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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 27355/2021

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ciEr-bbi ro ORDINANZA SUI ricorso 4870-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CATERINA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] F1'ALIANO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 89/2019 della CORTE D'APPELl di R1',[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera oli consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che aveva rigettato il ricorso proposto in data 20 maggio 2014 per conseguire la iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori agricoli per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e la condanna dell'Inps al pagamento dell'indennità di disoccupazione; confermando l'iter motivazionale del giudice di primo grado, la Corte ha ritenuto che fosse maturato il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall'articolo 22 del decreto legge n. 7 del 1970 convertito in legge n. 83 del 1970; in particolare, la Corte ha rilevato che, nel caso in esame, la stessa ricorrente aveva ammesso di essere venuta a conoscenza della cancellazione nel novembre 2013, precisando, quindi, che il ricorso amministrativo proposto il 4 febbraio 2014 doveva reputarsi tardivo; per la cassazione della pronunzia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a due motivi; l'INPS è rimasto intimato; E' stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO che Con il primo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 32 J. 264/49 nonché 12 R.D. 1949/40, 20 marzo 1865 n. 9948 e 9697 cod. civ.; il motivo è inammissibile; Ric. 2020 n. 04870 sez.

ML - ud. 04-05-2021 -2- va preliminarmente rilevato che l'Inps ha provveduto a cancellare la lavoratrice dagli elenchi dei braccianti e che la stessa è poi decaduta dall'impugnativa per il decorso infruttuoso dei trenta giorni dalla conoscenza della cancellazione; la Corte territoriale, condividendo l'assunto del primo giudice secondo cui l'iscrizione è requisito indispensabile per la maturazione del diritto a prestazioni temporanee, ha osservato che se è vero che l'iscrizione assolve solo la funzione di agevolazione probatoria e che, pertanto, nel caso di contestazione delle risultanze dell'iscrizione da parte dell'Inps, il giudice può e deve procedere all'accertamento dell'effettività della prestazione lavorativa, è altrettanto vero che, nel caso in cui il lavoratore sia decaduto dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione, non potrà, comunque, procedere alla richiesta delle prestazioni, a prescindere dall'effettività della loro sussistenza (sul punto, Cass. n. 19322 del 2016 e Cass. n. 2739 del 2016); si è affermato, in sede di legittimità, che l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo) di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del dl. n. 7 del 1970, conv. con modif. in 1. n. 83 del 1970 (cfr., in questi termini, Cass. n. 6229 del 2019;

V. anche S.U. n. 1133 del 2000); ne consegue che, rnerdia-H-te- la censura considerata, con la quale vengono sovrapposte questioni differenti relative alla decadenza sostanziale ed alla procedibilità della domanda, è inammissibile, anche ex art. 360 bis n.1. c.p.c. dal momento che questa Corte ha già affermato (Sez.

VI, sentenza n. 17653 del 2020; Sez.

L, Sentenza n. 9622 del 2015) che "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei Ric. 2020 n. 04870 sez.

ML - ud. 04-05-2021 -3- lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica„ o presa di conoscenza, del provvedimento) definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno"; la decisione impugnata si è attenuta a questo chiaro principio talchè risulta indenne dalle censure sollevate; qP-110 alla dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ., va evidenziato che per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimi Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie; il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. atteso che, secondo quanto asserito da parte ricorrente, raccoglimento del ricorso avrebbe dovuto comportare la condanna dell'INPS alla rifusione delle spese, deve reputarsi assorbito; il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese essendo la parte controricorrente rimasta intimata; Ric. 2020 n. 04870 sez.

ML - ud. 04-05-2021 -4- sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 cater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 4 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA]) A DEF077" - : i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciEr-bbi ro ORDINANZA SUI ricorso 4870-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CATERINA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] F1'ALIANO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 89/2019 della CORTE D'APPELl di R1',[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera oli consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che aveva rigettato il ricorso proposto in data 20 maggio 2014 per conseguire la iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori agricoli per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e la condanna dell'Inps al pagamento dell'indennità di disoccupazione; confermando l'iter motivazionale del giudice di primo grado, la Corte ha ritenuto che fosse maturato il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall'articolo 22 del decreto legge n. 7 del 1970 convertito in legge n. 83 del 1970; in particolare, la Corte ha rilevato che, nel caso in esame, la stessa ricorrente aveva ammesso di essere venuta a conoscenza della cancellazione nel novembre 2013, precisando, quindi, che il ricorso amministrativo proposto il 4 febbraio 2014 doveva reputarsi tardivo; per la cassazione della pronunzia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a due motivi; l'INPS è rimasto intimato; E' stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che Con il primo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 32 J. 264/49 nonché 12 R.D. 1949/40, 20 marzo 1865 n. 9948 e 9697 cod. civ.; il motivo è inammissibile; Ric. 2020 n. 04870 sez. ML - ud. 04-05-2021 -2- va preliminarmente rilevato che l'Inps ha provveduto a cancellare la lavoratrice dagli elenchi dei braccianti e che la stessa è poi decaduta dall'impugnativa per il decorso infruttuoso dei trenta giorni dalla conoscenza della cancellazione; la Corte territoriale, condividendo l'assunto del primo giudice secondo cui l'iscrizione è requisito indispensabile per la maturazione del diritto a prestazioni temporanee, ha osservato che se è vero che l'iscrizione assolve solo la funzione di agevolazione probatoria e che, pertanto, nel caso di contestazione delle risultanze dell'iscrizione da parte dell'Inps, il giudice può e deve procedere all'accertamento dell'effettività della prestazione lavorativa, è altrettanto vero che, nel caso in cui il lavoratore sia decaduto dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione, non potrà, comunque, procedere alla richiesta delle prestazioni, a prescindere dall'effettività della loro sussistenza (sul punto, Cass. n. 19322 del 2016 e Cass. n. 2739 del 2016); si è affermato, in sede di legittimità, che l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo) di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del dl. n. 7 del 1970, conv. con modif. in 1. n. 83 del 1970 (cfr., in questi termini, Cass. n. 6229 del 2019; V. anche S.U. n. 1133 del 2000); ne consegue che, rnerdia-H-te- la censura considerata, con la quale vengono sovrapposte questioni differenti relative alla decadenza sostanziale ed alla procedibilità della domanda, è inammissibile, anche ex art. 360 bis n.1. c.p.c. dal momento che questa Corte ha già affermato (Sez. VI, sentenza n. 17653 del 2020; Sez. L, Sentenza n. 9622 del 2015) che "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei Ric. 2020 n. 04870 sez. ML - ud. 04-05-2021 -3- lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica„ o presa di conoscenza, del provvedimento) definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno"; la decisione impugnata si è attenuta a questo chiaro principio talchè risulta indenne dalle censure sollevate; qP-110 alla dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ., va evidenziato che per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimi Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie; il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. atteso che, secondo quanto asserito da parte ricorrente, raccoglimento del ricorso avrebbe dovuto comportare la condanna dell'INPS alla rifusione delle spese, deve reputarsi assorbito; il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese essendo la parte controricorrente rimasta intimata; Ric. 2020 n. 04870 sez. ML - ud. 04-05-2021 -4- sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 cater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 4 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA]) A DEF077" - : i
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