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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12669/2026

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sa dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia n. 501/23/23 depositata il 24/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 501/23/23 del 24/02/2023, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia (di seguito CGT2) accoglieval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.2730/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguitoCTP), che aveva rigettato il ricorso della contribuente nei confronti di unavviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta2009.Numero registro generale 17581/2024Numero sezionale 3592/2026Numero di raccolta generale 12669/2026Data pubblicazione 05/05/20261.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamentoriguardava la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], cancellata dalregistro delle imprese in data 15/11/2012, e l’atto impositivo era statonotificato in data 02/01/2015 alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in quanto socio eresponsabile pro quota dei debiti della predetta società.1.2.

La CGT2 accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziandoche: a) l’avviso di accertamento era stato illegittimamente notificato allasocietà estinta in data antecedente all’entrata in vigore dell’art. 28,comma 4, del d.lgs. 28 novembre 2014, n. 175, con conseguenteinesistenza dello stesso; b) il predetto atto impositivo non poteva,pertanto, avere effetti nei confronti dell’ex socio, peraltro receduta dallasocietà con raccomandata a.r. del 20/12/2007, con assorbimento di ognialtra contestazione.2.

L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza dellaCGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] restava intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va pregiudizialmente evidenziata l’ammissibilità del ricorso percassazione: invero, a fronte di una sentenza depositata in data24/02/2023 il termine per la sua proposizione sarebbe scaduto in data24/09/2023 ed è stato prorogato di undici mesi ai sensi dell’art. 1, comma199, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, con conseguente tempestività delricorso notificato in data 31/07/2024.2.

Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2495 cod. civ., dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 edell’art. 28 del d.lgs. n. 174 del 2015 (rectius d.lgs. n. 175 del 2014), peravere la CGT2 erroneamente ritenuto l’inesistenza dell’avviso diaccertamento notificato al sig.ra [OSCURATO:PERSONA] quale socio della società estintaNumero registro generale 17581/2024Numero sezionale 3592/2026Numero di raccolta generale 12669/2026Data pubblicazione 05/05/2026al fine di far valere la sua responsabilità ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del1973.2.1.

Il motivo è fondato.2.2.

Come si evince dal ricorso, l’avviso di accertamento è statonotificato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (nonché ad altri soggetti) quale ex socio diAmbiente Tecnologia, contestandosi la sua personale responsabilità aisensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973.2.3.

Tale notificazione al soggetto ritenuto personalmente responsabileè legittima e specificamente richiesta da Cass.

S.U. n. 3625 del12/02/2025; la CGT2, pertanto, decidendo in ordine alla inammissibilitàdell’avviso di accertamento notificato alla società estinta ha deciso lacontroversia sulla base di una questione diversa e non oggetto delgiudizio.3.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassatae rinviata alla CGT2 della Puglia, in diversa composizione, per nuovoesame e per le spese del presente procedimento.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, anche per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia n. 501/23/23 depositata il 24/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 501/23/23 del 24/02/2023, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia (di seguito CGT2) accoglieval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.2730/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguitoCTP), che aveva rigettato il ricorso della contribuente nei confronti di unavviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta2009.Numero registro generale 17581/2024Numero sezionale 3592/2026Numero di raccolta generale 12669/2026Data pubblicazione 05/05/20261.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamentoriguardava la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], cancellata dalregistro delle imprese in data 15/11/2012, e l’atto impositivo era statonotificato in data 02/01/2015 alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in quanto socio eresponsabile pro quota dei debiti della predetta società.1.2. La CGT2 accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziandoche: a) l’avviso di accertamento era stato illegittimamente notificato allasocietà estinta in data antecedente all’entrata in vigore dell’art. 28,comma 4, del d.lgs. 28 novembre 2014, n. 175, con conseguenteinesistenza dello stesso; b) il predetto atto impositivo non poteva,pertanto, avere effetti nei confronti dell’ex socio, peraltro receduta dallasocietà con raccomandata a.r. del 20/12/2007, con assorbimento di ognialtra contestazione.2. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza dellaCGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] restava intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente evidenziata l’ammissibilità del ricorso percassazione: invero, a fronte di una sentenza depositata in data24/02/2023 il termine per la sua proposizione sarebbe scaduto in data24/09/2023 ed è stato prorogato di undici mesi ai sensi dell’art. 1, comma199, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, con conseguente tempestività delricorso notificato in data 31/07/2024.2. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2495 cod. civ., dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 edell’art. 28 del d.lgs. n. 174 del 2015 (rectius d.lgs. n. 175 del 2014), peravere la CGT2 erroneamente ritenuto l’inesistenza dell’avviso diaccertamento notificato al sig.ra [OSCURATO:PERSONA] quale socio della società estintaNumero registro generale 17581/2024Numero sezionale 3592/2026Numero di raccolta generale 12669/2026Data pubblicazione 05/05/2026al fine di far valere la sua responsabilità ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del1973.2.1. Il motivo è fondato.2.2. Come si evince dal ricorso, l’avviso di accertamento è statonotificato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (nonché ad altri soggetti) quale ex socio diAmbiente Tecnologia, contestandosi la sua personale responsabilità aisensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973.2.3. Tale notificazione al soggetto ritenuto personalmente responsabileè legittima e specificamente richiesta da Cass. S.U. n. 3625 del12/02/2025; la CGT2, pertanto, decidendo in ordine alla inammissibilitàdell’avviso di accertamento notificato alla società estinta ha deciso lacontroversia sulla base di una questione diversa e non oggetto delgiudizio.3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassatae rinviata alla CGT2 della Puglia, in diversa composizione, per nuovoesame e per le spese del presente procedimento. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, anche per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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