CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2023
Cassazione n. 00305/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che CHEF Aymane - imputato del reato di cessione di sostanza stupefacente a AJA Klajcenco - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17/05/2023 (con cui la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa in primo grado, riducendo la pena previa applicazione di attenuanti generiche), deducendo - quale unico motivo di ricorso - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva, individuata nel confronto tra il ricorrente e il KAJA; ritenuto che la censura sia inammissibile non solo perché reiterativa di analoga doglianza esaminata e motivatamente disattesa in appello, ma anche - ed anzi prima ancora - per la necessità di dar seguito al c:onsolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «il mezzo di prova del confronto non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l'effettuazione, in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione» (Sez. 6, n. 37691 del 16/09/2022, B., Rv. 283935 - 02): indirizzo interpretativo che evidentemente esclude la possibilità di annoverare il confronto tra i mezzi rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 606, lett. d), cod. proc. pen. ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2023