CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11309/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 08/09/2020 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 8 settembre 2020 la Corte di appello di Firenze, decidendo nel giudizio di rinvio disposto con sentenza n. 36356 del 4 luglio 2014 della Sezione 4 della Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza in data 24 maggio 2010 del Tribunale di Perugia, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di reato contrassegnati con i numeri 14, 15 e 16 del capo d'imputazione n. 15), perché, riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, erano da considerarsi estinti per prescrizione. 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato eccepisce la nullità della sentenza per violazione del ne bis in idem, dal momento che, in seguito alla pronuncia di assoluzione per alcuni fatti da parte del GUP del Tribunale di Perugia e della dichiarazione di prescrizione per gli altri fatti da parte della Corte di appello di Firenze, non era residuata alcuna condotta illecita nell'ambito del capo d'imputazione n. 15). Con il secondo contesta la decisione perché aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione di fatti per i quali avrebbe dovuto pronunciarsi l'assoluzione. Contesta gli argomenti usati per sostenere la responsabilità, in particolare l'interpretazione delle intercettazioni. Con il terzo censura il trattamento sanzionatorio che non aveva tenuto conto delle attenuanti generiche già riconosciute dal primo Giudice. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato rispetto al primo motivo, ciò che preclude l'esame del terzo. Il capo d'imputazione n. 15) ascritto all'imputato è stato così formulato: "Delitti di cui agli artt. 110, 81 cpv cp in relazione all'art. 73 c. 1 e 1 bis DPR 309/90 per avere, con più azioni di un medesimo disegno criminoso, ed anche in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri, ricevuto e detenuto a fini di cessione, quantitativi di sostanza stupefacente tipo cocaina ed eroina non precisabili, condotte, queste, tenute costantemente nel sott'indicato periodo temporale e, nello specifico anche con riferimento alle seguenti circostanze: m.8) detenuti kg 1 di cocaina ogni dieci giorni circa (sino al 02.04.2008) fra cui nello specifico: m.10) da un nigeriano rimasto non identificato (in data antecedente e prossima al 12.02.2008) m.12) detenuto un quantitativo di sostanza stupefacente, a mezzo di [OSCURATO:PERSONA] (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) m.14 detenuto un quantitativo di sostanza stupefacente (in data 11.02.2008) nonché ceduto, nello specifico, dette sostanze nelle sottoriportate circostanze a [...]". Sono di seguito indicati da m.1 a m. 6 nonché a m.15 e m. 16 i nomi dei cessionari e le date. Orbene, il Giudice di primo grado ha pronunciato l'assoluzione per i fatti di m. 8), m. 10), m. 12) nonché da m. 1) a m. 6). La Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello di Perugia limitatamente ai punti per cui v'era stata condanna e indicati con m. 14), m. 15) e m. 16). Per questi tre episodi la Corte di appello di Firenze ha pronunciato l'estinzione per prescrizione. Ciò nondimeno ha condannato l'imputato alla pena per una "residua" parte del capo 15 aumentandola per la continuazione con i fatti accertati dalla sentenza del GIP del Tribunale di Perugia in data 25 febbraio 2009, irrevocabile il 16 ottobre 2009, nella misura di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa. Tale statuizione è errata perché dalla lettura del capo d'imputazione non si evince una "residua" parte, al di fuori degli episodi specificamente contrassegnati e preceduti dalla lettera "m", tutti coperti da assoluzione o prescrizione. Infatti, sebbene nel capo d'imputazione si legga "nello specifico anche con riferimento alle seguenti circostanze", non è dato sapere in cosa consista l'"anche". Né tale chiarimento si ricava dalle sentenze di merito o dalla sentenza di legittimità. Pertanto, in adesione al principio della specificità della contestazione, il Collegio propugna un'interpretazione favorevole all'imputato per cui il fatto non sussiste. Consegue a tale statuizione il venir meno non solo della pena, ivi comprese le statuizioni accessorie, irrogata per il capo 15), ma anche dell'aumento per la continuazione, che va sciolta. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla residua condotta contestata al capo 15) perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena Così deciso, il 10 febbra