CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 gennaio 2021
Cassazione n. 21326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6761-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Questore in carica, MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Sez. VI - RG 6761/2021 camera di consiglio 3.2.2021 PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; - controricorrenti - avverso il decreto n. RG 125/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCCA, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] di pace di Lucca ha convalidato il 20 gennaio 2021 il provvedimento questorile di accompagnamento coattivo alla frontiera emesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti era stato in precedenza pronunciato decreto di espulsione. 2. — Curri ha impugnato per cassazione il detto provvedimento del Questore. Il ricorso è articolato in due motivi. Resiste con controricorso il Ministero dell'interno. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Col primo motivo si oppone la violazione o falsa applicazione dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998. Il motivo è svolto richiamando una non meglio identificata sentenza di legittimità; è richiamato il tema della pericolosità sociale, con particolare riguardo al mancato rispetto, da parte del Giudice di pace, dei «principi sanciti dalla S.C. in ordine al controllo giurisdizionale sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione». Col secondo mezzo è denunciata la violazione del divieto di espulsione di cui all'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998. Il mezzo è Sez. VI-RG 6761/2021 camera di consiglio 3.2.2021 2 incentrato su di un patto di convivenza che sarebbe stato sottoscritto dal ricorrente avanti all'Ambasciata italiana di Tirana. 2. — Il ricorso è inammissibile. Esso consta della trascrizione di un provvedimento che si dice emanato da questa Corte, ma di cui non sono indicati gli estremi, e in una doglianza vertente sulla mancata valorizzazione dei legami familiari del ricorrente in Italia, ove lo stesso convivrebbe con una cittadina di nazionalità italiana Mentre il primo mezzo risulta essere privo di specifica aderenza al provvedimento impugnato, giacché consta, a detta dello stesso ricorrente, della riproduzione della motivazione di una pronuncia di questa Corte, il secondo è scarsamente comprensibile, dal momento che chi ricorre sembra dolersi del provvedimento espulsivo, più che di quello di accompagnamento alla frontiera, che è stato impugnato (cfr. pagg. 6 s., ove si deduce che il Giudice di pace non avrebbe potuto «convalidare l'espulsione»). Si rammenta, al riguardo, che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa: e che ciò comporta — fra l'altro — l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze di motivazione (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259). Per completezza, si osserva che il ricorso per cassazione è pure carente di autosufficienza. Se è infatti vero, in linea di principio, che in sede di convalida del decreto del questore di accompagnamento alla frontiera dello straniero raggiunto da un provvedimento di Sez. VI-RG 6761/2021 camera di consiglio 3.2.2021 espulsione, il giudice ha il potere di rilevare, incidentalmente, la manifesta illegittimità di tale ultimo provvedimento secondo i parametri ricavabili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cass. 29 settembre 2015, n. 19334; cfr. pure, con riguardo al diritto del cittadino straniero al ricongiungimento familiare, Cass. n. 23 novembre 2020, n. 26563), è altrettanto vero che l'istante non spiega cosa abbia dedotto, in proposito, nel giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontiera, il quale si è concluso con la pronuncia di un provvedimento che è del tutto silente sul punto dei legami familiari di Curri in Italia. Ciò detto, ove, con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430). Né il ricorrente fornisce indicazioni sulle prove che avrebbe fornito, in sede di convalida, quanto alla situazione di convivenza dedotta in questa sede; il mero richiamo a un documento non soddisfa, come è noto, il requisito dell'autosufficienza: sono infatti inammissibili, per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire Sez. VI- RG 6761/2021 camera di consiglio 3.2.2021 4 puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U.27 dicembre 2019, n. 34469). 3. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.