CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 marzo 2025
Cassazione n. 32604/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Gip del Tribunale di Avellino e notificata alle ore 16,40 del 01/04/2025, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Avellino il 27/03/2025, notificato al ricorrente in data 31/03/2025, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di cinque anni. 2.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente in data 31/03/2025 alle ore 16,20 e che alle ore 14,37 del 01/04/2025, il GIP ha provveduto a convalidare il provvedimento del Questore senza attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, come da giurisprudenza costante di legittimità. Rappresenta di aver subito un concreto pregiudizio in quanto il difensore di fiducia ha depositato tempestivamente presso la cancelleria del giudice, trasmettendola mediante pec in data 01/04/2025 alle ore 11,24, una memoria difensiva che tuttavia non è stata esaminata dal giudice a quo, che ha emesso il provvedimento prima dello scadere del termine a difesa. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso è fondato, dal momento che la convalida del provvedimento del questore è intervenuta prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica in data 01/04/2025 alle ore 14,37, notificata in pari data alle ore 16,40, con effettiva lesione delle garanzie difensive, evidenziata dal ristretto arco temporale intercorso tra la notifica al ricorrente e la convalida (inferiore a 24 ore) e dal mancato esame, da parte de giudice, degli scritti difensivi trasmessi in data 02/04/2025 alle ore 11,24, successivamente alla convalida del 01/04/2025, ma all'interno del termine delle 48 ore non rispettato. Ritiene infatti il Collegio di dover dar seguito al più recente indirizzo interpretativo elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, ferma restando la necessità, ove il predetto eccepisca la lesione del proprio diritto titzh di difesa, di verificare, in concreto, il pregiudizio da lui subito» (Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, Ragnoli, Rv. 286707 - 01. Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 - 01, secondo la quale «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato»). 1. 2.In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, assume un dirimente rilievo il fatto che la difesa ricorrente non si è limitata a segnalare il mancato rispetto del termine di quarantotto ore, ma ha anche evidenziato il concreto pregiudizio derivante da tale circostanza, producendo le ricevute di invio e di accettazione della memoria difensiva trasmessa entro il termine a difesa, non esaminata dal giudice a quo, il quale ha richiamato solo gli scritti difensivi formulati al Questore, nell'ambito del procedimento amministrativo, senza dare atto del deposito della memoria difensiva e senza potersi confrontare con le deduzioni difensive articolate nella suddetta memoria, depositata nel termine di legge ma dopo che il provvedimento di convalida era stato emesso. 2. L'ordinanza impugnata deve, dunque essere annullata senza rinvio e dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore di Avellino del 27/03/2025, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Avellino. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Avellino del 27/03/2025 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria per la comunicazione del dispositivo al Questore di Avellino. Così deciso a