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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 17126/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE MESSINA, con ordinanza del 16/01/2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento riguardante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la Corte di appello di Catania è stata investita - in funzione di giudice dell'esecuzione - della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta alla rideterminazione della pena inflittagli con sentenza del 16/02/2015 del Tribunale di Catania, riformata dalla Corte di appello della medesima città il 19/01/2021 e passata in giudicato il 30/09/2022; Rilevato che la Corte di appello di Catania ha declinato la propria competenza a decidere su tale istanza, per essere competente il Tribunale di Messina, al quale ha disposto trasmettersi gli atti; Rilevato che il Tribunale di Messina in composizione collegiale, a sua volta, si è dichiarato incompetente, ritenendo la competenza del Tribunale di Catania in composizione collegiale e, su tale premessa, ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del medesimo; Ritenuto, però, che non possa configurarsi un conflitto negativo di competenza, allorquando il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice (Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278489 - 01); Ritenuto, dunque, che debba dichiararsi la inammissibilità del conflitto sopra descritto P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Messina.

Così deciso in Roma, 03 aprile 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE MESSINA, con ordinanza del 16/01/2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento riguardante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la Corte di appello di Catania è stata investita - in funzione di giudice dell'esecuzione - della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta alla rideterminazione della pena inflittagli con sentenza del 16/02/2015 del Tribunale di Catania, riformata dalla Corte di appello della medesima città il 19/01/2021 e passata in giudicato il 30/09/2022; Rilevato che la Corte di appello di Catania ha declinato la propria competenza a decidere su tale istanza, per essere competente il Tribunale di Messina, al quale ha disposto trasmettersi gli atti; Rilevato che il Tribunale di Messina in composizione collegiale, a sua volta, si è dichiarato incompetente, ritenendo la competenza del Tribunale di Catania in composizione collegiale e, su tale premessa, ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del medesimo; Ritenuto, però, che non possa configurarsi un conflitto negativo di competenza, allorquando il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice (Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278489 - 01); Ritenuto, dunque, che debba dichiararsi la inammissibilità del conflitto sopra descritto P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Messina. Così deciso in Roma, 03 aprile 2025
Sentenza Cassazione n. 17126/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris