CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 1994
Cassazione n. 21100/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/03/1994 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Cbasbfa":44- 111.2 woreteuirm oda 'MO' • AllellWAIIMIA monta- - i e iDe Plano [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania, all'esito della rinuncia da parte dell'odierno ricorrente ad alcuni dei motivi di gravame e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha determinato la pena nei termini richiesti dalle parti. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato, VISCUSO Giuseppe, lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, come riconosciuta dalla sentenza di primo grado e la cui indicazione era presente nell'accordo tra imputato e procuratore generale . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte ha infatti avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione, stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano. Ciò implica l'inammissibilità delle doglianze relative a vizi attinenti ad elementi circostanziali (Sez. 1, Ord. n. 30403 del 09/09/2020 Rv. 279788 - 01) e la determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. 1.1. Nel caso di specie rileva anche l'indiscusso principio per cui l'accordo si forma sulla determinazione della pena finale, non rilevando eventuali errori nei calcoli intermedi (Sez. 6 - , Sentenza n. 23614 del 18/05/2022 - Rv. 283284 - 02). 3. Le suesposte considerazioni fondano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, determinata in considerazione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il P