CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6868-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]' GERLANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - ricorrente incidentale — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RACHELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NL\[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LACQU.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza n. 982/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. *** Ritenuto che la rinnovazione della notificazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disposta con ordinanza interlocutoria del 10 maggio 2021, è stata eseguita; che il presente giudizio riguarda la successione di [OSCURATO:PERSONA] apertasi il 5 ottobre 1910, essendoci controversia innanzitutto su vicende riguardanti la successione del genitore di lui, [OSCURATO:PERSONA] deceduto nel 1903, avendo disposto con testamento in favore dei figli, lasciando la disponibile al figlio [OSCURATO:PERSONA] e la legittima agli altri figli; che, in relazione a tale prioritaria successione, è in discussione una vicenda traslativa fra [OSCURATO:PERSONA] e la sorella Maria, istituita nella legittima; che la Corte d'appello ha accertato che il relativo negozio era stato consensualmente risolto, con la conseguenza che alla morte di Maria la quota di lei, deceduta senza lasciare discendenti, si sarebbe accresciuta ai fratelli superstiti, il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e Rachele (la questione è oggetto del terzo motivo del ricorso principale); che, sempre in relazione alla successione di [OSCURATO:PERSONA], costituisce inoltre oggetto di controversia la determinazione della quota di [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2016 n. 06868 sez. 52 - ud. 23-03-2021 -2- che il ricorrente principale sostiene che [OSCURATO:PERSONA] aveva cumulato l'intera quota disponibile, nella misura stabilita dal codice del 1865, con la quota di legittima spettantegli, oltre alla quota acquistata da Maria con il negozio che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto oggetto di risoluzione consensuale; che la questione è oggetto del quarto motivo del ricorso principale, che pone anche questioni sulla composizione della massa; che, con riferimento specifico alla successione di [OSCURATO:PERSONA], alla quale sono stati originariamente chiamati gli otto figli, si discute della esistenza della rinuncia all'eredità dei figli Teresa e Rachele, riconosciuta dalla Corte d'appello in assenza del documento, in forza di elementi indiziari e presuntivi; che la questione è oggetto dei primi due motivi del ricorso principale, in primo luogo sotto il profilo della inammissibilità della prova presuntiva della rinuncia secondo il Codice civile del 1865; si nega inoltre il potere del giudice di ricorrere alla prova presuntiva in assenza di richiesta di parte che il ricorf incidentale attiene alla pretesa del Gioffrè, avente causa di uno dei figli di [OSCURATO:PERSONA] (Severino), di essere riconosciuto attuale titolare della totalità dell'asse, pretesa giustificata in forza di una pluralità di acquisti, mortis causa e inter nivos, avvenute nel corso degli anni; che la controversia, per la complessità della vicenda, che affonda le sue origini in successioni apertesi all'inizio del secolo scorso, disciplinate dal vecchio codice, presenta una molteplicità di questioni giuridiche, interpretative e fattuali, sopra sommariamente identificate, tali da giustificare la trattazione della causa in pubblica udienza; Ric. 2016 n. 06868 sez. 52 - ud. 23-03-2021 -3- P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 dice