CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 14380/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FRANCESCA COSTANTINIil [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale conclude per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile, dichiara che l'assistita è ammessa alpatrocinio a spese dello Stato; si associa alle richieste del p.g., chiede, quindi, che vengadichiarato inammissibile o rigettato il ricorso dell'imputato e la conferma della sentenzaimpugnata con particolare riferimento alle disposizioni civili. Si riporta alle conclusioni scritteche deposita in udienza unitamente alla nota spese e al decreto di ammissione della partecivile al patrocinio a spese dello Stato;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ritiene che il ricorsodebba essere accolto e insiste per l'accoglimento dei motivi e del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma dellasentenza emessa dal primo giudice in punto di trattamento sanzionatorio, ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] e ha rideterminato la pena in anni 7 di reclusione, inrelazione ai reati di cui agli artt. 612 bis cod. pen. (capo A), 614 cod. pen. (capo B), 609 bis e609 ter numero 5 quater cod. pen. (capo C), commessi ai danni della compagna conviventeVasile [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandoil ricorso a tre motivi.2.1.Con il primo motivo denuncia l'inutilizzabilità, nei suoi confronti, dei messaggiWhatsApp in quanto la loro acquisizione doveva avvenire con le forme previste dagli artt.253 e 254 cod. proc. pen., trattandosi di corrispondenza sottoposta alle garanzie di cuiall’art. 15 Cost. Evidenzia di aver impugnato le ordinanze dibattimentali emesse dalTribunale di Modena, eccependo l’inutilizzabilità delle rappresentazioni fotografiche dimessaggi, email e sms scambiati con la persona offesa sulla piattaforma Messenger e diaver, con un motivo aggiunto ai motivi di appello, integrato l'atto di impugnazionearricchendo l'eccezione con ulteriori riferimenti giurisprudenziali. La Corte territoriale ha invece affermato che i suddetti elementi probatori costituiscono prove documentali,richiamando a supporto un orientamento giurisprudenziale ormai superato a seguito dellasentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, che ha incidentalmente chiarito che loscambio di messaggi elettronici del tipo email, sms, whatsapp e simili, rappresenta di per séuna forma di corrispondenza anche nel caso si tratti di messaggi già ricevuti e letti daldestinatario. Conseguentemente, vertendosi in tema di diritto alla corrispondenza di cuiall’art. 15 Cost., l'acquisizione di tali elementi deve essere garantita da un provvedimentoemesso dall'autorità giudiziaria. In tal senso si richiama giurisprudenza europea nonché laConvenzione di Budapest recepita con legge n. 48 del 2008, che ha modificato le normeprocedurali in tema di corretta acquisizione e conservazione delle fonti di prova digitali. Nesegue che tali norme procedurali non costituiscono più delle mere best practices ma normedi legge la cui violazione determina l'inutilizzabilità, come peraltro è stato più recentementeaffermato in alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, successive alla sentenzadella Corte costituzionale sopra citata. Specifica che trattasi di elementi probatori assolutamente decisivi ai fini dellapronuncia di condanna in quanto forniscono riscontro alle dichiarazioni rese dalla personaoffesa, costituita parte civile.2.2.Con il secondo motivo lamenta vizio della motivazione in relazione alla richiestasubordinata di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con richiesta di disporre periziada espletarsi sulla copia forense del telefono della persona offesa, in modo da poterraffrontare le risultanze con i contenuti emersi dalla perizia effettuata sul telefono del [OSCURATO:PERSONA].In ordine a tale richiesta la Corte territoriale ha affermato in modo apodittico che la perizianon è necessaria ai fini della decisione senza in alcun modo sostenere tale asserto,sebbene sia stata già indicata con l'atto d'appello la necessità di verificare se davverol'imputato abbia inviato innumerevoli messaggi testuali e vocali alla persona offesa.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio della motivazionein ordine alla valutazione delle prove e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazioneall'affermazione della responsabilità per i reati contestati, evidenziando numeroseincongruenze e aporie del narrato. Queste le criticità e gli interrogativi: (i) come mai né lapersona offesa né i coniugi Rastelli, vicini di casa, hanno chiesto l'intervento delle forzedell’ordine, pur avendone avuto la possibilità? La giustificazione fornita sul punto dellavittima (il timore di non vedere la figlia che era affidata al marito separato) è inveritierapoiché proprio l'ex marito ha escluso problematiche, screzi e incomprensioni nella gestionedella figlia; (ii) perché la vittima, pur ritenendo l'imputato soggetto molto pericoloso, è scesada sola in piena notte a parlare con lui in strada e lo ha fatto spontaneamente entrare incasa? (iii) perché la vittima non ha svelato alla sorella dell'imputato quanto le era accadutola sera precedente? (iv) come si conciliano le problematiche economiche sussistenti tra leparti con le condotte penalmente rilevanti contestate all’imputato? (v) perché questi sarebbesalito sul balcone della persona offesa senza entrare nell'appartamento (per poi scenderesempre aggrappato ad una grondaia), quando avrebbe potuto entrare agevolmentedall'androne d'ingresso, attesa la rottura del portone? La Corte territoriale non ha preso inconsiderazione i suddetti rilievi critici, nè fornito alcuna risposta alle numerose incongruenzeadditate con l'atto di appello.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilitàdel ricorso.4. Con memoria difensiva, in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, ildifensore del ricorrente ha ulteriormente illustrato il primo motivo di ricorso, evidenziandoche,in riferimento al reato di atti persecutori, la lamentata inutilizzabilità delle prove digitaliacquisite renderebbe non sostenibileoltre ogni ragionevole dubbio l'affermazione dellapenale responsabilità dell’imputato sulla base dei residui esiti istruttori. Deduce, altresì, iltravisamento della provaper omissione, non avendo la Corte territoriale tenuto conto di unaimportante circostanza dichiarata dall’imputato ossia che le passwords degli indirizzi mail riconducibili al ricorrente erano note alla persona offesa, la quale, dunque, avrebbe potutoutilizzarli (si allega estratto del verbale stenotipico) e che l’imputato ha disconosciuto ilcontenuto delle mail oggetto di imputazione.Anche gli screenshot dei messaggi ricevuti e citati dai testi Rastelli e Sghedoni, vicini dicasa della persona offesa, sono stati disconosciuti dall’imputato categoricamente avendodichiarato di non conoscere neppure il nome dei vicini e che mai avrebbe potuto contattarlitelematicamente.Quanto alla seconda doglianza, evidenzia che il giudice di primo grado ha disposto laperizia solo sul cellulare dell’imputato e che il perito non ha avuto accesso ai dati custoditinel cloud attivato su quel cellulare per il backup di salvataggio, con conseguente parzialitàdell’esito, che non comprende anche i contenuti del cloud. L’esito peritale era pertantonegativo non risultando presenti nel telefono dell’imputato né i messaggi di cui agliscreenshot né le mail prodotte dalla p.o., senza, peraltro, le garanzie tecniche diestrapolazione.5. La parte civile costituita ha depositato conclusioni e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] 1.Le argomentazioni formulate con la prima doglianza, afferenti alla circostanza chela rappresentazione fotografica istantanea dello schermo ("screenshot") deve avvenire,trattandosi di forma di corrispondenza, anche in forza dei principi espressi dalla CorteCostituzionale nella sentenza n. 170 del 2023, nelle forme previste dall'art. 254 cod. proc.pen., non si attagliano alla fattispecie in esame e sono quindi manifestamente infondate.Infatti, nel caso in disamina, lo "screenshot" ritraente i messaggi e le comunicazioni èstato fornito agli inquirenti dalla stessa persona offesa. Neconsegue che non viene in rilievoun profilo di segretezza della corrispondenza tutelabile ex art. 15 Cost. poiché lo"screenshot" non è stato acquisito da soggetti estranei alla comunicazione cui esso siriferisce, ma è stato consegnato dallo stesso soggetto che aveva partecipato allaconversazione. Ne segue che l'acquisizione di "screenshots" di messaggi "whatsapp" fornitiagli inquirenti da uno dei conversanti (nella specie, la persona offesa) non richiede ilprovvedimento di sequestro del pubblico ministero, perché documenta una conversazione acui lo stesso conversante ha partecipato(Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, Rv. 287746 – 01).2. In ordine alla seconda doglianza, si osserva che la completezza e la piena affidabilitàlogica del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisionecontraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Va ricordato che, nel giudizio diappello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagineistruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché ilpotere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egliritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti(Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). L'esercizio di un similepotere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabilenel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994,Nel caso in disamina, il giudice a quo ha ritenuto non necessaria ai fini della decisionel’espletamento di perizia in quanto ha ritenuto attendibile la persona offesa, la quale avevareso una deposizione precisa, completa, particolareggiata e sempre coerente, manifestandouna reazione misurata a fronte della rievocazione di ricordi dolorosi. Ha poi ritenutopienamente confortate le dichiarazioni rese dalla parte lesa dalle risultanze delle altre provedichiarative e documentali.3. In ordine al terzo motivo di ricorso, occorre sottolineare come non possa esserededotta in sede di legittimità la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., non prevista dalsistema a pena di nullità o di inutilizzabilità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027,versante occorre evidenziare come l’apparato giustificativo a supporto del decisum sia deltutto esente da vizi logico- giuridici, avendo il giudice a quo posto il rilievo come il giudizio dipiena attendibilità della persona offesa, la quale aveva intrattenuto una relazionesentimentale con l’imputato, lo conosceva da moltissimi anni e, nonostante il suocomportamento violento soprattutto verbalmente, era evidentemente convinta, prima dei fattidel 17 febbraio, di potere gestirne le intemperanze, non possa essere in alcun modo inficiatoda un suo atteggiamento accomodante e pacato, anzi tale condotta è stata ritenuta indice dicredibilità ancora maggiore del narrato. Si tratta di motivazione non manifestamente illogicae, dunque, non sindacabilein questa sede. 4. Infine, in ordine alla censura inerente all’attendibilità della prova documentale,occorre sottolineare come il giudice a quo abbia puntualmente argomentato al riguardo,evidenziando come il contenuto degli screenshot sia del tutto conferente rispetto alledichiarazioni della persona offesa e, quanto ai messaggi inviati dall’imputato sullapiattaforma messenger, che gli stessi sono stati citati dai testimoni Rastelli e Sghedoni che lihanno ricevuti. Si osserva, peraltro, che il ricorrente introduce con la memoria di replica, temi nuovi,lamentando il travisamento per omissione delle dichiarazioni dell’imputato, che avevadenunziato la manomissione dei messaggi e che non ne aveva riconosciuto la provenienzada propri indirizzi mail. Al riguardo, si ribadisce che i motivi nuovi proposti a sostegnodell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti delladec is ione impugnata g ià inves t i t i da l l ' a t to d i impugnaz ione o r ig ina r io .(Sez . 2 , n . 17693 de l 17 /01 /2018 Ud. (dep . 19 /04 /2018 ) Rv . 272821) .5. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. A norma dell'art. 616 cod.proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzionepecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misurache sara' liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separato decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.