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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21350/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6805/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del controricorso, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 28/S; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,n. 128/01/2014, depositata in data 16 gennaio 201 4 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Studi di settore– estinzione – art. 5 l. 130/2022 Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento n. 87/5/2010, la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP 2004, emesso a seguito di applicazione di studio del settore, nel contraddittorio con il contribuente.

2. La CTRconfermava la decisione di primo grado, ritenendo illegittimo l’impianto e la misura delle riprese nei confronti del contribuente, in quanto lo scostamento dal reddito dichiarato da quello risultante dallo studio di settore applicato avrebbe dovuto assurgere al livello di “grave incongruenza”, espressamente prevista dall’art. 62sexies del d.l. n. 331 del 1993 in sede di legge di conversione ex lege n. 427 del 1993, e da ritenersi implicitamente confermata dall’art. 10 comma 1 legge n. 146 del 1998, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.

3. Avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motiv i .

Il contribuente ha resistito con controricorso.

4. Fissata l’udienza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte, con ordinanza emessa in pari data, ha ritenuto esaminabile unitamente al merito l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dal contribuente, e ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza al fine di valutare l’incidenza anche nella presente fattispecie dell’orientamento giurisprudenziale (Cass.29/03/2019, n. 8854) che ritiene pur sempre rilevante il fatto che l’incongruenza debba essere “grave”, quale presupposto per l’applicazione dello studio di settore.

Successivamente il ricorso fu fissato per l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Nelle more, precisamente il 30/09/2022, il contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo ex art. 5, comma 10, l. 130/2022 al fine di poter procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio.

Pertanto, con ordinanza interlocutoria depositata il 25 novembre 2022 questa Corte sospendeva il giudizio rinviandolo a nuovo ruolo.

Con istanza depositata il 22/04/2022 il controricorrente chiedeva fissarsi l’udienza di trattazione del processo al fine di dichiarare la definizione della lite ex art. 5 l. 130/2022.

Fissata l’udienza camerale per il 0 9/0 7 /2024, la ricorrente Agenzia depositavamemoria ex art. 378 cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, stante l’avvenuta definizione della lite ex art. 5 della legge 130/2022.

Considerato che:

1. L’art. 5 della legge 1 3 0/2022, rubricato ‘ definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione’, prevede la possibilità di definire le controversie pendenti in Cassazione, nelle quali l’Agenzia delle Entrate sia rimasta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di merito, il cui valore non sia superiore ad Euro 100.000, mediante il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia (comma 1).

La domanda di definizione può essere presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione (comma 3).

2. Nella specie risulta la definizione agevolata della lite ai sensi della citata norma; le parti, infatti, hanno chiesto concordemente dichiararsi l’estinzione del giudizio, a seguito della avvenuta definizione agevolata.

3. Deve, quindi, farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 5, l. 130/2022.

Spese a carico di chi le ha a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6805/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del controricorso, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 28/S; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,n. 128/01/2014, depositata in data 16 gennaio 201 4 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Studi di settore– estinzione – art. 5 l. 130/2022 Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento n. 87/5/2010, la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP 2004, emesso a seguito di applicazione di studio del settore, nel contraddittorio con il contribuente. 2. La CTRconfermava la decisione di primo grado, ritenendo illegittimo l’impianto e la misura delle riprese nei confronti del contribuente, in quanto lo scostamento dal reddito dichiarato da quello risultante dallo studio di settore applicato avrebbe dovuto assurgere al livello di “grave incongruenza”, espressamente prevista dall’art. 62sexies del d.l. n. 331 del 1993 in sede di legge di conversione ex lege n. 427 del 1993, e da ritenersi implicitamente confermata dall’art. 10 comma 1 legge n. 146 del 1998, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. 3. Avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motiv i . Il contribuente ha resistito con controricorso. 4. Fissata l’udienza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte, con ordinanza emessa in pari data, ha ritenuto esaminabile unitamente al merito l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dal contribuente, e ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza al fine di valutare l’incidenza anche nella presente fattispecie dell’orientamento giurisprudenziale (Cass.29/03/2019, n. 8854) che ritiene pur sempre rilevante il fatto che l’incongruenza debba essere “grave”, quale presupposto per l’applicazione dello studio di settore. Successivamente il ricorso fu fissato per l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Nelle more, precisamente il 30/09/2022, il contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo ex art. 5, comma 10, l. 130/2022 al fine di poter procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio. Pertanto, con ordinanza interlocutoria depositata il 25 novembre 2022 questa Corte sospendeva il giudizio rinviandolo a nuovo ruolo. Con istanza depositata il 22/04/2022 il controricorrente chiedeva fissarsi l’udienza di trattazione del processo al fine di dichiarare la definizione della lite ex art. 5 l. 130/2022. Fissata l’udienza camerale per il 0 9/0 7 /2024, la ricorrente Agenzia depositavamemoria ex art. 378 cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, stante l’avvenuta definizione della lite ex art. 5 della legge 130/2022. Considerato che: 1. L’art. 5 della legge 1 3 0/2022, rubricato ‘ definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione’, prevede la possibilità di definire le controversie pendenti in Cassazione, nelle quali l’Agenzia delle Entrate sia rimasta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di merito, il cui valore non sia superiore ad Euro 100.000, mediante il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia (comma 1). La domanda di definizione può essere presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione (comma 3). 2. Nella specie risulta la definizione agevolata della lite ai sensi della citata norma; le parti, infatti, hanno chiesto concordemente dichiararsi l’estinzione del giudizio, a seguito della avvenuta definizione agevolata. 3. Deve, quindi, farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 5, l. 130/2022. Spese a carico di chi le ha a
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