CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 38174/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Napoli) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 17/01/2025 Parte civile: Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, associandosi alle conclusioni del PG, ha insistito per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti di cui agli artt. 640-bis cod. pen. (capo a) e 476, 482 cod. pen. (capo b) in quanto estinti per intervenuta prescrizione. A seguito di appello proposto dalla sola parte civile Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] – G.S.E. – S.p.a., la Corte di appello di Roma con sentenza del 17/01/2025, riformando la suddetta pronuncia ai soli effetti civili, ha dichiarato l'imputato “responsabile ai fini civili dei danni cagionati alla parte civile” e lo ha condannato al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio oltre alle spese di lite, assegnando all'appellante una provvisionale di euro 483.431,80. 2. Avverso quest'ultima pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce inosservanza o erronea applicazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.). Assume infatti il ricorrente che la Corte di appello, in accoglimento del motivo dedotto dalla parte civile, aveva erroneamente collocato la data di consumazione del reato di truffa contestato all'[OSCURATO:PERSONA] nel luglio del 2017, anziché nel gennaio del 2016 come invece aveva correttamente fatto il giudice di primo grado. Il ricorrente deduceva infatti che nel caso in esame il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. era consistito nell'ottenimento, con mezzi fraudolenti, dei cd titoli di efficienza energetica (TEE) o “certificati bianchi” da parte del G.S.E., titoli che una volta riconosciuti e rilasciati sono direttamente e immediatamente utilizzabili da parte del beneficiario, il quale li può negoziare o monetizzare; il reato si era quindi consumato nel momento in cui il soggetto pubblico, ultimata l'istruttoria, aveva riconosciuto la spettanza del beneficio accreditando i TEE sul conto della società dell'[OSCURATO:PERSONA] (accredito avvenuto pacificamente prima del gennaio 2016); a nulla rilevava dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, che l'effettiva erogazione dei titoli fosse proseguita sino al luglio del 2017. Non veniva dunque in alcun modo in rilievo, a detta del ricorrente, la figura del reato a consumazione prolungata invocata dalla parte civile. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge, in quanto, a detta del ricorrente, la Corte di appello, quand'anche non avesse condiviso gli argomenti posti a fondamento del primo motivo di ricorso, avrebbe comunque dovuto prendere atto che il reato si era prescritto nel corso del giudizio di secondo grado e dunque adottare le conseguenti statuizioni di legge; cosa che invece aveva omesso di fare. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova. Secondo il ricorrente la Corte di appello sarebbe incorsa in travisamento della prova, male interpretando il documento – prodotto in giudizio dalla parte civile (allegato 2 al documento 9) –; da una corretta lettura del documento emergeva chiaramente che le Richieste di Verifica e Certificazione (cd RVC) in esame erano quelle aventi n. 0807719121415R007 e 0807719121415R008 presentate dall'[OSCURATO:PERSONA], le quali erano state sottoposte ad istruttoria con esito positivo già nel giugno del 2015, il RSE (competente all'esame delle richieste per conto di GSE) aveva ritenuto conformi le istanze, certificato i risparmi di energia e autorizzato il Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] (GME) ad emettere i titoli (TEE) a favore del richiedente. Da una corretta lettura dei documenti richiamati, a detta del difensore, risultava quindi evidente che “la condotta del reato contestato al sig. [OSCURATO:PERSONA]...si è esaurita già al momento della presentazione di emissione dei TEE, sicuramente antecedente alla Richiesta di Verifica e Certificazione...sottomessa ad istruttoria in data 29 giugno 2015...A nulla rileva, poi che l'erogazione per i predetti RVC...sia avvenuta con cadenze periodiche spalmate tra il 2015 e il luglio del 2017”. 3. La parte civile ha inviato articolata memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese del giudizio con allegata nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. La questione posta dal difensore ha ad oggetto l'individuazione del momento in cui si consuma e conseguentemente inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 640bis cod. pen. quando il reato ha ad oggetto i titoli di efficienza energetica (TEE) – cd “certificati bianchi” –. Il difensore assume che i TEE, dopo che il GSE ha verificato, all'esito di apposita istruttoria, la ricorrenza dei presupposti, vengono liquidati e accreditati su apposito “conto corrente” dell'operatore economico che ha avanzato la Richiesta di Verifica e Certificazione (cd RVC); già da quel momento, dunque, il titolo entra nella piena disponibilità del richiedente, il quale lo può liberamente vendere o scambiare sull'apposita piattaforma, senza la necessità di attendere l'effettiva erogazione. Da ciò consegue, secondo il ricorrente, che il delitto si consuma nel momento in cui il soggetto pubblico provvede ad accreditare i titoli sul conto del privato, risultando irrilevante il momento della successiva erogazione/monetizzazione. A tale conclusione, come rilevato dal difensore in sede di discussione, sarebbe peraltro giunta anche la Corte di Cassazione nella sentenza di questa stessa sezione n. 11136 del 2020. Poiché nel caso in esame, è pacifico che i titoli sono stati dal Gestore riconosciuti alla società dell'[OSCURATO:PERSONA] al più tardi nel gennaio 2016, era quindi corretta la decisione del Tribunale, il quale, ancorando a tale data il decorso dei termini di prescrizione, aveva dichiarato estinto il reato; era per converso affetta da errore di diritto la decisione della Corte di appello, la quale, attribuendo invece rilevanza a quello che era un post factum (vale a dire l'effettiva erogazione delle somme portate dai titoli avvenuta sino a luglio 2017), aveva ritenuto non prescritto l'illecito. 1.2. Quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato non è condivisibile. Preliminarmente è opportuno illustrare (seppur sinteticamente) la complessa e articolata disciplina dei Titoli di [OSCURATO:PERSONA] (TEE), detti anche certificati bianchi, risultanti dalla disciplina vigente oggi, come all'epoca dei fatti (vale a dire i citati decreti ministeriali del 2004, i successivi DD.MM. 28/12/2012 e 11/01/2017, unitamente alle linee guida periodicamente adottate in forza di tali decreti dal Gestore dei [OSCURATO:PERSONA]GSE). I titoli di efficienza energetica (o certificati bianchi) sono stati istituiti dai Decreti del Ministro delle [OSCURATO:PERSONA] del 20 luglio 2004 (poi successivamente modificati ed integrati negli anni successivi), quale strumento finalizzato ad incentivare la realizzazione di interventi di miglioramento e risparmio energetico da parte di soggetti pubblici e privati con lo scopo di conseguire gli obiettivi di risparmio energetico periodicamente fissati dal legislatore in ottemperanza della disciplina nazionale e comunitaria in materia. Si tratta nella sostanza di strumenti che attestano il conseguimento di un risparmio nel consumo di energia realizzato attraverso opere e interventi da parte del soggetto interessato, che hanno però un valore economico in quanto negoziabili sia in trattative bilaterali tra operatori sia in un apposito mercato regolamentato. L'emissione e l'erogazione dei titoli coinvolgono principalmente due soggetti pubblici, vale a dire il GSE(Gestore dei [OSCURATO:PERSONA]) e il GME(Gestore dei [OSCURATO:PERSONA]). Possono richiedere l'emissione dei TEE i "soggetti obbligati" (vale a dire distributori di energia elettrica e gas con oltre 50.000 clienti finali che sono per legge tenuti a conseguire gli obiettivi di risparmio fissati periodicamente dai decreti ministeriali) o altri soggetti (come le ESCO) che, pur non avendo tale obbligo, realizzano progetti di efficienza energetica (cd volontari). Questa in estrema sintesi la disciplina normativa: 1) l'operatore interessato (proponente) presenta un progetto di efficienza energetica al GSE, preceduto da una misurazione dei consumi energetici ex ante (iniziali); 2) il GSE valuta il progetto e risponde entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta; 3) una volta verificato il progetto e accertato che lo stesso presenta i requisiti necessari, l'operatore economico realizza (con spese interamente a suo carico) l'intervento implicante l'efficientamento energetico; 4) si calcolano quindi i consumi energetici ex post (dopo l'intervento), verificando quali sono i risparmi energetici conseguiti (in sostanza la differenza tra i consumi energetici misurati ex ante ed ex post); 5) l'operatore interessato, una volta realizzato il progetto, invia periodicamente, durante tutto il periodo di monitoraggio (che coincide con la cd durata utile dell'intervento), la rendicontazione dei risparmi conseguiti – rendicontazione che può essere consuntivo o standardizzata (RC o RS) a seconda che il progetto presentato è a sua volta a consuntivo (PC) o standardizzato (PS); a decorrere dall’avvio del programma di misura, che deve avvenire entro 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto, sono contabilizzati i risparmi conseguiti per tutti gli interventi che costituiscono il progetto per una durata pari al numero di anni della vita utile; il periodo di monitoraggio delle singole RC presentate successivamente all’approvazione del progetto è annuale; tuttavia, a date condizioni, è possibile proporre periodi di monitoraggio semestrali o trimestrali qualora, per ogni rendicontazione presentata, sia verificato che il numero di [OSCURATO:PERSONA] da riconoscere sia almeno pari, rispettivamente, a 10.000 e 5.000; in ogni caso, la prima rendicontazione deve essere presentata entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di monitoraggio; a questo punto il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle rendicontazioni con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione del progetto; il GSE valuta dunque i dati trasmessi con la cd richiesta di certificazione e verifica (RCV) e in caso positivo certifica i risparmi conseguiti; 6) una volta certificato il risparmio, il GSE autorizza quindi il Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] (GME) all'emissione dei titoli di efficienza energetica (viene riconosciuto un certificato a fronte del risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio o TEP); 7) i TEE vengono quindi emessi/erogati periodicamente al richiedente per un periodo che varia dai 3 ai 10 anni, a seconda della categoria e della vita utile dell'intervento di efficienza energetica realizzato (in sostanza viene erogato un TEE per ogni [OSCURATO:PERSONA] di Petrolio (TEP) di risparmio energetico ottenuto annualmente grazie al progetto, per tutta la durata della sua vita utile definita dalla normativa); 8) i TEE emessi sono registrati in un archivio elettronico gestito dal GME (il registro TEE); ciascun operatore ha un suo “conto” in cui confluiscono i TEE emessi in suo favore; è il cd “conto proprietà” vale a dire il conto del registro TEE su cui il GME registra: in una sezione il numero dei titoli emessi a favore dell’intestatario del conto con l’indicazione della relativa tipologia; nella seconda, il numero complessivo di titoli in possesso del soggetto intestatario del conto, senza alcuna, costituito dall’insieme dei titoli emessi dal GME in favore del soggetto intestatario del conto, nonché di quelli rinvenienti dalle negoziazioni avvenute sul mercato o tramite contrattazione bilaterale, ovvero da quelli oggetto di operazioni di blocco, ritiro o annullamento (vedi art. 2 lett. e) del regolamento ARERA di cui si dirà in seguito); 9) l'emissione/accredito del TEE non comporta però alcun pagamento diretto da parte del GSE ma segna il momento in cui il certificato bianco può essere valorizzato economicamente, cioè monetizzato; 10) la valorizzazione economica o monetizzazione avviene mediante lo scambio dei TEE sul mercato con altri operatori economici interessati al loro acquisto (ad esempio e soprattutto le aziende che devono raggiungere specifici obiettivi di risparmio energetico e possono comprare i certificati se non riescono annualmente a raggiungere tali obiettivi); 11) lo scambio dei titoli può avvenire nell'ambito di trattative private, ma normalmente si realizza in un apposito mercato regolamentato, organizzato e gestito dal GME; il valore economico dei titoli è determinato dalle dinamiche di mercato (domanda e offerta) e il soggetto che ha ottenuto l'emissione dei TEE (sia esso un soggetto obbligato che ha generato un surplus, o un altro soggetto come una ESCO) realizza il beneficio economico vendendo i titoli sul mercato ai soggetti che ne hanno bisogno per rispettare i propri obblighi, incassando il relativo prezzo di vendita del titolo; dunque in ultima analisi è il prezzo di vendita del TEE che costituisce l'incentivo economico alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico. I decreti ministeriali stabiliscono altresì che al GSE è affidato il controllo sugli interventi di efficienza energetica mediante verifiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ. Il GSE verifica: a) la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti originali per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi; b) la conformità degli interventi realizzati al progetto approvato e alle disposizioni normative vigenti alla data della presentazione del progetto; c) la congruenza tra l’incentivo erogato e i risparmi energetici derivanti dall’intervento effettuato. Il GSE può svolgere le attività di controllo e di accertamento durante l’intero periodo della vita utile dell’intervento. Nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GSE “dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate”. Qualora invece riscontri violazioni, irregolarità o inadempimenti che rilevano ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi, provvede: a) alla rideterminazione dei [OSCURATO:PERSONA] emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell’intervento riscontrate; b) al “recupero dei [OSCURATO:PERSONA] riconosciuti in eccesso o dell’equivalente valore monetario”. Quanto al mercato dei TEE gestito dal GME lo stesso è disciplinato da regole approvate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (ARERA) con deliberazione 14 febbraio 2013, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (ss.mm.). Secondo la disciplina normativa: 1) i titoli negoziabili sono solo i TEE validi per tali intendendosi i titoli emessi dal GME, iscritti nei conti proprietà degli operatori e non oggetto di blocco, ritiro o annullamento (art. 2 lett. cc); 2) possono presentare offerte sul mercato solo gli operatori ammessi (a loro domanda) che siano titolari di un conto proprietà presso il registro TEE (art. 19); 3) nei contratti di acquisto e vendita di titoli, stipulati sul mercato, il GME è controparte degli operatori (art. 24); il che significa che gli operatori inseriscono nel sistema le rispettive offerte di vendita e di acquisto dei TEE; il GME effettua i controlli di validità e congruità delle offerte (art. 25 e 26) e procede quindi all'abbinamento automatico di proposte di acquisto e di vendita (art. 27); tra le verifiche necessarie a garantire la validità dell'offerta di vendita rientra anche quella volta ad accertare che il numero di titoli indicato nella proposta di vendita sia minore o uguale al numero massimo dei titoli vendibili, che a loro volta sono quelli iscritti nel conto proprietà dell’operatore nell’ambito del registro TEE tenuto dal GME (art. 33); 4) successivamente il Gestore registra le transazioni andate a buon fine e procede al trasferimento dei titoli oggetto delle transazioni di mercato, dai conti proprietà dei venditori a quelli degli acquirenti (art. 28); 5) per ogni periodo di fatturazione il GME: a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, gli importi relativi alle transazioni concluse in acquisto dall’operatore stesso; b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, gli importi relativi alle transazioni concluse in vendita dall’operatore stesso (art. 35); lo stesso Gestore provvede poi a soddisfare i crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori ed effettua i pagamenti nei confronti degli operatori propri creditori per un importo pari al controvalore delle transazioni (art. 36 e 37); in sostanza formalmente è come se gli operatori acquistano dal GME e vendono al GME i titoli negoziati, posto che gli stessi rispettivamente ricevono fattura dal Gestore ed emettono fattura nei suoi confronti, è a lui che pagano il corrispettivo e da lui lo ricevono; in ultima analisi è sempre il GME che procede a monetizzare il TEE, versando al titolare del certificato che lo vende il relativo prezzo (sebbene, di fatto, la provvista per il pagamento derivi (indirettamente) dalla somma che l'acquirente del TEE ha a sua volta versato al GME per l'acquisto). 1.3. Così ricostruiti la disciplina e il funzionamento del TEE si può affermare che si possono individuare le seguenti fasi: 1) quella di presentazione e approvazione del progetto di intervento da parte del GSE; 2) quella, successiva alla ultimazione dell'intervento, in cui sulla base delle rendicontazioni periodiche effettuate durante la vita utile dell'intervento e delle relative richieste di verifica e certificazione (RVC), GSE certifica appunto i risparmi effettivamente conseguiti e autorizza il GME ad emettere i titoli in numero corrispondente ai risparmi volta per volta certificati; 3) quella in cui GME emette i TEE, registrandoli e accreditandoli sul conto proprietà del richiedente; 4) quella infine in cui il richiedente, una volta ottenuto l'accredito sul suo conto, valorizza o monetizza i TEE ottenuti scambiandoli con altri operatori interessati privatamente ovvero sul mercato regolamentato (ma sempre per il tramite di GME). Tanto premesso, va in primo luogo escluso che, contrariamente a quanto sembra prospettare il ricorrente (vedi il terzo motivo), il reato di truffa si sia consumato nel momento in cui l'[OSCURATO:PERSONA] ha avanzato le richieste di verifica e certificazione e/o in quello in cui, all'esito dell'istruttoria su tali richieste, il GSE ha certificato i risparmi e ha quindi riconosciuto la spettanza dei relativi TEE. E' infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità che in tema di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis, la condotta si perfeziona non già con l'approvazione del finanziamento o del contributo pubblico, ma solo nel momento in cui le somme a tale titolo liquidate vengono percepite dall'agente (cfr Sez. 6, Sentenza n. 12278 del 15/01/2020, Rv. 278755 – 02). Non è neppure possibile affermare, come pure pretende il ricorrente, che la truffa si sia consumata nel momento in cui GME ha periodicamente emesso i TEE e li ha poi registrati sul conto della società dell'[OSCURATO:PERSONA] – momento a partire dal quale, come detto, i titoli diventano negoziabili per il titolare –. Ed invero, da quanto sin qui esposto emerge che la natura dei TEE è quella di titoli di valore che incorporano il diritto per il portatore ad ottenere un controvalore in denaro negoziandolo sul mercato. In altri termini i titoli di efficienza energetica integrano un vantaggio per i possessori in un duplice senso: 1) per l'operatore economico (grandi imprese di distribuzione di energia) che è obbligato per legge a raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico fissati dal Governo, il TEE ha una utilità in sé e per sé, in quanto è lo strumento col quale l'operatore dimostra di essere in regola con gli obblighi imposti (e può così sottrarsi alle conseguenze negative di un eventuale inadempimento); 2) per l'operatore economico che non è “soggetto obbligato” - come appunto la società dell'[OSCURATO:PERSONA] -, i certificati bianchi sono invece una utilità economica in quanto quest'ultimo può renderli oggetto di cessioni e di contrattazioni sul mercato, come per qualsiasi altro titolo di credito, ottenendo così il controvalore monetario del documento (monetizzazione). Si tratta quindi di “documenti” che, al pari di un titolo di credito, possono essere negoziati (seppur su apposita piattaforma e in un mercato regolamentato ristretto) dal beneficiario come un bene autonomo (al parti di un titolo al portatore). Ciò premesso, occorre rilevare che secondo il costante e condivisibile orientamento di questa Corte l'evento delittuoso punito dall'art. 640 cod. pen. è costituito dal conseguimento del profitto con altrui danno. I due elementi (profitto e danno), pur essendo inscindibilmente connessi, possono venire ad esistenza in momenti diversi, sicché la truffa si perfeziona, non con l'azione tesa al profitto, ma con il momento in cui si realizza il profitto stesso ovvero (se diverso) quello in cui si realizza il danno. Conseguentemente si è affermato che, quando l'oggetto della truffa sia costituito da un titolo di credito, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui, attraverso la riscossione dello stesso, si verifica l'arricchimento dell'agente, con il correlativo danno patrimoniale altrui (Sez. 5, Sentenza n. 6470 del 07/04/1995, Minicapelli, Rv. 201765 – 01; nello stesso senso Sez. 2, Sentenza n. 31652del 28/04/2017, Sanfilippo, Rv. 270606 – 01, la quale ha ribadito che “il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo e la "locupletatio" dell'agente, sicché, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, dove avviene l'acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta”). Tali principi giurisprudenziali – ovviamente validi anche per il reato di cui all'art. 640bis cod. pen. che è solo un'ipotesi speciale di truffa – sono pienamente applicabili anche nel caso in esame, atteso che, per quanto detto, i titoli di efficienza energetica si atteggiano in sostanza come titoli di credito. Da ciò consegue che nel caso di TEE ottenuti in maniera fraudolenta – come appunto nel caso in esame –, al pari dei casi in cui la condotta truffaldina porta alla emissione in favore dell'agente di titoli di credito, il reato si consuma nel momento in cui il GME, a seguito della negoziazione, provvede, secondo la procedura sopra descritta, a “monetizzare” il titolo erogando al portatore il prezzo della cessione. E' infatti solo in tale momento che il Gestore pubblico subisce definitivamente e concretamente la deminutio patrimoni attraverso l'effettiva corresponsione della somma portata dal titolo. Nel caso in esame, è pacificamente emerso – vedi i documenti prodotti dalla parte civile nel giudizio – che il GME, all'esito delle verifiche effettuate da GSE, ha provveduto ad emettere (o se vogliamo erogare) i TEE a favore della società dell'imputato (e poi a registrarli/accreditarli sul conto di tale società) fino al luglio del 2017, ed è (ovviamente) solo dopo tale momento che tali titoli sono stati negoziati e dunque monetizzati. Ciò detto, è altresì pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Corte che in tema di frode in danno di enti pubblici avente ad oggetto l'indebita percezione di benefici o utilità corrisposte periodicamente e/o in più ratei da parte dell'ente, è configurabile il reato di truffa c.d. "a consumazione prolungata" quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente; ne consegue che, ai fini della prescrizione, nella prima ipotesi, il relativo termine decorre dalla percezione dell'ultima rata di finanziamento, mentre, nella seconda, dalla consumazione dei singoli fatti illeciti (Sez. 2, Sentenza n. 2576 del 17/12/2021 (dep. 2022) Rv. 282436 – 01); ID, Sentenza n. 23185 del 02/05/2019, Dell'Acqua, Rv. 275784 – 01). Per quanto sin qui detto, risulta corretta e condivisibile la decisione dellaCorte di appello, la quale, collocata la consumazione al momento dell'ultimo accredito/erogazione dei TEE (luglio 2017) ha ritenuto che il termine di prescrizione massima (pari ad anni 7, mesi 6) fosse maturato solo nel gennaio del 2025 e non era dunque decorso alla data della pronuncia della sentenza di primo grado (09/10/2023). 1.4. Quanto alla pronuncia di questa Corte che il ricorrente ha richiamato a sostegno dei suoi assunti, va rilevato quanto segue. In primo luogo la pronuncia in questione (Sez. 2, Sentenza n. 11136 del 06/03/2020, Franchin, Rv. 278428 – 01) aveva ad oggetto una questione parzialmente diversa da quella oggetto del presente procedimento in quanto la Corte era chiamata a stabilire se la sola emissione dei TEE fosse sufficiente a perfezionare il reato di truffa o non integrasse piuttosto un mero tentativo (come riteneva la difesa dei ricorrenti); questione risolta affermando che la emissione era sufficiente a perfezionare il delitto. In secondo luogo, va rilevato che la suddetta sentenza, per giungere a tale conclusione, afferma (come si legge in motivazione): “la natura dei TEE è pertanto, con tutta evidenza, quella di titoli di valore il cui possesso integra già un vantaggio per il possessore, poiché può renderli oggetto di cessioni e di contrattazioni sul mercato, come per qualsiasi altro titolo, senza necessità di attendere la loro monetizzazione: possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali, e il loro valore economico è definito nelle sessioni di scambio sul mercato. Se tale è la natura dei TEE, il profitto, e il conseguente danno, si realizzano già al momento della loro emissione, e quindi deve escludersi che, come sostiene la difesa, la truffa sia rimasta allo stato del tentativo”. La Corte ha quindi condivisibilmente affermato che l'imputato consegue il profitto illecito nel momento in cui ottiene un titolo che può negoziare anche prima dell'incasso (e che quindi rappresenta una posta attiva per il suo patrimonio); la pronuncia non sembra tuttavia conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità nella parte in cui sostiene che l'emissione del TEE integri di per sé anche il danno patrimoniale derivante al Gestore per effetto del titolo ottenuto fraudolentemente. Ed infatti, come costantemente sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte l'emissione del titolo comporta solamente l'assunzione di una obbligazione per l'emittente, la quale, pur costituendo indubbiamente una posta passiva nel suo patrimonio, tuttavia si trasforma in una effettiva e concreta diminuzione patrimoniale solo nel momento in cui l'obbligazione viene adempiuta. Si vedano in tal senso: Sez. 2, Sentenza n. 1136 del 28/10/1997 (dep. 1998), Stabile, Rv. 209671 – 01, secondo la quale “il momento consumativo della truffa va fissato all'atto della effettiva, concreta e definitiva lesione del bene tutelato, che non si verifica con l'assunzione, a seguito degli artifici o raggiri, dell'obbligazione della dazione di un bene economico, ma solo con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo ed il correlativo arricchimento dell'agente, che si realizzano con l'adempimento di tale obbligazione. Pertanto allorché l'oggetto materiale sia costituito da titoli di credito momento consumativo del reato di truffa è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta” (in termini Sez. 2, Sentenza n. 27950 del 18/06/2008, Nardini, Rv. 240698 – 01, la quale ha affermato che “in tema di truffa, quando il reato si realizzi con il conseguimento di titoli di credito, il danno si verifica non al momento dell'emissione dei titoli ma al momento e nel luogo in cui sono posti all'incasso o usati come mezzo di pagamento mediante girata, poiché si determina, attraverso la riscossione o l'utilizzazione, il vantaggio patrimoniale dell'agente e diviene attuale la potenziale lesione patrimoniale della vittima). Peraltro anche con specifico riguardo alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, seppur in fattispecie concrete diverse ma analoghe a quella in esame, la Suprema Corte ha sempre collegato la verificazione del danno (e dunque la consumazione del reato) al momento in cui il soggetto pubblico eroga materialmente il beneficio economico e non a quello in cui assume l'obbligazione di pagarlo – si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. del 23/10/2024, Rv. 287083 – 02, la quale ha affermato, in tema di "bonus" edilizi e relativi crediti fiscali per lavori non realizzati, che per il 40015 perfezionamento del reato è necessario (e sufficiente) che il credito fraudolentemente ottenuto venga effettivamente utilizzato anche mediante una singola cessione a terzi che comportati il pagamento di somme non dovute dal cessionario; Sez. 1, Sentenza n. 39193 del 17/07/2017, Rv. 270990 – 01, secondo la quale il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma nel momento in cui la prima elargizione da parte dell'ente erogante entra nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente che, in tal modo, consegue il profitto, essendo invece irrilevante il momento e il luogo in cui l'ente pubblico ha assunto l'obbligazione di pagamento (in quel caso mediante accollo di una quota di mutuo contratto dall'imputato). 2. Il secondo motivo è infondato. E' pacifico in giurisprudenza che nei confronti della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato), è ammissibile l'impugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione (Sez. U, Sentenza n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 – 01). Ciò premesso, occorre anche rilevare che per costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, in caso di appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza con la quale il primo giudice abbia dichiarato la prescrizione, il giudice dell'impugnazione potrà, all'esito del giudizio, o respingere l'appello, reputando corretta la decisione impugnata, ovvero ritenere erronea la statuizione di primo grado e, conseguentemente, delibare ex novo, sia pure ai soli effetti civili, sulla responsabilità dell'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 40069 del 14/06/2013, Giancaspro, Rv. 256356 – 01). Si è altresì precisato (Sez. 2, Sentenza n. 9263 del 02/02/2012, Nese, Rv. 252706 – 01) che nel caso in cui il giudice di appello riconosca l'erroneità della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione pronunziata in primo grado, deve entrare nel merito dell'imputazione e pronunziare sulla domanda proposta dalla parte civile anche se, successivamente alla sentenza di primo grado, sia effettivamente maturata la prescrizione. Nel caso in esame, dunque, il fatto che il reato si sia comunque prescritto nelle more del giudizio di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non precludeva al giudice di appello di pronunciarsi sulla domanda della parte civile; né la Corte di appello era tenuta a dichiarare la prescrizione medio tempore maturata in quanto l'appello della parte civile l'aveva investita unicamente della decisione sui capi civili della sentenza e non anche sulle statuizioni penali (proscioglimento per prescrizione) del giudice di primo grado – che dunque rimanevano ferme essendosi sulle stesse formato il giudicato in mancanza di appello del PM –. 3. Il terzo motivo di ricorso deduce un presunto travisamento della prova da parte del giudice di appello in quanto quest'ultimo nella lettura del documento n. 9 allegato dalla parte civile (posto a fondamento della decisione), non solo non si era avveduto che le irregolarità riguardavano solo due delle RVC presentate dall'[OSCURATO:PERSONA] e non la totalità delle sue istanze (con conseguenti ricadute sulla quantificazione del danno), ma che nello stesso documento prodotto, si dava atto che l'istruttoria di tali richieste era terminata, con esito positivo, nel giugno del 2015 e che il Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] era già stato autorizzato allora ad emettere i TEE relativi ai suddetti RVC. Il ricorrente deduce quindi che, se la Corte di appello avesse correttamente compreso il contenuto del documento, avrebbe concluso, al pari del giudice di primo grado che (si riporta testualmente dal ricorso): “la condotta del reato contestato al sig. [OSCURATO:PERSONA]...si è esaurita già al momento della presentazione di emissione dei TEE, sicuramente antecedente alla “Richiesta di Verifica e Certificazione 0807719121415R007 (parimenti 0807719121415R008), sottomessa a istruttoria in data 29 giugno 2015...per la quale si rappresenta che la richiesta è risultata conforme...A nulla rileva poi, che l'erogazione per i predetti RVC sia avvenuta con cadenze periodiche “spalmate” tra il 2015 e il luglio 2017”. Ciò detto, si deve rilevare che, anche prescindendo dal fatto che è difficile cogliere in cosa sia consistito il travisamento della prova (non emergendo alcun contrasto tra quanto emerge dal documento e quanto ritenuto dal giudice di appello in ordine alla data di erogazione dei TEE che la stessa difesa colloca tra il 2015 e il luglio 2017), il motivo è sostanzialmente ripetitivo del primo, in quanto prospetta, seppur sotto diverso punto di vista (denunciando travisamento della prova), la medesima questione già posta, vale a dire l'individuazione del momento di consumazione del reato. Il motivo è quindi infondato per le stesse ragioni in precedenza esposte. Quanto infine alle doglianze che (peraltro in maniera generica) il ricorrente sembra fare in relazione alla quantificazione del danno già provato e conseguentemente alla assegnazione e quantificazione della provvisionale di euro 483.431,80, è appena il caso di evidenziare che per costante giurisprudenza di legittimità “non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento” (Sez. 2, Sentenza n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02). 4. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso dell'imputato è infondato e deve dunque essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento. La richiesta di liquidazione delle spese di lite per la presente fase del giudizio formulata dalla parte civile non può essere accolta. La parte, infatti, non è comparsa alla pubblica udienza e si è limitata a inviare una memoria difensiva con allegate conclusioni scritte e richi