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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 dicembre 2025

Cassazione n. 16447/2026

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osto da: - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 13 dicembre 2025, il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di estinzione per prescrizione di diverse pene pecuniarie.

Il giudice dell'esecuzione, conformemente alla sua precedente decisione dell'8 luglio 2025, riteneva che l'iscrizione a ruolo delle pene pecuniarie, avvenuta entro il termine decennale dal passaggio in giudicato delle relative sentenze di condanna, costituisse un "fatto impeditivo" della maturazione del termine di prescrizione previsto dall'art. 172 c.p.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo sei motivi di ricorso, di seguito sintetizzati.

12.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 172 c.p. e all'art. 25 Cost.

La difesa sostiene che l'orientamento giurisprudenziale seguito dal giudice dell'esecuzione, che qualifica l'iscrizione a ruolo come "fatto impeditivo" della prescrizione, sia contra legem.

Si evidenzia come l'art. 172 c.p. non preveda alcuna causa di sospensione o interruzione del termine di prescrizione della pena, a differenza di quanto stabilito per la prescrizione del reato.

Introdurre per via interpretativa un fatto impeditivo non previsto normativamente equivarrebbe a un'applicazione analogica in malam partem, in violazione del principio di riserva di legge in materia penale.

Si richiama a sostegno un orientamento giurisprudenziale di legittimità (Sez. 1, n. 10979/2022) che nega la possibilità di derogare al decorso del termine prescrizionale al di fuori delle ipotesi tassative.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata si sia limitata a un richiamo apodittico a un filone giurisprudenziale (Cass. n. 22312/2020), omettendo di confrontarsi con l'orientamento contrario (Cass. n. 10979/2022), pur specificamente addotto dalla difesa.

Tale omissione renderebbe la motivazione meramente apparente.

Inoltre, si contesta l'illogicità dell'argomentazione secondo cui un atto amministrativo come l'iscrizione a ruolo possa "sterilizzare" il decorso del tempo fissato dalla legge, senza che il provvedimento spieghi il fondamento normativo di tale efficacia.

2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce la violazione dell'art. 7 CEDU e dell'art. 117, comma 1, Cost., sotto il profilo del principio di prevedibilità della legge penale.

L'interpretazione che attribuisce efficacia impeditiva all'iscrizione a ruolo costituirebbe un aggravamento del trattamento sanzionatorio, non ragionevolmente prevedibile al momento della commissione dei reati, basato su un'elaborazione giurisprudenziale successiva e non desumibile dal dato testuale dell'art. 172 c.p.

2.4. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU e dell'art. 16 Cost. (libertà di circolazione).

Si argomenta che, rendendo la pena pecuniaria di fatto imprescrittibile, si determina una limitazione permanente e sproporzionata del diritto di espatrio del condannato, cui viene negato il rilascio del passaporto ai sensi della L. n. 1185/1967.

Tale restrizione, protratta sine die oltre i termini legali di prescrizione, sarebbe arbitraria e contraria ai principi affermati dalla Corte EDU nel caso Battista c.

Italia.

2.5. Con il quinto motivo, si lamenta la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU (protezione della proprietà).

La possibilità di procedere alla riscossione coattiva del credito penale in perpetuo, oltre il termine decennale previsto dall'art. 172 c.p., costituirebbe un'ingerenza arbitraria e sproporzionata nel diritto del ricorrente al pacifico godimento dei propri beni, priva di un'adeguata e chiara base legale.

2.6. Con il sesto motivo, proposto in via subordinata, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 c.p., nell'interpretazione consolidata ., per contrasto con gli artt. 3, 25, comma 2, e 117, comma 1, Cost. (quest'ultimo in relazione agli artt. 7 CEDU, 2 Prot.

Db.4 CEDU e 1 Prot. 1 CEDU).

Si assume la violazione del principio di legalità della pena, del principio di uguaglianza e ragionevolezza (creando disparità di trattamento non giustificate tra condannati) e dei principi convenzionali di prevedibilità, libertà di circolazione e tutela della proprietà. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è generico risultando privo di un effettivo confronto con le ragioni che sostengono l'ordinanza impugnata e, comunque, manifestamente infondato.

I motivi di ricorso confliggono con l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, ormai consolidato e prevalente, che il giudice dell'esecuzione ha correttamente richiamato e applicato al caso di specie.

Tutti i motivi, pur prospettati sotto diverse angolazioni (violazione di legge, vizio di motivazione, contrasto con norme convenzionali), ruotano attorno a un unico nucleo problematico: la natura e gli effetti dell'iscrizione a ruolo sul decorso del termine di prescrizione della pena pecuniaria.

Il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono manifestamente infondati.

L'ordinanza impugnata aderisce all'indirizzo interpretativo secondo cui l'inizio dell'esecuzione della pena pecuniaria impedisce il compimento del termine di prescrizione di cui all'art. 172 c.p.

Tale inizio viene univocamente individuato nell'iscrizione a ruolo del credito erariale, atto che manifesta in modo inequivocabile la volontà dello Stato di esercitare la propria pretesa punitiva e di procedere alla riscossione coattiva.

L'ordinanza impugnata richiama Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020 secondo cui "ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima".

Ma principi analoghi sono stati affermati anche da sentenze successive Sez. 1, n. 22515 del 28/02/2024, Pmt, Rv. 286582 - 01 secondo cui "in tema di estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria inflitta per reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il termine decennale di prescrizione - in relazione al quale non sono previste cause di interruzione o di sospensione - cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione, e, dunque, con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, che manifesta in maniera univoca la volontà dello Stato di riscuotere il credito".

La ratio di tale principio risiede nel fondamento stesso dell'istituto della prescrizione, che, come ricordato anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 13390 del 28/10/1998, Boschetti), si basa sull'inerzia del titolare del diritto.

L'iscrizione a ruolo, quale primo atto della procedura di riscossione coattiva, è la negazione stessa di tale inerzia.

Non si tratta, 3come erroneamente sostenuto dal ricorrente, di introdurre praeter legem una causa di interruzione o sospensione non prevista, bensì di prendere atto che, con l'attivazione della procedura esecutiva, viene meno il presupposto logico-giuridico per l'operatività dell'estinzione per decorso del tempo: la pena non è più "non eseguita" per inerzia dello Stato, ma è "in corso di esecuzione".

Nello stesso senso Sez. 1, n. 833 del 19/12/2025, dep. 2026, Fortunato; Sez. 1, n. 11/8/2025, Carlino, fra le più recenti.

Inconferente è poi il riferimento a Sez. 1 n. 10979 del 2022 che si rinviene nel ricorso.

La decisione, relativa a una pena ad anni quattordici di reclusione, enuncia, nella parte riportata nel ricorso, un principio che si trova affermato anche dalle sentenze innanzi richiamate, ossia che l'art. 172 c.p. non contempla ipotesi di sospensione o interruzione del decorso del termine di prescrizione.

E difatti la decisione impugnata, recependo il risultato interpretativo cui pervengono le sentenze di legittimità innanzi richiamate, ritiene che la prescrizione "cessa di decorrere nel momento dell'esecuzione della pena (In tal senso anche: Sez. 1, n. 22515 del 28/02/2024, Pmt, Rv. 286582 - 01; Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, Vitobello, Rv. 279453; Sez. 1, n. 51497 del 13/09/2019, Maroli; Sez. 1, 29425 del 12/04/2019, Marino; Sez. n. 53156 del 19/09/2017, dep. 2018, Cardone; Sez. 1, n. 18702 del 17/01/2017, Morabito, Rv. 270115).

In particolare, Sez. 1, n. 22515 del 28/02/2024, Pmt, Rv. 286582 - 01 dà atto che "lo stratificarsi della giurisprudenza sul sistema della prescrizione della pena pecuniaria ha lasciato aperta, peraltro, la individuazione dell'effettivo momento di inizio della procedura di esecuzione, che fa cessare la decorrenza del termine, e in particolare se esso consista nella iscrizione a ruolo o nella notifica della cartella di pagamento".

Non è questa però la questione sollevata dal ricorrente, che sostiene che una volta decorso il termine di anni dieci dal passaggio in giudicato della sentenza, la pena pecuniaria deve considerarsi estinta, indipendentemente dall'avvio della procedura voltt a ottenere coattivamente il pagamento della somma.

La conclusione cui perviene il ricorrente è chiaramente non condivisibile, risultando, nei termini assoluti con cui è formulata, riferibile anche ai casi di rateizzazione della.sanzione pecuniaria e anche al residuo di pena detentiva in corso d'espiazione, una volta decorso il termine di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, risultando, nell'ottica difensiva, del tutto irrilevante che l'esecuzione abbia o meno avuto inizio.

2. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, non è incorso in alcun vizio di motivazione o violazione di legge nel conformarsi all'indirizzo consolidato, non essendo tenuto a confutare analiticamente ogni singola argomentazione difensiva o ogni precedente contrario, quando la sua decisione si fondi su un'interpretazione della norma ampiamente suffragata dalla giurisprudenza di legittimità.

43. Anche i motivi terzo, quarto e quinto, relativi alla presunta violazione di norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sono manifestamente infondati.

Il Tribunale ha rilevato che il risultato interpretativo cui è pervenuto non viola l'art. 7 CEDU, risultando la cessazione del decorso del termine prescrizionale direttamente collegata a un presupposto normativo chiaro, ossia l'inizio dell'esecuzione della pena.

L'attribuzione di una tale effetto all'iscrizione a ruolo non è un'operazione creativa o imprevedibile ma la coerente specificazione di un concetto giuridico nell'ambito della procedura di riscossione delle pene pecuniarie, come disciplinata dal d.P.R. 115/2002.

La conseguenza sanzionatoria e le modalità della sua esecuzione sono, dunque, prevedibili per il condannato.

Né si ravvisa, prosegue l'argomentazione contestata, una violazione sproporzionata della libertà di circolazione (art. 2 Prot. 4 CEDU) o del diritto di proprietà (art. 1 Prot. 1 CEDU).

La limitazione al rilascio del passaporto e la potenziale aggressione del patrimonio del debitore non sono conseguenze di un'illegittima perpetuazione della pena, ma effetti diretti e legittimi del suo mancato adempimento, a fronte di una procedura esecutiva ritualmente avviata.

L'ordinanza rimarca, quindi, che il condannato ha la piena facoltà di rimuovere tali ostacoli adempiendo all'obbligazione pecuniaria cui è stato condannato.

L'interferenza con i diritti del ricorrente è dunque prevista dalla legge, persegue lo scopo legittimo di assicurare l'effettività della sanzione penale e non risulta sproporzionata, essendo direttamente riconducibile all'inadempimento del condannato stesso.

4. Il giudice dell'esecuzione ha anche giustificato il giudizio di manifesta infondatezza espresso in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata, osservando che, per quanto esposto, non sussistono: la violazione dell'art. 25 Cost., in quanto l'interpretazione consolidata non introduce una nuova causa di interruzione della prescrizione, ma si limita a definire il momento in cui, venendo meno l'inerzia dello Stato, cessa di decorrere il termine estintivo; il contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alle • norme CEDU, non risultando alcuna violazione delle norme convenzionali; la violazione dell'art. 3 Cost., risultando la differenziazione tra il condannato nei cui confronti è stata avviata l'esecuzione (tramite iscrizione a ruolo) e quello per cui ciò non è avvenuto del tutto ragionevole trovando causa nel fatto che solo nei confronti del primo lo Stato ha attivato la sua potestà esecutiva.

Di tale sforzo argomentativo non vi è traccia nel ricorso che riprende gli argomenti già esaminati e disattesi dal giudice dell'esecuzione senza un confronto con le ragioni fondanti il rigetto.

Ancora, i motivi in valutazione, muovono dal comune presupposto che la conclusione interpretativa adottata dal Tribunale, in adesione al consolidato orientamento di legittimità, 5sia "al di fuori di ogni previsione", mentre, per quanto inn'anzi esposto, la cessazione del decorso del termine prescrizionale costituisce la logica conseguenza che l'ordinamento riconnette alla reazione dello Stato all'inadempimento del condannato debitore.

Anche per tale ulteriore profilo i motivi non superano il vaglio di ammissibilità.

5. Un ultimo dato merita di essere sottolineato, a integrazione della motivazione che sorregge il provvedimento impugnato: nel caso del decreto del GIP del Tribunale di Cagliari del 28/3/2013, esecutivo il 16/6/2015, la prescrizione della pena trova ostacolo, ai sensi dell'art. 172 u.c., nella recidiva specifica ritenuta nel giudizio di merito.

6. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 13 dicembre 2025, il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di estinzione per prescrizione di diverse pene pecuniarie. Il giudice dell'esecuzione, conformemente alla sua precedente decisione dell'8 luglio 2025, riteneva che l'iscrizione a ruolo delle pene pecuniarie, avvenuta entro il termine decennale dal passaggio in giudicato delle relative sentenze di condanna, costituisse un "fatto impeditivo" della maturazione del termine di prescrizione previsto dall'art. 172 c.p. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo sei motivi di ricorso, di seguito sintetizzati. 12.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 172 c.p. e all'art. 25 Cost. La difesa sostiene che l'orientamento giurisprudenziale seguito dal giudice dell'esecuzione, che qualifica l'iscrizione a ruolo come "fatto impeditivo" della prescrizione, sia contra legem. Si evidenzia come l'art. 172 c.p. non preveda alcuna causa di sospensione o interruzione del termine di prescrizione della pena, a differenza di quanto stabilito per la prescrizione del reato. Introdurre per via interpretativa un fatto impeditivo non previsto normativamente equivarrebbe a un'applicazione analogica in malam partem, in violazione del principio di riserva di legge in materia penale. Si richiama a sostegno un orientamento giurisprudenziale di legittimità (Sez. 1, n. 10979/2022) che nega la possibilità di derogare al decorso del termine prescrizionale al di fuori delle ipotesi tassative. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata si sia limitata a un richiamo apodittico a un filone giurisprudenziale (Cass. n. 22312/2020), omettendo di confrontarsi con l'orientamento contrario (Cass. n. 10979/2022), pur specificamente addotto dalla difesa. Tale omissione renderebbe la motivazione meramente apparente. Inoltre, si contesta l'illogicità dell'argomentazione secondo cui un atto amministrativo come l'iscrizione a ruolo possa "sterilizzare" il decorso del tempo fissato dalla legge, senza che il provvedimento spieghi il fondamento normativo di tale efficacia. 2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce la violazione dell'art. 7 CEDU e dell'art. 117, comma 1, Cost., sotto il profilo del principio di prevedibilità della legge penale. L'interpretazione che attribuisce efficacia impeditiva all'iscrizione a ruolo costituirebbe un aggravamento del trattamento sanzionatorio, non ragionevolmente prevedibile al momento della commissione dei reati, basato su un'elaborazione giurisprudenziale successiva e non desumibile dal dato testuale dell'art. 172 c.p. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU e dell'art. 16 Cost. (libertà di circolazione). Si argomenta che, rendendo la pena pecuniaria di fatto imprescrittibile, si determina una limitazione permanente e sproporzionata del diritto di espatrio del condannato, cui viene negato il rilascio del passaporto ai sensi della L. n. 1185/1967. Tale restrizione, protratta sine die oltre i termini legali di prescrizione, sarebbe arbitraria e contraria ai principi affermati dalla Corte EDU nel caso Battista c. Italia. 2.5. Con il quinto motivo, si lamenta la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU (protezione della proprietà). La possibilità di procedere alla riscossione coattiva del credito penale in perpetuo, oltre il termine decennale previsto dall'art. 172 c.p., costituirebbe un'ingerenza arbitraria e sproporzionata nel diritto del ricorrente al pacifico godimento dei propri beni, priva di un'adeguata e chiara base legale. 2.6. Con il sesto motivo, proposto in via subordinata, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 c.p., nell'interpretazione consolidata ., per contrasto con gli artt. 3, 25, comma 2, e 117, comma 1, Cost. (quest'ultimo in relazione agli artt. 7 CEDU, 2 Prot. Db.4 CEDU e 1 Prot. 1 CEDU). Si assume la violazione del principio di legalità della pena, del principio di uguaglianza e ragionevolezza (creando disparità di trattamento non giustificate tra condannati) e dei principi convenzionali di prevedibilità, libertà di circolazione e tutela della proprietà. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è generico risultando privo di un effettivo confronto con le ragioni che sostengono l'ordinanza impugnata e, comunque, manifestamente infondato. I motivi di ricorso confliggono con l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, ormai consolidato e prevalente, che il giudice dell'esecuzione ha correttamente richiamato e applicato al caso di specie. Tutti i motivi, pur prospettati sotto diverse angolazioni (violazione di legge, vizio di motivazione, contrasto con norme convenzionali), ruotano attorno a un unico nucleo problematico: la natura e gli effetti dell'iscrizione a ruolo sul decorso del termine di prescrizione della pena pecuniaria. Il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono manifestamente infondati. L'ordinanza impugnata aderisce all'indirizzo interpretativo secondo cui l'inizio dell'esecuzione della pena pecuniaria impedisce il compimento del termine di prescrizione di cui all'art. 172 c.p. Tale inizio viene univocamente individuato nell'iscrizione a ruolo del credito erariale, atto che manifesta in modo inequivocabile la volontà dello Stato di esercitare la propria pretesa punitiva e di procedere alla riscossione coattiva. L'ordinanza impugnata richiama Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020 secondo cui "ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima". Ma principi analoghi sono stati affermati anche da sentenze successive Sez. 1, n. 22515 del 28/02/2024, Pmt, Rv. 286582 - 01 secondo cui "in tema di estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria inflitta per reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il termine decennale di prescrizione - in relazione al quale non sono previste cause di interruzione o di sospensione - cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione, e, dunque, con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, che manifesta in maniera univoca la volontà dello Stato di riscuotere il credito". La ratio di tale principio risiede nel fondamento stesso dell'istituto della prescrizione, che, come ricordato anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 13390 del 28/10/1998, Boschetti), si basa sull'inerzia del titolare del diritto. L'iscrizione a ruolo, quale primo atto della procedura di riscossione coattiva, è la negazione stessa di tale inerzia. Non si tratta, 3come erroneamente sostenuto dal ricorrente, di introdurre praeter legem una causa di interruzione o sospensione non prevista, bensì di prendere atto che, con l'attivazione della procedura esecutiva, viene meno il presupposto logico-giuridico per l'operatività dell'estinzione per decorso del tempo: la pena non è più "non eseguita" per inerzia dello Stato, ma è "in corso di esecuzione". Nello stesso senso Sez. 1, n. 833 del 19/12/2025, dep. 2026, Fortunato; Sez. 1, n. 11/8/2025, Carlino, fra le più recenti. Inconferente è poi il riferimento a Sez. 1 n. 10979 del 2022 che si rinviene nel ricorso. La decisione, relativa a una pena ad anni quattordici di reclusione, enuncia, nella parte riportata nel ricorso, un principio che si trova affermato anche dalle sentenze innanzi richiamate, ossia che l'art. 172 c.p. non contempla ipotesi di sospensione o interruzione del decorso del termine di prescrizione. E difatti la decisione impugnata, recependo il risultato interpretativo cui pervengono le sentenze di legittimità innanzi richiamate, ritiene che la prescrizione "cessa di decorrere nel momento dell'esecuzione della pena (In tal senso anche: Sez. 1, n. 22515 del 28/02/2024, Pmt, Rv. 286582 - 01; Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, Vitobello, Rv. 279453; Sez. 1, n. 51497 del 13/09/2019, Maroli; Sez. 1, 29425 del 12/04/2019, Marino; Sez. n. 53156 del 19/09/2017, dep. 2018, Cardone; Sez. 1, n. 18702 del 17/01/2017, Morabito, Rv. 270115). In particolare, Sez. 1, n. 22515 del 28/02/2024, Pmt, Rv. 286582 - 01 dà atto che "lo stratificarsi della giurisprudenza sul sistema della prescrizione della pena pecuniaria ha lasciato aperta, peraltro, la individuazione dell'effettivo momento di inizio della procedura di esecuzione, che fa cessare la decorrenza del termine, e in particolare se esso consista nella iscrizione a ruolo o nella notifica della cartella di pagamento". Non è questa però la questione sollevata dal ricorrente, che sostiene che una volta decorso il termine di anni dieci dal passaggio in giudicato della sentenza, la pena pecuniaria deve considerarsi estinta, indipendentemente dall'avvio della procedura voltt a ottenere coattivamente il pagamento della somma. La conclusione cui perviene il ricorrente è chiaramente non condivisibile, risultando, nei termini assoluti con cui è formulata, riferibile anche ai casi di rateizzazione della.sanzione pecuniaria e anche al residuo di pena detentiva in corso d'espiazione, una volta decorso il termine di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, risultando, nell'ottica difensiva, del tutto irrilevante che l'esecuzione abbia o meno avuto inizio. 2. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, non è incorso in alcun vizio di motivazione o violazione di legge nel conformarsi all'indirizzo consolidato, non essendo tenuto a confutare analiticamente ogni singola argomentazione difensiva o ogni precedente contrario, quando la sua decisione si fondi su un'interpretazione della norma ampiamente suffragata dalla giurisprudenza di legittimità. 43. Anche i motivi terzo, quarto e quinto, relativi alla presunta violazione di norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sono manifestamente infondati. Il Tribunale ha rilevato che il risultato interpretativo cui è pervenuto non viola l'art. 7 CEDU, risultando la cessazione del decorso del termine prescrizionale direttamente collegata a un presupposto normativo chiaro, ossia l'inizio dell'esecuzione della pena. L'attribuzione di una tale effetto all'iscrizione a ruolo non è un'operazione creativa o imprevedibile ma la coerente specificazione di un concetto giuridico nell'ambito della procedura di riscossione delle pene pecuniarie, come disciplinata dal d.P.R. 115/2002. La conseguenza sanzionatoria e le modalità della sua esecuzione sono, dunque, prevedibili per il condannato. Né si ravvisa, prosegue l'argomentazione contestata, una violazione sproporzionata della libertà di circolazione (art. 2 Prot. 4 CEDU) o del diritto di proprietà (art. 1 Prot. 1 CEDU). La limitazione al rilascio del passaporto e la potenziale aggressione del patrimonio del debitore non sono conseguenze di un'illegittima perpetuazione della pena, ma effetti diretti e legittimi del suo mancato adempimento, a fronte di una procedura esecutiva ritualmente avviata. L'ordinanza rimarca, quindi, che il condannato ha la piena facoltà di rimuovere tali ostacoli adempiendo all'obbligazione pecuniaria cui è stato condannato. L'interferenza con i diritti del ricorrente è dunque prevista dalla legge, persegue lo scopo legittimo di assicurare l'effettività della sanzione penale e non risulta sproporzionata, essendo direttamente riconducibile all'inadempimento del condannato stesso. 4. Il giudice dell'esecuzione ha anche giustificato il giudizio di manifesta infondatezza espresso in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata, osservando che, per quanto esposto, non sussistono: la violazione dell'art. 25 Cost., in quanto l'interpretazione consolidata non introduce una nuova causa di interruzione della prescrizione, ma si limita a definire il momento in cui, venendo meno l'inerzia dello Stato, cessa di decorrere il termine estintivo; il contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alle • norme CEDU, non risultando alcuna violazione delle norme convenzionali; la violazione dell'art. 3 Cost., risultando la differenziazione tra il condannato nei cui confronti è stata avviata l'esecuzione (tramite iscrizione a ruolo) e quello per cui ciò non è avvenuto del tutto ragionevole trovando causa nel fatto che solo nei confronti del primo lo Stato ha attivato la sua potestà esecutiva. Di tale sforzo argomentativo non vi è traccia nel ricorso che riprende gli argomenti già esaminati e disattesi dal giudice dell'esecuzione senza un confronto con le ragioni fondanti il rigetto. Ancora, i motivi in valutazione, muovono dal comune presupposto che la conclusione interpretativa adottata dal Tribunale, in adesione al consolidato orientamento di legittimità, 5sia "al di fuori di ogni previsione", mentre, per quanto inn'anzi esposto, la cessazione del decorso del termine prescrizionale costituisce la logica conseguenza che l'ordinamento riconnette alla reazione dello Stato all'inadempimento del condannato debitore. Anche per tale ulteriore profilo i motivi non superano il vaglio di ammissibilità. 5. Un ultimo dato merita di essere sottolineato, a integrazione della motivazione che sorregge il provvedimento impugnato: nel caso del decreto del GIP del Tribunale di Cagliari del 28/3/2013, esecutivo il 16/6/2015, la prescrizione della pena trova ostacolo, ai sensi dell'art. 172 u.c., nella recidiva specifica ritenuta nel giudizio di merito. 6. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16447/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris