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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 40495/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]• Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila indicata in epigrafe con la quale è stata riformata la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Vasto il 25 febbraio 2020 in ordine al reato di cui all'art.187, commi 1 e 1 bis, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Vasto il 2 agosto 2017.

L'esponente lamenta difetto di motivazione, per avere i giudici di merito trascurato di valutare quale indice sintomatico dello stato di alterazione la mancanza di reattività durante la guida, aggravata dalla mancata frenata per il rallentamento del veicolo che precedeva e dalla presenza di pedoni che attraversavano le strisce.

2. Il ricorso è inammissibile.

Occorre ricordare che non è nei poteri della Corte di Cassazione una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109).

Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).

Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il Procuratore ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per giungere all'esito assolutorio, con motivazione peraltro del tutto immune da manifesta illogicità e coerente con la giurisprudenza di legittimità in punto di accertamento del reato contestato (Sez. 4 , n. 15078 del 17/01/2020, Gentilini, Rv. 279140; Sez. 4, n. 39160 del 15/05/2013, Braccini, Rv. 256830).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] iere ensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]• Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila indicata in epigrafe con la quale è stata riformata la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Vasto il 25 febbraio 2020 in ordine al reato di cui all'art.187, commi 1 e 1 bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Vasto il 2 agosto 2017. L'esponente lamenta difetto di motivazione, per avere i giudici di merito trascurato di valutare quale indice sintomatico dello stato di alterazione la mancanza di reattività durante la guida, aggravata dalla mancata frenata per il rallentamento del veicolo che precedeva e dalla presenza di pedoni che attraversavano le strisce. 2. Il ricorso è inammissibile. Occorre ricordare che non è nei poteri della Corte di Cassazione una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il Procuratore ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per giungere all'esito assolutorio, con motivazione peraltro del tutto immune da manifesta illogicità e coerente con la giurisprudenza di legittimità in punto di accertamento del reato contestato (Sez. 4 , n. 15078 del 17/01/2020, Gentilini, Rv. 279140; Sez. 4, n. 39160 del 15/05/2013, Braccini, Rv. 256830). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] iere ensore Il
Sentenza Cassazione n. 40495/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris