giacchè la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni della decisione in linea con l'orientamento maggioritario, accreditato dalle Sezioni Unite "Passarelli", che considera il fallimento come elemento costitutivo improprio, ma non integrando l'evento del reato, esso non rientra né nel fuoco del nesso causale né della volontà. Nel caso di specie, all'atto dell'accesso presso l'unica sede legale della società, il curatore non ha rinvenuto alcun bene mobile né somme di danaro, ad eccezione della rimanenza di cassa di 3000 euro, nonostante la società svolgesse diverse attività e avesse dato lavoro a circa cinquanta dipendenti ( così nella sentenza di primo grado); né è stato rinvenuto l'importo incassato per la compravendita di diversi immobili, e tanto basta a invertire l'onere probatorio, che grava interamente sull'imputato, come correttamente si legge nella sentenza impugnata. Della sorte di tali beni nulla ha riferito l'imputato, dovendosi ricordare che la giurisprudenza di legittimità ricollega la distrazione al distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento ( Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019 Rv. 27603; conf. sez. 5, n. 8755 del 23/03/1988, Rv. 179047; conf. Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984, Rv. 165673). 4. Il ruolo di amministratore di fatto è chiaramente delineato con riferimento alla assoluta accertata incapacità della titolare formale di gestire una società, avendole insegnato proprio il ricorrente a firmare, così come riferito dalla sorella della donna. Sicchè, a prescindere dagli indici sintomatici, è certo che il ruolo formale fosse fittizio; d'altro canto, come si legge nella sentenza, il curatore trovò presso la sede della società, durante l'accesso, proprio il ricorrente, il quale era anche il titolare della società IMCO a cui vennero trasferiti, con rogito notarile del 29 luglio 208, tutti i beni immobili della fallita. La Corte di appello ha, dunque tratto, attraverso un ragionamento inferenziale corretto, la prova logica che la società fallita sia stata gestita, di fatto, proprio dal ricorrente, in mancanza di ragionevoli deduzioni in grado di scalfire l'evidenza probatoria. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent
Sentenza Cassazione n. 01089/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris