CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 21364/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a ALTAMURA il 27/06/1973 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., fondata sulle dichiarazioni della polizia penitenziaria, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la quantificazione della pena inflitta, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si veda in particolare pag. 4), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere reiterativo di doglianze già prospettate e puntualmente disattese, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichia P.Q.MCosì deciso, il 21/04/2026 DEPOSITATA Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.0 026 [OSCURATO:PERSONA]Mperiali Lt193