CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31212/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giu- dice del riesame, in parziale riforma dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 2022 di applicazione della custodia in carcere, ha disposto l'annullamento in relazione al reato ex artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 17) e ha confermato la misura custodiale in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 2, 6, 8 e 14) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame ha evidenziato che le indagini avevano consentito di accertare l'operatività in Rosarno e nei territori limitrofi di un sodalizio dedito al nar- cotraffico, al cui vertice si ponevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali agivano, servendosi di un gruppo di fedelissimi e di collaboratori, che ne eseguivano diligentemente le direttive, curando i rapporti con gli acquirenti e coi fornitori nonché con altre articolazioni associative dedite al traffico di stupefacenti, di diverso tipo e qualità, anche per quantità ingenti, operanti in Italia e all'estero. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione av- verso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce l'insussistenza di elementi indicativi della partecipazione del Bellocco alla presunta associazione finalizzata al traffico di stupefacenti per le seguenti ra- gioni: a) la smentita del presunto legame delittuoso tra il Bellocco e il Cotroneo in ra- gione del numero di reati fine attribuiti ai due, con netta prevalenza del secondo, in misura da escludere il ruolo apicale attribuito al ricorrente e da porre in dubbio la descritta dinamica associativa dell'azione delittuosa; b) la rilevanza decisiva riconosciuta alla vicenda criminosa di cui al capo 2), no- nostante essa fosse estranea all'arco temporale di operatività della presunta consor- teria; c) la riconducibilità a rapporti di natura esclusivamente familiare del legame tra il Bellocco e il contesto mafioso esistente sul territorio; d) l'irrilevanza penale della vicenda riguardante il Papasergi, tanto da non essere stata cristallizzata in nessun capo di imputazione; e) l'autonomia delle condotte attribuite ad [OSCURATO:PERSONA]; f) l'assenza di connessione tra la trasferta in Francia ed i fatti di cui al capo 2); g) la non decisività dei fatti di cui al capo 2) ai fini del riconoscimento dell'esi- stenza del sodalizio criminoso;h) la disorganizzazione del gruppo criminoso neanche in grado di corrispondere somme minime per il sostentamento proprio o dei propri contatti; i) le vicende criminose di cui ai capi 6), 8) e 14) riguardavano sempre soggetti diversi e modici quantitativi di stupefacenti, a conferma dell'inesistenza dell'a ffectio societatis e di una programmazione stabile delle condotte criminose. La manifesta illogicità delle valutazioni del Tribunale del riesame sull'esistenza dell'associazione derivava dal non aver valutato che la distinzione tra associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e concorso di persone va individuata non solo nel carattere dell'accordo criminoso ma anche nell'esistenza di un'organizzazione, che consenta la realizzazione del programma delittuoso. Occorrono altresì la realizzazione di un fine comune perseguito come proprio dall'organizzazione e la coscienza e la volontà di contribuire alla vita dell'associazione. Il Tribunale del riesame non ha esattamente individuato gli elementi dimostrativi degli aspetti censurati dalla difesa e, in particolare: 1) la dinamica delittuosa dei fatti di cui ai capi 6) ed 8), non ricollegabile ad un contesto di associazione a delinquere; 2) il ruolo preminente e sovraordinato ricoperto dal cd. "nano" nell'intero svol- gersi della vicenda di cui al capo 2); 3) l'eventuale sintomatologia meramente concorsuale dell'episodio di importa- zione chiaramente diversa rispetto agli altri reati fine; 4) la conversazione del 21 maggio 2018, ore 19.33, in cui l'Agostino, parlando col Greco, dichiarava che avrebbe chiuso ogni rapporto coi suoi coindagati; 5) la conversazione del luglio 2018, in cui l'Agostino attribuiva la gestione dell'af- fare con gli albanesi a tale Peppe n.m.i. (come confermato anche dal [OSCURATO:PERSONA], che lo indicava quale soggetto dal quale doveva ricevere il danaro per l'importazione) e in cui ammetteva di aver menzionato i Bellocco, senza aver informato il ricorrente; dialogo in cui l'Agostino affermava che il Bellocco aveva già incassato quanto di sua spettanza, così dimostrando l'interesse autonomo dei partecipi all'operazione; 6) il dialogo in cui l'Agostino intimava al [OSCURATO:PERSONA] di non informare il Bellocco dei dettagli della compravendita; 7) l'attribuzione di altro ruolo di rilievo nella trattativa a tale Paolo n.m.i. e mai al Bellocco, come affermato dall'Agostino nel dialogo del 24 agosto 2018, in cui lo stesso ammetteva che il Bellocco era stato informato solo successivamente. Appariva suggestiva la giustificazione del malfunzionamento del telefono per giu- stificare l'assenza del Bellocco dalla vicenda di Tirana, tenuto conto dell'ampiezza temporale di tale situazione. Né poteva attribuirsi la marginalità del ruolo del Bellocco gt ad una scelta strumentale, meccanismo che costituirebbe un facile espediente per superare la mancanza di elementi indiziari a carico di un soggetto.Il Tribunale del riesame ha erroneamente desunto l'appartenenza all'associazione dal richiamo al solo reato fine di cui al capo 2). Per attribuire il ruolo di organizzatore non è sufficiente che un soggetto si occupi e gestisca il traffico di droga, prendendo contatti con venditori ed acquirenti, altri- menti tutti i soggetti dediti allo spaccio in forma organizzata dovrebbero rivestire tale qualifica. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 274 cod. proc. pen.. Si osserva che, tenuto conto della mancanza di un concreto ed attuale pericolo di inquinamento probatorio e dell'assenza di rischio di fuga, non ricorrevano esigenze cautelari a carico del Bellocco di entità tale da rendere necessaria l'applicazione della custodia in carcere. Inoltre, non è stata effettuata una verifica rigorosa circa il con- creto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati. Doveva rilevarsi il notevole distacco temporale tra la data dei reati e l'epoca di applicazione della misura. La condotta associativa, peraltro, seppur contestata in forma aperta, tenendo conto dei reati fine sarebbe compresa tra l'ottobre 2018 e il gennaio 2019. La dinamica che legava il ricorrente al Brasile e all'Albania riguardava un solo capo di imputazione, per cui non poteva assurgere ad elemento dimostrativo di un'ar- ticolata pianificazione delittuosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Va premesso che, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefa- centi, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) la dispo- nibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile attuazione del programma associativo; c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti es- senziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583). Si è altresì sottolineato che l'elemento organizza- tivo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche una struttura minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491; nella specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'e- sclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo). Non occorre un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stu- pefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312). Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, e dell'in- determinatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle con- dotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commis- sione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564, la quale ha precisato che non può ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reitera- zione si collochi nell'ambito dell'esecuzione del programma associativo di commis- sione di una serie indeterminata di reati). La prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probato- riamente alle altre condotte contestate, non occorrendo riscontrare tutti i singoli epi- sodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omo- genei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043; Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Ca- puto, Rv. 261146). Non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad ,almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232). 1.2. Ciò posto sui principi operanti in materia, i giudici della cautela hanno fornito un'ampia descrizione dell'organizzazione e delle modalità operative dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti. La motivazione risulta adeguatamente articolata in ordine alle ragioni per cui il compendio indiziario risulta effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra gli imputati e il sodalizio fossero caratterizzati dal coefficiente di stabilità indispensa- bile per riconoscere la sussistenza del sodalizio e che la struttura associativa appariva più che idonea al perseguimento delle finalità illecite. Il Tribunale del riesame ha risposto esaurientemente a ciascun rilievo e ha illu- strato adeguatamente l'organigramma ed i ruoli ricoperti dai vari soggetti. La configurabilità del reato associativo è stata logicamente desunta dai seguenti elementi: A) La dimostrazione dell'esistenza di uno stabile accordo associativo teso alla commissione di un indeterminato programma di reati fine nel settore degli stupefa- centi tra il Bellocco (in qualità di capo dell'organizzazione), il Cotroneo (protagonista di numerosi reati fine), [OSCURATO:PERSONA] (avente tra l'altro il ruolo di smistare e di proteggere le comunicazioni da quest'ultimo effettuate, specialmente con soggetti interessati all'acquisto di stupefacenti coi quali era impossibile adoperare altri canali di comunicazione), [OSCURATO:PERSONA] (stabilmente dedito ad operare per l'associa- zione) e il Caracciolo (sistematicamente impegnato nella cessione di droga in favore di acquirenti situati nella città di Messina e costantemente disponibile in favore del Cotroneo per l'acquisto di stupefacenti da piazzare al dettaglio). B) Il contenuto delle plurime conversazioni telefoniche intercettate idonee a de- lineare il ruolo verticistico del Bellocco. C) L'elevata mole di materiale probatorio raccolto entro un lasso temporale non particolarmente elevato, salve le antecedenti vicende criminose di cui al capo 2), tale da escludere che potessero configurarsi solo singole cessioni in luogo di una stabile ed organizzata associazione operante nel mondo del narcotraffico. D) L'ascrivibilità dei reati fine a tutti gli appartenenti dell'organizzazione, i quali concordemente programmavano le proprie attività, sceglievano i canali di approvvi- gionamento e di cessione, dai quali era possibile trarre i maggiori guadagni, adotta- vano scelte strategiche in ordine al rientro dalle esposizioni debitorie dei soggetti insolventi e al mantenimento dei rapporti considerati preziosi in vista di illecite attività future (ad esempio, coi fornitori brasiliani). E) La frequenza e la specificità delle interlocuzioni, costituenti dati indicativi dell'intento di apportare la propria opera, per contribuire al mantenimento e al raf- forzamento di un gruppo organizzato. F) L'utilizzazione di risorse umane in numero sicuramente superiore a tre, le plu- rime illecite transazioni compiute dal gruppo di riferimento e i continui contatti tra gli stessi, al fine di programmare le attività delittuose da porre in essere. G) L'utilizzazione di comuni risorse materiali, desumibile, in particolare, dall'ado- zione di telefoni, procurati da un fornitore comune, aventi connessione criptata, da impiegare per comunicazioni riservate, al fine di rendere difficile l'attività di intercet- tazione (presumibilmente Blackberry, come evincibile dai colloqui tra il Cotroneo e il Caracciolo. H) Le conversazioni intercettate indicative dell'esistenza di ulteriori canali di col- legamento tra gli associati e, ciò nonostante, quelli dimostrati confermavano ugual- mente la sussistenza di uno stabile vincolo associativo. Nell'ordinanza impugnata sono stati indicati plurimi elementi dimostrativi del pieno inserimento del Bellocco nella consorteria delinquenziale e della sua posizione di capo: - 1) La costante ricerca del Bellocco da parte degli altri sodali, al fine di pianificare le attività delittuose da porre in essere. 2) L'elaborazione di strategie in ordine alle modalità di riscossione del corrispet- tivo da parte dei trafficanti albanesi, a seguito di un loro reiterato ritardo nel saldo dello stesso nonché alle modalità di prosecuzione dei rapporti coi fornitori brasiliani. 3) Lo svolgimento in prima persona di attività strettamente materiali volte al mantenimento ed al rafforzamento dell'associazione, così denotando elevato potere decisionale (vedi l'acquisto del biglietto della tratta Lisbona-Roma per [OSCURATO:PERSONA], considerata corriere delle sostanze stupefacenti importate. 4) La spendita delle parentele del Bellocco ad opera degli affiliati con esponenti di rango delle organizzazioni criminali locali e ciò al fine di garantire le controparti in ordine alla solidità ed alla solvibilità dell'associazione. 5) I reati fine di cui ai capi 6), 8) e 14), indicative dello svolgimento di plurime attività illecite unitamente ai sodali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6) La qualifica di capo attribuibile al Bellocco, stanti i suoi suggerimenti delle strategie di azione e l'indicazione da parte di altri sodali come soggetto al quale fare riferimento (vedi, ad esempio, la discussione tra l'Agostino e il [OSCURATO:PERSONA]).7) L'operatività dell'associazione sin dal gennaio 2018, in un periodo compren- dente anche gli episodi criminosi contestati al capo 2), dovendosi attribuire la discra- sia col lasso temporale indicato al capo 1) ad un mero errore materiale. 8) La logica valutazione secondo cui, poiché l'associazione aveva continuato ad operare anche dopo la vicenda di cui al capo 2), in mancanza di elementi di novità, il Bellocco doveva aver conservato il ruolo direttivo, come evincibile dalla partecipa- zione ai reati di cui ai capi 6), 8) e 14). 9) in ordine alla vicenda di Tirana, la mancanza di contatti coi narcotrafficanti era derivata esclusivamente dal mancato funzionamento del telefono con evincibile dalla telefonata progr. 359). Il giudice a quo, pertanto, si è conformato ai principi giurisprudenziali sopra ri- chiamati e in forza di elementi concreti e significativi, valorizzando il dato dell'esi- stenza di una struttura associativa preordinata alla realizzazione di una serie inde- terminata di traffici di stupefacenti, caratterizzati da un vincolo intenso e duraturo tra tutti gli esponenti del sodalizio e di un accordo criminoso tra partecipi che trava- licava il compimento di singole e occasionali attività di spaccio. Dall'apparato argomentativo riportato nell'ordinanza impugnata, sviluppato se- condo una effettiva sequenza logica, emerge che gli elementi indiziari integrano una stabile partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso. Nel caso di specie, il ricorso, benché formalmente diretto a denunciare l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi a carico dell'indagato, si esaurisce in realtà in una disorganica contesta- zione, nel merito, delle vicende fattuali e delle risultanze degli accertamenti che il Tribunale del riesame giudicava idonei a confermare la gravità del compendio indi- ziario a carico del Bellocco. Le censure - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle ar- gomentazioni del provvedimento gravato - si pongono in diretto confronto col mate- riale documentale, di cui il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità. A quanto esposto va aggiunto che il Tribunale del riesame ha fornito una congrua ed adeguata interpretazione del significato dei dialoghi intercettati. Al riguardo, pe- raltro, il ricorrente non ha neanche fornito una spiegazione alternativa del contenuto dei colloqui, la quale in ogni caso non è consentita in sede di legittimità. p 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Va premesso che in tema di delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, sussiste la doppia presunzione relativa quanto alla sussistenza delle esigenze caute- lari e con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria.Giova, infatti, rammentare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 231 del 22 luglio 2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 23 feb- braio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art.74 D.P.R. n. 309 del 1990, è applicata la custodia cau- telare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi spe- cifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure); tale pronuncia ha escluso la presunzione asso- luta di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere con riferi- mento a coloro che, come il ricorrente, sono imputati del citato delitto associativo, imponendo al giudice un obbligo di motivazione più analitico qualora ritenga non vin- cibile la presunzione e l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insus- sistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure. L'analitico obbligo di motivazione presuppone, comunque, che l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possi- bilità di tutelare le stesse con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scarfò, Rv. 256388; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634). 2.2. Il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio circa la gravità delle esi- genze cautelari sulla base dell'insussistenza di elementi atti a vincere la doppia pre- sunzione relativa. Il Tribunale catanzarese ha riconosciuto la sussistenza del concreto e attuale pe- ricolo di recidiva di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla luce dei seguenti elementi: a) il ruolo ricoperto per molto tempo di soggetto apicale dell'organizzazione cri- minosa; b) i plurimi contatti con soggetti operanti nel medesimo contesto in Italia (in particolare i canali di sbocco nel messinese) e all'estero (coi cedenti brasiliani e i cessionari albanesi, coi quali il Bellocco vantava a suo dire rapporti risalenti nel tempo; c) la particolare abilità nel predisporre strategie per sfuggire ai controlli di P.G. (utilizzo di telefoni criptati) e il mantenimento di buoni rapporti con tutti i soggetti coi quali il sodalizio si interfacciava; d) la vicinanza con elementi di spicco della locale criminalità organizzata. Si tratta di una motivazione lineare e coerente, con la quale il ricorrente non si confronta. Gli elementi al proposito addotti nel gravame di merito dalla difesa dell'in- dagato sono stati compiutamente esaminati e logicamente ritenuti inidonei ad infi- ciare la doppia presunzione relativa di legge. Il Tribunale rappresenta molteplici elementi sintomatici della sussistenza del pe- ricolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati, che consentono di ritenere supe- rata la questione sollevata in relazione alla non recente epoca di consumazione dell'ultimo reato fine contestato (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e conda