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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 25847/2023

Testo disponibile della fonte

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23 ha pronunciato la seguente: Sentenza sul ricorso iscritto al n.23561/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonché Agenzia delle Entrate -Riscossione; -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3000 /201 8 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] camera di con- sigliodel 5/07/2023.

Ascoltate le osservazioni del P.M., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleFul- vio Troncone, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 2di 5 – 23561 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 6 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proponeva dinanzi al Giudice di pace di Roma con- venendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ed Equitalia opposizione al precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. avverso una determinata cartella esattorialedi pagamento di una somma di circa € 1850.

In primogrado l’opposizione veniva accolta con condanna di [OSCURATO:PERSONA] a € 143di spese di lite (€ 100 per onorario e € 43 per spese).

Su appello dell’attore che la- mentava l’esiguità degli importi liquidati, il Tribunale di Roma acco- glieva il gravame e liquidava € 160 per il primo grado e € 260 per il secondo grado.

Ricorre in cassazione l’attore con un motivo, illustrato da memoria.

Resiste il Comune di Roma.

Cass. 41436/2019 ha rimesso la trattazione del ricorso dalla sesta sezione alla pubblica udienza per difetto di evi- denza decisoria.

Ragioni della decisione

1. - Con l’unico motivo si censura l’ erronea liquidazione delle spese del giudizio.

Si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché del d.m. 55/2014.

Il motivo è fondato.

Il ricorrente argomenta che la sentenza impugnata ha liquidato in- congruamente le spese di lite violando sia il criterio di ragionevolezza che deve presiedere a ogni decisione giurisdizionale, sia la normativa vigente in materia.Sotto il profilo della violazione del canone di ragio- nevolezza si osserva che il giudizio di primo grado si è articolato nel deposito del ricorso introduttivo al quale è seguita un’unica udienza.

Il giudizio d’appello, invece, si è svolto con la notifica ed iscrizione a ruolo dell’atto di citazione e con la partecipazione a un’udienza.

Il ricorrente considera il numero di ore impiegato per l’espletamento delle suddette attivitàed osserva che le spese liquidate dal giudice non 3di 5 – 23561 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. integrano neanche la « paga oraria al minimo sindacale per attività prive di alcun apporto intellettuale».La violazione del canone generale di ragionevolezza integra dunque una violazione dell’art. 36 Cost. vi- ziando la sentenza.Sotto il secondo profilo, la sentenza impugnata è viziata per illegittima decurtazione delle spese legali liquidate rispetto a quanto stabilito dal d.m. 55 /2014, come modificato dal d.m. 37/2018.

Il controricorrente obietta fondamentalmente che i valori minimi di liquidazione per fase, previsti dal d.m. 55/2014,sarebbero sproporzio- nati rispetto al valore della domanda in primo grado e all’unico motivo di appello, in considerazione del carattere «snello»dell’attività profes- sionale svolta.

2. -Il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dei parametri minimi ex d.m. 55/2014(restando così assorbito il primo profilo fatto valere dal ricorrente).

Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. 9815/2023, in un caso di specie che vedeva come intimate sempre [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate), nella liquidazione del com- penso il giudice è chiamato dall’art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere contodei valori medi determinati d alle tabelle allegate al decreto .

Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50%e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012.

Rileva in particolare la previsione che i parametri medinon possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»).

Tale inderogabilità dei parametri minimi è stataespressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018.

Anteriormente si preve- deva che nella liquidazione nonsi potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi.

Su questa base 4di 5 – 23561 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. testuale si argomentava che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale.

Se conte- nuta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non ri- chiedeva un’apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice era tenuto a motivare la decisione di au- mentare o diminuire gli importi da riconoscere, ulteriormente rispetto ai massimi ovvero ai minimi.

L’unicolimite rigido, ma a sua volta de- terminato attraverso concetti elastici, era dettato dall’obbligo di non ledere il decoro professionale con l’attribuire una somma scarsissima (meramente simbolica).

Cfr., tra le altre, Cass. 28325/2022.

Tale orientamento non può esserepiù seguito per le liquidazioni sot- toposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018.

In forza della ricordata modifica, non è più consentita la li- quidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al50% dei parametri medi.

Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e digarantire così (cioè, attraverso una limita zione della flessibilità dei parametri ) l’uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.

Da ultimo, tale intenzionelegislativa ha trovato un’ulteriore espres- sione nella l. 49/2023in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l’art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenutoe alle caratteristiche della pre- stazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai com- pensi previstidal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014).

Si prevede inoltre (all’art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine 5di 5 – 23561 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. anche dei costi sostenuti dal prestatored’opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferioreagli importi stabiliti dai parametri per la liqui- dazione dei compensi de i professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametridetermi- nati con decreto del Ministrodella Giustizia ai sensi dell’art. 13 co. 6 l. 247/2012per la professione forense».

Su questa base e con l’integrazione ex l. 49/2023, si conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. 9815/2923: salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell’art. 3 l. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite av- venga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi , predeterminati da tale decreto e ag- giornati a cadenza periodica ex art.13 co. 6 l. 247/2012.

3. -Il ricorso è accolto , la sentenza è cassata , la causa è rinviata a l Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impug nata , rinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 ha pronunciato la seguente: Sentenza sul ricorso iscritto al n.23561/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonché Agenzia delle Entrate -Riscossione; -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3000 /201 8 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] camera di con- sigliodel 5/07/2023. Ascoltate le osservazioni del P.M., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleFul- vio Troncone, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 2di 5 – 23561 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proponeva dinanzi al Giudice di pace di Roma con- venendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ed Equitalia opposizione al precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. avverso una determinata cartella esattorialedi pagamento di una somma di circa € 1850. In primogrado l’opposizione veniva accolta con condanna di [OSCURATO:PERSONA] a € 143di spese di lite (€ 100 per onorario e € 43 per spese). Su appello dell’attore che la- mentava l’esiguità degli importi liquidati, il Tribunale di Roma acco- glieva il gravame e liquidava € 160 per il primo grado e € 260 per il secondo grado. Ricorre in cassazione l’attore con un motivo, illustrato da memoria. Resiste il Comune di Roma. Cass. 41436/2019 ha rimesso la trattazione del ricorso dalla sesta sezione alla pubblica udienza per difetto di evi- denza decisoria. Ragioni della decisione 1. - Con l’unico motivo si censura l’ erronea liquidazione delle spese del giudizio. Si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché del d.m. 55/2014. Il motivo è fondato. Il ricorrente argomenta che la sentenza impugnata ha liquidato in- congruamente le spese di lite violando sia il criterio di ragionevolezza che deve presiedere a ogni decisione giurisdizionale, sia la normativa vigente in materia.Sotto il profilo della violazione del canone di ragio- nevolezza si osserva che il giudizio di primo grado si è articolato nel deposito del ricorso introduttivo al quale è seguita un’unica udienza. Il giudizio d’appello, invece, si è svolto con la notifica ed iscrizione a ruolo dell’atto di citazione e con la partecipazione a un’udienza. Il ricorrente considera il numero di ore impiegato per l’espletamento delle suddette attivitàed osserva che le spese liquidate dal giudice non 3di 5 – 23561 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. integrano neanche la « paga oraria al minimo sindacale per attività prive di alcun apporto intellettuale».La violazione del canone generale di ragionevolezza integra dunque una violazione dell’art. 36 Cost. vi- ziando la sentenza.Sotto il secondo profilo, la sentenza impugnata è viziata per illegittima decurtazione delle spese legali liquidate rispetto a quanto stabilito dal d.m. 55 /2014, come modificato dal d.m. 37/2018. Il controricorrente obietta fondamentalmente che i valori minimi di liquidazione per fase, previsti dal d.m. 55/2014,sarebbero sproporzio- nati rispetto al valore della domanda in primo grado e all’unico motivo di appello, in considerazione del carattere «snello»dell’attività profes- sionale svolta. 2. -Il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dei parametri minimi ex d.m. 55/2014(restando così assorbito il primo profilo fatto valere dal ricorrente). Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. 9815/2023, in un caso di specie che vedeva come intimate sempre [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate), nella liquidazione del com- penso il giudice è chiamato dall’art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere contodei valori medi determinati d alle tabelle allegate al decreto . Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50%e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medinon possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stataespressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Anteriormente si preve- deva che nella liquidazione nonsi potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi. Su questa base 4di 5 – 23561 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. testuale si argomentava che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale. Se conte- nuta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non ri- chiedeva un’apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice era tenuto a motivare la decisione di au- mentare o diminuire gli importi da riconoscere, ulteriormente rispetto ai massimi ovvero ai minimi. L’unicolimite rigido, ma a sua volta de- terminato attraverso concetti elastici, era dettato dall’obbligo di non ledere il decoro professionale con l’attribuire una somma scarsissima (meramente simbolica). Cfr., tra le altre, Cass. 28325/2022. Tale orientamento non può esserepiù seguito per le liquidazioni sot- toposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. In forza della ricordata modifica, non è più consentita la li- quidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e digarantire così (cioè, attraverso una limita zione della flessibilità dei parametri ) l’uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Da ultimo, tale intenzionelegislativa ha trovato un’ulteriore espres- sione nella l. 49/2023in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l’art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenutoe alle caratteristiche della pre- stazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai com- pensi previstidal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014). Si prevede inoltre (all’art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine 5di 5 – 23561 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. anche dei costi sostenuti dal prestatored’opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferioreagli importi stabiliti dai parametri per la liqui- dazione dei compensi de i professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametridetermi- nati con decreto del Ministrodella Giustizia ai sensi dell’art. 13 co. 6 l. 247/2012per la professione forense». Su questa base e con l’integrazione ex l. 49/2023, si conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. 9815/2923: salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell’art. 3 l. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite av- venga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi , predeterminati da tale decreto e ag- giornati a cadenza periodica ex art.13 co. 6 l. 247/2012. 3. -Il ricorso è accolto , la sentenza è cassata , la causa è rinviata a l Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impug nata , rinvia
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