CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20923/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal 1. Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania dichiarava la inammissibilità della richiesta della Procura generale in sede che aveva chiesto il riconoscimento ai fini e per gli effetti della recidiva e di ogni altro effetto penale della condanna pronunciata il 13 novembre 2014 dal Tribunale di Losanna, irrevocabile il 30 giugno 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte di appello, veniva in applicazione l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 73 del 2016 e non era necessario alcun riconoscimento. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale indicato in epigrafe, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 d.lgs. n. 73 del 2016. Il citato art. 3 non ha implicitamente abrogato l'art. 730 cod. proc. pen. e comunque la Svizzera non è membro dell'Unione europea, ma tra i due Stati vige un diverso regime che è ancora disciplinato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa e dai successivi accordi integrativi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. La Corte di appello ha erroneamente fatto riferimento al regime giuridico di circolazione dei giudicati penali di condanna previsto per gli Stati membri dell'Unione europea. (in ordine al quale, Sez. 6, n. 29949 del 16/06/2022). [OSCURATO:PERSONA] svizzera, infatti, pur avendo relazioni qualificate con l'Unione europea, non è membro di tale consesso e pertanto alla stessa non è applicabile il d.lgs. 2 maggio 2016 n. 73, che ha attuato in Italia la decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Per detto Stato continuano quindi ad applicarsi le disposizioni della cooperazione intergovernativa del Consiglio d'Europa, come integrata dagli accordi aggiuntivi, quanto al riconoscimento delle decisioni penali. In particolare, viene in considerazione l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia, concluso il 10 settembre 1998, che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e che ne agevola l'applicazione, che all'art. 27 disciplina lo scambio delle decisioni di condanna. Nell'attuare tale disposizione, la legge di ratifica (I. n. 367 del 2001) ha novellato l'art. 730 cod. proc. pen., ribadendo quindi il ricorso alla ordinaria procedura di riconoscimento. 3. Pertanto la sentenza impugnata va annullata affinché la Corte di appello si pronunci, tenendo presente i suddetti principi, sulla richiesta presentata dalla Procura generale ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appell