CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 01278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 25/3/2021 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Foggia del 14/5/2020, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art.337 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione di merito e non si confronta con la motivazione con la quale è stata posta in evidenza la condotta minacciosa e violentemente oppositiva tenuta dal ricorrente nei confronti degli operanti. 2.2. Il secondo motivo è volto a prospettare un diverso approccio valutativo in tema di trattamento sanzionatorio, a fronte di quanto non arbitrariamente rilevato dalla Corte, che ha fatto leva sui precedenti del ricorrente e sulla veemenza della sua condotta. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]/ relli Anna dris uolo ---.....__-