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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 maggio 2021

Cassazione n. 26033/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Letti i motivi nuovi presentati il 18/03/2022 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], con i quali ha insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato il 3/12/2019, il Tribunale di Lecce disponeva ai sensi degli artt. 24 e ss.

D.L.vo 159/2011, la confisca di unità immobiliari, veicoli e quote sociali della "[OSCURATO:PERSONA]" e della "[OSCURATO:SOCIETA].", nonché del compendio aziendale della ditta individuale ANCORA Maria, ritenuti nel provvedimento medesimo riconducibili in via diretta o indiretta al proposto D'AMORE Francesco, marito di quest'ultima.

2. A seguito di impugnazione proposta dagli stessi D'AMORE Francesco ed ANCORA Maria, ed altresì da DONATELLI Daniela e PALOMBELLA Gianluca, con ordinanza in data 15/9/2021 la Corte di appello di Lecce confermava il decreto di confisca dei predetti beni.

3. Avverso l'ordinanza della Corte territoriale hanno proposto ricorsi per cassazione i predetti D'AMORE, ANCORA, DONATELLI E PALOMBELLA.

3.1. Il ricorso proposto dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Vitale nell'interesse del D'AMORE e di sua moglie ANCORA Maria è fondato su due motivi di impugnazione:

3.1.1. Con il primo motivo i due coniugi hanno dedotto la violazione di legge, con riferimento al combinato disposto degli artt. 16 comma 1 lett. a) e 4 comma 1 lett. a) del D.L.vo 159/2011, per essersi riconosciuta la pericolosità qualificata del D'AMORE al momento degli investimenti di cui si tratta.

I predetti ricorrenti rilevano, in particolare, il provvedimento impugnato avrebbe omesso di considerare gli esiti del giudizio di merito dal quale il giudice della prevenzione aveva desunto la pericolosità del preposto, raggiunto da un'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che in data 14/6/2017 aveva riconosciuto gravi indizi del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. con riferimento alla compagine associativa riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] (capol), di un'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] aggravata ex art. 7 D.L. N. 151/1991 (allora capo 3), e del concorso in altra estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], (capo 6) nonché del reato di cui all'art. 12 quinques d.l. n. 306/1992, anch'esso aggravato ex art. 7 cit. (capo 7).

Pur riconoscendo la giurisprudenza di questa Corte in tema di autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, i ricorrenti rilevano che il giudizio di pericolosità era stato fondato anche su elementi relativi a reati dai quali il D'Amore è stato assolto sia in primo che in secondo grado (quali l'associazione di cui al capi n. 1 e l'intestazione fittizia di cui al capo 10) o perfino in modo irrevocabile (l'estorsione ai danni dello Spinelli di cui al capo 6), giacché il predetto era stato condannato solo per l'estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 3).

Il giudice della prevenzione, inoltre, aveva comunque posto a carico del ricorrente la prova della provenienza delle somme per l'acquisto della società Sorgenea, pur essendo intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione per il reato di intestazione fittizia.

3.1.2. Con il secondo motivo di ricorso i difensori del D'AMORE e dell'ANCORA prospettano la mancanza o mera apparenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine ai dati di fatto su cui si fonda la pericolosità, con riferimento alla mancata rescissione del vincolo associativo, senza che sia stata in alcun modo considerata la memoria difensiva con la quale si era evidenziato la mancanza di qualsiasi relazione tra l'associazione per la quale vi era stata condanna per condotte fino al 1993 e quella diversa per la quale era stata contestata al D'AMORE la partecipazione, quale capo o promotore, contestazione risoltasi con doppia conforme di assoluzione, per quanto non definitiva.

3.2. Con due distinti ricorsi proposti uno dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di PALOMBELLA Gianluca e l'altro dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA] nell' interesse di DONATELLI Daniela, i predetti hanno articolato cinque motivi di impugnazione:

3.2.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 24 e 27 D.L.vo n. 159/2011 per essere decorso più di un anno e mezzo tra l'atto di impugnazione e il deposito della motivazione, solo in data 27/9/2021, con conseguente perdita di efficacia della confisca disposta in primo grado.

Pur risalendo l'ultimo atto di impugnazione al 181:1.2/2019, ad avviso dei ricorrenti sarebbe illegittima la sospensione del termini disposta con il rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 1/7/2021, a seguito di richiesta di differimento della sua sola discussione, avanzata da uno dei difensori del D'AMORE.

3.2.2. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 4 e 24 del D.L.vo n. 159/2011, violazione del principio di non contraddizione ed illogicità della motivazione, per essersi fondata la motivazione del provvedimento impugnato sugli elementi che avevano portato all'applicazione di misura cautelare ex art. 12 quinques D.L. n. 306/92, in relazione alla società Sergenia "s.r.l.", contestazione oggetto di intervenuta doppia conforme di assoluzione.

3.2.3. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 4, 16 e 24 del D.L.vo n. 159/2011, in relazione alla riconducibilità del distributore [OSCURATO:SOCIETA] al preposto D'Amore: si deduce che la società non è proprietaria ma conduce in comodatoll distributore - costruito nel 2006 dall'ing.

Fraschella (marito di una nipote dell'Ancora), quando il D'Amore era detenuto - ed il Palombella risulta sempre presente al distributore di benzina, tanto da gestirlo in maniera continuativa.

Lo stesso GUP poi, aveva rilevato che "difficilmente chi vuole eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale intesta (anche in parte) dei beni al coniuge".

3.2.4. Violazione di legge, con riferimento all'art. 26 del D.L.vo n. 159/2011, che pone una presunzione relativa ex lege di fittizietà di atti negoziali compiuti nei due anni antecedenti il deposito della proposta di prevenzione, mentre nel caso di specie la proposta è del 2018 e l'acquisto delle quote risale al 2009, sicché difetterebbe quantomeno il dolo specifico dell'elusione.

3.2.5. Violazione o erronea applicazione dell'art. 4 D.L.vo 159/2011 con riferimento alla dichiarata pericolosità qualificata, nonostante l'assoluzione dal reato associativo e l'esclusione della finalità mafiosa dall'unico reato per cui vi è stata condanna.

3.3. Con motivi nuovi depositati il 18/3/2022 la difesa del PALOMBELLA ha insistito nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, adducendo l'insussistenza sia dell'idoneità della condotta contestata ad eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, sia il difetto di dolo specifico da parte del ricorrente.

4. Con requisitoria scritta del 18/3/2022 il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati, non riscontrandosi alcuna violazione di legge nel percorso argonnentativo del provvedimento impugnato.

Nel procedimento di prevenzione, infatti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod, proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246 che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).

Nell'interpretazione costituzionalmente orientata che di tale limite ormai viene data da questa Corte di legittimità, viene ritenuta inesistente o meramente apparente la motivazione che ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016 - dep. 01/08/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080), ma il provvedimento impugnato non incorre in tale omissione, atteso che la Corte di appello risulta essersi confrontata con tutte le censure proposte dai ricorrenti, disattese sulla base di argomenti nei quali non può riconoscersi la violazione di alcuna disposizione di legge.

2. In primo luogo, deve rilevarsi che sono privi di fondamento i primi motivi dei ricorsi proposti nell'interesse sia del PALOMBELLA che della IDONATELLI, volti a sostenere la violazione degli artt. 24 e 27 D.L.vo n. 159/2011 per essere decorso più di un anno e mezzo tra l'atto di impugnazione ed il deposito della motivazione del provvedimento impugnato, solo in data 27/9/2021, con conseguente perdita di efficacia della confisca disposta in primo grado: ciò in quanto non potrebbe riconoscersi alcuna sospensione del termini per il rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 1/7/2021, a seguito di richiesta di uno dei difensori del D'AMORE, che aveva chiesto il differimento della sua sola discussione.Senza. incorrere in alcun vizio logico o giuridico, infatti, il provvedimento impugnato ha disatteso l'eccezione sollevata dai predetti ricorrenti, rilevando che gli altri difensori non si erano opposti al rinvio chiesto dalla difesa dell'AMORE, sicché la sospensione del termine operava nei confronti di tutti i ricorrenti.

Come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di rilevare, infatti, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rinvio del procedimento richiesto dal proposto o dal suo difensore è idoneo a determinare la sospensione dei termini di efficacia del provvedimento di sequestro o di confisca, senza (:he, per escluderla, sia discriminante il motivo dell'istanza, giacché - a norma dell'art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., le cui disposizioni si applicano, "in quanto compatibili", anche al procedimento di prevenzione in forza del richiamo alle "cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare" contenuto negli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - la limitazione dell'effetto sospensivo al solo caso di impedimento della parte privata non è prevista in via esclusiva; né, in caso di procedimento nei confronti di più soggetti, ai fini della produzione dell'effetto sospensivo, è necessario che l'istanza sia formulata da tutti gli interessati, essendo sufficienti l'adesione anche implicita o la non opposizione delle parti che non l'hanno avanzata (Sez. 1, n. 40518 del 20/10/2016 Rv. 270968).

3. Inammissibili sono, invece, le censure proposte nell'interesse degli stessi PALOMBELLA e DONATELLI con riferimento alla dichiarata pericolosità qualificata del D'AMORE, nonostante l'assoluzione di questo dal reato associativo e l'esclusione della finalità mafiosa dall'unico reato per cui vi è stata condanna (tema di cui infra, sub n. 4): nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, infatti, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere. (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, Rv. 280249).

4. Anche i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse del D'AMORE e dell'ANCORA contestano la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel riconoscimento della pericolosità qualificata del primo al momento degli investimenti per cui è intervenuta confisca.

Si tratta, però, di motivi destituiti di fondamento, in primo luogo perché il giudizio di pericolosità sociale del D'AMORE non si è fondato soltanto su remoti precedenti penali dello stesso, ma anche su condotte successive ed elementi di prova acquisiti nel procedimento penale nel quale era stato raggiunto da ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari che in data 14/6/2017, elementi legittimamente valorizzati dal provvedimento impugnato senza incorrere in alcuna violazione di legge.La Corte di appello di Lecce, così, ha fondato .il suo giudizio su una condanna passata in giudicato per i reati di associazione di stampo mafioso, per aver fatto parte il D'AMORE della [OSCURATO:PERSONA] fino al 1993 e, inoltre, su condanne per reati in materia di armi, estorsione, rapina e traffico di stupefacenti, anche in forma associativa, avendo lo stesso importato per un lungo periodo, dal 1995 fino al 2001, grossi quantitativi di stupefacente dalla Grecia per conto di un esponente della [OSCURATO:PERSONA] di Manduria, poi divenuto collaboratore di giustizia.

Dopo un lungo periodo di detenzione, quindi, il D'AMORE aveva ottenuto nel 2008 la semilibertà e nel 2010 era stato scarcerato, ma non era seguita alcuna manifestazione di dissociazione o, comunque, di rescissione dei vincoli che lo legavano a tali contesti di elevato spessore delinquenziale.

Al contrario, da intercettazioni ed altri elementi di prova raccolti nel procedimento che aveva portato all'emissione di misura cautelare nei suoi confronti, era emerso uno stretto collegamento del D'AMORE con il capoclan Campeggio, con il quale risultava aver pianificato un efficace controllo del territorio, soprattutto nel comune di [OSCURATO:PERSONA], esercitando una forte carica intimidatoria nei confronti delle vittime.

Senza incorrere in alcuna violazione di legge, quindi, il percorso argomentativo del provvedimento impugnato si è ripetutamente soffermato sullo stretto collegamento tra il D'AMORE e e la consorteria mafiosa capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando elementi idonei a qualificare la pericolosità del primo, nonostante l'assoluzione dal reato di cui all'art.416 bis cod. pen., sotto diversi profili: in primo luogo perché si tratta di sentenza ancora non irrevocabile, mentre l'unico limite all'autonomia del giudizio di prevenzione è costituito dalla negazione di determinati fatti in sede penale, con pronunce irrevocabili, atteso che, secondo l'indiscussa giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, in sede di verifica della pericolosità del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione, il giudice della prevenzione può utilizzare autonomamente i fatti che hanno formato oggetto di un procedimento penale che non si sia concluso con una sentenza di condanna, a condizione che la decisione assolutoria non abbia negato la sussistenza del fatto che assume rilevanza ai fini del giudizio prognostico (Sez. 5, Sentenza n. 48090, Rv. 277908).

Inoltre, con particolare riferimento alla pericolosità qualificata ex art. 4 comma 1 lett. a) D. L.vo n. 159/2011, questa Corte, anche a sezioni unite, ha ripetutamente precisato che il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez.

U, Sentenza n. 111 del 30/11/2017 Rv. 271512; cfr. anche Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438, in una fattispecie in cui il prevenuto aveva fornito un contributo continuativo in favore degli associati, curando, in particolare, gli investimenti di fondi di provenienza illecita in operazioni immobiliari di riciclaggio).In coerenza con tale consolidato orientamento giurisprudenziale, pur senza ignorare l'assoluzione, peraltro non irrevocabile, del D'AMORE dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., il provvedimento impugnato ha valorizzato innanzitutto la condanna, nel medesimo giudizio, per la vicenda estorsiva ai danni del Simeone, condotta dal proposto in concorso con altri, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] che, spendendo proprio il nome del D'AMORE, aveva a lungo vessato la persona offesa, imponendogli, quale prezzo per la "protezione" dei suoi cantieri, la cessione diretta dei lavori in subappalto di movimento terra a ditta di fiducia: in particolare, sono state evidenziate alcune conversazioni intercettate dalle quali risultava che il Pedone, sotto le direttive del D'AMORE, imponeva al Simeone la scelta di subappaltatori ai quali affidare i avori e poi corrispondere i pagamenti nonostante l'omessa o difettosa esecuzione degli stessi.

Pur a fronte del'esclusione, peraltro con sentenza non irrevocabile, nel giudizio di merito, dell'aggravante della finalità agevolatrice di sodalizio mafioso, nel valorizzare tali elementi la Corte territoriale ha rilevato, comunque, anche il metodo mafioso reso evidente dalle modalità di esecuzione della grave e prolungata estorsione ai danni della ditta appaltatrice, ritenuta un chiaro indice rivelatore del ruolo rivestito dal D'AMORE nel contesto territoriale in cui il clan mafioso del Campeggio manifestava la sua forza intimidatrice.

Con dovizia di argomentazioni, desunte anche da altre interc:ettazioni espressamente richiamate, il provvedimento impugnato ha evidenziato anche come lo stretto collegamento del preposto con il sodalizio del Campeggio sia emerso anche da conversazioni nelle quali quest'ultimo si doleva dell'impropria spendita del suo nome di quello del D'AMORE in talune occasioni, oppure riferiva di sue interlocuzioni con il D'AMORE in relazione ad attività finalizzate a condizionare il Comune di Manduria in prossimità delle elezioni del consiglio comunale: da tali elementi la Corte di appello di Lecce, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha desunto che il D'AMORE, una volta riacquistata la libertà nel 2010, ha riannodato una serie di relazioni nel territorio di riferimento, ove a lungo aveva operato sia quale esponente della [OSCURATO:PERSONA], sia nell'ambito del narcotraffico, partecipando ai progetti ed alle dinamiche del sodalizio guidato dal Campeggio, e così confermando l'attualità della pericolosità qualificata anche nei periodi nei quali erano stati effettuati gli investimenti oggettp di confisca.

4. Non possono trovare accoglimento nemmeno le censure can le quali le difese del PALOMBELLA e della DONATELLI contestano la motivazione del provvedimento impugnato per avere questo utilizzato elementi acquisiti nel procedimento ex art. 12 quinques D.L. n. 306/92, in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA] "s.r.l.", contestazione oggetto di intervenuta doppia conforme di assoluzione.

Premesso che, per quanto dinanzi esposto, deve ritenersi inammissibile in questa sede ogni doglianza avente ad oggetto asserite contraddittorietà di motivazioni, deve rilevarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione patrimoniali, non può essere disposta la confisca nell'ipotesi di sentenza irrevocabile di assoluzione, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 12 quinquies, D.L. n. 306 del 1992 (conv. in I. n. 356 del 1992), trattandosi di una pronuncia che esclude la fittizietà dell'intestazione e sancisce la sostanziale disponibilità, del bene in capo al titolare apparente (Sez. 1, Sentenza n. 36301 del 03/06/2015, Rv. 264568), ma nessuna violazione di legge può riconoscersi in un provvedimento che utilizzi elementi acquisiti in un procedimento di merito definito con sentenza di assoluzione che, invece, come nel caso in esame, oltre ad essere stata pronunciata ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. peli., per quel che più rileva ancora non è divenuta irrevocabile

5. E' infondato anche il motivo di ricorso volto a contestare la riconducibilità del distributore [OSCURATO:SOCIETA] al preposto D'Amore, atteso che nessuna viclazione di legge, neppure sotto il profilo dell'assenza di motivazione, può riconoscersi a tal riguardo nel provvedimento impugnato.

Questo, infatti, alle pagg. 30 e ss., ha ritenuto poco significativo il fatto che l'incarico per la costruzione della stazione di servizio sia stato conferito quando il D'AMORE era detenuto, atteso che, invece, la realizzazione dell'impianto è avvenuta negli anni successivi, quando il predetto era stato scarcerato.

Soprattutto, però, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che diversi convergenti elementi indiziari portavano a riconoscere l'effettiva titolarità dell'azienda da parte del preposto, e la sua gestione materiale da parte di [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: il tecnico che si è occupato della realizzazione dell'impianto è un nipote del D'AMORE, e la costante presenza di quest'ultimo presso la stazione di servizio è stata accertata dalle intercettazioni, con connesse localizzazioni satellitari, e da servizi di osservazione della P.G., mentre diverse conversazioni intercettate hanno evidenziato che il Pedone ed il Vinci, così come anche il Campeggio, attribuiscono proprio al preposto la proprietà del distributore, punto di incontro con i predetti.

Infine, l'ordinanza impugnata ha rilevato che sul posto è stata riscontrata la costante presenza non già del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], bensì dal fratello di questo, [OSCURATO:PERSONA], soggetto già legato al D'AMORE per via di precedenti trascorsi giudiziari.

6. Le argomentazioni di cui sopra, infine, evidenziano che l'ordinanza impugnata, lungi dall'applicare alcuna presunzione di fittizietà di atti negoziali, ha analiticamente indicato gli elementi positivi acquisiti che hanno indotto, con motivazione tutt'altro che apparente, a riconoscere il carattere fittizio dell'intestazione di cui si tratta: da qui l'infondatezza del qufirarto motivo dei ricorsi del PALOMBELLI e della DONATELLI.

7. Al rigetto dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. , al condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Letti i motivi nuovi presentati il 18/03/2022 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], con i quali ha insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato il 3/12/2019, il Tribunale di Lecce disponeva ai sensi degli artt. 24 e ss. D.L.vo 159/2011, la confisca di unità immobiliari, veicoli e quote sociali della "[OSCURATO:PERSONA]" e della "[OSCURATO:SOCIETA].", nonché del compendio aziendale della ditta individuale ANCORA Maria, ritenuti nel provvedimento medesimo riconducibili in via diretta o indiretta al proposto D'AMORE Francesco, marito di quest'ultima. 2. A seguito di impugnazione proposta dagli stessi D'AMORE Francesco ed ANCORA Maria, ed altresì da DONATELLI Daniela e PALOMBELLA Gianluca, con ordinanza in data 15/9/2021 la Corte di appello di Lecce confermava il decreto di confisca dei predetti beni. 3. Avverso l'ordinanza della Corte territoriale hanno proposto ricorsi per cassazione i predetti D'AMORE, ANCORA, DONATELLI E PALOMBELLA. 3.1. Il ricorso proposto dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Vitale nell'interesse del D'AMORE e di sua moglie ANCORA Maria è fondato su due motivi di impugnazione: 3.1.1. Con il primo motivo i due coniugi hanno dedotto la violazione di legge, con riferimento al combinato disposto degli artt. 16 comma 1 lett. a) e 4 comma 1 lett. a) del D.L.vo 159/2011, per essersi riconosciuta la pericolosità qualificata del D'AMORE al momento degli investimenti di cui si tratta. I predetti ricorrenti rilevano, in particolare, il provvedimento impugnato avrebbe omesso di considerare gli esiti del giudizio di merito dal quale il giudice della prevenzione aveva desunto la pericolosità del preposto, raggiunto da un'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che in data 14/6/2017 aveva riconosciuto gravi indizi del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. con riferimento alla compagine associativa riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] (capol), di un'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] aggravata ex art. 7 D.L. N. 151/1991 (allora capo 3), e del concorso in altra estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], (capo 6) nonché del reato di cui all'art. 12 quinques d.l. n. 306/1992, anch'esso aggravato ex art. 7 cit. (capo 7). Pur riconoscendo la giurisprudenza di questa Corte in tema di autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, i ricorrenti rilevano che il giudizio di pericolosità era stato fondato anche su elementi relativi a reati dai quali il D'Amore è stato assolto sia in primo che in secondo grado (quali l'associazione di cui al capi n. 1 e l'intestazione fittizia di cui al capo 10) o perfino in modo irrevocabile (l'estorsione ai danni dello Spinelli di cui al capo 6), giacché il predetto era stato condannato solo per l'estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 3). Il giudice della prevenzione, inoltre, aveva comunque posto a carico del ricorrente la prova della provenienza delle somme per l'acquisto della società Sorgenea, pur essendo intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione per il reato di intestazione fittizia. 3.1.2. Con il secondo motivo di ricorso i difensori del D'AMORE e dell'ANCORA prospettano la mancanza o mera apparenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine ai dati di fatto su cui si fonda la pericolosità, con riferimento alla mancata rescissione del vincolo associativo, senza che sia stata in alcun modo considerata la memoria difensiva con la quale si era evidenziato la mancanza di qualsiasi relazione tra l'associazione per la quale vi era stata condanna per condotte fino al 1993 e quella diversa per la quale era stata contestata al D'AMORE la partecipazione, quale capo o promotore, contestazione risoltasi con doppia conforme di assoluzione, per quanto non definitiva. 3.2. Con due distinti ricorsi proposti uno dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di PALOMBELLA Gianluca e l'altro dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA] nell' interesse di DONATELLI Daniela, i predetti hanno articolato cinque motivi di impugnazione: 3.2.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 24 e 27 D.L.vo n. 159/2011 per essere decorso più di un anno e mezzo tra l'atto di impugnazione e il deposito della motivazione, solo in data 27/9/2021, con conseguente perdita di efficacia della confisca disposta in primo grado. Pur risalendo l'ultimo atto di impugnazione al 181:1.2/2019, ad avviso dei ricorrenti sarebbe illegittima la sospensione del termini disposta con il rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 1/7/2021, a seguito di richiesta di differimento della sua sola discussione, avanzata da uno dei difensori del D'AMORE. 3.2.2. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 4 e 24 del D.L.vo n. 159/2011, violazione del principio di non contraddizione ed illogicità della motivazione, per essersi fondata la motivazione del provvedimento impugnato sugli elementi che avevano portato all'applicazione di misura cautelare ex art. 12 quinques D.L. n. 306/92, in relazione alla società Sergenia "s.r.l.", contestazione oggetto di intervenuta doppia conforme di assoluzione. 3.2.3. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 4, 16 e 24 del D.L.vo n. 159/2011, in relazione alla riconducibilità del distributore [OSCURATO:SOCIETA] al preposto D'Amore: si deduce che la società non è proprietaria ma conduce in comodatoll distributore - costruito nel 2006 dall'ing. Fraschella (marito di una nipote dell'Ancora), quando il D'Amore era detenuto - ed il Palombella risulta sempre presente al distributore di benzina, tanto da gestirlo in maniera continuativa. Lo stesso GUP poi, aveva rilevato che "difficilmente chi vuole eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale intesta (anche in parte) dei beni al coniuge". 3.2.4. Violazione di legge, con riferimento all'art. 26 del D.L.vo n. 159/2011, che pone una presunzione relativa ex lege di fittizietà di atti negoziali compiuti nei due anni antecedenti il deposito della proposta di prevenzione, mentre nel caso di specie la proposta è del 2018 e l'acquisto delle quote risale al 2009, sicché difetterebbe quantomeno il dolo specifico dell'elusione. 3.2.5. Violazione o erronea applicazione dell'art. 4 D.L.vo 159/2011 con riferimento alla dichiarata pericolosità qualificata, nonostante l'assoluzione dal reato associativo e l'esclusione della finalità mafiosa dall'unico reato per cui vi è stata condanna. 3.3. Con motivi nuovi depositati il 18/3/2022 la difesa del PALOMBELLA ha insistito nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, adducendo l'insussistenza sia dell'idoneità della condotta contestata ad eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, sia il difetto di dolo specifico da parte del ricorrente. 4. Con requisitoria scritta del 18/3/2022 il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati, non riscontrandosi alcuna violazione di legge nel percorso argonnentativo del provvedimento impugnato. Nel procedimento di prevenzione, infatti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod, proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246 che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). Nell'interpretazione costituzionalmente orientata che di tale limite ormai viene data da questa Corte di legittimità, viene ritenuta inesistente o meramente apparente la motivazione che ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016 - dep. 01/08/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080), ma il provvedimento impugnato non incorre in tale omissione, atteso che la Corte di appello risulta essersi confrontata con tutte le censure proposte dai ricorrenti, disattese sulla base di argomenti nei quali non può riconoscersi la violazione di alcuna disposizione di legge. 2. In primo luogo, deve rilevarsi che sono privi di fondamento i primi motivi dei ricorsi proposti nell'interesse sia del PALOMBELLA che della IDONATELLI, volti a sostenere la violazione degli artt. 24 e 27 D.L.vo n. 159/2011 per essere decorso più di un anno e mezzo tra l'atto di impugnazione ed il deposito della motivazione del provvedimento impugnato, solo in data 27/9/2021, con conseguente perdita di efficacia della confisca disposta in primo grado: ciò in quanto non potrebbe riconoscersi alcuna sospensione del termini per il rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 1/7/2021, a seguito di richiesta di uno dei difensori del D'AMORE, che aveva chiesto il differimento della sua sola discussione.Senza. incorrere in alcun vizio logico o giuridico, infatti, il provvedimento impugnato ha disatteso l'eccezione sollevata dai predetti ricorrenti, rilevando che gli altri difensori non si erano opposti al rinvio chiesto dalla difesa dell'AMORE, sicché la sospensione del termine operava nei confronti di tutti i ricorrenti. Come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di rilevare, infatti, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rinvio del procedimento richiesto dal proposto o dal suo difensore è idoneo a determinare la sospensione dei termini di efficacia del provvedimento di sequestro o di confisca, senza (:he, per escluderla, sia discriminante il motivo dell'istanza, giacché - a norma dell'art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., le cui disposizioni si applicano, "in quanto compatibili", anche al procedimento di prevenzione in forza del richiamo alle "cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare" contenuto negli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - la limitazione dell'effetto sospensivo al solo caso di impedimento della parte privata non è prevista in via esclusiva; né, in caso di procedimento nei confronti di più soggetti, ai fini della produzione dell'effetto sospensivo, è necessario che l'istanza sia formulata da tutti gli interessati, essendo sufficienti l'adesione anche implicita o la non opposizione delle parti che non l'hanno avanzata (Sez. 1, n. 40518 del 20/10/2016 Rv. 270968). 3. Inammissibili sono, invece, le censure proposte nell'interesse degli stessi PALOMBELLA e DONATELLI con riferimento alla dichiarata pericolosità qualificata del D'AMORE, nonostante l'assoluzione di questo dal reato associativo e l'esclusione della finalità mafiosa dall'unico reato per cui vi è stata condanna (tema di cui infra, sub n. 4): nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, infatti, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere. (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, Rv. 280249). 4. Anche i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse del D'AMORE e dell'ANCORA contestano la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel riconoscimento della pericolosità qualificata del primo al momento degli investimenti per cui è intervenuta confisca. Si tratta, però, di motivi destituiti di fondamento, in primo luogo perché il giudizio di pericolosità sociale del D'AMORE non si è fondato soltanto su remoti precedenti penali dello stesso, ma anche su condotte successive ed elementi di prova acquisiti nel procedimento penale nel quale era stato raggiunto da ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari che in data 14/6/2017, elementi legittimamente valorizzati dal provvedimento impugnato senza incorrere in alcuna violazione di legge.La Corte di appello di Lecce, così, ha fondato .il suo giudizio su una condanna passata in giudicato per i reati di associazione di stampo mafioso, per aver fatto parte il D'AMORE della [OSCURATO:PERSONA] fino al 1993 e, inoltre, su condanne per reati in materia di armi, estorsione, rapina e traffico di stupefacenti, anche in forma associativa, avendo lo stesso importato per un lungo periodo, dal 1995 fino al 2001, grossi quantitativi di stupefacente dalla Grecia per conto di un esponente della [OSCURATO:PERSONA] di Manduria, poi divenuto collaboratore di giustizia. Dopo un lungo periodo di detenzione, quindi, il D'AMORE aveva ottenuto nel 2008 la semilibertà e nel 2010 era stato scarcerato, ma non era seguita alcuna manifestazione di dissociazione o, comunque, di rescissione dei vincoli che lo legavano a tali contesti di elevato spessore delinquenziale. Al contrario, da intercettazioni ed altri elementi di prova raccolti nel procedimento che aveva portato all'emissione di misura cautelare nei suoi confronti, era emerso uno stretto collegamento del D'AMORE con il capoclan Campeggio, con il quale risultava aver pianificato un efficace controllo del territorio, soprattutto nel comune di [OSCURATO:PERSONA], esercitando una forte carica intimidatoria nei confronti delle vittime. Senza incorrere in alcuna violazione di legge, quindi, il percorso argomentativo del provvedimento impugnato si è ripetutamente soffermato sullo stretto collegamento tra il D'AMORE e e la consorteria mafiosa capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando elementi idonei a qualificare la pericolosità del primo, nonostante l'assoluzione dal reato di cui all'art.416 bis cod. pen., sotto diversi profili: in primo luogo perché si tratta di sentenza ancora non irrevocabile, mentre l'unico limite all'autonomia del giudizio di prevenzione è costituito dalla negazione di determinati fatti in sede penale, con pronunce irrevocabili, atteso che, secondo l'indiscussa giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, in sede di verifica della pericolosità del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione, il giudice della prevenzione può utilizzare autonomamente i fatti che hanno formato oggetto di un procedimento penale che non si sia concluso con una sentenza di condanna, a condizione che la decisione assolutoria non abbia negato la sussistenza del fatto che assume rilevanza ai fini del giudizio prognostico (Sez. 5, Sentenza n. 48090, Rv. 277908). Inoltre, con particolare riferimento alla pericolosità qualificata ex art. 4 comma 1 lett. a) D. L.vo n. 159/2011, questa Corte, anche a sezioni unite, ha ripetutamente precisato che il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez. U, Sentenza n. 111 del 30/11/2017 Rv. 271512; cfr. anche Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438, in una fattispecie in cui il prevenuto aveva fornito un contributo continuativo in favore degli associati, curando, in particolare, gli investimenti di fondi di provenienza illecita in operazioni immobiliari di riciclaggio).In coerenza con tale consolidato orientamento giurisprudenziale, pur senza ignorare l'assoluzione, peraltro non irrevocabile, del D'AMORE dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., il provvedimento impugnato ha valorizzato innanzitutto la condanna, nel medesimo giudizio, per la vicenda estorsiva ai danni del Simeone, condotta dal proposto in concorso con altri, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] che, spendendo proprio il nome del D'AMORE, aveva a lungo vessato la persona offesa, imponendogli, quale prezzo per la "protezione" dei suoi cantieri, la cessione diretta dei lavori in subappalto di movimento terra a ditta di fiducia: in particolare, sono state evidenziate alcune conversazioni intercettate dalle quali risultava che il Pedone, sotto le direttive del D'AMORE, imponeva al Simeone la scelta di subappaltatori ai quali affidare i avori e poi corrispondere i pagamenti nonostante l'omessa o difettosa esecuzione degli stessi. Pur a fronte del'esclusione, peraltro con sentenza non irrevocabile, nel giudizio di merito, dell'aggravante della finalità agevolatrice di sodalizio mafioso, nel valorizzare tali elementi la Corte territoriale ha rilevato, comunque, anche il metodo mafioso reso evidente dalle modalità di esecuzione della grave e prolungata estorsione ai danni della ditta appaltatrice, ritenuta un chiaro indice rivelatore del ruolo rivestito dal D'AMORE nel contesto territoriale in cui il clan mafioso del Campeggio manifestava la sua forza intimidatrice. Con dovizia di argomentazioni, desunte anche da altre interc:ettazioni espressamente richiamate, il provvedimento impugnato ha evidenziato anche come lo stretto collegamento del preposto con il sodalizio del Campeggio sia emerso anche da conversazioni nelle quali quest'ultimo si doleva dell'impropria spendita del suo nome di quello del D'AMORE in talune occasioni, oppure riferiva di sue interlocuzioni con il D'AMORE in relazione ad attività finalizzate a condizionare il Comune di Manduria in prossimità delle elezioni del consiglio comunale: da tali elementi la Corte di appello di Lecce, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha desunto che il D'AMORE, una volta riacquistata la libertà nel 2010, ha riannodato una serie di relazioni nel territorio di riferimento, ove a lungo aveva operato sia quale esponente della [OSCURATO:PERSONA], sia nell'ambito del narcotraffico, partecipando ai progetti ed alle dinamiche del sodalizio guidato dal Campeggio, e così confermando l'attualità della pericolosità qualificata anche nei periodi nei quali erano stati effettuati gli investimenti oggettp di confisca. 4. Non possono trovare accoglimento nemmeno le censure can le quali le difese del PALOMBELLA e della DONATELLI contestano la motivazione del provvedimento impugnato per avere questo utilizzato elementi acquisiti nel procedimento ex art. 12 quinques D.L. n. 306/92, in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA] "s.r.l.", contestazione oggetto di intervenuta doppia conforme di assoluzione. Premesso che, per quanto dinanzi esposto, deve ritenersi inammissibile in questa sede ogni doglianza avente ad oggetto asserite contraddittorietà di motivazioni, deve rilevarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione patrimoniali, non può essere disposta la confisca nell'ipotesi di sentenza irrevocabile di assoluzione, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 12 quinquies, D.L. n. 306 del 1992 (conv. in I. n. 356 del 1992), trattandosi di una pronuncia che esclude la fittizietà dell'intestazione e sancisce la sostanziale disponibilità, del bene in capo al titolare apparente (Sez. 1, Sentenza n. 36301 del 03/06/2015, Rv. 264568), ma nessuna violazione di legge può riconoscersi in un provvedimento che utilizzi elementi acquisiti in un procedimento di merito definito con sentenza di assoluzione che, invece, come nel caso in esame, oltre ad essere stata pronunciata ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. peli., per quel che più rileva ancora non è divenuta irrevocabile 5. E' infondato anche il motivo di ricorso volto a contestare la riconducibilità del distributore [OSCURATO:SOCIETA] al preposto D'Amore, atteso che nessuna viclazione di legge, neppure sotto il profilo dell'assenza di motivazione, può riconoscersi a tal riguardo nel provvedimento impugnato. Questo, infatti, alle pagg. 30 e ss., ha ritenuto poco significativo il fatto che l'incarico per la costruzione della stazione di servizio sia stato conferito quando il D'AMORE era detenuto, atteso che, invece, la realizzazione dell'impianto è avvenuta negli anni successivi, quando il predetto era stato scarcerato. Soprattutto, però, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che diversi convergenti elementi indiziari portavano a riconoscere l'effettiva titolarità dell'azienda da parte del preposto, e la sua gestione materiale da parte di [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: il tecnico che si è occupato della realizzazione dell'impianto è un nipote del D'AMORE, e la costante presenza di quest'ultimo presso la stazione di servizio è stata accertata dalle intercettazioni, con connesse localizzazioni satellitari, e da servizi di osservazione della P.G., mentre diverse conversazioni intercettate hanno evidenziato che il Pedone ed il Vinci, così come anche il Campeggio, attribuiscono proprio al preposto la proprietà del distributore, punto di incontro con i predetti. Infine, l'ordinanza impugnata ha rilevato che sul posto è stata riscontrata la costante presenza non già del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], bensì dal fratello di questo, [OSCURATO:PERSONA], soggetto già legato al D'AMORE per via di precedenti trascorsi giudiziari. 6. Le argomentazioni di cui sopra, infine, evidenziano che l'ordinanza impugnata, lungi dall'applicare alcuna presunzione di fittizietà di atti negoziali, ha analiticamente indicato gli elementi positivi acquisiti che hanno indotto, con motivazione tutt'altro che apparente, a riconoscere il carattere fittizio dell'intestazione di cui si tratta: da qui l'infondatezza del qufirarto motivo dei ricorsi del PALOMBELLI e della DONATELLI. 7. Al rigetto dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. , al condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
Decreto Cassazione n. 26033/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris