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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27448/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Milano del 03/11/2025;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];uditi la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di sostitutoprocessuale del codifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiestol’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con sentenza del 3 novembre 2025 la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza dell’11 ottobre 2024 con la quale il Tribunale di Comoaveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all’art. 110e 423-bis cod. pen e lo aveva, per l’effetto, condannato, previo riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi otto direclusione.Nel corpo della motivazione, la Corte ha anzitutto sinteticamente delineato iprofili fattuali della vicenda nei termini che seguono:- nelle prime ore pomeridiane del 25 marzo 2019 un imponente incendioaveva devastato una vastissima area sita nel comune di Garzeno (circa 400ettari di terreno, 300 dei quali destinati a pascolo e 100 a bosco ceduo);- l’intervento sui luoghi ad opera dei Vigili del fuoco, prontamentespegnimento dei roghi ed assicurato la consequenziale attività di bonifica delterritorio distrutto dalle fiamme;- l’incendio aveva sicura matrice dolosa;- un testimone oculare aveva, infatti, seppur da lontano, notato un uomo,prossimo ad un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] di colore scuro (inizialmente indicato comeverde), innescare il fuoco in diversi punti del terreno;- l’area interessata dall’incendio, di proprietà comunale, era stataconcessa, a decorrere dall’anno 2015, in affitto all’azienda agricola formalmenteintestata ad [OSCURATO:PERSONA], ma di fatto gestita dal di lui padre ed odiernoricorrente;- detta area, proprio a decorrere dal 2015, era stata più volte interessatada incendi;- l’azienda riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] aveva negli anni percepito contributirilasciati dalla Regione Lombardia che, nell’anno precedente all’incendio, eranostati decurtati a causa dell’invasione di vegetazione infestante alcune zonedestinate al pascolo;- l’utenza cellulare in uso al ricorrente aveva agganciato, in due diversecircostanze, la prima antecedente al diffondersi delle fiamme, la secondasuccessiva all’innesco, la cella del comune di Piantedo che copre anche la zonainteressata dall’incendio;- l’attività intercettativa ambientale aveva colto il ricorrente manifestare apiù riprese preoccupazione di poter essere stato notato sui luoghi e ne avevaregistrato i commenti cui si era abbandonato, temendo di assumere la veste diindagato.2.

La Corte, nel confrontarsi con i motivi di appello, ha reputato che ilcompendio in atti configuri un solido quadro indiziario che legittima la confermadella sentenza impugnata.Ha in particolare posto a fondamento del proprio giudizio i seguenti passaggiargomentativi:- scarsamente significativo è il fatto che il testimone oculare (LucianoOrfenghi) abbia indicato il colore dell’autovettura della quale il piromane si eraservito dapprima come di colore verde e, successivamente, di colore nero.

Costuiera, infatti, troppo lontano dai luoghi per poter apprezzare con certezza latonalità del colore del veicolo, peraltro «mai da lui indicato in termini dicertezza».

E’ certo, piuttosto, che l’autore del fatto si sia servito diun’autovettura [OSCURATO:PERSONA] a quattro ruote motrici. [OSCURATO:PERSONA] di un’autovettura di tal guisa, di colore rosso-mattone.

Quest’ultimocolore ed il verde sono tonalità «complementari e, in alcuni casi, interscambialialla vista»;- straordinario rilievo assume, piuttosto, il monologo, oggetto di ritualeintercettazione, cui il ricorrente si è abbandonato all’interno della propriaautovettura poiché esso assurge a vera e propria confessione nella parte in cuiquesti, dopo aver commentato l’assenza di prove a suo carico, ha ad alta voceprofessato l’intenzione di appiccare il fuoco «ancora» nel successivo mese disettembre;- ulteriore conferma dell’assunto si trae da altri passi delle risultanzeintercettative che attestano, anzitutto, il radicale disinteresse del [OSCURATO:PERSONA] neiriguardi di un fatto di devastante portata che aveva interessato i terreni nella suadisponibilità («a fronte di un’allarmante sciagura scatenatasi per un paio digiorni…..il principale interessato neppure si sarebbe preoccupato dilamentarsene, di chiedere il benchè minimo ragguaglio, di farne denuncia controi responsabili…di rendersi conto dei danni»), comprovano, poi, il suo ossessivointeresse circa l’insussistenza di elementi probatori a carico e dimostrano, infine,come mai, in alcuna occasione, il [OSCURATO:PERSONA] abbia operato riferimenti checonsentano di collocarlo, in occasione del fatto delittuoso, in un luogo diverso daquello nel quale lo stesso è stato consumato («sempre nelle conversazioni e neimonologhi intercettati, in cui…[OSCURATO:PERSONA] poteva esprimersi liberamente, mai è statoindicato dove…si trovasse nelle ore dell’esordio dell’incendio, se in casa, se in unpubblico esercizio o in altro luogo, dove, oltretutto, qualcuno lo avrebbe purdovuto vedere e testimoniare in suo favore»);- ancora, nel momento in cui era stato convocato dai Carabinieri, ilricorrente non aveva mostrato quella sorpresa che di contro il figlio, con il qualenell’occasione si accompagnava, non aveva esitato ad esternare;- il movente sotteso all’azione, ricostruito dal Giudice di primo grado, lungidall’essere fragile, come opinato dalla difesa, presenta un’apprezzabile capacitàpersuasiva («rileva il Collegio che mille euro di decurtazione, su un totaleprossimo a poche migliaia di euro, attorno alla decina, costituisca comunque unacifra non trascurabile»), specie ove si consideri che, secondo un’atavicatradizione, l’incendio dei pascoli in primavera viene reputato strumento utile arigenerare il manto erboso;- le verifiche operate sulle celle utilizzate dal telefono cellulare in uso alricorrente risultano «compatibili con il luogo della sua abitazione, ma anche conun punto della salita e della discesa dell’alpe di Brento» sicché «non consentonodi confermare né di escludere la presenza del possessore del cellulare nel luogodi innesco dell’incendio».3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione articolato in quattro motivi di ricorso di seguito riassunti aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1.

Carenza di motivazione, anche sub specie di motivazione apparente, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Il difensore rappresenta che con uno specifico motivo di appello si eracensurato un passaggio della motivazione della sentenza di primo grado nelquale la presenza sulla scena del crimine del ricorrente era stata fondata suun’emergenza investigativa (il fatto che l’utenza cellulare in uso al [OSCURATO:PERSONA] avesseagganciato, alle ore 13.50, la cella di Stazzone e, alle ore 16.04, la cella diPiantedo) dotata di scarsissima capacità dimostrativa, atteso che dette cellecoprono anche il comune di Dongo, ove il ricorrente ha la sua abitazione.Evidenzia che gli stessi operanti avevano rimarcato come i dati desunti daitabulati telefonici non «consentono di confermare né di escludere la presenza delpossessore del cellulare nel luogo di innesco dell’incendio».

Lamenta che la Cortenon si sia confrontata con l’argomento difensivo, qualificato come decisivo, edabbia fatto ricorso ad un apparato argomentativo con il quale si limita adevidenziare che dette emergenze non consentano di allontanare il [OSCURATO:PERSONA] dallascena del crimine.3.2.

Omessa motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen.Il difensore rappresenta che con l’atto di appello si era evidenziato che ilteste oculare, nel riferire in merito all’autovettura in uso all’autore del fatto, maiaveva fatto riferimento ad un mezzo di colore bordeaux, ma aveva, piuttosto,ora richiamato ora la tonalità del verde, ora quella del nero.

Censura come,anche in tal caso, la Corte, per svalutare la portata liberatoria del dato, purriconoscendo che esso non sia stato approfondito nel corso delle indagini, hasostenuto l’irrilevanza in parte qua della rappresentazione del teste oculare,omettendo, in tal modo, «di analizzarne la valenza indiziaria in favoredell’imputato».3.3.

Travisamento della prova nella valutazione delle intercettazioniambientali.Il difensore premette che alla trascrizione delle intercettazioni ambientaliacquisite agli atti a seguito di un iter oltremodo articolato il Giudice di primogrado ha denegato ogni valenza («trattandosi di conversazioni prevalentementein dialetto, confuse e dal tenore quasi sempre ambiguo ed interpretabile indiversi modi»).

Lamenta che la Corte non solo non ha spiegato i motivi per iquali ha reputato di poter superare le perplessità del Tribunale, ma, nelvalorizzare dette intercettazioni, ne ha travisato il significato.

Premette che, ladisamina dei c.d. brogliacci («illeggibili alla trascrizione e in gran parteinintelligibili all’ascolto in aula») conduca ad apprezzare come la ricostruzioneoperata dalla Corte sia fallace nella parte in cui essa ha sostenuto che ilricorrente non avrebbe mai negato di aver causato l’incendio, posto che nel corsodel monologo registrato a bordo della [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] in data 30gennaio 2020 il [OSCURATO:PERSONA] ha a più riprese professato la propria innocenzaprecisando di non poter ricordare ove si trovasse il giorno in cui l’incendio si èsviluppato.

Contesta, in particolare, che l’espressione utilizzata dal ricorrente allaquale la Corte attribuisce la valenza di formidabile ammissione avrebbe imposto,anzitutto, un suo rigoroso accertamento a mezzo di perizia e costituisce, in ognicaso, il frutto di un travisamento «deducibile sia dall’utilizzo parziale delmonologo sia dalla lettura dell’avverbio ancora – o dialettale amò -».3.4.

Manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen.Il difensore ribadisce che la Corte non ha esplicitato le ragioni per le quali haritenuto di poter superare le perplessità del Tribunale in punto di utilizzabilità afini probatori delle risultanze intercettative.

Censura che la Corte ha attribuito aduna di dette emergenze la valenza di confessione «in assenza di una precisaanalisi critica di altri passaggi dei monologhi intercettati».

Rappresentaconclusivamente che, in assenza di ogni motivazione sugli altri elementi indiziarivalorizzati dal Tribunale, la Corte ha conferito valenza probatoria ad un unicoindizio.4.

Con successiva memoria del 7 aprile 2026 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] haarticolato due nuovi motivi di censura.4.1.

Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Erroneaapplicazione delle regole di giudizio di cui agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.Il difensore ribadisce che la Corte ha attribuito apoditticamente valenzaindiziaria a due elementi privi dei connotati di gravità e precisione (il coloredell’autoveicolo e i risultati della geolocalizzazione dell’apparecchio cellulare inuso al ricorrente), attraverso un apparato motivazionale apparente – in quantotalora costruito in negativo - e, per l’effetto, privo di forza dimostrativa.Lamenta, altresì, che la Corte ha omesso di confrontarsi con la ricostruzionealternativa offerta al riguardo dalla difesa.

Richiama le contestazioni mosse inordine all’utilizzo da parte della Corte di materiale intercettativo qualificato dalTribunale come non intelligibile (e che, per l’effetto, non è stato utilizzato a finiprobatori) che è stato elevato ad unica prova diretta reputata sufficiente afondare il giudizio di gravità indiziaria.

Rimarca come la frase reputata comeavente valenza confessoria non risulta né dalle trascrizioni operate a mezzo dellaperizia, né è stato possibile apprezzarla dall’ascolto della registrazione, essaessendo riportata solo nei c.d. brogliacci.

Censura che la Corte ha omesso dispiegare le ragioni per le quali ha utilizzato i verbali di cui all’art. 268 cod. proc.pen.4.2.

Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Difettostrutturale della motivazione in violazione degli artt. 125, comma 3, e 546 cod.proc. pen.Il difensore contesta l’esistenza di un vizio di motivazione strutturaleinficiante la sentenza, non avendo la Corte esplicitato se la c.d geolocalizzazionesia stata o meno ritenuto un elemento indiziario valorizzabile ai fini delladecisione e spiegato le ragioni per le quali ha reputato utilizzabili le risultanzeintercettative neglette dal giudice dal primo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2.

Nell’esplicitare le ragioni sottese a siffatto convincimento, non può nonprendersi le mosse dall’apprezzamento critico di un dato che vale a conferire alpresente procedimento connotati di sicura peculiarità e che è stato censurato conforza dal difensore sia nel corpo del ricorso che nel corso della discussione orale.Va, cioè, evidenziato come le due pronunce di merito, seppur conformi quanto alrisultato cui i giudici hanno ritenuto di pervenire, offrano apparati motivazionali asostegno della valutazione di penale responsabilità del ricorrente che si muovonolungo direttrici diverse e, per certi versi, finanche opposte.

E’ agevole, infatti,apprezzare come gli elementi di natura indiziaria esaltati dal giudice di primogrado e, per ciò, posti a fondamento del decisum (la circostanza che il Gobbaavesse la disponibilità di un’autovettura di modello identico rispetto a quella dellaquale si è servito il piromane per raggiungere il luogo dell’incendio, il fatto chel’utenza cellulare allo stesso in uso abbia agganciato, nel contesto temporale diinteresse, una cella «compatibile con la zona dell’incendio», la considerazioneche il [OSCURATO:PERSONA] era l’unico soggetto portatore di un interesse economico che ladistruzione a mezzo delle fiamme dell’area poteva permettere di realizzare)degradino, nel percorso motivazionale che sorregge la pronuncia di secondogrado, ad argomenti di contorno, spesso considerati in termini puramenteprobabilistici, rispetto alle emergenze intercettative acquisite al compendio e, inparticolare, ad un passo specifico di un soliloquio cui il ricorrente si èabbandonato all’interno della propria vettura ed al quale la Corte territoriale haconferito la valenza di prova regina della sua responsabilità.

La circostanzaappena segnalata è ancor di più significativa poiché, nelle valutazioni espressedal Giudice del Tribunale di Como, le risultanze captative risulterebbero, invece,prive di un’effettiva capacità dimostrativa.

Da esse, infatti, non sarebbe possibilericavare «univoci elementi di prova», atteso che ciò che ha costituito oggetto diintercettazione sono «conversazioni prevalentemente in dialetto, confuse e daltenore quasi sempre ambiguo e interpretabile in diversi modi» (così pag. 6 dellamotivazione), che permettono, al più, di cogliere la preoccupazione nutrita dalricorrente circa la tenuta emersione, nel corso delle indagini, di elementi diaccusa a suo carico.3.

Una così radicale divaricazione del verso argomentativo delle duesentenze non costituisce, in sé considerata, circostanza cui può conferirsi valenzaalcuna.

Il giudice di appello è, infatti, libero, nella formazione del suoconvincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il pesoritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, anche muovendosi, se del caso, indirezione diversa rispetto a quella percorsa dal giudice di primo grado, purchéoffra una motivazione, immune da vizi, che consenta di ricostruire le ragioni delsuo convincimento.Orbene reputa questo collegio che, per quanto sintetico, l’apparatoargomentativo offerto dalla Corte territoriale non sia affetto da conclamateaporie di natura logico-argomentativa o inficiato, ancor prima, da un censurabilee decisivo travisamento degli elementi di prova e resista, per l’effetto, alle severeobiezioni critiche veicolate a mezzo del presente ricorso.4.

Si è in parte anticipato, con riguardo a ciò che costituisce il nucleoessenziale della motivazione oggetto della presente disamina, come il difensoredel [OSCURATO:PERSONA], ricostruendo «la tormentata storia processuale delle intercettazioniambientali» (pag. 14 del ricorso), abbia anzitutto rappresentato le difficoltà conle quali il perito incaricato dal Tribunale di procedere alla trascrizione si è dovutoconfrontare, legate, per un verso, all’utilizzo da parte degli interlocutori deldialetto locale e, per altro verso e soprattutto, alla registrazione di rumori disottofondo in occasione di detti dialoghi che hanno, a suo dire, giustificato«l’impossibilità di trascrivere fedelmente quanto riportato nei brogliacci dellapolizia giudiziaria» (pag. 15 del ricorso), abbia poi sostenuto che, prima delladiscussione orale nel giudizio di primo grado, talune di dette captazioni sianostate ascoltate in aula senza che, a suo dire, «lo stesso giudice potesse perveniread una chiara comprensione del tenore» ed abbia, infine, richiamato i risultati deibrogliacci lamentando come essi fossero «illeggibili alla trascrizione ed in granparte inintelligibili all’ascolto in aula».

A fronte di dette generali doglianze, cherinvengono negli atti allegati al presente ricorso nonché nell’apparatoargomentativo della sentenza di primo grado (cfr. pag. 1 della motivazione) unconforto tutt’altro che esaustivo (cfr. quanto si evidenzierà infra), ciò che, però,ad opinione del collegio, assume assorbente rilievo ai fini qui in valutazione è ilfatto che la specifica locuzione dialettale che il ricorrente avrebbe pronunciatoall’interno della propria autovettura («al pizì amò sot a setember»), alla quale,come detto, la Corte ha attribuito valenza di pietra angolare del giudizio diresponsabilità, costituisca risultanza intercettativa della quale la difesa non havalidamente contestato né l’esistenza né il contenuto.Di essa ha, semmai, lamentato l’utilizzo rappresentando, anzitutto, per ilvero in termini oltremodo espliciti solo nel corpo dei motivi aggiunti al ricorso,che detta specifica espressione sarebbe riportata unicamente nei verbali redatti,ai sensi dell’art. 268, comma 1, cod. proc. pen., dalla polizia giudiziaria nel corsodell’attività captativa, aggiungendo, poi, che la stessa, di contro, non sarebbestata percepita e, quindi, trascritta dal perito incaricato ai sensi del comma 7della medesima disposizione e lamentando, infine, che la Corte non avrebbe resoesplicita motivazione sulle ragioni che l’hanno indotta a fondare il proprioconvincimento sul contenuto dei c.d.

«brogliacci» trascurando la periziatrascrittiva.La censura in esame appare, però, come anticipato, affetta da patentegenericità che la rende inammissibile nella presente sede.

Quanto attraversoessa veicolato degrada, infatti, a mera asserzione labiale, non avendo il difensoreofferto alla cognizione della Corte gli elementi fattuali sui quali la doglianzacritica è articolata ed essendo, per l’effetto, venuto meno al necessario onere diallegazione.

Il ricorso non è, infatti, corredato dal verbale di esecuzione delleoperazioni di intercettazione in cui lo sfogo cui il ricorrente si è abbandonato èriportato, dall’indicazione specifica del corrispondente passo della trascrizioneperitale in cui esso sarebbe stato omesso perché asseritamente incomprensibile,nonché, da ultimo, dalla copia del verbale dibattimentale dell’udienza di primogrado in cui si dà atto che proprio il nastro in cui sarebbe registrato dettosoliloquio è stato ascoltato nel contraddittorio delle parti e gli esiti cui dettaaudizione ha condotto (non si trascuri, peraltro, che nel corpo della motivazionedella sentenza di primo grado il Giudice ha espressamente evidenziato comeall’esito dell’ascolto in aula delle «conversazioni ritenute più rilevanti» la difesaabbia «concordato parzialmente con le trascrizioni effettuate dalla PoliziaGiudiziaria, diverse da quelle oggetto della perizia»).Inconsistente si atteggia, poi, l’ulteriore argomento cui il difensore delGobba è ricorso per contestare l’utilizzo a fini decisori di detto frammentocaptativo, laddove ha sostenuto che la Corte avrebbe dovuto svolgere su di essaun preliminare accertamento attraverso perizia.

La doglianza in esame nonrisulta, infatti, fondata sulla dedotta contestazione della conformità del contenutodella trascrizione a quanto effettivamente pronunciato dal ricorrente nel corso delsoliloquio, ma piuttosto sul fatto, eccentrico ai fini richiesti, che detta risultanzacaptativa non sia stata utilizzata a fini valutativi dal giudice di prime cure.Né persuasivo appare, infine, l’osservazione critica secondo la quale, nellalettura del dato captativo, la Corte sarebbe incorsa in un vero e propriotravisamento della prova.

Detta contestazione degrada, ancora una volta, adargomento insuscettibile di considerazione nella misura in cui la difesa,accettando il confronto con detta emergenza, e pur censurando una «superficialee parziale lettura del monologo dialettale», ha omesso di conferire a detta criticatratti di apprezzabile concretezza ed ha, in specie, trascurato di allegare gliulteriori passaggi del soliloquio, in ipotesi obliterati dalla Corte territoriale, cheavrebbero la capacità di orientare in senso diverso l’interpretazione dellaspecifica locuzione qui in esame.

Essa, poi, nella parte in cui contestal’interpretazione dell’avverbio «amò» (in italiano: «ancora»), ben lungi daldenunciare effettivamente un travisamento della prova (che si realizza, com’ènoto, nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione dellavalutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio,travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell’apparato motivazionesottoposto a critica), si limita a proporre un’alternativa lettura del dato captativoinammissibile nella presente sede di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n.44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01 «in materia di intercettazioni...costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice dimerito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limitidella manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite»).5.

L’interpretazione letterale che di detta locuzione la Corte ha offerto («ah,ma io l’accendo ancora sotto a settembre»), ben lontana dall’essere macchiatada equivoci di ordine semantico, ed il consequenziale straordinario rilievo che hareputato di conferirle, avendo in essa ravvisato, con incedere privo di inciampi dinatura logica, i connotati di una confessione extragiudiziale, rappresentano,pertanto, una valutazione insuscettibile di censura.Del pari immune da vizi è la consequenziale considerazione spesa dallaCorte che ha ravvisato in detto seppur unico e breve frammento captativoun’emergenza idonea a legittimare il giudizio di penale responsabilità.Diversamente da quanto opinato dal difensore, infatti, il contenuto diintercettazioni, telefoniche ed ambientali, da cui emergano elementi di accusanei confronti di uno dei colloquianti o finanche di terze persone, può costituirefonte probatoria che legittima ex se un giudizio di colpevolezza, senza, cioè,necessità di acquisire un riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc.pen., «fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioniintercettate secondo criteri di linearità logica» (così Sez. 3, n. 10683 del07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 - 04), cosa che, nel caso di specie,la Corte territoriale ha fatto.A corroborare ulteriormente l’assunto, la stessa Corte, ancora una voltaoffrendo una motivazione cui appaiono estranei manifesti profil i diirragionevolezza, ha peraltro posto l’apprezzamento della condotta della quale ilricorrente si è reso protagonista, in epoca successiva al fatto per il quale siprocede, quale essa può ancora una volta ricostruirsi, con connotati di certezza,sulla scorta del materiale captativo.

L’indifferenza palesata dal [OSCURATO:PERSONA] nei riguardidella vicenda, dai contorni drammatici, cui era conseguita la distruzione di parterilevante degli appezzamenti di terreno nella disponibilità dell’impresa di famiglia,l’ossessivo interesse nei confronti degli esiti dell’attività investigativa, il continuorichiamo all’assenza di elementi probatori che potessero dimostrarne un suopersonale coinvolgimento – condotte tutte richiamate nel corpo della motivazionedella sentenza impugnata e non contestate nella loro storicità dalla difesa –,nonché l’assenza di una sola attestazione di innocenza (il dato non è di certo nonsmentito dal progressivo n. 3 del 30 gennaio 2020 richiamato alla pag. 19 delricorso, nel quale il ricorrente ha ricordato in macchina ad alta voce legiustificazioni che aveva addotto allorchè era stato sentito dai militari cheprocedevano alle indagini) costituiscono tasselli che, ove atomisticamenteconsiderati, possono apparire finanche poco significativi ma che assumono, ovesistematicamente valutati, tra loro ed alla luce della porzione di monologo sopraindicata, la valenza di frammenti indiziari che compongono un quadro qualificatoda sicura coerenza logica, così come correttamente argomentato dalla Corteterritoriale.6.

Identica valenza la Corte – ancora una volta attraverso un percorsoargomentativo qualificato da intima coerenza e consequenzialità logica - hainteso conferire a quelle ulteriori emergenze acquisite al compendio che, comegià evidenziatosi, hanno invece costituito l’architrave dell’affermazione dellaresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado.

La circostanza che ilpiromane avesse raggiunto la scena del crimine servendosi di un modello diautovettura identico a quello nella disponibilità del ricorrente e, ancora, il fattoche l’utenza cellulare in uso a quest’ultimo avesse agganciato, nel momento incui il fuoco è stato appiccato, una cella potenzialmente atto a dimostrarne lapresenza sui luoghi sono stati, infatti, dalla Corte correttamente valorizzati «innegativo», quali elementi meramente accidentali che, dotati di una modestacapacità probatoria, non consentono, comunque, di inficiare la portata delle benpiù pregnanti emergenze valorizzate innestandosi, piuttosto, in termini armoniciin un compendio in cui tutte le emergenze convergono verso un giudizio dipenale responsabilità del ricorrente.

A fronte di ciò, le doglianze attraverso lequali la difesa ha lamentato un superficiale ed affrettato approccio che avrebbesul punto squalificato l’operato della Corte territoriale appaiono prive delconnotato della determinanza.

Va ricordato, infatti, come il vizio di motivazionecon cui si denuncia la mancata risposta alle argomentazioni difensive possaessere utilmente dedotto nel solo caso in cui gli elementi trascurati o disattesiabbiano chiaro carattere di decisività, sicché la loro adeguata valutazioneavrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversielementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata. (Sez. 4, n.25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv. 288493 - 01).Detto connotato non può, di certo, conferirsi alla narrazione offerta dal testeoculare Orfenghi.

Anche a voler in ipotesi denegare pregio alle considerazioni alriguardo spese dalla Corte, non può non evidenziarsi come l’apporto dal predettoofferto si sia rivelato incerto con riguardo al colore del mezzo che egli avevapotuto osservare dall’altro versante della montagna in occasione dell’incendio, inrelazione, cioè, all’unico elemento fattuale, che ove rassegnato con tratti dicertezza, avrebbe potuto assurgere ad emergenza effettivamente dotata divalenza indiziaria favorevole alla prospettazione difensiva (pag. 13 del ricorso) econ la quale, quindi, la Corte non avrebbe potuto omettere un confronto critico.Identiche considerazioni, mutatis mutandis, possono spendersi quanto agliaccertamenti operati in relazione alle celle utilizzate dall’apparecchio cellulare inuso al [OSCURATO:PERSONA]: la circostanza che essi non siano stati in grado di collocare concertezza il ricorrente in un luogo incompatibile con la scena del criminerappresenta un’evenienza che legittima, al più, solo le considerazioniprobabilistiche formulate dalla Corte.7.

Alla luce delle considerazioni sin qui spese, il ricorso deve essere rigettatocon conseguente condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Milano del 03/11/2025;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];uditi la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di sostitutoprocessuale del codifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiestol’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con sentenza del 3 novembre 2025 la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza dell’11 ottobre 2024 con la quale il Tribunale di Comoaveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all’art. 110e 423-bis cod. pen e lo aveva, per l’effetto, condannato, previo riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi otto direclusione.Nel corpo della motivazione, la Corte ha anzitutto sinteticamente delineato iprofili fattuali della vicenda nei termini che seguono:- nelle prime ore pomeridiane del 25 marzo 2019 un imponente incendioaveva devastato una vastissima area sita nel comune di Garzeno (circa 400ettari di terreno, 300 dei quali destinati a pascolo e 100 a bosco ceduo);- l’intervento sui luoghi ad opera dei Vigili del fuoco, prontamentespegnimento dei roghi ed assicurato la consequenziale attività di bonifica delterritorio distrutto dalle fiamme;- l’incendio aveva sicura matrice dolosa;- un testimone oculare aveva, infatti, seppur da lontano, notato un uomo,prossimo ad un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] di colore scuro (inizialmente indicato comeverde), innescare il fuoco in diversi punti del terreno;- l’area interessata dall’incendio, di proprietà comunale, era stataconcessa, a decorrere dall’anno 2015, in affitto all’azienda agricola formalmenteintestata ad [OSCURATO:PERSONA], ma di fatto gestita dal di lui padre ed odiernoricorrente;- detta area, proprio a decorrere dal 2015, era stata più volte interessatada incendi;- l’azienda riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] aveva negli anni percepito contributirilasciati dalla Regione Lombardia che, nell’anno precedente all’incendio, eranostati decurtati a causa dell’invasione di vegetazione infestante alcune zonedestinate al pascolo;- l’utenza cellulare in uso al ricorrente aveva agganciato, in due diversecircostanze, la prima antecedente al diffondersi delle fiamme, la secondasuccessiva all’innesco, la cella del comune di Piantedo che copre anche la zonainteressata dall’incendio;- l’attività intercettativa ambientale aveva colto il ricorrente manifestare apiù riprese preoccupazione di poter essere stato notato sui luoghi e ne avevaregistrato i commenti cui si era abbandonato, temendo di assumere la veste diindagato.2. La Corte, nel confrontarsi con i motivi di appello, ha reputato che ilcompendio in atti configuri un solido quadro indiziario che legittima la confermadella sentenza impugnata.Ha in particolare posto a fondamento del proprio giudizio i seguenti passaggiargomentativi:- scarsamente significativo è il fatto che il testimone oculare (LucianoOrfenghi) abbia indicato il colore dell’autovettura della quale il piromane si eraservito dapprima come di colore verde e, successivamente, di colore nero. Costuiera, infatti, troppo lontano dai luoghi per poter apprezzare con certezza latonalità del colore del veicolo, peraltro «mai da lui indicato in termini dicertezza». E’ certo, piuttosto, che l’autore del fatto si sia servito diun’autovettura [OSCURATO:PERSONA] a quattro ruote motrici. [OSCURATO:PERSONA] di un’autovettura di tal guisa, di colore rosso-mattone. Quest’ultimocolore ed il verde sono tonalità «complementari e, in alcuni casi, interscambialialla vista»;- straordinario rilievo assume, piuttosto, il monologo, oggetto di ritualeintercettazione, cui il ricorrente si è abbandonato all’interno della propriaautovettura poiché esso assurge a vera e propria confessione nella parte in cuiquesti, dopo aver commentato l’assenza di prove a suo carico, ha ad alta voceprofessato l’intenzione di appiccare il fuoco «ancora» nel successivo mese disettembre;- ulteriore conferma dell’assunto si trae da altri passi delle risultanzeintercettative che attestano, anzitutto, il radicale disinteresse del [OSCURATO:PERSONA] neiriguardi di un fatto di devastante portata che aveva interessato i terreni nella suadisponibilità («a fronte di un’allarmante sciagura scatenatasi per un paio digiorni…..il principale interessato neppure si sarebbe preoccupato dilamentarsene, di chiedere il benchè minimo ragguaglio, di farne denuncia controi responsabili…di rendersi conto dei danni»), comprovano, poi, il suo ossessivointeresse circa l’insussistenza di elementi probatori a carico e dimostrano, infine,come mai, in alcuna occasione, il [OSCURATO:PERSONA] abbia operato riferimenti checonsentano di collocarlo, in occasione del fatto delittuoso, in un luogo diverso daquello nel quale lo stesso è stato consumato («sempre nelle conversazioni e neimonologhi intercettati, in cui…[OSCURATO:PERSONA] poteva esprimersi liberamente, mai è statoindicato dove…si trovasse nelle ore dell’esordio dell’incendio, se in casa, se in unpubblico esercizio o in altro luogo, dove, oltretutto, qualcuno lo avrebbe purdovuto vedere e testimoniare in suo favore»);- ancora, nel momento in cui era stato convocato dai Carabinieri, ilricorrente non aveva mostrato quella sorpresa che di contro il figlio, con il qualenell’occasione si accompagnava, non aveva esitato ad esternare;- il movente sotteso all’azione, ricostruito dal Giudice di primo grado, lungidall’essere fragile, come opinato dalla difesa, presenta un’apprezzabile capacitàpersuasiva («rileva il Collegio che mille euro di decurtazione, su un totaleprossimo a poche migliaia di euro, attorno alla decina, costituisca comunque unacifra non trascurabile»), specie ove si consideri che, secondo un’atavicatradizione, l’incendio dei pascoli in primavera viene reputato strumento utile arigenerare il manto erboso;- le verifiche operate sulle celle utilizzate dal telefono cellulare in uso alricorrente risultano «compatibili con il luogo della sua abitazione, ma anche conun punto della salita e della discesa dell’alpe di Brento» sicché «non consentonodi confermare né di escludere la presenza del possessore del cellulare nel luogodi innesco dell’incendio».3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione articolato in quattro motivi di ricorso di seguito riassunti aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Carenza di motivazione, anche sub specie di motivazione apparente, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Il difensore rappresenta che con uno specifico motivo di appello si eracensurato un passaggio della motivazione della sentenza di primo grado nelquale la presenza sulla scena del crimine del ricorrente era stata fondata suun’emergenza investigativa (il fatto che l’utenza cellulare in uso al [OSCURATO:PERSONA] avesseagganciato, alle ore 13.50, la cella di Stazzone e, alle ore 16.04, la cella diPiantedo) dotata di scarsissima capacità dimostrativa, atteso che dette cellecoprono anche il comune di Dongo, ove il ricorrente ha la sua abitazione.Evidenzia che gli stessi operanti avevano rimarcato come i dati desunti daitabulati telefonici non «consentono di confermare né di escludere la presenza delpossessore del cellulare nel luogo di innesco dell’incendio». Lamenta che la Cortenon si sia confrontata con l’argomento difensivo, qualificato come decisivo, edabbia fatto ricorso ad un apparato argomentativo con il quale si limita adevidenziare che dette emergenze non consentano di allontanare il [OSCURATO:PERSONA] dallascena del crimine.3.2. Omessa motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen.Il difensore rappresenta che con l’atto di appello si era evidenziato che ilteste oculare, nel riferire in merito all’autovettura in uso all’autore del fatto, maiaveva fatto riferimento ad un mezzo di colore bordeaux, ma aveva, piuttosto,ora richiamato ora la tonalità del verde, ora quella del nero. Censura come,anche in tal caso, la Corte, per svalutare la portata liberatoria del dato, purriconoscendo che esso non sia stato approfondito nel corso delle indagini, hasostenuto l’irrilevanza in parte qua della rappresentazione del teste oculare,omettendo, in tal modo, «di analizzarne la valenza indiziaria in favoredell’imputato».3.3. Travisamento della prova nella valutazione delle intercettazioniambientali.Il difensore premette che alla trascrizione delle intercettazioni ambientaliacquisite agli atti a seguito di un iter oltremodo articolato il Giudice di primogrado ha denegato ogni valenza («trattandosi di conversazioni prevalentementein dialetto, confuse e dal tenore quasi sempre ambiguo ed interpretabile indiversi modi»). Lamenta che la Corte non solo non ha spiegato i motivi per iquali ha reputato di poter superare le perplessità del Tribunale, ma, nelvalorizzare dette intercettazioni, ne ha travisato il significato. Premette che, ladisamina dei c.d. brogliacci («illeggibili alla trascrizione e in gran parteinintelligibili all’ascolto in aula») conduca ad apprezzare come la ricostruzioneoperata dalla Corte sia fallace nella parte in cui essa ha sostenuto che ilricorrente non avrebbe mai negato di aver causato l’incendio, posto che nel corsodel monologo registrato a bordo della [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] in data 30gennaio 2020 il [OSCURATO:PERSONA] ha a più riprese professato la propria innocenzaprecisando di non poter ricordare ove si trovasse il giorno in cui l’incendio si èsviluppato. Contesta, in particolare, che l’espressione utilizzata dal ricorrente allaquale la Corte attribuisce la valenza di formidabile ammissione avrebbe imposto,anzitutto, un suo rigoroso accertamento a mezzo di perizia e costituisce, in ognicaso, il frutto di un travisamento «deducibile sia dall’utilizzo parziale delmonologo sia dalla lettura dell’avverbio ancora – o dialettale amò -».3.4. Manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen.Il difensore ribadisce che la Corte non ha esplicitato le ragioni per le quali haritenuto di poter superare le perplessità del Tribunale in punto di utilizzabilità afini probatori delle risultanze intercettative. Censura che la Corte ha attribuito aduna di dette emergenze la valenza di confessione «in assenza di una precisaanalisi critica di altri passaggi dei monologhi intercettati». Rappresentaconclusivamente che, in assenza di ogni motivazione sugli altri elementi indiziarivalorizzati dal Tribunale, la Corte ha conferito valenza probatoria ad un unicoindizio.4. Con successiva memoria del 7 aprile 2026 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] haarticolato due nuovi motivi di censura.4.1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Erroneaapplicazione delle regole di giudizio di cui agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.Il difensore ribadisce che la Corte ha attribuito apoditticamente valenzaindiziaria a due elementi privi dei connotati di gravità e precisione (il coloredell’autoveicolo e i risultati della geolocalizzazione dell’apparecchio cellulare inuso al ricorrente), attraverso un apparato motivazionale apparente – in quantotalora costruito in negativo - e, per l’effetto, privo di forza dimostrativa.Lamenta, altresì, che la Corte ha omesso di confrontarsi con la ricostruzionealternativa offerta al riguardo dalla difesa. Richiama le contestazioni mosse inordine all’utilizzo da parte della Corte di materiale intercettativo qualificato dalTribunale come non intelligibile (e che, per l’effetto, non è stato utilizzato a finiprobatori) che è stato elevato ad unica prova diretta reputata sufficiente afondare il giudizio di gravità indiziaria. Rimarca come la frase reputata comeavente valenza confessoria non risulta né dalle trascrizioni operate a mezzo dellaperizia, né è stato possibile apprezzarla dall’ascolto della registrazione, essaessendo riportata solo nei c.d. brogliacci. Censura che la Corte ha omesso dispiegare le ragioni per le quali ha utilizzato i verbali di cui all’art. 268 cod. proc.pen.4.2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Difettostrutturale della motivazione in violazione degli artt. 125, comma 3, e 546 cod.proc. pen.Il difensore contesta l’esistenza di un vizio di motivazione strutturaleinficiante la sentenza, non avendo la Corte esplicitato se la c.d geolocalizzazionesia stata o meno ritenuto un elemento indiziario valorizzabile ai fini delladecisione e spiegato le ragioni per le quali ha reputato utilizzabili le risultanzeintercettative neglette dal giudice dal primo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Nell’esplicitare le ragioni sottese a siffatto convincimento, non può nonprendersi le mosse dall’apprezzamento critico di un dato che vale a conferire alpresente procedimento connotati di sicura peculiarità e che è stato censurato conforza dal difensore sia nel corpo del ricorso che nel corso della discussione orale.Va, cioè, evidenziato come le due pronunce di merito, seppur conformi quanto alrisultato cui i giudici hanno ritenuto di pervenire, offrano apparati motivazionali asostegno della valutazione di penale responsabilità del ricorrente che si muovonolungo direttrici diverse e, per certi versi, finanche opposte. E’ agevole, infatti,apprezzare come gli elementi di natura indiziaria esaltati dal giudice di primogrado e, per ciò, posti a fondamento del decisum (la circostanza che il Gobbaavesse la disponibilità di un’autovettura di modello identico rispetto a quella dellaquale si è servito il piromane per raggiungere il luogo dell’incendio, il fatto chel’utenza cellulare allo stesso in uso abbia agganciato, nel contesto temporale diinteresse, una cella «compatibile con la zona dell’incendio», la considerazioneche il [OSCURATO:PERSONA] era l’unico soggetto portatore di un interesse economico che ladistruzione a mezzo delle fiamme dell’area poteva permettere di realizzare)degradino, nel percorso motivazionale che sorregge la pronuncia di secondogrado, ad argomenti di contorno, spesso considerati in termini puramenteprobabilistici, rispetto alle emergenze intercettative acquisite al compendio e, inparticolare, ad un passo specifico di un soliloquio cui il ricorrente si èabbandonato all’interno della propria vettura ed al quale la Corte territoriale haconferito la valenza di prova regina della sua responsabilità. La circostanzaappena segnalata è ancor di più significativa poiché, nelle valutazioni espressedal Giudice del Tribunale di Como, le risultanze captative risulterebbero, invece,prive di un’effettiva capacità dimostrativa. Da esse, infatti, non sarebbe possibilericavare «univoci elementi di prova», atteso che ciò che ha costituito oggetto diintercettazione sono «conversazioni prevalentemente in dialetto, confuse e daltenore quasi sempre ambiguo e interpretabile in diversi modi» (così pag. 6 dellamotivazione), che permettono, al più, di cogliere la preoccupazione nutrita dalricorrente circa la tenuta emersione, nel corso delle indagini, di elementi diaccusa a suo carico.3. Una così radicale divaricazione del verso argomentativo delle duesentenze non costituisce, in sé considerata, circostanza cui può conferirsi valenzaalcuna. Il giudice di appello è, infatti, libero, nella formazione del suoconvincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il pesoritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, anche muovendosi, se del caso, indirezione diversa rispetto a quella percorsa dal giudice di primo grado, purchéoffra una motivazione, immune da vizi, che consenta di ricostruire le ragioni delsuo convincimento.Orbene reputa questo collegio che, per quanto sintetico, l’apparatoargomentativo offerto dalla Corte territoriale non sia affetto da conclamateaporie di natura logico-argomentativa o inficiato, ancor prima, da un censurabilee decisivo travisamento degli elementi di prova e resista, per l’effetto, alle severeobiezioni critiche veicolate a mezzo del presente ricorso.4. Si è in parte anticipato, con riguardo a ciò che costituisce il nucleoessenziale della motivazione oggetto della presente disamina, come il difensoredel [OSCURATO:PERSONA], ricostruendo «la tormentata storia processuale delle intercettazioniambientali» (pag. 14 del ricorso), abbia anzitutto rappresentato le difficoltà conle quali il perito incaricato dal Tribunale di procedere alla trascrizione si è dovutoconfrontare, legate, per un verso, all’utilizzo da parte degli interlocutori deldialetto locale e, per altro verso e soprattutto, alla registrazione di rumori disottofondo in occasione di detti dialoghi che hanno, a suo dire, giustificato«l’impossibilità di trascrivere fedelmente quanto riportato nei brogliacci dellapolizia giudiziaria» (pag. 15 del ricorso), abbia poi sostenuto che, prima delladiscussione orale nel giudizio di primo grado, talune di dette captazioni sianostate ascoltate in aula senza che, a suo dire, «lo stesso giudice potesse perveniread una chiara comprensione del tenore» ed abbia, infine, richiamato i risultati deibrogliacci lamentando come essi fossero «illeggibili alla trascrizione ed in granparte inintelligibili all’ascolto in aula». A fronte di dette generali doglianze, cherinvengono negli atti allegati al presente ricorso nonché nell’apparatoargomentativo della sentenza di primo grado (cfr. pag. 1 della motivazione) unconforto tutt’altro che esaustivo (cfr. quanto si evidenzierà infra), ciò che, però,ad opinione del collegio, assume assorbente rilievo ai fini qui in valutazione è ilfatto che la specifica locuzione dialettale che il ricorrente avrebbe pronunciatoall’interno della propria autovettura («al pizì amò sot a setember»), alla quale,come detto, la Corte ha attribuito valenza di pietra angolare del giudizio diresponsabilità, costituisca risultanza intercettativa della quale la difesa non havalidamente contestato né l’esistenza né il contenuto.Di essa ha, semmai, lamentato l’utilizzo rappresentando, anzitutto, per ilvero in termini oltremodo espliciti solo nel corpo dei motivi aggiunti al ricorso,che detta specifica espressione sarebbe riportata unicamente nei verbali redatti,ai sensi dell’art. 268, comma 1, cod. proc. pen., dalla polizia giudiziaria nel corsodell’attività captativa, aggiungendo, poi, che la stessa, di contro, non sarebbestata percepita e, quindi, trascritta dal perito incaricato ai sensi del comma 7della medesima disposizione e lamentando, infine, che la Corte non avrebbe resoesplicita motivazione sulle ragioni che l’hanno indotta a fondare il proprioconvincimento sul contenuto dei c.d. «brogliacci» trascurando la periziatrascrittiva.La censura in esame appare, però, come anticipato, affetta da patentegenericità che la rende inammissibile nella presente sede. Quanto attraversoessa veicolato degrada, infatti, a mera asserzione labiale, non avendo il difensoreofferto alla cognizione della Corte gli elementi fattuali sui quali la doglianzacritica è articolata ed essendo, per l’effetto, venuto meno al necessario onere diallegazione. Il ricorso non è, infatti, corredato dal verbale di esecuzione delleoperazioni di intercettazione in cui lo sfogo cui il ricorrente si è abbandonato èriportato, dall’indicazione specifica del corrispondente passo della trascrizioneperitale in cui esso sarebbe stato omesso perché asseritamente incomprensibile,nonché, da ultimo, dalla copia del verbale dibattimentale dell’udienza di primogrado in cui si dà atto che proprio il nastro in cui sarebbe registrato dettosoliloquio è stato ascoltato nel contraddittorio delle parti e gli esiti cui dettaaudizione ha condotto (non si trascuri, peraltro, che nel corpo della motivazionedella sentenza di primo grado il Giudice ha espressamente evidenziato comeall’esito dell’ascolto in aula delle «conversazioni ritenute più rilevanti» la difesaabbia «concordato parzialmente con le trascrizioni effettuate dalla PoliziaGiudiziaria, diverse da quelle oggetto della perizia»).Inconsistente si atteggia, poi, l’ulteriore argomento cui il difensore delGobba è ricorso per contestare l’utilizzo a fini decisori di detto frammentocaptativo, laddove ha sostenuto che la Corte avrebbe dovuto svolgere su di essaun preliminare accertamento attraverso perizia. La doglianza in esame nonrisulta, infatti, fondata sulla dedotta contestazione della conformità del contenutodella trascrizione a quanto effettivamente pronunciato dal ricorrente nel corso delsoliloquio, ma piuttosto sul fatto, eccentrico ai fini richiesti, che detta risultanzacaptativa non sia stata utilizzata a fini valutativi dal giudice di prime cure.Né persuasivo appare, infine, l’osservazione critica secondo la quale, nellalettura del dato captativo, la Corte sarebbe incorsa in un vero e propriotravisamento della prova. Detta contestazione degrada, ancora una volta, adargomento insuscettibile di considerazione nella misura in cui la difesa,accettando il confronto con detta emergenza, e pur censurando una «superficialee parziale lettura del monologo dialettale», ha omesso di conferire a detta criticatratti di apprezzabile concretezza ed ha, in specie, trascurato di allegare gliulteriori passaggi del soliloquio, in ipotesi obliterati dalla Corte territoriale, cheavrebbero la capacità di orientare in senso diverso l’interpretazione dellaspecifica locuzione qui in esame. Essa, poi, nella parte in cui contestal’interpretazione dell’avverbio «amò» (in italiano: «ancora»), ben lungi daldenunciare effettivamente un travisamento della prova (che si realizza, com’ènoto, nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione dellavalutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio,travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell’apparato motivazionesottoposto a critica), si limita a proporre un’alternativa lettura del dato captativoinammissibile nella presente sede di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n.44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01 «in materia di intercettazioni...costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice dimerito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limitidella manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite»).5. L’interpretazione letterale che di detta locuzione la Corte ha offerto («ah,ma io l’accendo ancora sotto a settembre»), ben lontana dall’essere macchiatada equivoci di ordine semantico, ed il consequenziale straordinario rilievo che hareputato di conferirle, avendo in essa ravvisato, con incedere privo di inciampi dinatura logica, i connotati di una confessione extragiudiziale, rappresentano,pertanto, una valutazione insuscettibile di censura.Del pari immune da vizi è la consequenziale considerazione spesa dallaCorte che ha ravvisato in detto seppur unico e breve frammento captativoun’emergenza idonea a legittimare il giudizio di penale responsabilità.Diversamente da quanto opinato dal difensore, infatti, il contenuto diintercettazioni, telefoniche ed ambientali, da cui emergano elementi di accusanei confronti di uno dei colloquianti o finanche di terze persone, può costituirefonte probatoria che legittima ex se un giudizio di colpevolezza, senza, cioè,necessità di acquisire un riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc.pen., «fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioniintercettate secondo criteri di linearità logica» (così Sez. 3, n. 10683 del07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 - 04), cosa che, nel caso di specie,la Corte territoriale ha fatto.A corroborare ulteriormente l’assunto, la stessa Corte, ancora una voltaoffrendo una motivazione cui appaiono estranei manifesti profil i diirragionevolezza, ha peraltro posto l’apprezzamento della condotta della quale ilricorrente si è reso protagonista, in epoca successiva al fatto per il quale siprocede, quale essa può ancora una volta ricostruirsi, con connotati di certezza,sulla scorta del materiale captativo. L’indifferenza palesata dal [OSCURATO:PERSONA] nei riguardidella vicenda, dai contorni drammatici, cui era conseguita la distruzione di parterilevante degli appezzamenti di terreno nella disponibilità dell’impresa di famiglia,l’ossessivo interesse nei confronti degli esiti dell’attività investigativa, il continuorichiamo all’assenza di elementi probatori che potessero dimostrarne un suopersonale coinvolgimento – condotte tutte richiamate nel corpo della motivazionedella sentenza impugnata e non contestate nella loro storicità dalla difesa –,nonché l’assenza di una sola attestazione di innocenza (il dato non è di certo nonsmentito dal progressivo n. 3 del 30 gennaio 2020 richiamato alla pag. 19 delricorso, nel quale il ricorrente ha ricordato in macchina ad alta voce legiustificazioni che aveva addotto allorchè era stato sentito dai militari cheprocedevano alle indagini) costituiscono tasselli che, ove atomisticamenteconsiderati, possono apparire finanche poco significativi ma che assumono, ovesistematicamente valutati, tra loro ed alla luce della porzione di monologo sopraindicata, la valenza di frammenti indiziari che compongono un quadro qualificatoda sicura coerenza logica, così come correttamente argomentato dalla Corteterritoriale.6. Identica valenza la Corte – ancora una volta attraverso un percorsoargomentativo qualificato da intima coerenza e consequenzialità logica - hainteso conferire a quelle ulteriori emergenze acquisite al compendio che, comegià evidenziatosi, hanno invece costituito l’architrave dell’affermazione dellaresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado. La circostanza che ilpiromane avesse raggiunto la scena del crimine servendosi di un modello diautovettura identico a quello nella disponibilità del ricorrente e, ancora, il fattoche l’utenza cellulare in uso a quest’ultimo avesse agganciato, nel momento incui il fuoco è stato appiccato, una cella potenzialmente atto a dimostrarne lapresenza sui luoghi sono stati, infatti, dalla Corte correttamente valorizzati «innegativo», quali elementi meramente accidentali che, dotati di una modestacapacità probatoria, non consentono, comunque, di inficiare la portata delle benpiù pregnanti emergenze valorizzate innestandosi, piuttosto, in termini armoniciin un compendio in cui tutte le emergenze convergono verso un giudizio dipenale responsabilità del ricorrente. A fronte di ciò, le doglianze attraverso lequali la difesa ha lamentato un superficiale ed affrettato approccio che avrebbesul punto squalificato l’operato della Corte territoriale appaiono prive delconnotato della determinanza. Va ricordato, infatti, come il vizio di motivazionecon cui si denuncia la mancata risposta alle argomentazioni difensive possaessere utilmente dedotto nel solo caso in cui gli elementi trascurati o disattesiabbiano chiaro carattere di decisività, sicché la loro adeguata valutazioneavrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversielementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata. (Sez. 4, n.25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv. 288493 - 01).Detto connotato non può, di certo, conferirsi alla narrazione offerta dal testeoculare Orfenghi. Anche a voler in ipotesi denegare pregio alle considerazioni alriguardo spese dalla Corte, non può non evidenziarsi come l’apporto dal predettoofferto si sia rivelato incerto con riguardo al colore del mezzo che egli avevapotuto osservare dall’altro versante della montagna in occasione dell’incendio, inrelazione, cioè, all’unico elemento fattuale, che ove rassegnato con tratti dicertezza, avrebbe potuto assurgere ad emergenza effettivamente dotata divalenza indiziaria favorevole alla prospettazione difensiva (pag. 13 del ricorso) econ la quale, quindi, la Corte non avrebbe potuto omettere un confronto critico.Identiche considerazioni, mutatis mutandis, possono spendersi quanto agliaccertamenti operati in relazione alle celle utilizzate dall’apparecchio cellulare inuso al [OSCURATO:PERSONA]: la circostanza che essi non siano stati in grado di collocare concertezza il ricorrente in un luogo incompatibile con la scena del criminerappresenta un’evenienza che legittima, al più, solo le considerazioniprobabilistiche formulate dalla Corte.7. Alla luce delle considerazioni sin qui spese, il ricorso deve essere rigettatocon conseguente condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27448/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris