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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07279/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 Marzo 1967 avverso la sentenza resa il 25 ottobre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza resa 1'11 ottobre 2019 dal Tribunale di Palermo, ha riqualificato la condotta di furto in abitazione contestata a [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di ricettazione e ha confermato il trattamento sanzionatorio già applicato in primo grado. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1Violazione di legge per omessa motivazione in ordine alla eccezione di nullità dell'ordinanza del tribunale del 7 giugno 2019 sollevata sul rilievo che il tribunale non ha tenuto conto del supporto informatico DVD ai fini della propria decisione, malgrado avesse sottoposto il teste di PG alla visione in udienza del predetto video.

La corte ha respinto la detta eccezione, rilevando che la nullità invocata è irrilevante poiché il DVD non ha apportato alcun elemento a carico dell'imputato e non ha avuto alcuna rilevanza ai fini della decisione ma il ricorrente reitera la censura. 2.2 Violazione di legge e in particolare dell'art. 6 della CEDU poiché la riqualificazione del fatto operata dalla Corte territoriale non ha consentito all'odierno ricorrente di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. 2.3 Violazione dell'art. 521 codice procedura penale poiché la Corte ha ritenuto di riqualificare il fatto come ricettazione, ma tale condotta non è stata ritualmente contestata all'imputato né adeguatamente dimostrata. 2.4 Violazione dell'articolo 712 codice penale poiché i beni indicati nel capo di imputazione non sono per loro natura tracciabili ed è onere della pubblica accusa dimostrare la sussistenza del dolo di ricettazione, mentre nel caso in esame può al più ravvisarsi un atteggiamento colposo da parte dell'imputato che integra l'elemento soggettivo della fattispecie contravvenzionale. 2.5 Violazione dell'articolo 62 bis codice penale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.1 Il primo motivo di ricorso è generico in quanto si limita a riportare la motivazione con cui la corte ha respinto l'eccezione, ma non espone le ragioni per cui ritiene di censurare la detta argomentazione.

La censura risulta, peraltro, non sorretta da interesse poiché la corte ha già dato atto che il DVD offerto in produzione dalla persona offesa e relativo ad immagini riprese all'interno dell'appartamento non risulta utile ai fini delle indagini in quanto non consente la identificazione dei soggetti ripresi.

Il giudizio di colpevolezza si fonda esclusivamente sull'esito della perquisizione domiciliare effettuata nei confronti dell'odierno ricorrente, che ha consentito di reperire oggetti sottratti in due abitazioni adiacenti durante la notte del 13 novembre 2014 .

Pertanto correttamente la Corte ha riqualificato la condotta ascritta all'imputato come ricettazione. 3.2 Le censure in merito alla violazione dell'articolo 6 della CEDU e al difetto di adeguata contestazione della condotta di ricettazione sono manifestamente infondate poiché secondo consolidata giurisprudenza il giudice di appello può qualificare diversamente la condotta ascritta all'imputato a condizione che ciò non comporti nel rispetto del divieto di reformatio in peius, un aggravamento del trattamento sanzionatorio e dei termini di prescrizione per l'imputato.

In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c.

Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione. (Sez. 6 - , Sentenza n. 422 del 19/11/2019 Ud. (dep. 09/01/2020 ) Rv. 278093 - 01) 3.4 La doglianza in ordine alla mancata qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 712 cod.pen. è manifestamente infondata poiché l'imputato non ha giustificato in alcun modo il possesso dei beni preziosi risultati nella sua disponibilità, a riprova della volontà di occultarne la provenienza.3.5 La censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile poiché il motivo di appello era generico in quanto non si confrontava con la motivazione formulata dal tribunale, che ha ritenuto di respingere la richiesta del beneficio valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato per fatti di particolare allarme sociale, che hanno determinato l'applicazione dell'aumento sanzionatorio per la recidiva.

Con l'atto di appello la difesa invocava la concessione delle attenuanti generiche in ragione delle modalità dell'azione e della confessione, che nel caso in esame non è intervenuta, a riprova del fatto che il beneficio è stato invocato in forza di una motivazione di stile e pertanto inammissibile.

La corte ha comunque reso al riguardo adeguata motivazione sottolineando come la pena determinata dal primo giudice era inferiore al minimo edittale previsto per il più grave reato di ricettazione e pertanto non risultava suscettibile di ulteriori riduzioni. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 16 dicembre 2022 il consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 Marzo 1967 avverso la sentenza resa il 25 ottobre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza resa 1'11 ottobre 2019 dal Tribunale di Palermo, ha riqualificato la condotta di furto in abitazione contestata a [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di ricettazione e ha confermato il trattamento sanzionatorio già applicato in primo grado. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1Violazione di legge per omessa motivazione in ordine alla eccezione di nullità dell'ordinanza del tribunale del 7 giugno 2019 sollevata sul rilievo che il tribunale non ha tenuto conto del supporto informatico DVD ai fini della propria decisione, malgrado avesse sottoposto il teste di PG alla visione in udienza del predetto video. La corte ha respinto la detta eccezione, rilevando che la nullità invocata è irrilevante poiché il DVD non ha apportato alcun elemento a carico dell'imputato e non ha avuto alcuna rilevanza ai fini della decisione ma il ricorrente reitera la censura. 2.2 Violazione di legge e in particolare dell'art. 6 della CEDU poiché la riqualificazione del fatto operata dalla Corte territoriale non ha consentito all'odierno ricorrente di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. 2.3 Violazione dell'art. 521 codice procedura penale poiché la Corte ha ritenuto di riqualificare il fatto come ricettazione, ma tale condotta non è stata ritualmente contestata all'imputato né adeguatamente dimostrata. 2.4 Violazione dell'articolo 712 codice penale poiché i beni indicati nel capo di imputazione non sono per loro natura tracciabili ed è onere della pubblica accusa dimostrare la sussistenza del dolo di ricettazione, mentre nel caso in esame può al più ravvisarsi un atteggiamento colposo da parte dell'imputato che integra l'elemento soggettivo della fattispecie contravvenzionale. 2.5 Violazione dell'articolo 62 bis codice penale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.1 Il primo motivo di ricorso è generico in quanto si limita a riportare la motivazione con cui la corte ha respinto l'eccezione, ma non espone le ragioni per cui ritiene di censurare la detta argomentazione. La censura risulta, peraltro, non sorretta da interesse poiché la corte ha già dato atto che il DVD offerto in produzione dalla persona offesa e relativo ad immagini riprese all'interno dell'appartamento non risulta utile ai fini delle indagini in quanto non consente la identificazione dei soggetti ripresi. Il giudizio di colpevolezza si fonda esclusivamente sull'esito della perquisizione domiciliare effettuata nei confronti dell'odierno ricorrente, che ha consentito di reperire oggetti sottratti in due abitazioni adiacenti durante la notte del 13 novembre 2014 . Pertanto correttamente la Corte ha riqualificato la condotta ascritta all'imputato come ricettazione. 3.2 Le censure in merito alla violazione dell'articolo 6 della CEDU e al difetto di adeguata contestazione della condotta di ricettazione sono manifestamente infondate poiché secondo consolidata giurisprudenza il giudice di appello può qualificare diversamente la condotta ascritta all'imputato a condizione che ciò non comporti nel rispetto del divieto di reformatio in peius, un aggravamento del trattamento sanzionatorio e dei termini di prescrizione per l'imputato. In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione. (Sez. 6 - , Sentenza n. 422 del 19/11/2019 Ud. (dep. 09/01/2020 ) Rv. 278093 - 01) 3.4 La doglianza in ordine alla mancata qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 712 cod.pen. è manifestamente infondata poiché l'imputato non ha giustificato in alcun modo il possesso dei beni preziosi risultati nella sua disponibilità, a riprova della volontà di occultarne la provenienza.3.5 La censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile poiché il motivo di appello era generico in quanto non si confrontava con la motivazione formulata dal tribunale, che ha ritenuto di respingere la richiesta del beneficio valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato per fatti di particolare allarme sociale, che hanno determinato l'applicazione dell'aumento sanzionatorio per la recidiva. Con l'atto di appello la difesa invocava la concessione delle attenuanti generiche in ragione delle modalità dell'azione e della confessione, che nel caso in esame non è intervenuta, a riprova del fatto che il beneficio è stato invocato in forza di una motivazione di stile e pertanto inammissibile. La corte ha comunque reso al riguardo adeguata motivazione sottolineando come la pena determinata dal primo giudice era inferiore al minimo edittale previsto per il più grave reato di ricettazione e pertanto non risultava suscettibile di ulteriori riduzioni. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 16 dicembre 2022 il consigliere es
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