CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03963/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te Cue,e, SENTENZA sul ricorso 24084-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore in carica, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1040/2017 della Corte d'appello di Napoli, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2001 il [OSCURATO:PERSONA] chiamava in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento di euro 192.330,30 a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in favore della convenuta, debito la cui globale definizione era stata assunta dalla direzione Campania dell'[OSCURATO:PERSONA] e aveva "formato oggetto anche di esplicito riconoscimento" da parte della medesima direzione, con lettera diretta al curatore fallimentare. La convenuta si costituiva, chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione dei contratti intercorsi e comunque eccependo in compensazione un proprio maggiore credito di euro n 217.962,20. Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda del Fallimento ritenendola sfornita di prova. La sentenza era appellata dal [OSCURATO:PERSONA], che in particolare contestava al Tribunale di non avere adeguatamente considerato la lettera con cui l'appellata aveva riconosciuto il debito. La Corte d'appello di Napoli accoglieva il gravame e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 192.330,30, rigettando la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo carente la prova del maggior credito e dell'invocata risoluzione del contratto. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione e il ricorso veniva accolto da questa Corte con sentenza n. 6283/2015. La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dei primi quattro motivi di ricorso (che denunciavano l'inquadramento della fattispecie operata dal giudice del gravame) e l'assorbimento del sesto motivo (che denunciava l'omessa motivazione sull'eccezione riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] volta all'accertamento dell'avvenuta risoluzione dei contratti). La Corte ha accolto il quinto motivo, che contestava l'efficacia di ricognizione di debito della missiva inviata dal "responsabile amministrazione" della direzione Campania, essendo quest'ultimo privo della disponibilità sostanziale del diritto in essa fatto valere, affermando che la ricognizione di debito, pur non avendo natura giuridica di confessione, deve provenire dal soggetto legittimato a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata e specificando che non è al riguardo sufficiente "la mera devoluzione della cura degli interessi collegati al contratto di appalto non concluso, in mancanza di un accertamento circa la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente rispetto alla controversia in questione del sottoscrittore della comunicazione"; la Corte ha quindi rinviato la causa al giudice d'appello, prescrivendogli di riesaminare la causa alla luce degli esposti principi. 2. La causa è stata riassunta da [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n. 1040/2017, la Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio, ha rigettato l'appello e ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] di tutto quanto ricevuto in esecuzione della sentenza n. 1403/2009. 3. Contro la sentenza n. 1040/2017 ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] prossimità dell'udienza di discussione è stata depositata memoria dal ricorrente, che ha preso posizione rispetto al controricorso; la controricorrente, con atto scritto, ha richiamato "le ragioni tutte esposte nel controricorso". [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) I primi due motivi sono strettamente connessi e ne è pertanto opportuna la trattazione congiunta.a. Il primo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., "violazione del principio della interpretazione della domanda sotto il profilo della corretta individuazione della causa petendi; violazione e falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, e 116 c.p.c., 2727, 2729 e 2697 c.c.": una volta esclusa l'efficacia di ricognizione del debito della lettera del 5/04/2001 e di quella, che l'ha ribadita, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non per questo era del tutto annullata la loro efficacia probatoria, almeno sotto il profilo di principio di prova della sussistenza del credito, da sommare agli altri elementi acquisiti agli atti di causa (la corrispondenza [OSCURATO:PERSONA]/curatore prodotta in giudizio; la mancata contestazione di [OSCURATO:PERSONA] circa la sussistenza dei contratti e la quantificazione monetaria dei rispettivi non pagati, anche derivante dalla proposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una vera e propria domanda riconvenzionale); in ogni caso, è stata reiterata la richiesta di ammissione dell'ordine di esibizione di documenti dai quali sarebbero scaturiti gli importi a credito della fallita società indicati nella lettera del 5/04/2001; al contrario, la Corte d'appello ha tenuto conto soltanto dell'inefficacia della menzionata lettera del 5/04/2001 quale ricognizione di debito, affermando erroneamente che l'unica causa petendi dell'azione del Fallimento fosse l'efficacia quale ricognizione di debito della suddetta lettera, quando invece il titolo della domanda di pagamento era costituito dai contratti. b. Il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., "violazione e falsa applicazione degli artt. 210 e 118 c.p.c. e del cd. principio di vicinanza della prova": il Fallimento aveva, fin dal primo grado, chiesto al giudice di ordinare l'esibizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei contratti intervenuti con [OSCURATO:PERSONA].I motivi non possono essere accolti. La Corte d'appello ha sottolineato che la domanda del Fallimento, così come individuata nello "scarno" atto introduttivo del processo, pur facendo riferimento a due contratti conclusi con le direzioni regionali di Campania e Toscana, aveva quale fatto costitutivo unicamente la lettera del 5.04.2001 e la ritenuta esistenza di un riconoscimento di debito, tanto che parte attrice non aveva, in nessun atto, spiegato quale fosse l'oggetto dei contratti tra le parti, il che tra l'altro rendeva non accoglibile la richiesta dell'ordine di esibizione. In ogni caso, il ricorrente non considera che l'esame nel merito dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, alla luce dell'intera documentazione prodotta e del comportamento processuale delle parti, era esame precluso nel giudizio di rinvio. Questa Corte, nella richiamata sentenza n. 6283/2015, nel dichiarare inammissibili i primi quattro motivi di ricorso, ha statuito che la "pretesa creditoria del Fallimento trova fondamento nella lettera inviata dalla ricorrente [[OSCURATO:PERSONA]] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata con la successiva del 27.09.2001, da valutare quale ricognizione di debito". 2) Il terzo motivo, proposto in via subordinata al mancato accoglimento dei precedenti, contesta, "in relazione all'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Il motivo, proposto in via subordinata e di non facile intelligibilità, è inammissibile sotto più profili. Attraverso la trascrizione di parte della comparsa conclusionale depositata nel giudizio di rinvio, si fa riferimento a una procura speciale, in favore di [OSCURATO:PERSONA] al fine di comparire innanzi al Pretore di Firenze, per rendere la dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c. in una procedura di pignoramento presso terzi, documento dal quale risulterebbe "inequivocabilmente riconosciuto il credito di euro 64.840,19 in favore della fallita", riconoscimento che sarebbe stato oggetto di richiesta di condanna da parte del Fallimento nelle conclusioni rese in sede di rinvio, richiesta sulla quale "non vi è nella sentenza impugnata n. 1040/2007 un solo cenno". Quello che appare essere denunciato è non l'omesso esame di un fatto storico, ma un vizio di omessa pronuncia, inammissibilmente fatto valere invocando il n. 5 e non il n. 4 dell'art. 360 c.p.c. Il ricorrente, poi, facendo riferimento a una omessa pronuncia su una domanda fatta valere in sede di rinvio, dimentica la natura chiusa del giudizio di rinvio, nel quale "le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione" (art. 394 c.p.c.), il che - come abbiamo visto supra - è da escludersi nel caso in esame. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dell