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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2022

Cassazione n. 19466/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3954/2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA]- BERTIe [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli av v.

MARIA D'ELIA, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrenteincidentale- avverso l’ordinanza d el [OSCURATO:PERSONA] n. 16106/2017 , depositata il30/11/2017, notificata il 1/12/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva nel 2017 la Regione [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Napoli per la con- danna al pagamento del corrispettivo di € 3.400.108,75 per l’attività difensiva svolta in un giudizio (introdotto nel 2001 e deciso nel 2009) 2di 6 – RG 3954/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. promosso dall'[OSCURATO:PERSONA] (ISE) s.p.a. nei confronti della Regione, per sperequata attribuzione di risorse finanziarie pubbliche a beneficio dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] nterporto [OSCURATO:PERSONA] ISE aveva chiesto condanna della Regione al risarcimento dei danni in mi- sura non inferiore a 450 miliardi di lire, cui - con la memoria prevista dall'art. 183 c.p.c. -aveva aggiunto la richiesta di altri danni dipendenti da ulteriori finanziamenti (per totali 992 miliardi di lire) erogati a In- terporto [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] valore € 512.325.243,90.

Il processo presupposto si chiude per difetto di giurisdizione accertato dalla Corte di cassazione.

Il Tribunale rigetta la domanda, ritenendo il compenso di 174.720,00 euro - già percepito dal ricorrente - adeguato in relazione al valore effettivo della controversia, in applicazione dell’art. 6, co. 2 e 4 d.m. 127/2004.

Ricorre in cassazione Lamberti con cinque motivi, illustrati da me- moria.

Resiste la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso inci- dentale, con un motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il prim o motivo si deduce violazione 24, co. 2 Cost., 111, co. 2, 101, co. 1 c.p.c. 702 bis co. 3 del contraddittorio (e del giusto processo) per la mancata concessione di un termine per replicare alla comparsa di costituzione dell'intimato, depositata il giorno prima della udienza di comparizione, all'esito della quale fu pronunciata l'ordinanza impugnata.

Il primo motivo non è fondato.

L’infondatezza si basa su due ragioni distinte, ciascuna delle quali è autonomamente in grado di sorreggere la conclusione.

In primo luogo, entra in gioco l’art. 354, co. 1 c.p.c., dal quale si desume il principio che le parti hanno diritto ad un grado di merito per discutere pienamente le questioni controverse.

Nella 3di 6 – RG 3954/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. specie, controverse appaiono solo questioni di diritto, relative alla va- lutazione della prestazione professionale, che è incontestata nei suoi profili di fatto.

Pertanto, in questo caso, il grado pieno di merito può ben essere lo stesso giudizio di cassazione (ciò che d’altra parte trova conferma nella proposizione e nell’esame dei successivi motivi di ri- corso).

Né vale obiettare – e si viene così alla seconda ragione – che dall a impostazione costituzionale del rapporto tra dirittodi difesa e ragione- vole durata del processodiscende la prevalenza del primo rispetto a quest’ultima, nel senso che il rispetto del contraddittorio e l’adozione di opportuni provvedimenti ripristinatori prescinde dalla circostanza che la lesione del diritto di difesa sia avvenuta pur nella formale osser- vanza della disciplina legislativa.

Inlinea generale, tale osservazione è certamente inappuntabile .

Infatti, mentre la ragionevole durata del pro- cesso è compito affidato in primo luogo alladisciplina legislativa, il ri- spetto del contraddittorio è affidato direttamente al controllo e inter- vento del giudice, da esercitare in concreto, senza arrestarsi alla circo- stanza che alle norme processuali sia stato prestato ossequio.

Ciò è reso palese dall’art. 101, co. 2 c.p.c. nella formulazione risultante dal d.lgs. 149/2021, ma è già insito nell’impostazione costituzionale dei rapporti tra gli artt. 24, co. 2 e 111, co. 2, ult. parte Cost., laddove la garanzia costituzionale del diritto di difesa apprestata dal primo s’im- pone immediatamente in ogni stato e grado del processo, mentre la realizzazione della ragionevole durata del processo passa in prima bat- tuta dall’intermediazione della legge ordinaria.

E tuttavia nel caso di specie, al contrario di quanto mostra di ritenere il ricorrente, non si impone al giudice la concessione alla parte di un termine per replica (nonostante l’assenza di una disposizione che lo obblighi a ciò).

Infatti, l’art. 180 c.p.c. dispone in via generale che la 4di 6 – RG 3954/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. trattazione della causaè orale, per cui non è in via di principio censu- rabile, sotto il profilo del rispetto delle garanzie costituzionali, la deter- minazione del giudice alla discussione orale, pur in presenza dell’istanza di parte di concessione di un termine(ove tale concessione non sia imposta dalla legge).

Né vale controreplicare che, così facendo, il parametro costituzionale è interpretato alla luce di un principio di legge ordinaria, poiché ciò varrebbe praticamente quanto dire che l’oralità contrasta con il diritto di difesa.

È superfluo osservareche il rigetto del motivo è in linea con Cass.

SU 36596/2021,ove si è statuita la violazione del diritto di difesa de- terminata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali edelle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza(trattan- dosi appunto di termini legislativamente imposti).

In conclusione, il primo motivo è rigettato.

2. -Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 4, co. 2 e 6, co. 1, 2, 4 d.m. 127/2004: a) per la riduzione del compenso al di sotto dei minimi tabellari in assenza del parere del Consiglio dell’Or- dine; b) per la riduzione del compenso al di sotto dei minimi tabellari quando il valore della controversia era stato determinato (non in via presuntiva, ma) sulla base della domanda; c) per non aver stabilito - in relazione agli interessi delle parti -il valore effettivo della controver- sia (art. 6, co. 2).Con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione sul valoreeconomico attribuito alla controversia.

I due motivi possono essere esaminati contestualmente, in conside- razione della loro connessione.

Dei due motivi è unicamente fondato il profilo sub a)del secondo motivo, cioè l’omissione del parere del Con- siglio dell’Ordine, che quindi andrà recuperato in sede di giudizio di rinvio, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass.5di 6 – RG 3954/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. 11232/2013).

Con i profili ulteriori del secondo motivo e del terzo mo- tivo il ricorrente persegue- sotto il manto delle censure di violazione di norme di diritto edi omessa motivazione – il tentativo di sovrapporre il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, che non si pre- senta comeimplausibile.

In conclusione, è accolto il secondo motivoesclusivamente sotto il profilodell’omissione della richiesta di parere al Consiglio dell’Ordine , gli altri profili sono rigettati, così come è rigettato il terzo motivo.

3. - Con il quarto motivo si denuncia l’ omesso esame circa fatti de- cisivi per la valutazione della qualità e quantità della prestazione pro- fessionale e dell'interesse del cliente ai fini della liquidazione dei com- pensi all'avvocato.Con il quinto motivo si deduce omessa motivazione sui criteri relativi alla qualità e quantità della prestazione dell'avvocato e sulla valutazione del perseguimento degli interessi del cliente.

Il quarto e il quinto motivo sono da esaminare congiuntamente per correlazione.

Essi sono infondati.

Il ricorrente sollecita di nuovo ad entrare nel merito delle valutazioni del Tribunale che –ove si eccettui per qualche osservazione impropria e superflua –non si espongono a censure sotto il profilo del giudizio di legittimità.

In conclusione, il quartoe il quinto motivo sono infondati.

4. –Con il ricorso incidentale si denuncia la violazione dell’art. 6 co. 5, 6 d.m. 127/2004 e 10 c.p.c. per avere il Tribunale considerato il valore di 450 miliardi, concludendo viceversa che la controversia è di valoreindeterminabile.

Il ricorso incidentale è infondato. 6di 6 – RG 3954/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA].

È lo stesso ricorrente incidentale a riconoscere, in definitiva, la cor- rettezza della valutazione del Tribunale, nonostante l’iniziale riferi- mento al valore di 450 miliardi.

Il ricorso incidentale è rigettato.

5. –In conclusione, è acco lto il secondo motivo del ricorso principale nei termini di cui in motivazione(paragrafo n. 2); sono rigettati gli altri motivi del ricorso principale; è rigettatoil ricorso incidentale; è cassata l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto; è rinviata la causa al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, cui è deman- datoaltresì di provvedere sulle spese del presente giudizio di legitti- mità.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrentein via incidentale, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale nei termini di cui in motivazione; rigetta gli altri motivi del ricorso principale; ri- getta il ricorso incidentale; cassa l’ordinanzaimpugnata in relazione al motivoaccolto; rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso ma- gistrato, cui demanda altresì di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti processuali per il versament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3954/2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA]- BERTIe [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli av v. MARIA D'ELIA, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrenteincidentale- avverso l’ordinanza d el [OSCURATO:PERSONA] n. 16106/2017 , depositata il30/11/2017, notificata il 1/12/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva nel 2017 la Regione [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Napoli per la con- danna al pagamento del corrispettivo di € 3.400.108,75 per l’attività difensiva svolta in un giudizio (introdotto nel 2001 e deciso nel 2009) 2di 6 – RG 3954/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. promosso dall'[OSCURATO:PERSONA] (ISE) s.p.a. nei confronti della Regione, per sperequata attribuzione di risorse finanziarie pubbliche a beneficio dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] nterporto [OSCURATO:PERSONA] ISE aveva chiesto condanna della Regione al risarcimento dei danni in mi- sura non inferiore a 450 miliardi di lire, cui - con la memoria prevista dall'art. 183 c.p.c. -aveva aggiunto la richiesta di altri danni dipendenti da ulteriori finanziamenti (per totali 992 miliardi di lire) erogati a In- terporto [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] valore € 512.325.243,90. Il processo presupposto si chiude per difetto di giurisdizione accertato dalla Corte di cassazione. Il Tribunale rigetta la domanda, ritenendo il compenso di 174.720,00 euro - già percepito dal ricorrente - adeguato in relazione al valore effettivo della controversia, in applicazione dell’art. 6, co. 2 e 4 d.m. 127/2004. Ricorre in cassazione Lamberti con cinque motivi, illustrati da me- moria. Resiste la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso inci- dentale, con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il prim o motivo si deduce violazione 24, co. 2 Cost., 111, co. 2, 101, co. 1 c.p.c. 702 bis co. 3 del contraddittorio (e del giusto processo) per la mancata concessione di un termine per replicare alla comparsa di costituzione dell'intimato, depositata il giorno prima della udienza di comparizione, all'esito della quale fu pronunciata l'ordinanza impugnata. Il primo motivo non è fondato. L’infondatezza si basa su due ragioni distinte, ciascuna delle quali è autonomamente in grado di sorreggere la conclusione. In primo luogo, entra in gioco l’art. 354, co. 1 c.p.c., dal quale si desume il principio che le parti hanno diritto ad un grado di merito per discutere pienamente le questioni controverse. Nella 3di 6 – RG 3954/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. specie, controverse appaiono solo questioni di diritto, relative alla va- lutazione della prestazione professionale, che è incontestata nei suoi profili di fatto. Pertanto, in questo caso, il grado pieno di merito può ben essere lo stesso giudizio di cassazione (ciò che d’altra parte trova conferma nella proposizione e nell’esame dei successivi motivi di ri- corso). Né vale obiettare – e si viene così alla seconda ragione – che dall a impostazione costituzionale del rapporto tra dirittodi difesa e ragione- vole durata del processodiscende la prevalenza del primo rispetto a quest’ultima, nel senso che il rispetto del contraddittorio e l’adozione di opportuni provvedimenti ripristinatori prescinde dalla circostanza che la lesione del diritto di difesa sia avvenuta pur nella formale osser- vanza della disciplina legislativa. Inlinea generale, tale osservazione è certamente inappuntabile . Infatti, mentre la ragionevole durata del pro- cesso è compito affidato in primo luogo alladisciplina legislativa, il ri- spetto del contraddittorio è affidato direttamente al controllo e inter- vento del giudice, da esercitare in concreto, senza arrestarsi alla circo- stanza che alle norme processuali sia stato prestato ossequio. Ciò è reso palese dall’art. 101, co. 2 c.p.c. nella formulazione risultante dal d.lgs. 149/2021, ma è già insito nell’impostazione costituzionale dei rapporti tra gli artt. 24, co. 2 e 111, co. 2, ult. parte Cost., laddove la garanzia costituzionale del diritto di difesa apprestata dal primo s’im- pone immediatamente in ogni stato e grado del processo, mentre la realizzazione della ragionevole durata del processo passa in prima bat- tuta dall’intermediazione della legge ordinaria. E tuttavia nel caso di specie, al contrario di quanto mostra di ritenere il ricorrente, non si impone al giudice la concessione alla parte di un termine per replica (nonostante l’assenza di una disposizione che lo obblighi a ciò). Infatti, l’art. 180 c.p.c. dispone in via generale che la 4di 6 – RG 3954/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. trattazione della causaè orale, per cui non è in via di principio censu- rabile, sotto il profilo del rispetto delle garanzie costituzionali, la deter- minazione del giudice alla discussione orale, pur in presenza dell’istanza di parte di concessione di un termine(ove tale concessione non sia imposta dalla legge). Né vale controreplicare che, così facendo, il parametro costituzionale è interpretato alla luce di un principio di legge ordinaria, poiché ciò varrebbe praticamente quanto dire che l’oralità contrasta con il diritto di difesa. È superfluo osservareche il rigetto del motivo è in linea con Cass. SU 36596/2021,ove si è statuita la violazione del diritto di difesa de- terminata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali edelle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza(trattan- dosi appunto di termini legislativamente imposti). In conclusione, il primo motivo è rigettato. 2. -Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 4, co. 2 e 6, co. 1, 2, 4 d.m. 127/2004: a) per la riduzione del compenso al di sotto dei minimi tabellari in assenza del parere del Consiglio dell’Or- dine; b) per la riduzione del compenso al di sotto dei minimi tabellari quando il valore della controversia era stato determinato (non in via presuntiva, ma) sulla base della domanda; c) per non aver stabilito - in relazione agli interessi delle parti -il valore effettivo della controver- sia (art. 6, co. 2).Con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione sul valoreeconomico attribuito alla controversia. I due motivi possono essere esaminati contestualmente, in conside- razione della loro connessione. Dei due motivi è unicamente fondato il profilo sub a)del secondo motivo, cioè l’omissione del parere del Con- siglio dell’Ordine, che quindi andrà recuperato in sede di giudizio di rinvio, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass.5di 6 – RG 3954/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. 11232/2013). Con i profili ulteriori del secondo motivo e del terzo mo- tivo il ricorrente persegue- sotto il manto delle censure di violazione di norme di diritto edi omessa motivazione – il tentativo di sovrapporre il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, che non si pre- senta comeimplausibile. In conclusione, è accolto il secondo motivoesclusivamente sotto il profilodell’omissione della richiesta di parere al Consiglio dell’Ordine , gli altri profili sono rigettati, così come è rigettato il terzo motivo. 3. - Con il quarto motivo si denuncia l’ omesso esame circa fatti de- cisivi per la valutazione della qualità e quantità della prestazione pro- fessionale e dell'interesse del cliente ai fini della liquidazione dei com- pensi all'avvocato.Con il quinto motivo si deduce omessa motivazione sui criteri relativi alla qualità e quantità della prestazione dell'avvocato e sulla valutazione del perseguimento degli interessi del cliente. Il quarto e il quinto motivo sono da esaminare congiuntamente per correlazione. Essi sono infondati. Il ricorrente sollecita di nuovo ad entrare nel merito delle valutazioni del Tribunale che –ove si eccettui per qualche osservazione impropria e superflua –non si espongono a censure sotto il profilo del giudizio di legittimità. In conclusione, il quartoe il quinto motivo sono infondati. 4. –Con il ricorso incidentale si denuncia la violazione dell’art. 6 co. 5, 6 d.m. 127/2004 e 10 c.p.c. per avere il Tribunale considerato il valore di 450 miliardi, concludendo viceversa che la controversia è di valoreindeterminabile. Il ricorso incidentale è infondato. 6di 6 – RG 3954/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 22) – [OSCURATO:PERSONA]. È lo stesso ricorrente incidentale a riconoscere, in definitiva, la cor- rettezza della valutazione del Tribunale, nonostante l’iniziale riferi- mento al valore di 450 miliardi. Il ricorso incidentale è rigettato. 5. –In conclusione, è acco lto il secondo motivo del ricorso principale nei termini di cui in motivazione(paragrafo n. 2); sono rigettati gli altri motivi del ricorso principale; è rigettatoil ricorso incidentale; è cassata l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto; è rinviata la causa al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, cui è deman- datoaltresì di provvedere sulle spese del presente giudizio di legitti- mità. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrentein via incidentale, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale nei termini di cui in motivazione; rigetta gli altri motivi del ricorso principale; ri- getta il ricorso incidentale; cassa l’ordinanzaimpugnata in relazione al motivoaccolto; rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso ma- gistrato, cui demanda altresì di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti processuali per il versament
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