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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 agosto 2020

Cassazione n. 24482/2025

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7390/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale rosella.pe- [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unita- mente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DMNLVL68B14 I158G) con domicilio digitale jacoposanalitro@pec.ordineavvocatifi- renze.ite [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ' APPELLO BRESCIA n. 858/2020 de- positata il 26/08/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte di appello di Brescia con la sentenza qui impugnata si è pronunciata sul gravame proposto in via principale da [OSCURATO:PERSONA]- droni ed in via incidentale dalla Società di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] ( concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Col- legamento [OSCURATO:PERSONA] - Milano) avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva deciso sulla domanda dell'attore Sandroni,il quale aveva allegato di essere stato designato dalla so- cietà espropriata ditta Descama quale componente della terna tec- nica costituita per la determinazione dell'indennità di espropriazio- ne relativa alle aree occupate già di proprietà di quest'ultima, ri- spetto alle quali chiedeva, previa liquidazione del compenso, la condanna della società convenuta, Società di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], quale autorità espropriante, al relativo pagamento. 1.2.Costituendosi nel contraddittorio , la convenuta aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sulla domanda di con- danna al pagamento dei compensi, indicando il soggetto beneficia- rio dell'esproprio, Consorzio BBM,quale legittimato passivo, il quale tuttavia non era stato convenuto in giudizio; nel merito aveva ec- cepito di non dovere alcunché all ' attore per avere quest ' ultimo svolto in modo illegittimo il proprio incarico, e cioè valutando tutte le aree espropriate già di proprietà della ditta Descama, e non sol- tanto quella per la quale era stata effettuata la nomina della terna.

2. Il T ribunale, all ' esito dell ' istruttoria compiuta mediante CTU, aveva riconosciutoall'attore il diritto al compenso determinato nella minor somma di euro 5.928,62, mentre aveva rigetta to ogni ulte- riore domanda delle parti,e statuito il difetto di legittimazione pas- siva della convenuta in ordine alla domanda di condanna al paga- mento dei compensi, indicando il soggetto passivo nel beneficiario dell'espropriazione che, tuttavia, non era stato evocato in giudizio. 3.Avverso detta pronuncia veniva proposto appello in via principa- le dal Sandroni e in via incidentale dalla Società di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. 3.1.L'appellante principale censurava la pronuncia del primo giudi- ce (1)per avere limitato l'incarico affidato alla terna dei tecnici alle sole aree oggetto del decreto di occupazione, (2) per avere deter- minato il compenso sulla base del criterio indicato nel provvedi- mento di nomina e non sulla base delle tariffe professionali ex de- creto ministeriale n. 140 del 2012, (3) per aver dichiarato ed accol- to il difetto di legittimazione passiva riconoscendo che i compensi professionali dovevano essere posti a carico del beneficiario dell'e- spropriazione, (4) per non aver riconosciuto il rimborso delle spese forfettarie, (5) per avere disposto la parziale compensazione delle spese di lite considerando l'appellante parzialmente soccombente, (6) nonché per la parte in cui l'ordinanza decisoria non aveva inciso sulla liquidazione delle spese e dei compensi al ctu. 4.In via incidentale, l ' appellata contestava la sentenza di prime cu- re (1) per avere riconosciuto un compenso all'attore nonostante la nomina dello stesso fosse stata revocata, (2) per non avere accolto la richiesta di sospensione del giudizio fino alla definizione dell'altro pregiudiziale di opposizione alla stima, ( 3 ) per non avere la Corte d'appello respinto la domanda attorea una volta riconosciuto il di- fetto di legittimazione passiva, e ( 4 ) infine, per la compensazione soltanto parziale delle spese di lite. 5.La Corte d' appello ha esaminato, in quanto logicamente priorita- rio, il terzo motivo dell'appello incidentale,e ritenutolo fondato, co- sì assorbendo ogni altra decisione, ha accolto l'appello incidentale, ha rigettato l'appello principale e per l'effetto ha rigettato la do- manda dell'appellante,con condanna dello stesso alla rifusione del- le spese di entrambi i gradi di giudizio.

5.1. In particolare, la Corte d' appello ha ricostruito la vicenda , che prendeva le mosse dal rifiuto dell ' indennità provvisoria d i espro- priazione, notificato dalla ditta espropriata Descama , che conte- stualmente chiedeva di avviare la procedura ex art. 21 d.p.r. n. 327/2001.

Datosi corso alla nomina dei tecnici, la liquidazione del compenso degli stessi è previsto avvenga secondo le modalità pre- viste dal sesto comma dell'art. 21, che individua nel proprietario, nell'espropriato (ove diverso dal primo) e nel beneficiario dell ' e- sproprio i soggetti legittimatia contraddire sulla domanda giudizia- le intesa ad ottenere la condanna al pagamento dei compensi in fa- vore del tecnico facente parte della terna ex art. 21 d.p.r. n. 327/2001.

5.2. Ciò chiarito , la Corte territoriale ha rilevato che nessuno dei soggetti normativamente individuati era stato evocato nel giudizio incardinato nei soli confronti dell'autorità espropriante, non legitti- mata passiva della formulata domanda di condanna. 5.3.La Corte di merito ha concluso così per il rigetto della doman- da di pagamento del compenso ed ha osserva to , altresì, che in conseguenza di ciò, ogni altra correlata statuizione (quale quella circa la determinazione del compenso), ove mantenuta, avrebbe potuto pregiudicare i soggetti tenuti al pagamento ai sensi dell'art. 21,comma 6, T.U.

Esprop r iazioni.

6. La cassazione della sentenza d ' appello n. 858 , pubblicata il 26 agosto 2020, è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 1°marzo 2021 ed affidato a 8 motivi, cui resiste con controricorso la Società di progetto [OSCURATO:SOCIETA]. 7.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]:

8. Con il primo motivo si deduce (in relazione all ' art . 360 , comma 1, nn. 3 e 4cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 21, co. 6 , e 27 , co. 2 , d . p . r . n. 327/ 2001,non per non avere pronunciato su tutte le domande proposte nei confronti della società espropriante ed in particolare su quelle aventi ad oggetto l'accertamento che la liquidazione dei compensi ex art. 21, comma 6 , d . p . r . n. 327 / 2001 spettava all ' ente espro- priante ed andava effettuata in base alle tariffe professionali, e cioè in base ai parametri di cui al decreto ministeriale n. 140 del 2012.

Pertanto, erroneamente la Corte aveva ritenuto che il rigetto della domanda di pagamento del compenso al tecnico appellante travol- gesseogni altra correlativa statuizione, dal momento che rispetto a detta domanda di accertamento sussisteva la legittimazione passi- va dell'ente espropriante [OSCURATO:SOCIETA].

La critica è estesa anche all'asserita carenza e contraddittorietà della motiva- zione. 9.Con il secondo motivo si censura (in relazione all ' art. 360, com- ma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per viola- zione falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 21, co. 6, e 27 , co. 2 , d . p . r . n. 327/2001 , per non avere la Corte d ' ap- pello deciso sul secondo profilo del quesito, relativo alla individua- zione dei criteri sulla scorta dei quali andava liquidato il compenso a favore del tecnico Sandroni, e cioè secondo le previsioni del d.m. ministeriale n. 140/2012, rispetto al quale pure sussisteva la legit- timazione passiva della convenuta quale ente espropriante.

La criti- ca è estesa anche all'asserita carenza e contraddittorietà della mo- tivazione. 10.Con il terzo motivo si deduce (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc.civ.) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 2 0, co. 7 , e 21 co. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, e 27 , co. 2 , d . p . r . n. 327/2001 e d ell' art. 21 d.m. n. 140/2012,per non avere la Corte d'appello pronunciato sul primo e sul secondo motivo del gravame principale, rispettivamente riguar- danti la censura della sentenza di prime cure, là dove aveva limita- to il riconoscimento del compenso al solo bene individuato dal de- creto di occupazione d'urgenza indicato nel decreto di nomina, non- ché riguardante l'assunto formulato dal medesimo Tribunale, se- condo il quale l'incarico era governato dai principi dell'autonomia negoziale delle parti.

Poiché entrambe le doglianze erano state cor- rettamente proposte nei confronti dell'espropriante, doveva rite- nersi viziata la sentenza che aveva ritenuto assorbiti detti motivi nel difetto di legittimazione sulla domanda di condanna.

La critica è estesa anche all'asserita carenza e contraddittorietà della motiva- zione. 11.Con il quarto motivo si censura la nullit à della sentenza per vio- lazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 20, co. 7, 21 , co. 6 , e 27, co. 2 , d . p . r . n. 327/2001 e degli art t . 33 e 39 d.m. n. 140/ 2012,per non avere la Corte territoriale esaminato il quarto motivo del gravame -anch'esso ritenuto assorbito nel rigetto della doman- da di condanna per difetto di legittimazione passiva del convenuto espropriante- con il quale si era censurata la mancata liquidazione del rimborso forfettario delle spese non indicate nel provvedimento di nomina.

Anche qui, ad avviso del ricorrente , la C orte territoriale aveva applicato i criteri indicati nel provvedimento di nomina della terna, anziché le tariffe professionali.

La critica è estesa anche all'asserita carenza e contraddittorietà della motivazione. 12.Con il quinto motivo si deduce (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc.civ.) la nullit à della sentenza per violazione degli artt. 21, co. 6 , e 27 , co. 2 , d . p . r . n. 327/2001 , per non avere la Corte d'appello considerato che neppure rispetto alla domanda di condanna poteva ritenersi il difetto di legittimazione passiva dello ente espropriante, dal momento che la previsione di cui all ' art. 21, comma 6, d.p.r. n. 327/2001 non individua i legittimati passivi del- la controversia, bensì solo i soggetti su cui graveranno, in esito al procedimento di esproprio, i costi la cui liquidazione è stabilita per legge.Ciò si desume - ad avviso di parte ricorrente - dalla applica- zione dell'art. 21 , comma 6, d.p.r. n. 327/2001 alla luce del suc- cessivo art. 27, comma 2, che reca la previsione a mente del la quale «Decorsi 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pe- rizia dei tecnici l'autorità espropriante in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su pro- posta del responsabile del procedimento, autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti».

Sulla scorta di tale disposto normativo parte ricorrente ritiene errata la motivazione della conclusione della Corte d'appello in ordine al difetto di legittimazione passiva dell'ente espropriante, il quale era in realtà anche tenuto alpagamento. 13.Con il sesto motivo si deduce (in relazione all ' art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.)la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 702-bis, co. 4 e 5 , cod. proc. civ. e dell' art. 2697 cod.civ., per avere la Corte d'appello erroneamente esamina- to, invece di dichiararla inammissibile per tardività, l'eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto,così come tutte le eccezioni di parte non rilevabili d'ufficio.

14. Con il settimo motivo si censura (in relazione all ' art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 91 cod. proc. civ., per non avere la Cor- te d'appello deciso sulla censura mossa al provvedimento di prime cure, nella parte in cui aveva compensato in parte le spese legali e di consulenza tecnica, senza considerare - con censurabile motiva- zione - che il ricorrente per ottenere il pagamento di quanto sola- mente dovuto era stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria, proponendo le domande come previsto dallalegge. 15.Con l'ottavo motivo si deduce (in relazione all' art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullitàdella sentenza per violazione degli artt. 112 e 287 cod. proc. civ. , per non avere provveduto la Corte territoriale alla revoca del decreto di liquidazione dei com- pensi al CTU, fondato su una nota recante macroscopici errori di calcolo e di individuazione del valore della controversia. 16.I motivi, strettamente connessi , possono essere esaminati con- giuntamente esono infondati. 17.Appare utile anche in questa sede ricordare che l'art. 21 d.p.r. n. 327/2001, intitolato “ Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione”, applicabile ratione temporis , pre- vede che «1.

L ' autorità espropriante forma l ' elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione.

2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell ' in- dennità di espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprieta- rio interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei se- guenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di pro- pria fiducia.

3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventual- mente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il qua- le va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene.

Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dal- la data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4 ma è proro- gabile per effettive e comprovate difficoltà.

4. Il presidente del tri- bunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse.

5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risul- tano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene.

6. Le spese per la no- mina dei tecnici: a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in ba- se alle tariffe professionali; b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio.

7. I tecnici comunicano agli interes- sati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, al- meno sette giorni prima della data stabilita.

8. Gli interessati pos- sono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e docu- menti, di cui i tecnici tengono conto.9.

L ' opposizione contro la no- mina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il dirit- to di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali.

10. La relazione dei tecnici è depositata presso l ' autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni.

11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza.

12. Ove l ' interessato accetti in modo espresso l ' in- dennità risultante dalla relazione, l'autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non de- positata; il proprietario incassa la indennità depositata a norma dell'articolo

26. Ove non sia stata manifestata accettazione espres- sa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depo- siti e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennità.

13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. 14.

Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di pro- cedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni.

15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta.

16. La rela- zione della commissione è depositata e comunicata secondo le pre- visioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12». 18.La Corte ha chiarito che, in materia di espropriazione, il diritto dei tecnici che compongono il collegio peritale di cui all'art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 a percepire il compenso per l'attività presta- ta non presuppone un accordo negoziale che abbia la forma scritta "ad substantiam", trovando titolo direttamente nella legge, nella ri- correnza dei presupposti dell'atto di nomina (da parte dell'autorità espropriante o del presidente del tribunale) e dell'espletamento dell'incarico. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25667 del 22/09/2021, Rv. 662506 -01). 19.Nell'ipotesi di mancata accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio ex art. 20 del d.P.R. n. 327 del 2001, l'art. 21, comma 6, del medesimo decreto prevede che le spese della terna di esperti nominati per la quantificazione dell'indennità siano liquidate dall'autorità espropriante in base alle tariffe professionali, mentre, per l'individuazione del soggetto tenuto al loro pagamento, si deve avere riguardo al raffronto tra l'indennità provvisoria di stima de- terminata dall'autorità espropriante ai sensi del menzionato art. 20 e la stima effettuata dalla terna di tecnici, e non già tra la stima eseguita da questi ultimi e quella compiuta dal consulente tecnico d'ufficio in sede di giudizio di opposizione. (Sez. 6 - 1, Sentenza n. 17795 del 08/09/2016, Rv. 641859 -01). 20.Va altresì considerato che ai sensi degli artt. 27 e 54 del d.p.r. n. 327 del 2001, la liquidazione delle spese della perizia è effettua- ta dall'autorità espropriante, e contro di essa può essere proposta opposizione da parte dell'espropriato, del promotore dell'espropria- zione o dei terzi interessati.

21. Come emerge dal tenore dell ' art. 21, l ' autorità espropriante, nel liquidare le spese della perizia, stabilisce anche il soggetto a ca- rico del quale devono gravare.

Il diritto al compenso non trova fon- damento in un contratto, ma nell'atto di nomina.

22. Consegue da ciò che il rapporto non s ' instaura con l ' autorità espropriante, ma con le parti del procedimento espropriativo (espropriante ed espropriato), legittimate quindi a resistere nel giudizio di opposizione. 23.Non si tratta di una previsione nuova, dal momento che in pre- cedenza si riteneva, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 2359 del 1865, che la legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto la liquidazione del compenso ai periti spettasse all'espropriante, proprio perché le spese erano poste a carico dello stesso, venendo poste a carico dell'espropriato unicamente quando la stima fosse ri- sultata inferiore alla somma offerta dall ' espropriante a termini dell'art. 24.

L'art. 37 prevedeva poi la divisione delle spese a metà fra l'espropriante e l'espropriato, quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto non fosse maggiore di un decimo.

24. Pertanto, correttamente la Corte d ' appello ha ritenuto logica- mente prioritaria la questione concernente la legittimazione passi- va, sul rilievo che non essendo state convenute le parti astratta- mente tenute al pagamento, ogni altra correlata statuizione, com- presa quella relativa alla determinazione del compenso - sotto tutti i differenti profili dedotti dapprima in appello e poi nel presente ri- corso -le avrebbe potute pregiudicare.

25. Da parte sua, il ricorrente non si confronta con questa ratio de- cidendi, che evidenzia, altresì, come egli non abbia interesse a chiedere la liquidazione del compenso autonomamente dal coinvol- gimento del soggettolegittimato passivo al pagamento (uno o più). 26.Pertanto va rigettato il ricorso.

27. In applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo. 28.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sen- si dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione del- le spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7390/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale rosella.pe- [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unita- mente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DMNLVL68B14 I158G) con domicilio digitale jacoposanalitro@pec.ordineavvocatifi- renze.ite [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ' APPELLO BRESCIA n. 858/2020 de- positata il 26/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte di appello di Brescia con la sentenza qui impugnata si è pronunciata sul gravame proposto in via principale da [OSCURATO:PERSONA]- droni ed in via incidentale dalla Società di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] ( concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Col- legamento [OSCURATO:PERSONA] - Milano) avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva deciso sulla domanda dell'attore Sandroni,il quale aveva allegato di essere stato designato dalla so- cietà espropriata ditta Descama quale componente della terna tec- nica costituita per la determinazione dell'indennità di espropriazio- ne relativa alle aree occupate già di proprietà di quest'ultima, ri- spetto alle quali chiedeva, previa liquidazione del compenso, la condanna della società convenuta, Società di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], quale autorità espropriante, al relativo pagamento. 1.2.Costituendosi nel contraddittorio , la convenuta aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sulla domanda di con- danna al pagamento dei compensi, indicando il soggetto beneficia- rio dell'esproprio, Consorzio BBM,quale legittimato passivo, il quale tuttavia non era stato convenuto in giudizio; nel merito aveva ec- cepito di non dovere alcunché all ' attore per avere quest ' ultimo svolto in modo illegittimo il proprio incarico, e cioè valutando tutte le aree espropriate già di proprietà della ditta Descama, e non sol- tanto quella per la quale era stata effettuata la nomina della terna. 2. Il T ribunale, all ' esito dell ' istruttoria compiuta mediante CTU, aveva riconosciutoall'attore il diritto al compenso determinato nella minor somma di euro 5.928,62, mentre aveva rigetta to ogni ulte- riore domanda delle parti,e statuito il difetto di legittimazione pas- siva della convenuta in ordine alla domanda di condanna al paga- mento dei compensi, indicando il soggetto passivo nel beneficiario dell'espropriazione che, tuttavia, non era stato evocato in giudizio. 3.Avverso detta pronuncia veniva proposto appello in via principa- le dal Sandroni e in via incidentale dalla Società di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. 3.1.L'appellante principale censurava la pronuncia del primo giudi- ce (1)per avere limitato l'incarico affidato alla terna dei tecnici alle sole aree oggetto del decreto di occupazione, (2) per avere deter- minato il compenso sulla base del criterio indicato nel provvedi- mento di nomina e non sulla base delle tariffe professionali ex de- creto ministeriale n. 140 del 2012, (3) per aver dichiarato ed accol- to il difetto di legittimazione passiva riconoscendo che i compensi professionali dovevano essere posti a carico del beneficiario dell'e- spropriazione, (4) per non aver riconosciuto il rimborso delle spese forfettarie, (5) per avere disposto la parziale compensazione delle spese di lite considerando l'appellante parzialmente soccombente, (6) nonché per la parte in cui l'ordinanza decisoria non aveva inciso sulla liquidazione delle spese e dei compensi al ctu. 4.In via incidentale, l ' appellata contestava la sentenza di prime cu- re (1) per avere riconosciuto un compenso all'attore nonostante la nomina dello stesso fosse stata revocata, (2) per non avere accolto la richiesta di sospensione del giudizio fino alla definizione dell'altro pregiudiziale di opposizione alla stima, ( 3 ) per non avere la Corte d'appello respinto la domanda attorea una volta riconosciuto il di- fetto di legittimazione passiva, e ( 4 ) infine, per la compensazione soltanto parziale delle spese di lite. 5.La Corte d' appello ha esaminato, in quanto logicamente priorita- rio, il terzo motivo dell'appello incidentale,e ritenutolo fondato, co- sì assorbendo ogni altra decisione, ha accolto l'appello incidentale, ha rigettato l'appello principale e per l'effetto ha rigettato la do- manda dell'appellante,con condanna dello stesso alla rifusione del- le spese di entrambi i gradi di giudizio. 5.1. In particolare, la Corte d' appello ha ricostruito la vicenda , che prendeva le mosse dal rifiuto dell ' indennità provvisoria d i espro- priazione, notificato dalla ditta espropriata Descama , che conte- stualmente chiedeva di avviare la procedura ex art. 21 d.p.r. n. 327/2001. Datosi corso alla nomina dei tecnici, la liquidazione del compenso degli stessi è previsto avvenga secondo le modalità pre- viste dal sesto comma dell'art. 21, che individua nel proprietario, nell'espropriato (ove diverso dal primo) e nel beneficiario dell ' e- sproprio i soggetti legittimatia contraddire sulla domanda giudizia- le intesa ad ottenere la condanna al pagamento dei compensi in fa- vore del tecnico facente parte della terna ex art. 21 d.p.r. n. 327/2001. 5.2. Ciò chiarito , la Corte territoriale ha rilevato che nessuno dei soggetti normativamente individuati era stato evocato nel giudizio incardinato nei soli confronti dell'autorità espropriante, non legitti- mata passiva della formulata domanda di condanna. 5.3.La Corte di merito ha concluso così per il rigetto della doman- da di pagamento del compenso ed ha osserva to , altresì, che in conseguenza di ciò, ogni altra correlata statuizione (quale quella circa la determinazione del compenso), ove mantenuta, avrebbe potuto pregiudicare i soggetti tenuti al pagamento ai sensi dell'art. 21,comma 6, T.U. Esprop r iazioni. 6. La cassazione della sentenza d ' appello n. 858 , pubblicata il 26 agosto 2020, è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 1°marzo 2021 ed affidato a 8 motivi, cui resiste con controricorso la Società di progetto [OSCURATO:SOCIETA]. 7.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 8. Con il primo motivo si deduce (in relazione all ' art . 360 , comma 1, nn. 3 e 4cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 21, co. 6 , e 27 , co. 2 , d . p . r . n. 327/ 2001,non per non avere pronunciato su tutte le domande proposte nei confronti della società espropriante ed in particolare su quelle aventi ad oggetto l'accertamento che la liquidazione dei compensi ex art. 21, comma 6 , d . p . r . n. 327 / 2001 spettava all ' ente espro- priante ed andava effettuata in base alle tariffe professionali, e cioè in base ai parametri di cui al decreto ministeriale n. 140 del 2012. Pertanto, erroneamente la Corte aveva ritenuto che il rigetto della domanda di pagamento del compenso al tecnico appellante travol- gesseogni altra correlativa statuizione, dal momento che rispetto a detta domanda di accertamento sussisteva la legittimazione passi- va dell'ente espropriante [OSCURATO:SOCIETA]. La critica è estesa anche all'asserita carenza e contraddittorietà della motiva- zione. 9.Con il secondo motivo si censura (in relazione all ' art. 360, com- ma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per viola- zione falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 21, co. 6, e 27 , co. 2 , d . p . r . n. 327/2001 , per non avere la Corte d ' ap- pello deciso sul secondo profilo del quesito, relativo alla individua- zione dei criteri sulla scorta dei quali andava liquidato il compenso a favore del tecnico Sandroni, e cioè secondo le previsioni del d.m. ministeriale n. 140/2012, rispetto al quale pure sussisteva la legit- timazione passiva della convenuta quale ente espropriante. La criti- ca è estesa anche all'asserita carenza e contraddittorietà della mo- tivazione. 10.Con il terzo motivo si deduce (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc.civ.) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 2 0, co. 7 , e 21 co. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, e 27 , co. 2 , d . p . r . n. 327/2001 e d ell' art. 21 d.m. n. 140/2012,per non avere la Corte d'appello pronunciato sul primo e sul secondo motivo del gravame principale, rispettivamente riguar- danti la censura della sentenza di prime cure, là dove aveva limita- to il riconoscimento del compenso al solo bene individuato dal de- creto di occupazione d'urgenza indicato nel decreto di nomina, non- ché riguardante l'assunto formulato dal medesimo Tribunale, se- condo il quale l'incarico era governato dai principi dell'autonomia negoziale delle parti. Poiché entrambe le doglianze erano state cor- rettamente proposte nei confronti dell'espropriante, doveva rite- nersi viziata la sentenza che aveva ritenuto assorbiti detti motivi nel difetto di legittimazione sulla domanda di condanna. La critica è estesa anche all'asserita carenza e contraddittorietà della motiva- zione. 11.Con il quarto motivo si censura la nullit à della sentenza per vio- lazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 20, co. 7, 21 , co. 6 , e 27, co. 2 , d . p . r . n. 327/2001 e degli art t . 33 e 39 d.m. n. 140/ 2012,per non avere la Corte territoriale esaminato il quarto motivo del gravame -anch'esso ritenuto assorbito nel rigetto della doman- da di condanna per difetto di legittimazione passiva del convenuto espropriante- con il quale si era censurata la mancata liquidazione del rimborso forfettario delle spese non indicate nel provvedimento di nomina. Anche qui, ad avviso del ricorrente , la C orte territoriale aveva applicato i criteri indicati nel provvedimento di nomina della terna, anziché le tariffe professionali. La critica è estesa anche all'asserita carenza e contraddittorietà della motivazione. 12.Con il quinto motivo si deduce (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc.civ.) la nullit à della sentenza per violazione degli artt. 21, co. 6 , e 27 , co. 2 , d . p . r . n. 327/2001 , per non avere la Corte d'appello considerato che neppure rispetto alla domanda di condanna poteva ritenersi il difetto di legittimazione passiva dello ente espropriante, dal momento che la previsione di cui all ' art. 21, comma 6, d.p.r. n. 327/2001 non individua i legittimati passivi del- la controversia, bensì solo i soggetti su cui graveranno, in esito al procedimento di esproprio, i costi la cui liquidazione è stabilita per legge.Ciò si desume - ad avviso di parte ricorrente - dalla applica- zione dell'art. 21 , comma 6, d.p.r. n. 327/2001 alla luce del suc- cessivo art. 27, comma 2, che reca la previsione a mente del la quale «Decorsi 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pe- rizia dei tecnici l'autorità espropriante in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su pro- posta del responsabile del procedimento, autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti». Sulla scorta di tale disposto normativo parte ricorrente ritiene errata la motivazione della conclusione della Corte d'appello in ordine al difetto di legittimazione passiva dell'ente espropriante, il quale era in realtà anche tenuto alpagamento. 13.Con il sesto motivo si deduce (in relazione all ' art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.)la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 702-bis, co. 4 e 5 , cod. proc. civ. e dell' art. 2697 cod.civ., per avere la Corte d'appello erroneamente esamina- to, invece di dichiararla inammissibile per tardività, l'eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto,così come tutte le eccezioni di parte non rilevabili d'ufficio. 14. Con il settimo motivo si censura (in relazione all ' art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 91 cod. proc. civ., per non avere la Cor- te d'appello deciso sulla censura mossa al provvedimento di prime cure, nella parte in cui aveva compensato in parte le spese legali e di consulenza tecnica, senza considerare - con censurabile motiva- zione - che il ricorrente per ottenere il pagamento di quanto sola- mente dovuto era stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria, proponendo le domande come previsto dallalegge. 15.Con l'ottavo motivo si deduce (in relazione all' art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullitàdella sentenza per violazione degli artt. 112 e 287 cod. proc. civ. , per non avere provveduto la Corte territoriale alla revoca del decreto di liquidazione dei com- pensi al CTU, fondato su una nota recante macroscopici errori di calcolo e di individuazione del valore della controversia. 16.I motivi, strettamente connessi , possono essere esaminati con- giuntamente esono infondati. 17.Appare utile anche in questa sede ricordare che l'art. 21 d.p.r. n. 327/2001, intitolato “ Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione”, applicabile ratione temporis , pre- vede che «1. L ' autorità espropriante forma l ' elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione. 2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell ' in- dennità di espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprieta- rio interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei se- guenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di pro- pria fiducia. 3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventual- mente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il qua- le va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dal- la data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4 ma è proro- gabile per effettive e comprovate difficoltà. 4. Il presidente del tri- bunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. 5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risul- tano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene. 6. Le spese per la no- mina dei tecnici: a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in ba- se alle tariffe professionali; b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio. 7. I tecnici comunicano agli interes- sati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, al- meno sette giorni prima della data stabilita. 8. Gli interessati pos- sono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e docu- menti, di cui i tecnici tengono conto.9. L ' opposizione contro la no- mina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il dirit- to di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. 10. La relazione dei tecnici è depositata presso l ' autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni. 11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza. 12. Ove l ' interessato accetti in modo espresso l ' in- dennità risultante dalla relazione, l'autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non de- positata; il proprietario incassa la indennità depositata a norma dell'articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espres- sa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depo- siti e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennità. 13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. 14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di pro- cedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni. 15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. 16. La rela- zione della commissione è depositata e comunicata secondo le pre- visioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12». 18.La Corte ha chiarito che, in materia di espropriazione, il diritto dei tecnici che compongono il collegio peritale di cui all'art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 a percepire il compenso per l'attività presta- ta non presuppone un accordo negoziale che abbia la forma scritta "ad substantiam", trovando titolo direttamente nella legge, nella ri- correnza dei presupposti dell'atto di nomina (da parte dell'autorità espropriante o del presidente del tribunale) e dell'espletamento dell'incarico. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25667 del 22/09/2021, Rv. 662506 -01). 19.Nell'ipotesi di mancata accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio ex art. 20 del d.P.R. n. 327 del 2001, l'art. 21, comma 6, del medesimo decreto prevede che le spese della terna di esperti nominati per la quantificazione dell'indennità siano liquidate dall'autorità espropriante in base alle tariffe professionali, mentre, per l'individuazione del soggetto tenuto al loro pagamento, si deve avere riguardo al raffronto tra l'indennità provvisoria di stima de- terminata dall'autorità espropriante ai sensi del menzionato art. 20 e la stima effettuata dalla terna di tecnici, e non già tra la stima eseguita da questi ultimi e quella compiuta dal consulente tecnico d'ufficio in sede di giudizio di opposizione. (Sez. 6 - 1, Sentenza n. 17795 del 08/09/2016, Rv. 641859 -01). 20.Va altresì considerato che ai sensi degli artt. 27 e 54 del d.p.r. n. 327 del 2001, la liquidazione delle spese della perizia è effettua- ta dall'autorità espropriante, e contro di essa può essere proposta opposizione da parte dell'espropriato, del promotore dell'espropria- zione o dei terzi interessati. 21. Come emerge dal tenore dell ' art. 21, l ' autorità espropriante, nel liquidare le spese della perizia, stabilisce anche il soggetto a ca- rico del quale devono gravare. Il diritto al compenso non trova fon- damento in un contratto, ma nell'atto di nomina. 22. Consegue da ciò che il rapporto non s ' instaura con l ' autorità espropriante, ma con le parti del procedimento espropriativo (espropriante ed espropriato), legittimate quindi a resistere nel giudizio di opposizione. 23.Non si tratta di una previsione nuova, dal momento che in pre- cedenza si riteneva, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 2359 del 1865, che la legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto la liquidazione del compenso ai periti spettasse all'espropriante, proprio perché le spese erano poste a carico dello stesso, venendo poste a carico dell'espropriato unicamente quando la stima fosse ri- sultata inferiore alla somma offerta dall ' espropriante a termini dell'art. 24. L'art. 37 prevedeva poi la divisione delle spese a metà fra l'espropriante e l'espropriato, quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto non fosse maggiore di un decimo. 24. Pertanto, correttamente la Corte d ' appello ha ritenuto logica- mente prioritaria la questione concernente la legittimazione passi- va, sul rilievo che non essendo state convenute le parti astratta- mente tenute al pagamento, ogni altra correlata statuizione, com- presa quella relativa alla determinazione del compenso - sotto tutti i differenti profili dedotti dapprima in appello e poi nel presente ri- corso -le avrebbe potute pregiudicare. 25. Da parte sua, il ricorrente non si confronta con questa ratio de- cidendi, che evidenzia, altresì, come egli non abbia interesse a chiedere la liquidazione del compenso autonomamente dal coinvol- gimento del soggettolegittimato passivo al pagamento (uno o più). 26.Pertanto va rigettato il ricorso. 27. In applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo. 28.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sen- si dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione del- le spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro
Sentenza Cassazione n. 24482/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris