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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 35822/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 23 gennaio 2023 il Tribunale di Cosenza, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dei provvedimenti emessi il 03 ottobre 2022 e il 14 novembre 2022, con cui la Procura della Repubblica ha dapprima ordinato e poi revocato, nei suoi confronti, la sospensione dell'esecuzione della pena in applicazione della legge n. 199/2010.

Il Tribunale ha ricostruito che in data 11 luglio 2022 la Procura della Repubblica aveva emesso un primo ordine di esecuzione, con contestuale decreto di sospensione della pena, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.proc.pen., e che a seguito di questo provvedimento il Cosentino aveva avanzato l'istanza per ottenere l'applicazione di misure alternative alla detenzione.

Prima della fissazione dell'udienza per la decisione su tale istanza, però, in data 03 ottobre 2022 la Procura della Repubblica aveva emesso un nuovo ordine di esecuzione della pena presso il domicilio, ai sensi della legge n. 199/2010, con sua contestuale sospensione.

In data 11 novembre 2022 il magistrato di sorveglianza aveva respinto la proposta di detenzione domiciliare, e perciò il 14 novembre 2022 il provvedimento di sospensione dell'esecuzione era stato revocato, e il Cosentino era stato tradotto in carcere.

Il Tribunale ha dichiarato legittimi i provvedimenti impugnati.

A seguito della notifica dell'ordine di esecuzione datato 11 luglio 2022, il condannato aveva inoltrato l'istanza di applicazione di una misura alternativa non all'Ufficio esecuzioni penali della Procura bensì al Tribunale di sorveglianza.

Inoltre il successivo ordine di esecuzione, evidentemente rinnovato per una forma di favore verso il condannato, era sotteso alla valutazione del magistrato di sorveglianza, che aveva successivamente respinto la proposta di detenzione domiciliare, con un'ordinanza che non risultava essere stata impugnata.

L'emissione .di un secondo ordine di esecuzione in relazione alla medesima condanna, duplicando quindi il precedente provvedimento, non costituiva un atto illegittimo, perché aveva dato al condannato una seconda possibilità di ottenere l'applicazione di una misura alternativa al carcere.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale censura la violazione dell'art. 606, comma :L, lett. b) e c), cod.proc.pen., per la violazione di legge penale, e la contraddittorietà e illogicità della motivazione.2.1.

Il primo ordine di esecuzione della pena è stato emesso dalla Procura della Repubblica con la contestuale sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.proc.pen., mentre il secondo ordine è stato emesso ai sensi della legge n. 199/2010, sospendendo quindi l'esecuzione in vista dell'applicazione della detenzione domiciliare.

L'art. 1, cornma 3, legge n. 199/2010 stabilisce però che il pubblico ministero può emettere tale secondo provvedimento solo se non è applicabile la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.proc.pen..

La praticabilità della sospensione dell'esecuzione ai sensi del codice di procedura penale, quindi, osta all'applicazione della procedura prevista dalla legge n. 199[2010; l'emissione dell'ordine datato 03 ottobre 2022 è perciò avvenuta illegittimamente, sussistendo tutti i requisiti previsti per la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.proc.pen..

2.2. Peraltro quest'ultimo ordine, già precedentemente emesso, non è stato mai revocato, e a seguito della sua notifica il Cosentino ha avanzato un'istanza di applicazione di misure alternative alla detenzione, anche se presso un giudice non competente, istanza che non è stata ancora decisa.

Il pubblico ministero non avrebbe potuto, perciò, emettere un ordine di esecuzione ai sensi della legge n. 199/2010, nella vigenza del precedente e diverso provvedimento.

2.3. Il giudice dell'esecuzione ha erroneamente ritenuto che la presentazione dell'istanza di concessione di una misura alternativa ad un giudice non competente renda la stessa inammissibile, e perciò equivalga all'inerzia del condannato o alla reiezione dell'istanza stessa; invece l'istanza tempestivamente presentata, seppure ad un organo diverso dalla Procura, produce i suoi effetti tipici, essendone stato comunque investito il Tribunale competente per la valutazione dell'istanza stessa.

Inoltre, l'ordine di sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.proc.pen., non è stato mai revocato, rendendo perciò erroneo e ingiusto il successivo ordine di esecuzione della pena.

2.4. L'ordinanza impugnata è abnorme laddove ha stabilito l'inammissibilità dell'istanza presentata ad un organo diverso dalla Procura, e deve essere annullata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato./ ut5tv L'ordinanza impugnata ha valutato correttamente la legittimità dei provvedimenti contestati e la loro conseguente esecutività, rigettando perciò la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena.

2. L'ordine di esecuzione della pena, con sospensione, datato 03 ottobre 2022 è stato emesso legittimamente dalla Procura della Repubblica, nel rispetto dell'art. 1, comma 3, legge n. 199/2010.

Tale norma prescrive come obbligatoria l'emissione del provvedimento che sospende l'esecuzione di una pena detentiva di durata inferiore a diciotto mesi, e la sua trasmissione al magistrato di sorveglianza perché disponga, se lo ritiene, che essa venga scontata nella forma della detenzione domiciliare.

L'unico limite, salvi i casi previsti dal secondo comma della norma e dall'art. 656, comma 9, cod.proc.pen., è che il pubblico ministero non debba emettere il decreto di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.proc.pen..

Nel presente caso il pubblico ministero aveva già emesso il provvedimento di esecuzione della pena con sospensione della stessa, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.proc.pen., senza che il condannato avesse tempestivamente richiesto una misura alternativa alla detenzione, e quindi non sussisteva il limite sopra indicato, che avrebbe reso non legittima l'emissione del provvedimento previsto dalla legge n. 199/2010.

Infatti dal testo del provvedimento contestato risulta che l'ordine di esecuzione con contestuale sospensione, emesso in data 11 luglio 2022, era stato notificato al condannato il 14 luglio 2022.

E' anche certo che, sino al momento della emissione dell'ordine di esecuzione ai sensi della legge n. 199/2010, nessuna istanza di applicazione di misure alternative era stata presentata al pubblico ministero, così come prescritto dall'art. 656, comma 6, cod.proc.pen.

Era pertanto trascorso il termine di trenta giorni concesso per la presentazione di tale istanza, con la conseguenza che detto ordine di sospensione doveva essere revocato, ai sensi dell'art. 656, comma 8, cod.proc.pen. 3.

Il ricorrente sostiene di avere tempestivamente presentato un'istanza di applicazione di misure alternative, depositandola però presso il tribunale di sorveglianza anziché presso la procura, ed afferma che tale errore non eliminava l'idoneità della stessa a produrre i suoi effetti tipici, al punto che il pubblico ministero non aveva, comunque, revocato l'ordine emesso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.proc.pen.

Da ciò deriverebbe l'asserita abnormità dei provvedimenti emessi dalla procura, in applicazione della legge n. 199/2010, essendo la procedura prevista da questa normativa alternativa a quella dell'art.656 cod.proc.pen., e non applicabile quando quest'ultima procedura sia pendente, o comunque ancora attivabile.

3.1. Queste affermazioni sono errate.

La presentazione dell'istanza di una misura alternativa alla detenzione presso il tribunale di sorveglianza anziché presso la procura non rende la stessa inammissibile, stante il regime tassativo delle inammissibilità, ma la rende inidonea a produrre l'effetto di consolidare la sospensione dell'esecuzione e di impedire la revoca dell'ordine emesso ai sensi dell'art. 656, comma 5 cod.Proc.pen., non foss'altro perché essa non è portata a conoscenza dell'organo competente per l'esecuzione della condanna, appunto il pubblico ministero, che quindi legittimamente, trascorso il termine di legge, dà corso all'esecuzione.

Questa Corte ha espresso, sul punto, il seguente principio, che deve essere applicato anche nel presente caso perché conforme al testo e alla ratio dell'art. 656 cod.proc.pen.: «Qualora, in pendenza della sospensione, ex art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., dell'esecuzione della pena detentiva, l'istanza di applicazione di una misura alternativa venga presentata non al P.M., come previsto dal successivo comma sesto dello stesso art. 656, ma all'ufficio del magistrato di sorveglianza, ciò, pur non comportando l'inammissibilità di detta istanza, determina, tuttavia, la cessazione degli effetti della disposta sospensione, dando essa luogo alla frustrazione della "ratio" della disposizione violata, che è quella di rendere edotto il P.M. dell'avvenuta, tempestiva proposizione dell'istanza medesima e, conseguentemente, della non eseguibilità della condanna fino alla decisione del competente tribunale di sorveglianza.» (Sez. 1, n. 12329 del 17/03/2005, Rv. 231440; conforme Sez. 1, n. 27836 del 08/04/2013, Rv. 255993).

3.2. L'omessa presentazione nelle forme di legge dell'istanza di applicazione di una misura alternativa alla detenzione imponeva quindi al pubblico ministero la revoca dell'ordine di sospensione e l'immediata esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656, comma 8, cod.proc.pen., con la traduzione del condannato in carcere.

In questo caso, invece, il pubblico ministero ha adottato un provvedimento di favore verso il reo, decidendo di applicare la procedura di cui alla legge n.199/2010, per la quale sussistevano le astratte condizioni, tra cui in primo luogo, come detto, la sopravvenuta inapplicabilità della procedura di cui all'art. 656, comma 5, cod.proc.pen..

3.3. Il provvedimento adottato in data 03 ottobre 2022, quindi, non è abnorme, bensì emesso nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 3, legge n. 199/2010.

L'omessa revoca dell'ordine di sospensione emesso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.proc.pen., non è di ostacolo all'adozione del provvedimento contestato, avendo tale ordine comunque perso la sua efficacia, secondo il principio giurisprudenziale sopra citato, ed essendo esso ormai suscettibile non più di esecuzione, ma solo di revoca, ai sensi dell'art. 656, comma 8, cod.proc.pen. 3.4.

Di conseguenza, non è abnorme neppure l'atto di revoca dell'ordine di sospensione, emesso dal pubblico ministero in data 14 novembre 2022 ai sensi della legge n. 199/2010, ordinando la carcerazione del ricon-ente.

Si tratta, infatti, della mera esecuzione del provvedimento reiettivo della detenzione domiciliare, emesso dal magistrato di sorveglianza.

Entrambi questi provvedimenti sono stati emessi in presenza dei requisiti di legge, non contestati dal ricorrente quanto alla decisione del magistrato di sorveglianza, nonché sulla base dell'atto con cui la procura aveva legittimamente dato inizio alla procedura prevista dalla legge n. 199/2010.

4. Il ricorso proposto è quindi infondato e deve essere rigettato.

Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 23 gennaio 2023 il Tribunale di Cosenza, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dei provvedimenti emessi il 03 ottobre 2022 e il 14 novembre 2022, con cui la Procura della Repubblica ha dapprima ordinato e poi revocato, nei suoi confronti, la sospensione dell'esecuzione della pena in applicazione della legge n. 199/2010. Il Tribunale ha ricostruito che in data 11 luglio 2022 la Procura della Repubblica aveva emesso un primo ordine di esecuzione, con contestuale decreto di sospensione della pena, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.proc.pen., e che a seguito di questo provvedimento il Cosentino aveva avanzato l'istanza per ottenere l'applicazione di misure alternative alla detenzione. Prima della fissazione dell'udienza per la decisione su tale istanza, però, in data 03 ottobre 2022 la Procura della Repubblica aveva emesso un nuovo ordine di esecuzione della pena presso il domicilio, ai sensi della legge n. 199/2010, con sua contestuale sospensione. In data 11 novembre 2022 il magistrato di sorveglianza aveva respinto la proposta di detenzione domiciliare, e perciò il 14 novembre 2022 il provvedimento di sospensione dell'esecuzione era stato revocato, e il Cosentino era stato tradotto in carcere. Il Tribunale ha dichiarato legittimi i provvedimenti impugnati. A seguito della notifica dell'ordine di esecuzione datato 11 luglio 2022, il condannato aveva inoltrato l'istanza di applicazione di una misura alternativa non all'Ufficio esecuzioni penali della Procura bensì al Tribunale di sorveglianza. Inoltre il successivo ordine di esecuzione, evidentemente rinnovato per una forma di favore verso il condannato, era sotteso alla valutazione del magistrato di sorveglianza, che aveva successivamente respinto la proposta di detenzione domiciliare, con un'ordinanza che non risultava essere stata impugnata. L'emissione .di un secondo ordine di esecuzione in relazione alla medesima condanna, duplicando quindi il precedente provvedimento, non costituiva un atto illegittimo, perché aveva dato al condannato una seconda possibilità di ottenere l'applicazione di una misura alternativa al carcere. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale censura la violazione dell'art. 606, comma :L, lett. b) e c), cod.proc.pen., per la violazione di legge penale, e la contraddittorietà e illogicità della motivazione.2.1. Il primo ordine di esecuzione della pena è stato emesso dalla Procura della Repubblica con la contestuale sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.proc.pen., mentre il secondo ordine è stato emesso ai sensi della legge n. 199/2010, sospendendo quindi l'esecuzione in vista dell'applicazione della detenzione domiciliare. L'art. 1, cornma 3, legge n. 199/2010 stabilisce però che il pubblico ministero può emettere tale secondo provvedimento solo se non è applicabile la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.proc.pen.. La praticabilità della sospensione dell'esecuzione ai sensi del codice di procedura penale, quindi, osta all'applicazione della procedura prevista dalla legge n. 199[2010; l'emissione dell'ordine datato 03 ottobre 2022 è perciò avvenuta illegittimamente, sussistendo tutti i requisiti previsti per la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.proc.pen.. 2.2. Peraltro quest'ultimo ordine, già precedentemente emesso, non è stato mai revocato, e a seguito della sua notifica il Cosentino ha avanzato un'istanza di applicazione di misure alternative alla detenzione, anche se presso un giudice non competente, istanza che non è stata ancora decisa. Il pubblico ministero non avrebbe potuto, perciò, emettere un ordine di esecuzione ai sensi della legge n. 199/2010, nella vigenza del precedente e diverso provvedimento. 2.3. Il giudice dell'esecuzione ha erroneamente ritenuto che la presentazione dell'istanza di concessione di una misura alternativa ad un giudice non competente renda la stessa inammissibile, e perciò equivalga all'inerzia del condannato o alla reiezione dell'istanza stessa; invece l'istanza tempestivamente presentata, seppure ad un organo diverso dalla Procura, produce i suoi effetti tipici, essendone stato comunque investito il Tribunale competente per la valutazione dell'istanza stessa. Inoltre, l'ordine di sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.proc.pen., non è stato mai revocato, rendendo perciò erroneo e ingiusto il successivo ordine di esecuzione della pena. 2.4. L'ordinanza impugnata è abnorme laddove ha stabilito l'inammissibilità dell'istanza presentata ad un organo diverso dalla Procura, e deve essere annullata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato./ ut5tv L'ordinanza impugnata ha valutato correttamente la legittimità dei provvedimenti contestati e la loro conseguente esecutività, rigettando perciò la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena. 2. L'ordine di esecuzione della pena, con sospensione, datato 03 ottobre 2022 è stato emesso legittimamente dalla Procura della Repubblica, nel rispetto dell'art. 1, comma 3, legge n. 199/2010. Tale norma prescrive come obbligatoria l'emissione del provvedimento che sospende l'esecuzione di una pena detentiva di durata inferiore a diciotto mesi, e la sua trasmissione al magistrato di sorveglianza perché disponga, se lo ritiene, che essa venga scontata nella forma della detenzione domiciliare. L'unico limite, salvi i casi previsti dal secondo comma della norma e dall'art. 656, comma 9, cod.proc.pen., è che il pubblico ministero non debba emettere il decreto di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.proc.pen.. Nel presente caso il pubblico ministero aveva già emesso il provvedimento di esecuzione della pena con sospensione della stessa, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.proc.pen., senza che il condannato avesse tempestivamente richiesto una misura alternativa alla detenzione, e quindi non sussisteva il limite sopra indicato, che avrebbe reso non legittima l'emissione del provvedimento previsto dalla legge n. 199/2010. Infatti dal testo del provvedimento contestato risulta che l'ordine di esecuzione con contestuale sospensione, emesso in data 11 luglio 2022, era stato notificato al condannato il 14 luglio 2022. E' anche certo che, sino al momento della emissione dell'ordine di esecuzione ai sensi della legge n. 199/2010, nessuna istanza di applicazione di misure alternative era stata presentata al pubblico ministero, così come prescritto dall'art. 656, comma 6, cod.proc.pen. Era pertanto trascorso il termine di trenta giorni concesso per la presentazione di tale istanza, con la conseguenza che detto ordine di sospensione doveva essere revocato, ai sensi dell'art. 656, comma 8, cod.proc.pen. 3. Il ricorrente sostiene di avere tempestivamente presentato un'istanza di applicazione di misure alternative, depositandola però presso il tribunale di sorveglianza anziché presso la procura, ed afferma che tale errore non eliminava l'idoneità della stessa a produrre i suoi effetti tipici, al punto che il pubblico ministero non aveva, comunque, revocato l'ordine emesso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.proc.pen. Da ciò deriverebbe l'asserita abnormità dei provvedimenti emessi dalla procura, in applicazione della legge n. 199/2010, essendo la procedura prevista da questa normativa alternativa a quella dell'art.656 cod.proc.pen., e non applicabile quando quest'ultima procedura sia pendente, o comunque ancora attivabile. 3.1. Queste affermazioni sono errate. La presentazione dell'istanza di una misura alternativa alla detenzione presso il tribunale di sorveglianza anziché presso la procura non rende la stessa inammissibile, stante il regime tassativo delle inammissibilità, ma la rende inidonea a produrre l'effetto di consolidare la sospensione dell'esecuzione e di impedire la revoca dell'ordine emesso ai sensi dell'art. 656, comma 5 cod.Proc.pen., non foss'altro perché essa non è portata a conoscenza dell'organo competente per l'esecuzione della condanna, appunto il pubblico ministero, che quindi legittimamente, trascorso il termine di legge, dà corso all'esecuzione. Questa Corte ha espresso, sul punto, il seguente principio, che deve essere applicato anche nel presente caso perché conforme al testo e alla ratio dell'art. 656 cod.proc.pen.: «Qualora, in pendenza della sospensione, ex art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., dell'esecuzione della pena detentiva, l'istanza di applicazione di una misura alternativa venga presentata non al P.M., come previsto dal successivo comma sesto dello stesso art. 656, ma all'ufficio del magistrato di sorveglianza, ciò, pur non comportando l'inammissibilità di detta istanza, determina, tuttavia, la cessazione degli effetti della disposta sospensione, dando essa luogo alla frustrazione della "ratio" della disposizione violata, che è quella di rendere edotto il P.M. dell'avvenuta, tempestiva proposizione dell'istanza medesima e, conseguentemente, della non eseguibilità della condanna fino alla decisione del competente tribunale di sorveglianza.» (Sez. 1, n. 12329 del 17/03/2005, Rv. 231440; conforme Sez. 1, n. 27836 del 08/04/2013, Rv. 255993). 3.2. L'omessa presentazione nelle forme di legge dell'istanza di applicazione di una misura alternativa alla detenzione imponeva quindi al pubblico ministero la revoca dell'ordine di sospensione e l'immediata esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656, comma 8, cod.proc.pen., con la traduzione del condannato in carcere. In questo caso, invece, il pubblico ministero ha adottato un provvedimento di favore verso il reo, decidendo di applicare la procedura di cui alla legge n.199/2010, per la quale sussistevano le astratte condizioni, tra cui in primo luogo, come detto, la sopravvenuta inapplicabilità della procedura di cui all'art. 656, comma 5, cod.proc.pen.. 3.3. Il provvedimento adottato in data 03 ottobre 2022, quindi, non è abnorme, bensì emesso nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 3, legge n. 199/2010. L'omessa revoca dell'ordine di sospensione emesso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.proc.pen., non è di ostacolo all'adozione del provvedimento contestato, avendo tale ordine comunque perso la sua efficacia, secondo il principio giurisprudenziale sopra citato, ed essendo esso ormai suscettibile non più di esecuzione, ma solo di revoca, ai sensi dell'art. 656, comma 8, cod.proc.pen. 3.4. Di conseguenza, non è abnorme neppure l'atto di revoca dell'ordine di sospensione, emesso dal pubblico ministero in data 14 novembre 2022 ai sensi della legge n. 199/2010, ordinando la carcerazione del ricon-ente. Si tratta, infatti, della mera esecuzione del provvedimento reiettivo della detenzione domiciliare, emesso dal magistrato di sorveglianza. Entrambi questi provvedimenti sono stati emessi in presenza dei requisiti di legge, non contestati dal ricorrente quanto alla decisione del magistrato di sorveglianza, nonché sulla base dell'atto con cui la procura aveva legittimamente dato inizio alla procedura prevista dalla legge n. 199/2010. 4. Il ricorso proposto è quindi infondato e deve essere rigettato. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e
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