CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22939/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 25820del ruolo generale dell’anno 2018, proposto Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 571/11/2018, depositata in data 13.2.2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato aun motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardiaaveva respinto l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 4920 /2 5 /201 6 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avvis o di accertamento con il quale l’Ufficio, a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza di Melegnano, aveva recuperatoper il 2010, per quanto ancora di interesse: 1) costi indebitamente dedotti ai fini Irap in relazione a un “contratto di appalto” stipulato in data 2.1.2006, con la cooperativa di facchinaggio BDS coop a.r.l. riqualificato dall’Amministrazione come somministrazione di manodopera, con conseguente riconduzione dei costida esso derivanti non già tra i “costi della produzione per servizi”ma tra “i costi per il personale – salari e st ipendi”, non concorrenti alla determinazione della base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 446/97; 2) l’Iva indebitamente detratta in relazione alle operazioni intercorse tra la società contribuente e BDS coop a.r.l., non dando luogo a costi per prestazioni di servizi; 3) l’Iva indebitamente detratta in relazione a fatture emesseda [OSCURATO:SOCIETA]. afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, essendo risultata quest’ultima una mera estensione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. stante l’identità delle compagini sociali e configurandosi un’amministrazione di fatto unitaria. 2. In punto di diritto,per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) con sentenza del GIP del Tribunale di Lodi, il legale rappresentante di Trinacria ([OSCURATO:PERSONA])era stato assolto (“perché il fatto non sussiste”) escludendo che la eventuale ricondu zione dell’assetto societario ad un unico soggetto (per l’ipotizzata amministrazione di fatto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]) potesse ritenersi sufficiente ad integrare il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, non configurandosi operazioni soggettivamente inesistenti né un indebito vantaggio fiscale; 2) non risultava provato il carattere fittizio del contratto di appalto con BDS coop a.r.l., stipulato in data 2.1.2006,per l’attività di carico e scarico,né tantomeno che i pagamenti, fatturati in base ai quintali movimentati, fossero in realtà parametrati alle ore lavorate dai dipendenti; la contribuente aveva chiarito che presso il magazzino dove operava la Cooperativa vi erano solo quattro dipendenti propri (di cui due con presenze saltuarie) e che tutti i lavoratori facevano riferimento al sostanziale dirigente di BDS ([OSCURATO:PERSONA]) senza alcun versamento di retribuzioni o impartizione di ordini da parte della contribuente; 3) correttamente il giudice di primo grado aveva negato l’assunta interposizione fittizia di manodopera (nonostante la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Milano che aveva ordinato l’assunzione da parte di Trinacria di un dipendente della Cooperativa, non riguardando, in ogni caso, tale pronuncia la totalità dei dipendenti ed essendo stata comunque impugnata) facendo riferimento anche alle sentenze ( divenute definit ive ) emesse in sede tributaria, con le quali erano stati annullati avvisi relativi a periodi di imposta precedenti (2006-2008)afferenti alla medesima materia, sul presupposto che la fatturazione da parte della Cooperativa fosseavvenuta sulla base dei quintali di merce movimentata in aderenza alle pattuizioni del contratto di appalto di servizi; 4) quanto ai rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la contribuente, i fatti contestati (che la prima era stata costituita per realizzare la movimentazione e la distribuzione delle merci relative ai magazzini siti in Roma, Maddaloni e [OSCURATO:PERSONA]; che ne era unica socia la moglie del legale rappresentante di Trinacria; che la stessa era poi succeduta a BDS nella gestione del contratto d’appalto) non erano idonei a supportare la tesi dell’inesistenza soggettiva delle prestazioni intercorse tra dette società e, dunque , della indetraibilità della relativa Iva; invero, in mancanza della dimostrazione della natura di “cartiera” di [OSCURATO:SOCIETA], risultava infondata la contestazione dell’Amministrazione circa il carattere di inesistenza soggettiva delle operazioni intercorse con quest’ultima , essen dosi , piuttosto , in presenza d i una distribuzione delle attività in modo c.d. “artigianale”tra “gruppi d’impresa”; 3.E’ rimasta intimata la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazionedegli artt. 95 TUIR, 19 e 21 del DPR n. 633/72 e 2094 c.c. per avere la CTR ritenuto illegittimo l’avviso impugnato: 1) non risultando provato il carattere fittizio del contratto d’appalto stipulato in data 2.1.2006, tra la società contribuente e la Cooperativa BDS; ciò senza considerare i diversi elementi emersi in sede di verifica della GdF (mancata corrispondenza del dato dei quintali di merceriportato nelle fatture emesse dalla Cooperativa con quello dei quintali effettivamente movimentati ; mancati riscontri da parte della verificata d ella congruità delle fatture emess e dalla Cooperativa prima della relativa liquidazione;mancati introiti per la C ooperativa con riguardo agli anni 2007 - 2010;disconoscimento della figura di “responsabile di cooperativa” dagli stessi soci, sentiti dai verificatori; mancanza di alcuna delibera assembleare della Cooperativa; continuità del lavoro e sue modalità; regolamentazione dell’orario; modalità di erogazione del compenso, commisurato alle presenze e svincolato dal risultato; inserimento con carattere di permanenza dei soci lavoratori nella compagine aziendale e nell’organizzazione produttiva della committente; potere direttivo, decisionale, da parte della verificata)dai quali si desume va l’esistenza di un’interposizione fittizia di manodopera concorresponsione del corrispettivo per le prestazioni di facchinaggio dei soci-lavoratori rapportato alle ore lavorate, in modo del tutto svincolato dal risultato dell’opera medesima, non essendo ravvisabileuna reale organizzazione di mezzi in capo alla Cooperativa finalizzata ad ottenere un risultato produttivo autonomo ; 2) non risultando provata la contestata inesistenza soggettiva delle operazioni intercorse tra la verificata e [OSCURATO:SOCIETA]. non essendo dimostrata la natura di “cartiera” di quest’ultima; ciò sebbene dalle indagini della GdF fossero emersi diversi elementi (stipula, in data 1.7.2009 , tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la verificata di un contratto di movimentazione e distribuzione merci riguardante i magazzini di quest’ultima siti in Maddaloni, Roma e [OSCURATO:PERSONA]; ubicazione presso lo scalo di Maddaloni dell’ufficio e deposito di [OSCURATO:SOCIETA] nonché della sede legale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. posta in liquidazione volontaria in concomitanza con la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]; cessione , in data 21.9.2010, in capo a [OSCURATO:SOCIETA], costituita l’11 giugno 2009, del ramo d’azienda relativo all’attività di gestione del magazzino; subingresso di [OSCURATO:SOCIETA] nel contratto di appalto per servizi stipulato con BDS; qualifica di socia unica di [OSCURATO:SOCIETA]. rivestitadalla moglie del legale rappresentante della verificata; subingresso di fatto da parte di [OSCURATO:SOCIETA]a [OSCURATO:PERSONA] nel ramo della distribuzione, operando presso l’unità locale di Maddaloni concessa in locazione da parte delle Ferrovie dello Stato; etc.) atti a comprovare la artata costituzione di società (prima [OSCURATO:PERSONA] e, poi, [OSCURATO:SOCIETA]) - la cui amministrazione era di fatto riconducibile allo stesso legale rappresentante della verificata-cui affidare, sotto altro nome, il ramo di distribuzione merci, allo scopo di fare apparire come operazioni con soggetti terzi, prestazioni riconducibili a c.d. autoconsumo interno. 1.1.Il motivo si profila inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità. 1.2. La questione oggetto della presente controversia involge la verifica della legittimità delle riprese originate: 1) da una assunta riqualificazione del “contratto di appalto”stipulato il 2.1.2006 tra la società contribuente (quale committente)e la Cooperativa BDS- avente ad oggetto il servizio di facchinaggio di merce-come somministrazione di manodopera con conseguente riconduzione dei relativi costi non già tra i “costi della produzione per servizi” ma tra i “costi per il personale-salari e stipendi”, non concorrenti alla determinazione della base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 446/97e non detraibili ai fini Iva; 2)dalla contestazione, ai fini Iva, del carattere soggettivamente inesistente delle operazioni intercorse tra la società contribuente e la [OSCURATO:SOCIETA]., quale “mera estensione”di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. stante l’identità delle compagini sociali e l’amministrazione di fattodi quest’ultima da parte della verificata. 1.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione» (così Cass. n. 14784 del 15/07/2015; conf. Cass. n. 18679 del 27/07/2017; cfr., altresì, Cass.n. 16147 del 28/06/2017; Cass. n. 11482 del 03/06/2016; Sez.5, Ordinanza n. 31468 del 2019 ); «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità» (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., 1 luglio 2021, n. 18695). Ciò anche in conformità al principio statuitodalle Sezioni Unite della Corte secondo cui «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. –quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essereinterpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può, tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Cass., Sez. U., 18 marzo 2022, n. 8950); il che implica che modulando il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. civ. (alla cui stregua il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa) in conformità alle indicazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo ( sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021, causa Succi ed altri c/Italia) e, dunque, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, occorre pur sempre che all'interno del ricorso siano richiamati, sia pure in termini essenziali e per la parte d'interesse, gli atti ed i documenti sottesi alle censure svolte (Cass, Sez. 3, 14.3.2022, n. 8117, Rv. 664252-01), non essendo sufficiente a soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione (fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione), il rinvio - in assenza di (trascrizione integrale o parziale ovvero, quantomeno, di tale) sintesi contenutistica -agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte (Cass., Sez. 1, 1.3.2022, n. 6769, Rv. 664103-01; Cass., sez. 5,26007 del 2022). 1.4. Nella specie, avuto riguardo alle contestate riprese, l’Agenzia non ha riportato nelle parti rilevanti - e tantomeno allegato al ricorso (limitandosi a rinviare agli atti contenuti nel fascicolo di parte dei gradi di merito cui sarebbero stati allegati) -né il contenuto dell’impugnato avviso né del p.v.c. della GDF (ad eccezione di un insufficiente stralcio riportato a pag. 12 , afferente , peraltro , soltanto alla ripresa relativaall’indetraibilità dell’Iva in relazione alle operazioni fatturate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ritenute soggettivamente inesistenti ) così impedendo a questa Corte di verificare la fondatezza del motivo di censura; peraltro,l’Agenzia - avendo sostanzialmente dedotto (con riguardo alla prima ripresa)l’erronea valutazione da parte del giudice di merit o del “contratto di appalto” stipulato tra la contribuente e la Cooperativa BDS - non ha assolto, all’onere di trascriverne in ricorso il contenuto ovvero quantomeno di riprodurne una sintesi contenutistica in ossequio al principio di autosufficienza e specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. 2.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.Nulla sullespese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimata la società contribuente. 4.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.