CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42249/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso dato atto che alcun difensore è comparso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 2 febbraio 2022, la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Massa in data 16 settembre 2019 in relazione a reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. B, cod. strada) contestato come commesso il 1 agosto 2017 in Carrara. Giova premettere che il Limone aveva chiesto procedersi nelle forme del rito abbreviato condizionato all'audizione dei consulenti di parte e all'acquisizione della loro relazione, vertente sulla capacità d'intendere e di volere dell'imputato; all'esito il giudicante aveva disposto, ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., la nomina di un perito, che veniva escusso all'udienza del 16 settembre 2019 e che in quell'occasione depositava la sua relazione scritta, aderendo alla quale il Tribunale riteneva il Limone affetto da vizio parziale di mente (e non totale, come sostenuto dalla difesa), con conseguente riconoscimento della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. La Corte di merito ha disatteso l'eccezione volta a far affermare la violazione dei diritto di difesa in relazione alla tardività dell'avviso al difensore deposito della relazione peritale, sul rilievo che essa non aveva pregiudicato la conoscenza del contenuto della perizia, che il difensore aveva dimostrato con l'istanza di rinvio dell'udienza e, successivamente, con l'atto d'appello. 2. Nell'unico motivo di doglianza il Limone, per il tramite del suo difensore di fiducia, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, deducendo che la difesa dell'imputato aveva chiesto differirsi l'audizione del perito, prevista per il 16 settembre 2019, proprio per dar modo ai consulenti di parte di partecipare al contraddittorio; l'istanza era stata tuttavia rigettata, sebbene il perito nominato avesse sforato il termine assegnatogli dal giudice, e nonostante il fatto che l'avviso del deposito della relazione peritale fosse stato dato nel pomeriggio del 13 settembre, ormai nell'imminenza dell'udienza del 16 settembre e con conseguente impossibilità di organizzare un'adeguata partecipazione dei consulenti di parte all'udienza, a fronte del fatto che é riconosciuto ai consulenti di parte il diritto di assistere e partecipare in ogni momento all'espletamento dell'incarico peritale. Ciò ha violato il diritto al contraddittorio e ha impedito alla difesa dell'imputato di esercitare adeguatamente i suoi diritti. 3. Il ricorso é inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La Corte di merito, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che la nullità relativa derivante dall'omissione dell'avviso al difensore di deposito della perizia é da ritenere sanata allorché sia dimostrato per facta condudentia che il difensore ha avuto conoscenza dell'atto e, quindi, é stato in grado di esercitare, senza compromissione, il diritto di difesa (giurisprudenza pacifica a partire da Sez. 5, n. 8305 del 13/05/1992, Richards, Rv. 191434). Ora, é ben vero che, in tema di perizia, il giudice, dopo l'esame del perito, é tenuto ad integrare il contraddittorio con l'esame del consulente tecnico dell'imputato qualora questi abbia assunto iniziative di sollecitazione e di contestazione rispetto all'attività peritale ed ai relativi esiti (Sez. 1, Sentenza n. 54492 del 05/04/2017, Perillo, Rv. 271899) Tuttavia, sulla base di quanto risulta dagli atti processuali, l'istanza di rinvio avanzata dal difensore dell'imputato il 14 settembre 2019 non era finalizzata ad assicurare il contraddittorio fra il perito e i consulenti di parte, ma a consentire esclusivamente allo stesso difensore di esaminare la perizia, a fronte della quale assume perciò rilievo il fatto che gli atti difensivi (in primis la richiesta di rinvio ad udienza successiva dell'audizione del perito) dimostrassero la piena conoscenza del contenuto dell'atto da parte del difensore; del resto, la motivazione con la quale il Tribunale di Massa ha respinto l'istanza di differimento si fonda su un dato conoscitivo non sindacabile in questa sede, costituito dal fatto che il giudicante, reputando sufficiente il tempo di due giorni per l'esame dell'elaborato peritale, ha evidenziato l'insussistenza di previsioni di legge che assicurino un termine a comparire per l'esame delle relazioni peritali. Non sembra dubbio, allora, che la richiesta di differimento per poter procedere ad un adeguato esame della relazione del perito non era finalizzata a un'interlocuzione con il perito stesso da parte dei consulenti tecnici, onde consentire agli stessi di poter controdedurre sotto il profilo tecnico-scientifico, ma solo a consentire al difensore di avere cognizione dei contenuti di un elaborato peritale di cui, in realtà, aveva sufficiente conoscenza e che ben poteva esaminare nei due giorni antecedenti l'udienza di audizione del perito. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle