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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32774/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di Appello di Catanzaro il 10 marzo 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Cosenza il 9 dicembre 2019 ha condannato l'imputato alla pena di giustizia, previa valutazione di equivalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. con la contestata aggravante della recidiva qualificata, ritenuta sussistente, in relazione al delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di una borsa, contenente effetti personali, sottraendola alla proprietaria, [OSCURATO:PERSONA], dopo averla strappata di mano, fatto commesso il 4 febbraio 2019.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Con il primo censura violazione di legge e, nel contempo, vizio di motivazione in relazione alla prova della commissione del furto contestato all'imputato.

Il ricorrente eccepisce che la persona offesa non avesse potuto memorizzare il viso del suo aggressore, atteso che, come si evincerebbe dal verbale di udienza, solo per pochi istanti ha potuto vedere il ladro che la raggiungeva da dietro al momento dello scippo.

Dunque, non sarebbe sufficiente la prova circa la commissione del fatto oggetto di imputazione e sarebbe inadeguata la motivazione.

Con il secondo motivo lamenta promiscuamente violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta incompatibilità tra l'istituto della continuazione relativo alle precedenti condanne (riconosciuto con ordinanza prodotta in atti del procedimento) e la recidiva reiterata contestata ed applicata.

Richiama il precedente di legittimità di Sez. 5, n. 5761 del 11/11/2010, dep. 2011, Melfitano, Rv. 249255, di cui invoca l'applicazione.

Con il terzo motivo denunzia violazione di legge con riferimento alla omessa concessione delle attenuanti generiche e al mancato contenimento della pena entro il limite edittale.

Il ricorso è manifestamente infondato, giacché, da un lato, finisce per affidarsi a doglianze di mero fatto, non proponibili nel ricorso di legittimità (primo motivo) e, dall'altro, si fonda su asserite contraddittorietà o illogicità della sentenza gravata senza confrontarsi con la pronuncia che, invece, mostra linearità nel ragionamento condotto (secondo e terzo motivo).

Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha fornito logica e adeguata motivazione in ordine alla prova della riconducibilità del fatto all'odierno imputato: i Giudici hanno ritenuto la attendibilità sia delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in udienza sia dell'esito del riconoscimento fotografico dalla stessa effettuato.

La Corte territoriale, riportando quanto affermato dalla vittima in udienza, evidenzia che la teste non ha mostrato alcun dubbio in ordine alle sue affermazioni, non essendo la sua osservazione né distratta né fugace, essendosi la stessa soffermata anche sul volto del ladro e avendo fornito precise e puntuali indicazioni sulla corporatura, sull'abbigliamento e su altri dettagli rilevanti, ciò dimostrando l'attendibilità di quanto dichiarato a conferma del riconoscimento fotografico (cfr. pp. 2-3 della decisione).

La censura relativa all'attendibilità della teste, in ragione del tempo di osservazione, stimato troppo breve, si risolve, appunto, in una soggettiva ed opinabile valutazione in punto di fatto.

Per ciò che riguarda il secondo motivo di ricorso, inerente alla ritenuta incompatibilità tra l'istituto della recidiva reiterata contestata ed applicata e quello della continuazione dei reati, anch'esso oggetto di applicazione, appare opportuno richiamare, in sintesi estrema, lo sviluppo della giurisprudenza di legittimità sui rapporti tra tali istituti.

Al riguardo, occorre constatare che vi è stato un mutamento di indirizzo giurisprudenziale, nei seguenti termini.

Si è, in effetti, ritenuto, come nota il ricorrente (alle pp. 4-5 dell'impugnazione), che «Non vi è compatibilità tra recidiva e continuazione, con la conseguenza che non può tenersi conto della recidiva una volta ritenuta la continuazione tra il reato per cui sia pronunciata sentenza passata in giudicato, valutato come più grave e, pertanto, considerato reato base, e quello successivo, oggetto di ulteriore giudizio, in quanto i reati ritenuti in continuazione costituiscono momenti di un'unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi delittuosi, consumati in attuazione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non è possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo.

Tra i due istituti esiste, pertanto, assoluta antitesi, valorizzando la recidiva la speciale proclività a delinquere, espressa dalla reiterazione di reati consumati in piena autonomia rispetto a vicende pregresse ed elidendo la continuazione proprio la predetta autonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi» (così Sez. 5, n. 5761 del 11/11/2010, dep. 2011, ric.

Melfitano, Rv. 249255).

Si tratta, tuttavia, di un precedente isolato e confliggente con la più risalente pronuncia delle Sezioni unite, secondo cui non sussiste incompatibilità tra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento della pena per la recidiva e, quindi, quello della continuazione (v.

Sez.

U, n. 9148 del 17/04/1996, P.M. in proc.

Zucca, Rv. 205543).

Inoltre, in tempi più recenti la S.C., in linea con l'indirizzo delineato dalle Sezioni unite, ha ribadito in più occasioni che non sussiste incompatibilità tra recidiva e continuazione, potendo essere applicati entrambe, naturalmente ove ne sussistano le condizioni (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B, Rv. 272745; Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017, Amoruso e altri, Rv. 271624), potendo essere la continuazione riconosciuta anche tra un reato oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione del giudicato (Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B, cit.; Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017, Amoruso e altri, cit.; Sez. 2, n. 18317 del 22/04/2016, Plaia e altro, Rv. 266695; Sez. 4, n. 49658 del 30/09/2014, Paternesi e altro, Rv. 261169; Sez. 5, n. 41881 del 02/07/2013, Rv 256712; Sez. 4, n. 37759 del 21/06/2013, Lopreste e altro).

Deve, dunque, darsi continuità al diffuso indirizzo interpretativo secondo cui l'istituto della recidiva e quello della continuazione non sono tra loro incompatibili, potendo essere applicati entrambi, mentre il divergente orientamento risulta espressione di un precedente che è rimasto isolato.

Calando tale principio nel caso concreto, il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché non si confronta con il più recente e consolidato indirizzo di legittimità sul tema.

Quanto all'ultimo motivo di impugnazione, i Giudici di merito hanno offerto puntuale motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della recidiva pluriaggravata (cfr. pp. 5-6 della sentenza), confermando la valutazione del Tribunale, che aveva concluso per l'equivalenza tra la riconosciuta attenuante e la recidiva, che peraltro non può essere ritenuta minusvalente in ragione del disposto dell'art. 69, comma 3, cod. pen.

La Corte di appello, poi, ha spiegato sia che la gravità del fatto commesso e la presenza di precedenti condanne, sempre per reati contro il patrimonio, costituisce espressione di proclività a delinquere e non consente il riconoscimento delle attenuanti generiche sia che la gravità del reato, le modalità insidiose dello stesso e la condotta di vita anteatta sono elementi ostativi ad un ridimensionamento della pena.

Non essendosi il ricorrente confrontato con il decisum della pronunzia, il ricorso è aspecifico.

Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria, nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di Appello di Catanzaro il 10 marzo 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Cosenza il 9 dicembre 2019 ha condannato l'imputato alla pena di giustizia, previa valutazione di equivalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. con la contestata aggravante della recidiva qualificata, ritenuta sussistente, in relazione al delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di una borsa, contenente effetti personali, sottraendola alla proprietaria, [OSCURATO:PERSONA], dopo averla strappata di mano, fatto commesso il 4 febbraio 2019. Il ricorso è affidato a tre motivi. Con il primo censura violazione di legge e, nel contempo, vizio di motivazione in relazione alla prova della commissione del furto contestato all'imputato. Il ricorrente eccepisce che la persona offesa non avesse potuto memorizzare il viso del suo aggressore, atteso che, come si evincerebbe dal verbale di udienza, solo per pochi istanti ha potuto vedere il ladro che la raggiungeva da dietro al momento dello scippo. Dunque, non sarebbe sufficiente la prova circa la commissione del fatto oggetto di imputazione e sarebbe inadeguata la motivazione. Con il secondo motivo lamenta promiscuamente violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta incompatibilità tra l'istituto della continuazione relativo alle precedenti condanne (riconosciuto con ordinanza prodotta in atti del procedimento) e la recidiva reiterata contestata ed applicata. Richiama il precedente di legittimità di Sez. 5, n. 5761 del 11/11/2010, dep. 2011, Melfitano, Rv. 249255, di cui invoca l'applicazione. Con il terzo motivo denunzia violazione di legge con riferimento alla omessa concessione delle attenuanti generiche e al mancato contenimento della pena entro il limite edittale. Il ricorso è manifestamente infondato, giacché, da un lato, finisce per affidarsi a doglianze di mero fatto, non proponibili nel ricorso di legittimità (primo motivo) e, dall'altro, si fonda su asserite contraddittorietà o illogicità della sentenza gravata senza confrontarsi con la pronuncia che, invece, mostra linearità nel ragionamento condotto (secondo e terzo motivo). Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha fornito logica e adeguata motivazione in ordine alla prova della riconducibilità del fatto all'odierno imputato: i Giudici hanno ritenuto la attendibilità sia delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in udienza sia dell'esito del riconoscimento fotografico dalla stessa effettuato. La Corte territoriale, riportando quanto affermato dalla vittima in udienza, evidenzia che la teste non ha mostrato alcun dubbio in ordine alle sue affermazioni, non essendo la sua osservazione né distratta né fugace, essendosi la stessa soffermata anche sul volto del ladro e avendo fornito precise e puntuali indicazioni sulla corporatura, sull'abbigliamento e su altri dettagli rilevanti, ciò dimostrando l'attendibilità di quanto dichiarato a conferma del riconoscimento fotografico (cfr. pp. 2-3 della decisione). La censura relativa all'attendibilità della teste, in ragione del tempo di osservazione, stimato troppo breve, si risolve, appunto, in una soggettiva ed opinabile valutazione in punto di fatto. Per ciò che riguarda il secondo motivo di ricorso, inerente alla ritenuta incompatibilità tra l'istituto della recidiva reiterata contestata ed applicata e quello della continuazione dei reati, anch'esso oggetto di applicazione, appare opportuno richiamare, in sintesi estrema, lo sviluppo della giurisprudenza di legittimità sui rapporti tra tali istituti. Al riguardo, occorre constatare che vi è stato un mutamento di indirizzo giurisprudenziale, nei seguenti termini. Si è, in effetti, ritenuto, come nota il ricorrente (alle pp. 4-5 dell'impugnazione), che «Non vi è compatibilità tra recidiva e continuazione, con la conseguenza che non può tenersi conto della recidiva una volta ritenuta la continuazione tra il reato per cui sia pronunciata sentenza passata in giudicato, valutato come più grave e, pertanto, considerato reato base, e quello successivo, oggetto di ulteriore giudizio, in quanto i reati ritenuti in continuazione costituiscono momenti di un'unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi delittuosi, consumati in attuazione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non è possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo. Tra i due istituti esiste, pertanto, assoluta antitesi, valorizzando la recidiva la speciale proclività a delinquere, espressa dalla reiterazione di reati consumati in piena autonomia rispetto a vicende pregresse ed elidendo la continuazione proprio la predetta autonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi» (così Sez. 5, n. 5761 del 11/11/2010, dep. 2011, ric. Melfitano, Rv. 249255). Si tratta, tuttavia, di un precedente isolato e confliggente con la più risalente pronuncia delle Sezioni unite, secondo cui non sussiste incompatibilità tra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento della pena per la recidiva e, quindi, quello della continuazione (v. Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, P.M. in proc. Zucca, Rv. 205543). Inoltre, in tempi più recenti la S.C., in linea con l'indirizzo delineato dalle Sezioni unite, ha ribadito in più occasioni che non sussiste incompatibilità tra recidiva e continuazione, potendo essere applicati entrambe, naturalmente ove ne sussistano le condizioni (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B, Rv. 272745; Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017, Amoruso e altri, Rv. 271624), potendo essere la continuazione riconosciuta anche tra un reato oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione del giudicato (Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B, cit.; Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017, Amoruso e altri, cit.; Sez. 2, n. 18317 del 22/04/2016, Plaia e altro, Rv. 266695; Sez. 4, n. 49658 del 30/09/2014, Paternesi e altro, Rv. 261169; Sez. 5, n. 41881 del 02/07/2013, Rv 256712; Sez. 4, n. 37759 del 21/06/2013, Lopreste e altro). Deve, dunque, darsi continuità al diffuso indirizzo interpretativo secondo cui l'istituto della recidiva e quello della continuazione non sono tra loro incompatibili, potendo essere applicati entrambi, mentre il divergente orientamento risulta espressione di un precedente che è rimasto isolato. Calando tale principio nel caso concreto, il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché non si confronta con il più recente e consolidato indirizzo di legittimità sul tema. Quanto all'ultimo motivo di impugnazione, i Giudici di merito hanno offerto puntuale motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della recidiva pluriaggravata (cfr. pp. 5-6 della sentenza), confermando la valutazione del Tribunale, che aveva concluso per l'equivalenza tra la riconosciuta attenuante e la recidiva, che peraltro non può essere ritenuta minusvalente in ragione del disposto dell'art. 69, comma 3, cod. pen. La Corte di appello, poi, ha spiegato sia che la gravità del fatto commesso e la presenza di precedenti condanne, sempre per reati contro il patrimonio, costituisce espressione di proclività a delinquere e non consente il riconoscimento delle attenuanti generiche sia che la gravità del reato, le modalità insidiose dello stesso e la condotta di vita anteatta sono elementi ostativi ad un ridimensionamento della pena. Non essendosi il ricorrente confrontato con il decisum della pronunzia, il ricorso è aspecifico. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria, nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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