CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 05883/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per assoluta genericità e manifesta infondatezza, risolvendosi in contestazioni aspecifiche, meramente oppositive e prive di reale confronto con la motivazione resa in sentenza sia in punto di responsabilità, oggettivamente fondata sui fatti accertati e sulle futili ragioni dell'allontanamento arbitrario dal luogo di detenzione, sia di diniego delle attenuanti generiche, giustificato dal rilievo assorbente attribuito alle modalità del fatto, ai precedenti dell'imputato e alla ritenuta recidiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il Presidente