CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29629/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 9/4/2021, riconosceva il vincolo della continuazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e unificava i reati di cui alle seguenti decisioni: I -sentenza del 25/6/2013 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] definitiva il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, 625ccertato in Marnate il 23/06/2009, con la quale era stata inflitta la pena di anni due di reclusione ed euro 200 di multa; -L -sentenza del 04/11/2014 emessa dal Tribunale di Milano, definitiva il 26/1/2017; per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625,accertato in Inzago il 28/03/2009,e con la quale era stata inflitta la pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa; -)-sentenza del 10/05/2017 emessa dalla Corte d'appello di Milano, definitiva il 27/2/2018, per il delitto di cui agli artt. 56, 628 cod. pen., accertato in Gerenzago il 24/01/2009, e con la quale era stata inflitta la pena di anni uno z mesi cinque di reclusione ed euro 400 di multa. [OSCURATO:PERSONA] a quo riteneva che si trattasse di reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in un contesto territoriale e in un arco temporale, sostanzialmente ristretto, compreso tra gennaio e giugno 2009 e rideterminava la 30. pena in quellanni duelmesi otto di reclusione ed euro 400 di multa. Considerava più grave il reato di cui alla sentenza sub 1 e poneva a base del computo di pena quella di anni due di reclusione ed euro 200 di multa, operando due ulteriori aumenti per le decisioni indicate, aumenti quantificati rispettivamente in mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa e in mesi cinque ed euro 100 di multa, rispettivamente per i reati unificati ex art. 81 cpv. cod. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e deduce la violazione di legge. Nell'operare la nuova determinazione della pena il Giudice aveva fissato quella base richiamando la sola sanzione più grave e aveva operato gli aumenti per la continuazione in ragione dei reati satelliti, senza operare la riduzione per il rito abbreviato, con cui essi erano stati giudicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato per quanto si passa ad esporre e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente all'aumento di pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 4 novembre 2014, definitiva il 26 gennaio 2017. Il ricorso va respinto nel resto. 1.1. Questa Corte, in primo luogo, ha affermato che in tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena, inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (si veda sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Rv. 262888, fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato). Ha, inoltre, affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 - dep. 21/02/2014, Romano, Rv. 259030). Ed ha, ancora, rilevato che il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/05/2009 - dep. 04/06/2009, Rv.244115), soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013 - dep. 29/07/2013, Rv.257000). Il giudice dell'esecuzione, poi, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 - dep. 10/02/2017, Nocerino, Rv. 268735). 1.2. Tanto premesso e passando alla valutazione del caso in esame, va osservato che la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha applicato gli aumenti di pena per i fatti giudicati con le decisioni i cui fatti sono stati unificati per la continuazione, nei termini sopra detti.La decisione, tuttavia, non ha specificato se l'aumento di pena dovesse ritenersi al netto della riduzione per il rito abbreviato, in conformità al consolidato principio di diritto sopra indicato sulla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen. Invero, la conferma degli stessi aumenti di pena, individuati per i reati satellite dal giudice della cognizione, non permette di comprendere se detti aumenti siano stati eseguiti operando una preventiva decurtazione della pena stessa in ragione del rito seguito, avendo l'istante definito il giudizio a suo carico ricorrendo al rito premiale. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano. L'annullamento va, tuttavia, pronunciato limitatamente all'aumento di pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 4 novembre 2014, definitiva il 26 gennaio 2017 e il ricorso va respinto nel resto. Invero, la decisione del 10/5/2017, irrevocabile il 27/2/2018, è relativa a fatti giudicati con il rito ordinario e non si sarebbe dovuta applicare nessuna diminuente processuale per il rito seguito. Al contrario i fatti di cui alla sentenza del 4/11/2014, divenuta irrevocabile il 26/1/2017, sono stati giudicati con il rito abbreviato e in sede di unificazione per la continuazione si sarebbe dovuto indicare se la determinazione della pena, per il reato satellite,includeva o meno la riduzione per la diminuente processuale. Ciò non è possibile intenderlo dalla lettura del provvedimento impugnato con conseguente annullamento parziale della decisione nella parte relativa. Questa Corte ha anche recentemente spiegato che in tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum". (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281617). Questo aspetto non è comprensibile esattamente dalla motivazione del provvedimento impugnato e sulla questione va disposto annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Milano. Quanto alle ulteriori doglianze aventi contenuto analogo il ricorso va respinto, per la sua mancata correlazione agli atti processuali. Emerge da essi, invero, che i fatti di cui alla sentenza del 10/5/2017, irrevocabile il 27/2/2018, sono stati giudicati con rito ordinario e non con abbreviato. Deriva da quanto detto che nessuna esplicitazione si sarebbe dovuta operare sulla quantificazione della pena in ordine alla incidenza della diminuente processuale anzidetta, non applicata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena relativo alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 4 novembre 2014, definitiva il 26/1/2017, e rinvia per nuovo giudizioya la Corte d'appello di Milano. Rigetta nel resto il r