CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42798/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato iso alle-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i separati ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato, quanto al motivo proposto in favore di [OSCURATO:PERSONA]: - che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01); - che il motivo dedotto è del tutto generico e che l'assunto difensivo, in base al quale il giudice avrebbe dovuto riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.PR. 309/90, è palesemente contraddetto dalla parte descrittiva del capo d'imputazione e dal contenuto della pronuncia, in cui l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, è accompagnata da puntuali riferimenti alle risultanze investigative. Considerato, quanto al motivo proposto in favore di [OSCURATO:PERSONA]: -che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. -che il motivo dedotto dalla difesa, riguardante la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientra nel novero di quelli proponibili in questa sede -che, comunque, il giudice ha provveduto a richiamare espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di taluna delle ipotesi ivi contemplate, ripercorrendo gli aspetti salienti della vicenda e dando conto in maniera adeguata delle sue pertinenti valutazioni sul punto. Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 ottobre 2022 Il Consigliere