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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31374/2026

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e d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento dellasentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio sul calcolo della pena e lainammissibilità, nel resto, del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna allapena di mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Napoli il 13settembre 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 56 –391-ter, per avere posto in essere atti idonei ad introdurre indebitamente nellacasa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], ove il marito era detenuto, quattroapparecchi cellulari da consegnare, completi di schede SIM e caricatori USB.2.

L’imputata ha proposto ricorso con atto del difensore di fiducia, affidatoa quattro motivi.2.1.

Con il primo di essi lamenta violazione di legge e vizi di motivazione inrelazione all’art.391-ter cod. pen.Il fatto, per come posto in essere, risulta inidoneo al conseguimento delrisultato illecito avuto di mira, in quanto la ricorrente, nell'introdurre nella casacircondariale, occultati nei propri indumenti intimi, i telefoni cellulari con leschede ed i caricatori, non predispose alcun accorgimento idoneo ad eludere icontrolli, tant'è che nel frangente si attivò l'allarme dell'apposito dispositivorilevatore (metal detector).2.2.

Con il secondo motivo il difensore denuncia violazione di legge e vizi dimotivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e vizi cumulativi dimotivazione.Proprio alla luce delle modalità d'introduzione dei dispositivi nella strutturapenitenziaria emerge la lieve entità del fatto, connotato da minimale intensità deldolo e dalla occasionalità della condotta (essendo l'imputata gravata da un unicoprecedente, risalente nel tempo).2.3.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge inrelazione all’art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione, quanto al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.2.4.

Con il quarto motivo si deducono violazione di legge in relazione agliartt. 56 e 133 cod. pen. e vizi cumulativi di motivazione.Non è stata indicata la entità della diminuzione di pena per il tentativo.Il trattamento sanzionatorio va rimodulato in senso più favorevole, inconsiderazione della modalità dei fatti e della personalità dell'imputata, disvelatadal comportamento collaborativo dalla stessa assunto nella immediatezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio,inammissibile nel resto.2.

Il primo motivo è reiterativo di censure già compiutamente vagliate edisattese dalla Corte di appello.È stata fatta corretta applicazione in sentenza dei principi giuridici in temadi tentativo, trasfusi in una motivazione non contraddittoria né manifestamenteillogica.All'imputata è contestata, con riferimento al delitto di accesso indebito adispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti ex art. 391-ter cod.pen. - introdotto per l’esigenza di contrastare le comunicazioni con l'esterno,diverse da quelle specificamente autorizzate, da parte dei detenuti in regimecarcerario – l' ipotesi tentata del reato comune di introduzione.Ed invero, integra la fattispecie tentata la presentazione della imputataall’istituto penitenziario, con i quattro apparecchi telefonici muniti di schede SIMe caricatori USB, dalla stessa occultati sulla persona.

Non rileva in sensocontrario che ella non sia riuscita ad accedere all’area riservata ai colloqui acausa dell’attivazione del dispositivo di allarme del metal detector, posto che,valutata con giudizio prognostico ex ante, a norma dell’art. 56 cod. pen., talecondotta risulta idonea sul piano causale ed univocamente diretta allarealizzazione dell'evento, essendo rimasta allo stadio del tentativo solo perl’attivazione del segnale di alert degli apparati di controllo.3.

Il secondo motivo è aspecifico.Le linee interpretative per il riconoscimento della particolare tenuità delfatto sono state definite dalla elaborazione delle Sezioni Unite.Con la sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Rv., Tushaj, Rv. 266590 – 01,la Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, ha affermato che, ai finidella configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa econgiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, aisensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, delgrado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo”.Con il più recente arresto di cui a Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022,Ubaldi, Rv. 283064 – 01, questa opzione ricostruttiva è stata tenuta ferma,continuazione non ostativa, in sé considerata, alla configurabilità della causa diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il [OSCURATO:PERSONA] osservato come la particolare tenuità possa essere riconosciuta dal giudice“all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta” che - salve lecondizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. perescludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamentocome abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, inparticolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dallatipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate,dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni edalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto incui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanzaCiò premesso, nella ricostruzione dei fatti per cui è processo i Giudicihanno fornito elementi palesemente indicativi dell’impossibilità di ritenere lacondotta dell’agente connotata da minimale offensività.È stato valorizzato, a tali fini, il numero di dispositivi che la [OSCURATO:PERSONA] aveva inanimo di consegnare in occasione del colloquio con il marito detenuto, nonché ilnumero di SIM card a corredo di ciascuno caduti in sequestro, da tali elementipotendosi desumere la preordinazione della condotta a consentire lecomunicazioni in favore di più persone ristrette nell’istituto penitenziario, così daneutralizzare il sistema dei controlli e la effettività della detenzione in esecuzionedi pena.È stata, poi, evidenziata la particolare intensità del dolo sotteso a talecondotta.4.

Procedendo in ordine logico, è fondato invece il quarto motivo, relativoalla omessa indicazione della entità della riduzione di pena per il tentativo, nellaforbice da un terzo a due terzi.La motivazione sul punto è assente nella sentenza di primo grado, che haridotto la pena minima prevista per il reato consumato, pari ad un anno, inmisura di un terzo per le sole circostanze attenuanti generiche.È, invece, meramente apparente l’ordito motivazionale della sentenzaimpugnata, nella parte in cui la Corte ha ritenuto che la riduzione fosse stata difatto correttamente operata dal primo Giudice, benché non valorizzata nelcalcolo, e ciò sul duplice rilievo che la pena risulta determinata in misuracompresa nella cornice edittale e che non vi sono ragioni per ritenere che essadovesse essere contenuta nel minimo, avuto riguardo al numero di apparecchi insequestro.Il ragionamento risulta viziato in quanto non è stato posto rimedio allalamentata lacuna della prima sentenza.5.

Assorbiti gli altri motivi, va dunque disposto l’annullamento dellasentenza impugnata, nella parte in cui è carente di una compiuta determinazionedel trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appellodi Napoli per nuovo giudizio sul punto.Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., viene dichiarata irrevocabilel’affermazione di responsabilità P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello diNapoli.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilita' della sentenza in ordineall'affermazione della penale responsabilità dell'imputata.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento dellasentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio sul calcolo della pena e lainammissibilità, nel resto, del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna allapena di mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Napoli il 13settembre 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 56 –391-ter, per avere posto in essere atti idonei ad introdurre indebitamente nellacasa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], ove il marito era detenuto, quattroapparecchi cellulari da consegnare, completi di schede SIM e caricatori USB.2. L’imputata ha proposto ricorso con atto del difensore di fiducia, affidatoa quattro motivi.2.1. Con il primo di essi lamenta violazione di legge e vizi di motivazione inrelazione all’art.391-ter cod. pen.Il fatto, per come posto in essere, risulta inidoneo al conseguimento delrisultato illecito avuto di mira, in quanto la ricorrente, nell'introdurre nella casacircondariale, occultati nei propri indumenti intimi, i telefoni cellulari con leschede ed i caricatori, non predispose alcun accorgimento idoneo ad eludere icontrolli, tant'è che nel frangente si attivò l'allarme dell'apposito dispositivorilevatore (metal detector).2.2. Con il secondo motivo il difensore denuncia violazione di legge e vizi dimotivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e vizi cumulativi dimotivazione.Proprio alla luce delle modalità d'introduzione dei dispositivi nella strutturapenitenziaria emerge la lieve entità del fatto, connotato da minimale intensità deldolo e dalla occasionalità della condotta (essendo l'imputata gravata da un unicoprecedente, risalente nel tempo).2.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge inrelazione all’art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione, quanto al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.2.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge in relazione agliartt. 56 e 133 cod. pen. e vizi cumulativi di motivazione.Non è stata indicata la entità della diminuzione di pena per il tentativo.Il trattamento sanzionatorio va rimodulato in senso più favorevole, inconsiderazione della modalità dei fatti e della personalità dell'imputata, disvelatadal comportamento collaborativo dalla stessa assunto nella immediatezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio,inammissibile nel resto.2. Il primo motivo è reiterativo di censure già compiutamente vagliate edisattese dalla Corte di appello.È stata fatta corretta applicazione in sentenza dei principi giuridici in temadi tentativo, trasfusi in una motivazione non contraddittoria né manifestamenteillogica.All'imputata è contestata, con riferimento al delitto di accesso indebito adispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti ex art. 391-ter cod.pen. - introdotto per l’esigenza di contrastare le comunicazioni con l'esterno,diverse da quelle specificamente autorizzate, da parte dei detenuti in regimecarcerario – l' ipotesi tentata del reato comune di introduzione.Ed invero, integra la fattispecie tentata la presentazione della imputataall’istituto penitenziario, con i quattro apparecchi telefonici muniti di schede SIMe caricatori USB, dalla stessa occultati sulla persona. Non rileva in sensocontrario che ella non sia riuscita ad accedere all’area riservata ai colloqui acausa dell’attivazione del dispositivo di allarme del metal detector, posto che,valutata con giudizio prognostico ex ante, a norma dell’art. 56 cod. pen., talecondotta risulta idonea sul piano causale ed univocamente diretta allarealizzazione dell'evento, essendo rimasta allo stadio del tentativo solo perl’attivazione del segnale di alert degli apparati di controllo.3. Il secondo motivo è aspecifico.Le linee interpretative per il riconoscimento della particolare tenuità delfatto sono state definite dalla elaborazione delle Sezioni Unite.Con la sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Rv., Tushaj, Rv. 266590 – 01,la Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, ha affermato che, ai finidella configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa econgiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, aisensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, delgrado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo”.Con il più recente arresto di cui a Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022,Ubaldi, Rv. 283064 – 01, questa opzione ricostruttiva è stata tenuta ferma,continuazione non ostativa, in sé considerata, alla configurabilità della causa diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il [OSCURATO:PERSONA] osservato come la particolare tenuità possa essere riconosciuta dal giudice“all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta” che - salve lecondizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. perescludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamentocome abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, inparticolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dallatipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate,dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni edalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto incui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanzaCiò premesso, nella ricostruzione dei fatti per cui è processo i Giudicihanno fornito elementi palesemente indicativi dell’impossibilità di ritenere lacondotta dell’agente connotata da minimale offensività.È stato valorizzato, a tali fini, il numero di dispositivi che la [OSCURATO:PERSONA] aveva inanimo di consegnare in occasione del colloquio con il marito detenuto, nonché ilnumero di SIM card a corredo di ciascuno caduti in sequestro, da tali elementipotendosi desumere la preordinazione della condotta a consentire lecomunicazioni in favore di più persone ristrette nell’istituto penitenziario, così daneutralizzare il sistema dei controlli e la effettività della detenzione in esecuzionedi pena.È stata, poi, evidenziata la particolare intensità del dolo sotteso a talecondotta.4. Procedendo in ordine logico, è fondato invece il quarto motivo, relativoalla omessa indicazione della entità della riduzione di pena per il tentativo, nellaforbice da un terzo a due terzi.La motivazione sul punto è assente nella sentenza di primo grado, che haridotto la pena minima prevista per il reato consumato, pari ad un anno, inmisura di un terzo per le sole circostanze attenuanti generiche.È, invece, meramente apparente l’ordito motivazionale della sentenzaimpugnata, nella parte in cui la Corte ha ritenuto che la riduzione fosse stata difatto correttamente operata dal primo Giudice, benché non valorizzata nelcalcolo, e ciò sul duplice rilievo che la pena risulta determinata in misuracompresa nella cornice edittale e che non vi sono ragioni per ritenere che essadovesse essere contenuta nel minimo, avuto riguardo al numero di apparecchi insequestro.Il ragionamento risulta viziato in quanto non è stato posto rimedio allalamentata lacuna della prima sentenza.5. Assorbiti gli altri motivi, va dunque disposto l’annullamento dellasentenza impugnata, nella parte in cui è carente di una compiuta determinazionedel trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appellodi Napoli per nuovo giudizio sul punto.Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., viene dichiarata irrevocabilel’affermazione di responsabilità P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello diNapoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilita' della sentenza in ordineall'affermazione della penale responsabilità dell'imputata.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
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