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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 38112/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] t"-'ri' • • avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] capua Vetere in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione cautelare, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro di somme di denaro eseguito sui conti correnti della società, sottoposte a sequestro preventivo nell'ambito di indagini svolte nei confronti del medesimo Credendino per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il difensore e procuratore speciale della società, avv.

G.B.

Vignola e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'omessa motivazione sul periculum in mora.

Premette la ricorrente che la società [OSCURATO:SOCIETA], di cui il Credentino è legale rappresentante, è operativa nel settore di commercio di metalli ferrosi e vanta un credito verso l'Erario pari C 559.561,94, come documentato nell'istanza di restituzione.

Tale produzione era collegata al motivo di appello che lamentava l'omessa motivazione sul periculum in mora che, secondo la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 39659 del 2021 deve sorreggere anche il sequestro emanato in funzione della confisca, ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod.proc.pen.

Ciò premesso, secondo la ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione in ordine alle ragioni dell'impossibilità di attendere il provvedimento che definisce il giudizio.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'omessa motivazione sul fumus commissi delicti.

L'ordinanza sarebbe solo apparentemente argomentata sul requisito del fumus e ciò in quanto ancorata al mero elemento indiziario della presenza del nominativo della società [OSCURATO:SOCIETA] nel quaderno contenente annotazioni sequestrato alla Portolano, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, società, in ipotesi di accusa, emittente le fatture per operazioni inesistenti utilizzate nelle dichiarazioni fiscali della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di appello erano evidenziate le fatture e i bonifici per gli anni in contestazione, a dimostrazione dei reali rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA] e, a fronte di tali allegazioni, l'ordinanza impugnata sarebbe priva di motivazione in quanto priva di esame critico sulla censura devoluta.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'omessa motivazione sulla richiesta in via subordinata di limitare l'ammontare del sequestro a C 192.781,20 pari alla sovrafatturazione intervenuta tra le due società.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Seguendo l'ordine logico dei motivi, è inammissibile il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta l'apparenza della motivazione sul fumus commissi delicti.

Deve ricordarsi che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile - ai sensi del combinato disposto degli artt. 322 bis e 325 c.p.p. - solo per violazione di legge, e che costituisce di "violazione di legge", legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l'omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc.

Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710), essendo ravvisabile la motivazione apparente soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro stile cioè in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, P.G. in proc.

Vassallo, Rv. 263100; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682).

5. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata contiene una congrua ed esaustiva motivazione, per nulla assente o apparente, circa il fumus commissi delicti fondata sul compendio intercettato che aveva disvelato il sistema di società cartiere, con al centro la [OSCURATO:PERSONA] srl, che emetteva fatture per operazioni inesistenti che venivano utilizzate da diverse società, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA], di cui il ricorrente è legale rappresentate, che dopo avere effettuato il bonifico a pagamento della fattura, ricevevano in restituzione l'importo bonificato, meccanismo che veniva attuato attraverso uno escamotage (cfr. pag. 2) si da rendere difficoltosa la riconducibilità della retrocessione all'operazione di false fatturazioni della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA], evidenzia, l'ordinanza impugnata, che la società partecipava al meccanismo sopra descritto e il nominativo della stessa era stato rinvenuto tra gli appunti, contenuti su un quaderno Pigna sequestrato a [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, che riportava le cifre indicate nelle fatture e le trattenute in favore di quest'ultima per l'emissione delle false fatture.

Infine, la produzione difensiva (fatture, bonifici e documenti di trasporto) non scalfiva il quadro indiziario proprio perché si trattava di documenti redatti per far apparire vero il rapporto commerciale tra le due società.

In presenza di congrua e per nulla apparente, la censura è manifestamente infondata.

6. Il primo motivo di ricorso che deduce l'omessa risposta sul motivo di appello che lamentava l'assenza di motivazione sul periculum in mora alla luce delle Sezioni Unite Ellade, non è fondato in forza delle seguenti ragioni.

Nella pronuncia Ellade, le Sezioni Unite di Questa Corte hanno affermato la necessità che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delict i, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità "confiscatoria" del mezzo, evidentemente diversa da quella "impeditiva" dello strumento del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca (S.U. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848).

Secondo la citata pronuncia "se, infatti, il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l'indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell'alveo dell'esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtà già insita nel sequestro impeditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato" (S.U.

Ellade cit.).

Si tratta, conclude la Corte di legittimità, di un'esigenza rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo.

Quanto all'onere di motivazione, è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio".

7. Tutto ciò premesso, quanto al caso concreto, ritiene, il Collegio, che la congruità della risposta al motivo di appello, che lamentava l'omessa motivazione circa il periculum, debba essere vagliata alla luce della deduzione difensiva dell'esistenza di un credito di imposta vantato dalla società [OSCURATO:SOCIETA], che implicitamente avrebbe escluso, nell'ottica difensiva, la necessità di una anticipazione dell'ablazione.

A fronte di tale prospettazione, l'avere escluso l'esistenza del credito di imposta (cfr. pag. 4) rende congrua la motivazione del Tribunale della sussistenza periculum in mora nella dimensione dell'esigenza anticipatoria del sequestro, da cui l'insussistenza di un vizio di omessa risposta.

Si tratta di motivazione implicita rispetto alla prospettazione difensiva, ma non si verte in un caso di omessa motivazione.

8. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] t"-'ri' • • avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] capua Vetere in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione cautelare, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro di somme di denaro eseguito sui conti correnti della società, sottoposte a sequestro preventivo nell'ambito di indagini svolte nei confronti del medesimo Credendino per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il difensore e procuratore speciale della società, avv. G.B. Vignola e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'omessa motivazione sul periculum in mora. Premette la ricorrente che la società [OSCURATO:SOCIETA], di cui il Credentino è legale rappresentante, è operativa nel settore di commercio di metalli ferrosi e vanta un credito verso l'Erario pari C 559.561,94, come documentato nell'istanza di restituzione. Tale produzione era collegata al motivo di appello che lamentava l'omessa motivazione sul periculum in mora che, secondo la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 39659 del 2021 deve sorreggere anche il sequestro emanato in funzione della confisca, ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod.proc.pen. Ciò premesso, secondo la ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione in ordine alle ragioni dell'impossibilità di attendere il provvedimento che definisce il giudizio. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'omessa motivazione sul fumus commissi delicti. L'ordinanza sarebbe solo apparentemente argomentata sul requisito del fumus e ciò in quanto ancorata al mero elemento indiziario della presenza del nominativo della società [OSCURATO:SOCIETA] nel quaderno contenente annotazioni sequestrato alla Portolano, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, società, in ipotesi di accusa, emittente le fatture per operazioni inesistenti utilizzate nelle dichiarazioni fiscali della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di appello erano evidenziate le fatture e i bonifici per gli anni in contestazione, a dimostrazione dei reali rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA] e, a fronte di tali allegazioni, l'ordinanza impugnata sarebbe priva di motivazione in quanto priva di esame critico sulla censura devoluta. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'omessa motivazione sulla richiesta in via subordinata di limitare l'ammontare del sequestro a C 192.781,20 pari alla sovrafatturazione intervenuta tra le due società. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Seguendo l'ordine logico dei motivi, è inammissibile il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta l'apparenza della motivazione sul fumus commissi delicti. Deve ricordarsi che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile - ai sensi del combinato disposto degli artt. 322 bis e 325 c.p.p. - solo per violazione di legge, e che costituisce di "violazione di legge", legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l'omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710), essendo ravvisabile la motivazione apparente soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro stile cioè in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, P.G. in proc. Vassallo, Rv. 263100; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682). 5. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata contiene una congrua ed esaustiva motivazione, per nulla assente o apparente, circa il fumus commissi delicti fondata sul compendio intercettato che aveva disvelato il sistema di società cartiere, con al centro la [OSCURATO:PERSONA] srl, che emetteva fatture per operazioni inesistenti che venivano utilizzate da diverse società, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA], di cui il ricorrente è legale rappresentate, che dopo avere effettuato il bonifico a pagamento della fattura, ricevevano in restituzione l'importo bonificato, meccanismo che veniva attuato attraverso uno escamotage (cfr. pag. 2) si da rendere difficoltosa la riconducibilità della retrocessione all'operazione di false fatturazioni della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA], evidenzia, l'ordinanza impugnata, che la società partecipava al meccanismo sopra descritto e il nominativo della stessa era stato rinvenuto tra gli appunti, contenuti su un quaderno Pigna sequestrato a [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, che riportava le cifre indicate nelle fatture e le trattenute in favore di quest'ultima per l'emissione delle false fatture. Infine, la produzione difensiva (fatture, bonifici e documenti di trasporto) non scalfiva il quadro indiziario proprio perché si trattava di documenti redatti per far apparire vero il rapporto commerciale tra le due società. In presenza di congrua e per nulla apparente, la censura è manifestamente infondata. 6. Il primo motivo di ricorso che deduce l'omessa risposta sul motivo di appello che lamentava l'assenza di motivazione sul periculum in mora alla luce delle Sezioni Unite Ellade, non è fondato in forza delle seguenti ragioni. Nella pronuncia Ellade, le Sezioni Unite di Questa Corte hanno affermato la necessità che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delict i, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità "confiscatoria" del mezzo, evidentemente diversa da quella "impeditiva" dello strumento del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca (S.U. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). Secondo la citata pronuncia "se, infatti, il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l'indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell'alveo dell'esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtà già insita nel sequestro impeditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato" (S.U. Ellade cit.). Si tratta, conclude la Corte di legittimità, di un'esigenza rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. Quanto all'onere di motivazione, è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio". 7. Tutto ciò premesso, quanto al caso concreto, ritiene, il Collegio, che la congruità della risposta al motivo di appello, che lamentava l'omessa motivazione circa il periculum, debba essere vagliata alla luce della deduzione difensiva dell'esistenza di un credito di imposta vantato dalla società [OSCURATO:SOCIETA], che implicitamente avrebbe escluso, nell'ottica difensiva, la necessità di una anticipazione dell'ablazione. A fronte di tale prospettazione, l'avere escluso l'esistenza del credito di imposta (cfr. pag. 4) rende congrua la motivazione del Tribunale della sussistenza periculum in mora nella dimensione dell'esigenza anticipatoria del sequestro, da cui l'insussistenza di un vizio di omessa risposta. Si tratta di motivazione implicita rispetto alla prospettazione difensiva, ma non si verte in un caso di omessa motivazione. 8. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese process
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