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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 34399/2022

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ORDINANZA sul ricorso 7174/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma C.so [OSCURATO:PERSONA] II 269 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] 20 presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2018; ti t . az« .

A23 bg•Ag ( ec,- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: I ricorrenti indicati nell'intestazione della presente ordinanza hanno dichiarato di impugnare con ricorso straordinario - articolato in quattro motivi - ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, Cost. l'ordinanza del 21 dicembre 2018 con cui la Corte d'appello di Roma ha accolto reclamo ex articolo 140 bis del Codice del Consumo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso ordinanza emessa il 3 luglio 2018, a seguito di azione di classe esercitata dai suddetti, dal Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso.

Sia la parte ricorrente sia la parte controricorrente hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. Prima di illustrare i quattro motivi, i ricorrenti, ben consapevoli del problema di ammissibilità che connota il loro ricorso, offrono un'ampia argomentazione al riguardo che denominano "premessa sull'ammissibilità del ricorso" (ricorso, pagine 10-20).

Prendendo dunque le mosse dall' "ossequio al disposto dell'art. 360 bis c.p.c., ed all'autorevolezza delle Sezioni Unite", si dichiara di fornire considerazioni per un ripensamento di quanto affermato "dalla nota sentenza 10 febbraio 2018, n. 2610" (evidente errore materiale: la pronuncia è del 2017) nel senso che, quando l'azione di classe ex articolo 140 bis d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (applicabile ratione temporis nella vicenda processuale in esame) è diretta a "ottenere la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche un interesse collettivo", l'ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte d'appello quale esito di reclamo non è impugnabile con ricorso straordinario ex articolo 111, settimo comma, Cost, in quanto lo stesso diritto è tutelabile mediante l'azione individuale che si esercita per ottenere il risarcimento del danno; inoltre la dichiarazione di inammissibilità esclude la riproposizione dell'azione da parte di chi l'aveva appunto presentata, facendone salvo invece il diritto a "chi non abbia aderito all'azione oggetto di quella dichiarazione".

Sostiene dunque la difesa dei ricorrenti che la posizione assunta dalle Sezioni Unite deriverebbe "dall'analisi dell'applicabilità del concetto di «decisorietà>> - che, quale «requisito necessario per proporre ricorso ex art. 111 Cost.», consiste «nell'attitudine del provvedimento ... non solo ad incidere sui diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede la differenza tra il semplice "incidere" ed il "decidere")» - al disposto dell'art. 140 bis", statuente al primo comma che i diritti individuali omogenei e gli interessi collettivi "sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe".

Dal che si sprigionerebbe nei confronti del danneggiante una "efficacia maggiormente incisiva", ma ciò nonostante le Sezioni Unite hanno ritenuto che, se si attribuisse natura decisoria al provvedimento sul reclamo che 3- definisce il giudizio con dichiarazione di inammissibilità, verrebbe meno proprio la possibilità per il singolo soggetto che ha partecipato all'azione di classe "di ottenere altrimenti il bene della vita oggetto della domanda giudiziale", id est di esercitare l'azione individuale.

2. La difesa dei ricorrenti non considera, peraltro, l'esclusione dell'azione individuale segnalata dal giudice nomofilattico, bensì argomenta nel senso che la proponibilità dell'azione di classe come strumento ulteriore ("anche", risalta infatti nel primo comma dell'articolo 140 bis) a quella individuale non sarebbe, come in sostanza avrebbero affermato le Sezioni Unite, sufficiente per escludere il ricorso straordinario: la stessa sentenza n. 2610/2017 contrasterebbe con l'asserto che l'azione di classe costituisce "l'espressione di un mero «diritto processuale»" - la quale, una volta denegata, non inciderebbe sul diritto soggettivo sostanziale e sulla sua tutela con l'azione individuale -, in quanto riconosce che "alla pretesa", ovvero al diritto soggettivo individuale, l'azione di classe produce "una efficacia maggiormente incisiva" verso il danneggiante.

Ad avviso dei ricorrenti, dalla presenza di questa "«efficacia» peculiare" insorgerebbe allora per questa Suprema Corte il dovere, impostole dalla Costituzione allorquando viene denunciata violazione di legge, di sindacare appunto sotto il profilo della legittimità la decisione del giudice di merito.

Quindi l'articolo 140 bis, al primo comma, mediante l'affiancamento sopra evidenziato dell'azione di classe ("anche") all'azione individuale, attribuirebbe proprio al diritto individuale del consumatore o dell'utente che si trova in "situazione omogenea" con una pluralità di consumatori/utenti "un quid pluris di efficacia rispetto al diritto spettante a chi non appartenga ad una classe" di consumatori/utenti; e pertanto precludere con la dichiarazione di inammissibilità l'azione di classe al consumatore/utente equivarrebbe a privarlo del "diritto individuale di quanto la legge gli ha attribuito in ragione della sua appartenenza alla classe".

Ridurre l'azione di classe ad un modo di esercizio dell'azione individuale dando luogo ad una sorta di litisconsorzio facoltativo attivo ex articolo 103 c.p.c. significherebbe allora "evirare l'istituto" inserito per potenziare la tutela dei diritti individuali di chi partecipa a una classe di consumatori/utenti.

3. I ricorrenti rammentano poi che le Sezioni Unite hanno affermato che la dichiarazione di inammissibilità dell'azione di classe non muta l'oggetto della domanda, per obiettare che comunque un effetto fondamentale di questa, precluso dalla dichiarazione di inammissibilità, sarebbe la "«pubblicità» prevista dal 90 comma: e cioè la potenziale mobilitazione ... della classe di consumatori e utenti titolari di diritti omogenei ... laddove la dichiarazione di inammissibilità - con l'inversa pubblicità che l'accompagna ai sensi dell'8° comma - sancisce che il diritto al risarcimento che sarà fatto valere con azione individuale è la piccola, isolata vicenda di un qualsiasi (aspirante) David contro [OSCURATO:PERSONA], è lo «sciogliete le righe» della classe".

Vale a dire, "l'effetto che produce il provvedimento di ammissibilità o di inammissibilità è contestualmente quello, da un lato, di rafforzare o indebolire il diritto individuale di ciascuno dei titolari e, dall'altro lato, di coagulare o dissolvere la «classe» quale controparte dell'impresa o del produttore".

4. Si sostiene altresì che istituendo la azione di classe si sarebbe seguita l'impostazione dello Statuto dei lavoratori, il quale per le condotte antisindacali offre all'articolo 28 un'azione maggiormente incisiva verso il datore di lavoro; e a chi opponesse che l'atto datoriale è plurioffensivo avendo anche il sindacato una sua situazione soggettiva da esso lesa, direttamente o indirettamente, sarebbe replicabile che "del tutto analoga è la situazione delle associazioni o comitati legittimati all'azione di classe, i quali - a differenza di quanto è pacificamente ritenuto per l'azione ex art. 28 St.

Lav. - vedono definitivamente ... pregiudicata la situazione soggettiva di cui sono titolari da un provvedimento - nei loro confronti totalmente decisorio - avverso cui non possono far valere la «violazione di legge» ai sensi dell'art. 111 Cost." Inoltre la "riapertura della possibilità di adesione" cui si riferiscono le Sezioni Unite non riguarderebbe "le associazioni ed i comitati nei confronti dei quali la - dichiarazione di inammissibilità produce un definitivo ed irreversibile effetto preclusivo", così vanificando le stesse ragioni della loro esistenza.

5. Prospettandolo come un "altro profilo", la difesa dei ricorrenti ritorna poi a dissentire sulla idoneità dell'azione individuale a compensare "il difetto di tutela costituito dalla non impugnabilità per cassazione del provvedimento di inammissibilità": prendendo le mosse ancora dal quid pluris che si dovrebbe riconoscere sussistente nell'azione di classe rispetto all'azione individuale, e che pertanto eliderebbe "ogni contraddizione con il disposto del 15° comma" (il riferimento, pur formulato in modo incompleto, evidentemente è al quindicesimo comma dell'articolo 140 bis d.lgs. 206/2005), si argomenta per comparare l'istituto in esame con il reclamo avverso i provvedimenti cautelari di cui all'articolo 669 terdecies c.p.c., evocandone la dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza 23 giugno 1994 n. 253 della Consulta per affermare che l'inimpugnabilità con ricorso per cassazione nel caso in esame integrerebbe "un vulnus, in termini di garanzia, ben più grave" di quello riparato da tale sentenza.

6. Quale "ultimo rilievo", si rapporta ancora l'istituto in esame con altri istituti che rappresenterebbero il "modello di filtro di ammissibilità" e ai quali si sarebbe ispirato il legislatore per introdurlo.

Si afferma dunque che "il modello di filtro di ammissibilità al quale si ispira l'art. 140 bis non è identico a quello ofirn disciplinato dall'art.5"

I. 117/1988 prevedente la reclamabilità "fino in Cassazione" del provvedimento di inammissibilità "in quanto idoneo a produrre gli effetti di una pronuncia di rigetto", e che "l'altro modello di filtro di ammissibilità conosciuto dal nostro ordinamento era costituito dall'art. 274 c.c. ... sempre reclamabile fino al ricorso per cassazione".

E l'articolo 140 bis "tace in ordine al regime del provvedimento emesso in sede di reclamo" onde la sua non ricorribilità "costituirebbe un unicum rispetto ai due modelli" suddetti.

Che poi l'articolo 140 bis "preveda che la valutazione di ammissibilità dell'azione di classe superi - solo che lo voglia la parte soccombente in primo grado - anche il vaglio della Corte d'appello" pure concorrerebbe a escludere la preclusione dell'intervento del giudice di legittimità: al riguardo, nuovamente si ribadisce che in gioco non sarebbe soltanto un modo di procedere, ma pure la sussistenza di "un'azione di particolare efficacia", id est che non si tratterebbe di "diritto procedurale" e questa Suprema Corte dovrebbe "svolgere il ruolo di garante della legalità che le ha assegnato la costituzione".

7. Si conclude dunque chiedendo di rivedere l'orientamento di S.U. 2610/2017 dichiarando ammissibile il ricorso o in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'articolo 140 bis nella parte in cui, violando gli articoli 24 e 111 Cost., non prevede la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di inammissibilità.

"In ogni caso" la ricorribilità dovrebbe riconoscersi "relativamente a vizi non attinenti alle ragioni sulle quali si fonda la dichiarazione di inammissibilità, ma propri del procedimento con quella dichiarazione conclusasi", alla luce di S.U. 2 febbraio 2016 n. 1914 che, in relazione alla ricorribilità dell'ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c., avrebbe "dimostrato" che la non impugnabilità riguarda il merito del provvedimento mentre sarebbe sempre ammissibile il ricorso straordinario per i "vizi propri dell'ordinanza costituenti violazione della legge processuale".

8. Nella memoria ritualmente depositata, i ricorrenti chiedono la rimessione in pubblica udienza e insistono per il ritorno della questione alle Sezioni Unite.

Sostengono poi che la ratio della normativa non sarebbe la mera efficacia maggiormente incisiva nei confronti del danneggiante (che sarebbe soltanto "semmai un apprezzabile effetto dell'azione di classe"), bensì per i soggetti interessati "garantire un'idonea forma di tutela a diritti che, sebbene il diritto di azione gli (sic) sia formalmente garantito dall'art. 24 Cost., nella realtà ne rimangono privi".

S.U. 2610/2017 si sarebbe rapportata ai tradizionali principi processuali della definitività e decisorietà, così trascurando questo profilo; e, applicando i principi processuali tradizionali a "un istituto nuovo e profondamente diverso dall'azione individuale, ha mortificato l'assai più fondamentale principio della effettività della tutela giurisdizionale".

L'azione di classe sarebbe invece un istituto nuovo e potenzialmente dirompente cui mai si attagliano, secondo i ricorrenti, i principi tradizionali.

9. Va premesso che la trattazione di una causa mediante il rito camerale di cui all'articolo 380 bis.1 c.p.c. è oggetto di discrezionale scelta del presidente di sezione ai sensi dell'articolo 377 c.p.c., scelta che comunque non incide sui diritti processuali delle parti, integralmente tutelati anche con il contraddittorio cartolare.

E va premesso altresì che la memoria non può veicolare nuove censure, e tanto meno contraddire quelle presentate nel ricorso, essendo soltanto un mezzo di ulteriore illustrazione di quanto in esso già contenuto (cfr., da ultimo, in riferimento al rito ex articolo 380 bis c.p.c. ma sine dubio analogicamente qui estensibile, Cass. sez. 6-3, ord. 27 agosto 2020 n. 17893).

10. Passando allora all'esame della questione dell'ammissibilità del ricorso, si rileva che l'intervento nomofilattico che i ricorrenti vorrebbero mettere in discussione, ovvero S.U. 2610/2017, tra gli arresti massimati, è stata applicata da Cass. sez. 3, ord. 23 marzo 2018 n. 7244 e da Cass. sez. 3, 23 ottobre 2018 n. 26725.

Quest'ultima sentenza nella motivazione offre la seguente sintesi del testo della pronuncia delle Sezioni Unite: "...le Sezioni Unite distinguono l'azione risarcitoria di danni "che i proponenti della domanda o i successivi aderenti all'azione di classe assumono di avere subito per effetto delle condotte contestate alla convenuta" dall'azione "volta alla tutela di un interesse collettivo riferibile all'associazione rappresentativa o ai proponenti", e ribadiscono, sulla scorta di un insegnamento notoriamente consolidato, che la decisorietà "consiste nell'attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato"; e poiché l'articolo 140 bis, al primo comma, stabilisce che i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al secondo comma e gli interessi collettivi "sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe", "emerge chiaramente che tale azione, ove sia proposta ... unicamente a fini risarcitori e non a tutela di interessi collettivi, non costituisce altro che uno strumento apprestato dal legislatore per far valere la domanda risarcitoria: costituisce, cioè, un mezzo processuale di tutela che ... si aggiunge a quello ordinario spettante al singolo interessato per ottenere il bene della vita consistente nel risarcimento di un danno che egli assume di aver subito per effetto della condotta posta in essere dal soggetto danneggiante"; e "la possibilità di far valere in via collettiva una pretesa risarcitoria può concorrere ad attribuire alla pretesa stessa una efficacia maggiormente incisiva nei confronti del danneggiante", ma "non comporta che, nel caso in cui vengano fatte valere unicamente posizioni individuali e non venga quindi azionato un interesse collettivo, il bene della vita cui mira la domanda sia diverso dal ristoro del pregiudizio subito dal singolo appartenente alla classe e sia, quindi, un bene che può senz'altro essere tutelato anche attraverso la proposizione di un'azione individuale avente la medesima finalità".

Vale a dire che "la differenza soggettiva che si ha tra azione di classe e azione individuale, allorquando con la prima vengano fatte valere pretese che incidono esclusivamente sul piano risarcitorio o restitutorio, non determina un mutamento dell'oggetto della domanda, che continua ad essere la pretesa alle restituzioni o al risarcimento del danno subito da ciascuno degli appartenenti alla classe che abbiano agito con l'azione di cui all'art. 140-bis.

Ne consegue che ove si riconoscesse la natura decisoria del provvedimento che definisce in sede di reclamo il giudizio con dichiarazione di inammissibilità - senz'altro definitivo in quanto avverso lo stesso non è previsto alcun rimedio impugnatorio - verrebbe meno la possibilità stessa del singolo attore proponente l'azione di classe di ottenere altrimenti il bene della vita oggetto della domanda giudiziale".

11. Questo passo estratto appunto dal nucleo della motivazione di S.U. 2610/2017 coglie proprio la base delle argomentazioni a mezzo delle quali gli attuali ricorrenti intendono di ottenere o il "ripensamento" del principio enunciato da S.U. 2610/2017 - id est, la rimessione ex articolo 374, terzo comma, c.p.c. - o la sottoposizione della questione alla Consulta.

Tale base, infatti, è costituita dall'asserto - più volte inserito nelle pur varie argomentazioni e definibile quindi un vero leit -motiv - che l'azione di classe non sarebbe un mero strumento processuale che si affianca all'azione esercitabile dal singolo ("anche"), bensì un'azione con efficacia maggiormente incisiva sul danneggiante che l'azione del singolo non potrebbe raggiungere.

Peraltro, i ricorrenti non indicano in che cosa concretamente consisterebbe questa "efficacia maggiormente incisiva" rispetto all'azione del singolo, ovvero che cosa il singolo possa ottenere di più con l'azione di classe.

È infatti ovvio, (lo si rimarca anche nel controricorso) che, se l'azione di classe mira alla tutela dell'interesse collettivo e quindi non reagisce solo a un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe, l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello è ricorribile davanti a questa Suprema Corte: e ciò è stato espressamente affermato proprio da S.U. 2610/2017.

Nel caso, invece, in cui si tratta appunto di un pregiudizio subito dai singoli, logicamente l'effetto dell'azione di classe e l'effetto dell'azione "tradizionale" coincidono, a meno che appunto l'azione di classe offra un quid pluris, che deve allora essere puntualmente identificato nel suo contenuto, e non meramente asserito come esistente.

12. L'ordinanza interlocutoria che aveva suscitato l'intervento delle Sezioni Unite - Cass. sez. 3, 24 aprile 2015 n. 8433 - aveva già prospettato, come ragione della rimessione della causa al giudice nomofilattico, che l'azione di classe apportasse un quid pluris, identificandolo in una maggiore pressione economica e psicologica sul professionista/produttore e in minori costi per il consumatore.

Le Sezioni Unite pertanto vi hanno fatto un - rapido - riferimento come eventualità, lungi peraltro dall'approfondirla bensì subito escludendone il rilievo: "Indubbiamente, la possibilità di far valere in via collettiva una pretesa risarcitoria può concorrere ad attribuire alla pretesa stessa una efficacia maggiormente incisiva nei confronti del danneggiante: ciò tuttavia non comporta che, nel caso in cui vengano fatte valere unicamente posizioni individuali e non venga quindi azionato un interesse collettivo, il bene della vita cui mira la domanda sia diverso dal ristoro del pregiudizio subito dal singolo appartenente alla classe e sia, quindi, un bene che può senz'altro essere tutelato anche attraverso la proposizione di un'azione individuale avente la medesima finalità." ìo Peraltro, il concetto dell'efficacia maggiormente incisiva si era arrestato su un piano tanto generico quanto extragiuridico: una maggiore pressione economica e psicologica non equivale a una superiore "potenzialità" giuridica, a parte che non è dato ravvisare come possa tale pressione automaticamente verificarsi nei confronti di un professionista/produttore; i minori costi, poi, trovano agevole riequilibrio nel generale strumento della condanna del soccombente alla rifusione delle spese presente anche nell'azione individuale.

13. Il presente ricorso appare aggiungere (a pagina 14) "un effetto fondamentale dell'azione" che la dichiarazione di inammissibilità preclude, cioè la pubblicità prevista dal nono comma dell'articolo 140 bis ("Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe...").

Si tratta, tuttavia, di una pubblicità finalizzata all'ampliamento della adesione all'azione di classe, il che logicamente non significa che l'azione di classe abbia poi un'efficacia maggiormente incisiva dell'azione ordinaria.

14. Sostengono ancora i ricorrenti che, senza l'azione di classe, sarebbero come "David contro [OSCURATO:PERSONA]" (sempre a pagina 14 del ricorso) e che, una volta dichiarata inammissibile l'azione di classe, il diritto individuale di ciascuno di loro sarebbe indebolito: non spiegano, però, in che cosa consisterebbe appunto tale indebolimento, vale a dire quali sarebbero le particolari difficoltà, "riparabili" solo dall'azione di classe, in cui incorrerebbe qui lo strumento tradizionale dell'azione ordinaria, e come e perchè l'azione ordinaria imporrebbe all'attore fronteggiare, con una evidente disparità pregiudizievole, una controparte "[OSCURATO:PERSONA]", ovvero in radicale violazione del giusto processo.

15. L'accostamento, inoltre, dell'azione di classe all'articolo 28 St.

Lav. come regolante appunto "un'azione dotata di «efficacia maggiormente incisiva» nei confronti del datore di lavoro" rimane un mero asserto, non essendo integrato da alcuna specificità ed essendo al contrario del tutto evidente che un rapporto di lavoro subordinato con la controparte non è un presupposto dell'azione di classe.Né risulta riconducibile, ovviamente, alla "efficacia maggiormente incisiva" che si vorrebbe attribuire all'azione di classe rispetto all'azione del singolo l'argomento per cui l'inammissibilità dell'azione di classe inciderebbe come un vulnus sull'associazione o sul comitato, dovendosi peraltro ricordare che, come sopra già evidenziato, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la ricorribilità per cassazione qualora l'azione di classe intenda tutelare un interesse collettivo.

16. I ricorrenti proseguono con ulteriori argomentazioni senza più neanche tentare di concretizzare il preteso quid pluris, ma solo chiamandolo in gioco in modo apodittico: così avviene nell'illustrazione dell'altro profilo" - pagine 16- 18 del ricorso - attinente alla vicenda costituzionale dell'articolo 669 terdecies c.p.c. (ove si conclude assertivamente, pretermettendo la ben nota differenza tra provvedimenti decisori e non decisori ampiamente richiamata nell'intervento delle Sezioni Unite, nel senso che il ricorso per cassazione "costituisce la garanzia così realmente dovuta contro ogni violazione di legge") e nell'ultimo rilievo" ove si tenta (riproponendo argomenti già ben prima dell'intervento delle Sezioni Unite utilizzati, come risulta p. es. da Cass. sez. 1, 14 giugno 2012 n. 9772) di evincere il "modello di filtro di ammissibilità" in fattispecie palesemente differenti come "quello ofim disciplinato" dall'articolo 5

I. 117/1988 e persino come quello dettato da una norma da tempo dichiarata costituzionalmente illegittima - con la sentenza n. 50/2006 della Consulta - quale l'articolo 274 c.c.

17. La richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale, infine, nel ricorso non è corredata di alcuno specifico argomento ulteriore, onde la sua manifesta infondatezza emerge agevolmente da quanto sin qui rilevato.

Deve darsi atto, peraltro, che nella memoria i ricorrenti hanno anche inteso sostenere proprio la remissione alla Consulta tramite quanto sopra già riportato come contenuto della memoria stessa, il che, ut supra rilevato, integra una vera e propria mutatio rispetto alla prospettazione del ricorso: abbandonando l'utilizzo dell'asserita maggiore incisività dell'azione collettiva nei confronti del preteso danneggiante, nella memoria si adduce che soltanto l'azione di classe potrebbe garantire un'idonea tutela a diritti cui altrimenti il diritto di azione formalmente garantito dall'articolo 24 Cost. non conferirebbe una reale protezione.

Occorrerebbe cioè - si era già riportato - "garantire un'idonea forma di tutela a diritti che, sebbene il diritto di azione gli (sic) sia formalmente garantito dall'art. 24 Cost., nella realtà ne rimangono privi".

La soluzione interpretativa adottata dalle Sezioni Unite avrebbe modificato il fondamentale principio della effettività della tutela giurisdizionale; e ciò non sarebbe stato superato dall'avere il giudice nomofilattico riconosciuto che, in caso di chiusura di un'azione di classe, da altri attori è proponibile un'altra, cui gli attori del giudizio dichiarato inammissibile possono aderire, in quanto l'adesione comporta la necessità dell'iniziativa di altri.

Quindi il problema di ricorribilità in cassazione ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, Cost. non sarebbe qualificabile come un astratto problema di decisorietà dell'ordinanza di inammissibilità, bensì costituirebbe "il problema di identità dell'azione e dell'effettività della tutela giurisdizionale della tutela giurisdizionale in relazione al reale bene della vita perseguito".

È evidente che l'argomento appena riassunto che i ricorrenti hanno versato nella memoria ha come presupposto la non effettività di tutela dell'azione individuale, il che costituisce un asserto apodittico, non essendo in alcun modo dimostrato - ed è più che evidente la necessità di dimostrare una siffatta affermazione - che l'azione individuale sia tamquam non esset e quindi non arrechi alcuna tutela "in relazione al reale bene della vita perseguito".

La gravità dell'asserto, a ben guardare, lo avvicina persino al paradosso: rimettere sulla base di questo la questione alla Consulta investirebbe radicalmente tutto il sistema della tutela giurisdizionale, in quanto si fonderebbe, appunto, sulla necessità ovunque e comunque dell'azione collettiva, dal momento che l'azione individuale che costituisce il generale strumento del sistema dovrebbe qualificarsi come priva di alcuna effettiva funzionalità.

E questo eccesso - non è possibile definirlo diversamente - non paga, bensì al contrario introduce una reductio ad absurdum, che dunque osta il riconoscimento di una non manifesta infondatezza.Anche a prescindere, allora, dalla divergenza del contenuto della memoria rispetto a quello del ricorso, deve concludersi che la memoria non apporta elementi che possano giustificare l'adizione al giudice delle leggi, permanendo la manifesta infondatezza della questione costituzionale già emersa dal ricorso.

18. Aggiungono i ricorrenti, come si è visto, che la ricorribilità per cassazione avverso l'ordinanza de qua non sarebbe comunque negabile per "vizi non attinenti alle ragioni sulle quali si fonda la dichiarazione di inammissibilità, ma propri del procedimento con quella dichiarazione conclusosi": l'argomento è specioso, e facilmente superabile dal momento che, se viene dichiarata inammissibilità e la sussistenza di questa non è impugnabile, ciò assorbe ogni altro profilo, considerata la natura ictu ocull basilare e assorbente del vizio di inammissibilità stesso.

Non pertinente, infine, è il richiamo a S.U. 2 febbraio 2016 n. 1914, poiché l'interpretazione che ne viene proposta, una volta adottata, giungerebbe, per così dire, a dimostrare troppo: in tale arresto si consente effettivamente il ricorso straordinario avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex articolo 348 ter c.p.c.

"limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso" (così la relativa massima), ma l'ampia illustrazione motivazionale che conduce a questo dictum fa ben comprendere che si tratta di un peculiare assestamento interpretativo diretto ad escludere "una sorta di incontrollabile soppressione 'di fatto' del giudizio d'appello" in un contesto novellato in cui altrimenti si sarebbe potuto sostenere che il legislatore avesse affidato al giudice di merito la scelta di deciderlo o meno: e nel caso in esame non si è dinanzi ad un giudizio d'appello, bensì ad un filtro di ammissibilità da effettuarsi proprio all'incipit del percorso processuale.

19. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, non avendo tutte queste argomentazioni apportato elementi atti a mettere in discussione il recente insegnamento di S.U. 2610/2017, né tantomeno a integrare il presupposto della non manifesta infondatezza che esige il sollevamento di questione di legittimità costituzionale; ciò inibisce, naturalmente, il vaglio dei motivi del ricorso.

20. I ricorrenti, in solido per il comune interesse processuale, devono essere condannati a rifondere a controparte le spese, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 5000, oltre a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 7174/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma C.so [OSCURATO:PERSONA] II 269 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] 20 presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2018; ti t . az« . A23 bg•Ag ( ec,- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: I ricorrenti indicati nell'intestazione della presente ordinanza hanno dichiarato di impugnare con ricorso straordinario - articolato in quattro motivi - ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, Cost. l'ordinanza del 21 dicembre 2018 con cui la Corte d'appello di Roma ha accolto reclamo ex articolo 140 bis del Codice del Consumo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso ordinanza emessa il 3 luglio 2018, a seguito di azione di classe esercitata dai suddetti, dal Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso. Sia la parte ricorrente sia la parte controricorrente hanno depositato memoria. Considerato che: 1. Prima di illustrare i quattro motivi, i ricorrenti, ben consapevoli del problema di ammissibilità che connota il loro ricorso, offrono un'ampia argomentazione al riguardo che denominano "premessa sull'ammissibilità del ricorso" (ricorso, pagine 10-20). Prendendo dunque le mosse dall' "ossequio al disposto dell'art. 360 bis c.p.c., ed all'autorevolezza delle Sezioni Unite", si dichiara di fornire considerazioni per un ripensamento di quanto affermato "dalla nota sentenza 10 febbraio 2018, n. 2610" (evidente errore materiale: la pronuncia è del 2017) nel senso che, quando l'azione di classe ex articolo 140 bis d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (applicabile ratione temporis nella vicenda processuale in esame) è diretta a "ottenere la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche un interesse collettivo", l'ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte d'appello quale esito di reclamo non è impugnabile con ricorso straordinario ex articolo 111, settimo comma, Cost, in quanto lo stesso diritto è tutelabile mediante l'azione individuale che si esercita per ottenere il risarcimento del danno; inoltre la dichiarazione di inammissibilità esclude la riproposizione dell'azione da parte di chi l'aveva appunto presentata, facendone salvo invece il diritto a "chi non abbia aderito all'azione oggetto di quella dichiarazione". Sostiene dunque la difesa dei ricorrenti che la posizione assunta dalle Sezioni Unite deriverebbe "dall'analisi dell'applicabilità del concetto di «decisorietà>> - che, quale «requisito necessario per proporre ricorso ex art. 111 Cost.», consiste «nell'attitudine del provvedimento ... non solo ad incidere sui diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede la differenza tra il semplice "incidere" ed il "decidere")» - al disposto dell'art. 140 bis", statuente al primo comma che i diritti individuali omogenei e gli interessi collettivi "sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe". Dal che si sprigionerebbe nei confronti del danneggiante una "efficacia maggiormente incisiva", ma ciò nonostante le Sezioni Unite hanno ritenuto che, se si attribuisse natura decisoria al provvedimento sul reclamo che 3- definisce il giudizio con dichiarazione di inammissibilità, verrebbe meno proprio la possibilità per il singolo soggetto che ha partecipato all'azione di classe "di ottenere altrimenti il bene della vita oggetto della domanda giudiziale", id est di esercitare l'azione individuale. 2. La difesa dei ricorrenti non considera, peraltro, l'esclusione dell'azione individuale segnalata dal giudice nomofilattico, bensì argomenta nel senso che la proponibilità dell'azione di classe come strumento ulteriore ("anche", risalta infatti nel primo comma dell'articolo 140 bis) a quella individuale non sarebbe, come in sostanza avrebbero affermato le Sezioni Unite, sufficiente per escludere il ricorso straordinario: la stessa sentenza n. 2610/2017 contrasterebbe con l'asserto che l'azione di classe costituisce "l'espressione di un mero «diritto processuale»" - la quale, una volta denegata, non inciderebbe sul diritto soggettivo sostanziale e sulla sua tutela con l'azione individuale -, in quanto riconosce che "alla pretesa", ovvero al diritto soggettivo individuale, l'azione di classe produce "una efficacia maggiormente incisiva" verso il danneggiante. Ad avviso dei ricorrenti, dalla presenza di questa "«efficacia» peculiare" insorgerebbe allora per questa Suprema Corte il dovere, impostole dalla Costituzione allorquando viene denunciata violazione di legge, di sindacare appunto sotto il profilo della legittimità la decisione del giudice di merito. Quindi l'articolo 140 bis, al primo comma, mediante l'affiancamento sopra evidenziato dell'azione di classe ("anche") all'azione individuale, attribuirebbe proprio al diritto individuale del consumatore o dell'utente che si trova in "situazione omogenea" con una pluralità di consumatori/utenti "un quid pluris di efficacia rispetto al diritto spettante a chi non appartenga ad una classe" di consumatori/utenti; e pertanto precludere con la dichiarazione di inammissibilità l'azione di classe al consumatore/utente equivarrebbe a privarlo del "diritto individuale di quanto la legge gli ha attribuito in ragione della sua appartenenza alla classe". Ridurre l'azione di classe ad un modo di esercizio dell'azione individuale dando luogo ad una sorta di litisconsorzio facoltativo attivo ex articolo 103 c.p.c. significherebbe allora "evirare l'istituto" inserito per potenziare la tutela dei diritti individuali di chi partecipa a una classe di consumatori/utenti. 3. I ricorrenti rammentano poi che le Sezioni Unite hanno affermato che la dichiarazione di inammissibilità dell'azione di classe non muta l'oggetto della domanda, per obiettare che comunque un effetto fondamentale di questa, precluso dalla dichiarazione di inammissibilità, sarebbe la "«pubblicità» prevista dal 90 comma: e cioè la potenziale mobilitazione ... della classe di consumatori e utenti titolari di diritti omogenei ... laddove la dichiarazione di inammissibilità - con l'inversa pubblicità che l'accompagna ai sensi dell'8° comma - sancisce che il diritto al risarcimento che sarà fatto valere con azione individuale è la piccola, isolata vicenda di un qualsiasi (aspirante) David contro [OSCURATO:PERSONA], è lo «sciogliete le righe» della classe". Vale a dire, "l'effetto che produce il provvedimento di ammissibilità o di inammissibilità è contestualmente quello, da un lato, di rafforzare o indebolire il diritto individuale di ciascuno dei titolari e, dall'altro lato, di coagulare o dissolvere la «classe» quale controparte dell'impresa o del produttore". 4. Si sostiene altresì che istituendo la azione di classe si sarebbe seguita l'impostazione dello Statuto dei lavoratori, il quale per le condotte antisindacali offre all'articolo 28 un'azione maggiormente incisiva verso il datore di lavoro; e a chi opponesse che l'atto datoriale è plurioffensivo avendo anche il sindacato una sua situazione soggettiva da esso lesa, direttamente o indirettamente, sarebbe replicabile che "del tutto analoga è la situazione delle associazioni o comitati legittimati all'azione di classe, i quali - a differenza di quanto è pacificamente ritenuto per l'azione ex art. 28 St. Lav. - vedono definitivamente ... pregiudicata la situazione soggettiva di cui sono titolari da un provvedimento - nei loro confronti totalmente decisorio - avverso cui non possono far valere la «violazione di legge» ai sensi dell'art. 111 Cost." Inoltre la "riapertura della possibilità di adesione" cui si riferiscono le Sezioni Unite non riguarderebbe "le associazioni ed i comitati nei confronti dei quali la - dichiarazione di inammissibilità produce un definitivo ed irreversibile effetto preclusivo", così vanificando le stesse ragioni della loro esistenza. 5. Prospettandolo come un "altro profilo", la difesa dei ricorrenti ritorna poi a dissentire sulla idoneità dell'azione individuale a compensare "il difetto di tutela costituito dalla non impugnabilità per cassazione del provvedimento di inammissibilità": prendendo le mosse ancora dal quid pluris che si dovrebbe riconoscere sussistente nell'azione di classe rispetto all'azione individuale, e che pertanto eliderebbe "ogni contraddizione con il disposto del 15° comma" (il riferimento, pur formulato in modo incompleto, evidentemente è al quindicesimo comma dell'articolo 140 bis d.lgs. 206/2005), si argomenta per comparare l'istituto in esame con il reclamo avverso i provvedimenti cautelari di cui all'articolo 669 terdecies c.p.c., evocandone la dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza 23 giugno 1994 n. 253 della Consulta per affermare che l'inimpugnabilità con ricorso per cassazione nel caso in esame integrerebbe "un vulnus, in termini di garanzia, ben più grave" di quello riparato da tale sentenza. 6. Quale "ultimo rilievo", si rapporta ancora l'istituto in esame con altri istituti che rappresenterebbero il "modello di filtro di ammissibilità" e ai quali si sarebbe ispirato il legislatore per introdurlo. Si afferma dunque che "il modello di filtro di ammissibilità al quale si ispira l'art. 140 bis non è identico a quello ofirn disciplinato dall'art.5" I. 117/1988 prevedente la reclamabilità "fino in Cassazione" del provvedimento di inammissibilità "in quanto idoneo a produrre gli effetti di una pronuncia di rigetto", e che "l'altro modello di filtro di ammissibilità conosciuto dal nostro ordinamento era costituito dall'art. 274 c.c. ... sempre reclamabile fino al ricorso per cassazione". E l'articolo 140 bis "tace in ordine al regime del provvedimento emesso in sede di reclamo" onde la sua non ricorribilità "costituirebbe un unicum rispetto ai due modelli" suddetti. Che poi l'articolo 140 bis "preveda che la valutazione di ammissibilità dell'azione di classe superi - solo che lo voglia la parte soccombente in primo grado - anche il vaglio della Corte d'appello" pure concorrerebbe a escludere la preclusione dell'intervento del giudice di legittimità: al riguardo, nuovamente si ribadisce che in gioco non sarebbe soltanto un modo di procedere, ma pure la sussistenza di "un'azione di particolare efficacia", id est che non si tratterebbe di "diritto procedurale" e questa Suprema Corte dovrebbe "svolgere il ruolo di garante della legalità che le ha assegnato la costituzione". 7. Si conclude dunque chiedendo di rivedere l'orientamento di S.U. 2610/2017 dichiarando ammissibile il ricorso o in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'articolo 140 bis nella parte in cui, violando gli articoli 24 e 111 Cost., non prevede la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di inammissibilità. "In ogni caso" la ricorribilità dovrebbe riconoscersi "relativamente a vizi non attinenti alle ragioni sulle quali si fonda la dichiarazione di inammissibilità, ma propri del procedimento con quella dichiarazione conclusasi", alla luce di S.U. 2 febbraio 2016 n. 1914 che, in relazione alla ricorribilità dell'ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c., avrebbe "dimostrato" che la non impugnabilità riguarda il merito del provvedimento mentre sarebbe sempre ammissibile il ricorso straordinario per i "vizi propri dell'ordinanza costituenti violazione della legge processuale". 8. Nella memoria ritualmente depositata, i ricorrenti chiedono la rimessione in pubblica udienza e insistono per il ritorno della questione alle Sezioni Unite. Sostengono poi che la ratio della normativa non sarebbe la mera efficacia maggiormente incisiva nei confronti del danneggiante (che sarebbe soltanto "semmai un apprezzabile effetto dell'azione di classe"), bensì per i soggetti interessati "garantire un'idonea forma di tutela a diritti che, sebbene il diritto di azione gli (sic) sia formalmente garantito dall'art. 24 Cost., nella realtà ne rimangono privi". S.U. 2610/2017 si sarebbe rapportata ai tradizionali principi processuali della definitività e decisorietà, così trascurando questo profilo; e, applicando i principi processuali tradizionali a "un istituto nuovo e profondamente diverso dall'azione individuale, ha mortificato l'assai più fondamentale principio della effettività della tutela giurisdizionale". L'azione di classe sarebbe invece un istituto nuovo e potenzialmente dirompente cui mai si attagliano, secondo i ricorrenti, i principi tradizionali. 9. Va premesso che la trattazione di una causa mediante il rito camerale di cui all'articolo 380 bis.1 c.p.c. è oggetto di discrezionale scelta del presidente di sezione ai sensi dell'articolo 377 c.p.c., scelta che comunque non incide sui diritti processuali delle parti, integralmente tutelati anche con il contraddittorio cartolare. E va premesso altresì che la memoria non può veicolare nuove censure, e tanto meno contraddire quelle presentate nel ricorso, essendo soltanto un mezzo di ulteriore illustrazione di quanto in esso già contenuto (cfr., da ultimo, in riferimento al rito ex articolo 380 bis c.p.c. ma sine dubio analogicamente qui estensibile, Cass. sez. 6-3, ord. 27 agosto 2020 n. 17893). 10. Passando allora all'esame della questione dell'ammissibilità del ricorso, si rileva che l'intervento nomofilattico che i ricorrenti vorrebbero mettere in discussione, ovvero S.U. 2610/2017, tra gli arresti massimati, è stata applicata da Cass. sez. 3, ord. 23 marzo 2018 n. 7244 e da Cass. sez. 3, 23 ottobre 2018 n. 26725. Quest'ultima sentenza nella motivazione offre la seguente sintesi del testo della pronuncia delle Sezioni Unite: "...le Sezioni Unite distinguono l'azione risarcitoria di danni "che i proponenti della domanda o i successivi aderenti all'azione di classe assumono di avere subito per effetto delle condotte contestate alla convenuta" dall'azione "volta alla tutela di un interesse collettivo riferibile all'associazione rappresentativa o ai proponenti", e ribadiscono, sulla scorta di un insegnamento notoriamente consolidato, che la decisorietà "consiste nell'attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato"; e poiché l'articolo 140 bis, al primo comma, stabilisce che i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al secondo comma e gli interessi collettivi "sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe", "emerge chiaramente che tale azione, ove sia proposta ... unicamente a fini risarcitori e non a tutela di interessi collettivi, non costituisce altro che uno strumento apprestato dal legislatore per far valere la domanda risarcitoria: costituisce, cioè, un mezzo processuale di tutela che ... si aggiunge a quello ordinario spettante al singolo interessato per ottenere il bene della vita consistente nel risarcimento di un danno che egli assume di aver subito per effetto della condotta posta in essere dal soggetto danneggiante"; e "la possibilità di far valere in via collettiva una pretesa risarcitoria può concorrere ad attribuire alla pretesa stessa una efficacia maggiormente incisiva nei confronti del danneggiante", ma "non comporta che, nel caso in cui vengano fatte valere unicamente posizioni individuali e non venga quindi azionato un interesse collettivo, il bene della vita cui mira la domanda sia diverso dal ristoro del pregiudizio subito dal singolo appartenente alla classe e sia, quindi, un bene che può senz'altro essere tutelato anche attraverso la proposizione di un'azione individuale avente la medesima finalità". Vale a dire che "la differenza soggettiva che si ha tra azione di classe e azione individuale, allorquando con la prima vengano fatte valere pretese che incidono esclusivamente sul piano risarcitorio o restitutorio, non determina un mutamento dell'oggetto della domanda, che continua ad essere la pretesa alle restituzioni o al risarcimento del danno subito da ciascuno degli appartenenti alla classe che abbiano agito con l'azione di cui all'art. 140-bis. Ne consegue che ove si riconoscesse la natura decisoria del provvedimento che definisce in sede di reclamo il giudizio con dichiarazione di inammissibilità - senz'altro definitivo in quanto avverso lo stesso non è previsto alcun rimedio impugnatorio - verrebbe meno la possibilità stessa del singolo attore proponente l'azione di classe di ottenere altrimenti il bene della vita oggetto della domanda giudiziale". 11. Questo passo estratto appunto dal nucleo della motivazione di S.U. 2610/2017 coglie proprio la base delle argomentazioni a mezzo delle quali gli attuali ricorrenti intendono di ottenere o il "ripensamento" del principio enunciato da S.U. 2610/2017 - id est, la rimessione ex articolo 374, terzo comma, c.p.c. - o la sottoposizione della questione alla Consulta. Tale base, infatti, è costituita dall'asserto - più volte inserito nelle pur varie argomentazioni e definibile quindi un vero leit -motiv - che l'azione di classe non sarebbe un mero strumento processuale che si affianca all'azione esercitabile dal singolo ("anche"), bensì un'azione con efficacia maggiormente incisiva sul danneggiante che l'azione del singolo non potrebbe raggiungere. Peraltro, i ricorrenti non indicano in che cosa concretamente consisterebbe questa "efficacia maggiormente incisiva" rispetto all'azione del singolo, ovvero che cosa il singolo possa ottenere di più con l'azione di classe. È infatti ovvio, (lo si rimarca anche nel controricorso) che, se l'azione di classe mira alla tutela dell'interesse collettivo e quindi non reagisce solo a un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe, l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello è ricorribile davanti a questa Suprema Corte: e ciò è stato espressamente affermato proprio da S.U. 2610/2017. Nel caso, invece, in cui si tratta appunto di un pregiudizio subito dai singoli, logicamente l'effetto dell'azione di classe e l'effetto dell'azione "tradizionale" coincidono, a meno che appunto l'azione di classe offra un quid pluris, che deve allora essere puntualmente identificato nel suo contenuto, e non meramente asserito come esistente. 12. L'ordinanza interlocutoria che aveva suscitato l'intervento delle Sezioni Unite - Cass. sez. 3, 24 aprile 2015 n. 8433 - aveva già prospettato, come ragione della rimessione della causa al giudice nomofilattico, che l'azione di classe apportasse un quid pluris, identificandolo in una maggiore pressione economica e psicologica sul professionista/produttore e in minori costi per il consumatore. Le Sezioni Unite pertanto vi hanno fatto un - rapido - riferimento come eventualità, lungi peraltro dall'approfondirla bensì subito escludendone il rilievo: "Indubbiamente, la possibilità di far valere in via collettiva una pretesa risarcitoria può concorrere ad attribuire alla pretesa stessa una efficacia maggiormente incisiva nei confronti del danneggiante: ciò tuttavia non comporta che, nel caso in cui vengano fatte valere unicamente posizioni individuali e non venga quindi azionato un interesse collettivo, il bene della vita cui mira la domanda sia diverso dal ristoro del pregiudizio subito dal singolo appartenente alla classe e sia, quindi, un bene che può senz'altro essere tutelato anche attraverso la proposizione di un'azione individuale avente la medesima finalità." ìo Peraltro, il concetto dell'efficacia maggiormente incisiva si era arrestato su un piano tanto generico quanto extragiuridico: una maggiore pressione economica e psicologica non equivale a una superiore "potenzialità" giuridica, a parte che non è dato ravvisare come possa tale pressione automaticamente verificarsi nei confronti di un professionista/produttore; i minori costi, poi, trovano agevole riequilibrio nel generale strumento della condanna del soccombente alla rifusione delle spese presente anche nell'azione individuale. 13. Il presente ricorso appare aggiungere (a pagina 14) "un effetto fondamentale dell'azione" che la dichiarazione di inammissibilità preclude, cioè la pubblicità prevista dal nono comma dell'articolo 140 bis ("Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe..."). Si tratta, tuttavia, di una pubblicità finalizzata all'ampliamento della adesione all'azione di classe, il che logicamente non significa che l'azione di classe abbia poi un'efficacia maggiormente incisiva dell'azione ordinaria. 14. Sostengono ancora i ricorrenti che, senza l'azione di classe, sarebbero come "David contro [OSCURATO:PERSONA]" (sempre a pagina 14 del ricorso) e che, una volta dichiarata inammissibile l'azione di classe, il diritto individuale di ciascuno di loro sarebbe indebolito: non spiegano, però, in che cosa consisterebbe appunto tale indebolimento, vale a dire quali sarebbero le particolari difficoltà, "riparabili" solo dall'azione di classe, in cui incorrerebbe qui lo strumento tradizionale dell'azione ordinaria, e come e perchè l'azione ordinaria imporrebbe all'attore fronteggiare, con una evidente disparità pregiudizievole, una controparte "[OSCURATO:PERSONA]", ovvero in radicale violazione del giusto processo. 15. L'accostamento, inoltre, dell'azione di classe all'articolo 28 St. Lav. come regolante appunto "un'azione dotata di «efficacia maggiormente incisiva» nei confronti del datore di lavoro" rimane un mero asserto, non essendo integrato da alcuna specificità ed essendo al contrario del tutto evidente che un rapporto di lavoro subordinato con la controparte non è un presupposto dell'azione di classe.Né risulta riconducibile, ovviamente, alla "efficacia maggiormente incisiva" che si vorrebbe attribuire all'azione di classe rispetto all'azione del singolo l'argomento per cui l'inammissibilità dell'azione di classe inciderebbe come un vulnus sull'associazione o sul comitato, dovendosi peraltro ricordare che, come sopra già evidenziato, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la ricorribilità per cassazione qualora l'azione di classe intenda tutelare un interesse collettivo. 16. I ricorrenti proseguono con ulteriori argomentazioni senza più neanche tentare di concretizzare il preteso quid pluris, ma solo chiamandolo in gioco in modo apodittico: così avviene nell'illustrazione dell'altro profilo" - pagine 16- 18 del ricorso - attinente alla vicenda costituzionale dell'articolo 669 terdecies c.p.c. (ove si conclude assertivamente, pretermettendo la ben nota differenza tra provvedimenti decisori e non decisori ampiamente richiamata nell'intervento delle Sezioni Unite, nel senso che il ricorso per cassazione "costituisce la garanzia così realmente dovuta contro ogni violazione di legge") e nell'ultimo rilievo" ove si tenta (riproponendo argomenti già ben prima dell'intervento delle Sezioni Unite utilizzati, come risulta p. es. da Cass. sez. 1, 14 giugno 2012 n. 9772) di evincere il "modello di filtro di ammissibilità" in fattispecie palesemente differenti come "quello ofim disciplinato" dall'articolo 5 I. 117/1988 e persino come quello dettato da una norma da tempo dichiarata costituzionalmente illegittima - con la sentenza n. 50/2006 della Consulta - quale l'articolo 274 c.c. 17. La richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale, infine, nel ricorso non è corredata di alcuno specifico argomento ulteriore, onde la sua manifesta infondatezza emerge agevolmente da quanto sin qui rilevato. Deve darsi atto, peraltro, che nella memoria i ricorrenti hanno anche inteso sostenere proprio la remissione alla Consulta tramite quanto sopra già riportato come contenuto della memoria stessa, il che, ut supra rilevato, integra una vera e propria mutatio rispetto alla prospettazione del ricorso: abbandonando l'utilizzo dell'asserita maggiore incisività dell'azione collettiva nei confronti del preteso danneggiante, nella memoria si adduce che soltanto l'azione di classe potrebbe garantire un'idonea tutela a diritti cui altrimenti il diritto di azione formalmente garantito dall'articolo 24 Cost. non conferirebbe una reale protezione. Occorrerebbe cioè - si era già riportato - "garantire un'idonea forma di tutela a diritti che, sebbene il diritto di azione gli (sic) sia formalmente garantito dall'art. 24 Cost., nella realtà ne rimangono privi". La soluzione interpretativa adottata dalle Sezioni Unite avrebbe modificato il fondamentale principio della effettività della tutela giurisdizionale; e ciò non sarebbe stato superato dall'avere il giudice nomofilattico riconosciuto che, in caso di chiusura di un'azione di classe, da altri attori è proponibile un'altra, cui gli attori del giudizio dichiarato inammissibile possono aderire, in quanto l'adesione comporta la necessità dell'iniziativa di altri. Quindi il problema di ricorribilità in cassazione ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, Cost. non sarebbe qualificabile come un astratto problema di decisorietà dell'ordinanza di inammissibilità, bensì costituirebbe "il problema di identità dell'azione e dell'effettività della tutela giurisdizionale della tutela giurisdizionale in relazione al reale bene della vita perseguito". È evidente che l'argomento appena riassunto che i ricorrenti hanno versato nella memoria ha come presupposto la non effettività di tutela dell'azione individuale, il che costituisce un asserto apodittico, non essendo in alcun modo dimostrato - ed è più che evidente la necessità di dimostrare una siffatta affermazione - che l'azione individuale sia tamquam non esset e quindi non arrechi alcuna tutela "in relazione al reale bene della vita perseguito". La gravità dell'asserto, a ben guardare, lo avvicina persino al paradosso: rimettere sulla base di questo la questione alla Consulta investirebbe radicalmente tutto il sistema della tutela giurisdizionale, in quanto si fonderebbe, appunto, sulla necessità ovunque e comunque dell'azione collettiva, dal momento che l'azione individuale che costituisce il generale strumento del sistema dovrebbe qualificarsi come priva di alcuna effettiva funzionalità. E questo eccesso - non è possibile definirlo diversamente - non paga, bensì al contrario introduce una reductio ad absurdum, che dunque osta il riconoscimento di una non manifesta infondatezza.Anche a prescindere, allora, dalla divergenza del contenuto della memoria rispetto a quello del ricorso, deve concludersi che la memoria non apporta elementi che possano giustificare l'adizione al giudice delle leggi, permanendo la manifesta infondatezza della questione costituzionale già emersa dal ricorso. 18. Aggiungono i ricorrenti, come si è visto, che la ricorribilità per cassazione avverso l'ordinanza de qua non sarebbe comunque negabile per "vizi non attinenti alle ragioni sulle quali si fonda la dichiarazione di inammissibilità, ma propri del procedimento con quella dichiarazione conclusosi": l'argomento è specioso, e facilmente superabile dal momento che, se viene dichiarata inammissibilità e la sussistenza di questa non è impugnabile, ciò assorbe ogni altro profilo, considerata la natura ictu ocull basilare e assorbente del vizio di inammissibilità stesso. Non pertinente, infine, è il richiamo a S.U. 2 febbraio 2016 n. 1914, poiché l'interpretazione che ne viene proposta, una volta adottata, giungerebbe, per così dire, a dimostrare troppo: in tale arresto si consente effettivamente il ricorso straordinario avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex articolo 348 ter c.p.c. "limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso" (così la relativa massima), ma l'ampia illustrazione motivazionale che conduce a questo dictum fa ben comprendere che si tratta di un peculiare assestamento interpretativo diretto ad escludere "una sorta di incontrollabile soppressione 'di fatto' del giudizio d'appello" in un contesto novellato in cui altrimenti si sarebbe potuto sostenere che il legislatore avesse affidato al giudice di merito la scelta di deciderlo o meno: e nel caso in esame non si è dinanzi ad un giudizio d'appello, bensì ad un filtro di ammissibilità da effettuarsi proprio all'incipit del percorso processuale. 19. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, non avendo tutte queste argomentazioni apportato elementi atti a mettere in discussione il recente insegnamento di S.U. 2610/2017, né tantomeno a integrare il presupposto della non manifesta infondatezza che esige il sollevamento di questione di legittimità costituzionale; ciò inibisce, naturalmente, il vaglio dei motivi del ricorso. 20. I ricorrenti, in solido per il comune interesse processuale, devono essere condannati a rifondere a controparte le spese, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 5000, oltre a
Sentenza Cassazione n. 34399/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris