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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 35292/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38079/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di cura privata [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, Viale G. Mazzini, n. 113; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via F. Corridoni, n. 15; - con troricorrenti - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1989/2018, depositata il 20 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la Casa di cura privata [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, con sette motivi, nei confronti degli eredi, suindicati, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (che resistono con controricorso, illustrato da memoria), nonché di [OSCURATO:PERSONA] (che rimane intimata) per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado di rigetto delle domande di revocatoria e di simulazione proposte con riferimento ad atti ivi meglio specificati; considerato che: è fondata l'eccezione preliminarmente opposta dai controricorrenti di inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto; la sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 20 luglio 2018; non essendo stata la stessa notificata e trattandosi di causa introdotta in primo grado anteriormente al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. per proporre impugnazione era quello annuale, dovendosi far riferimento al testo previgente alle modifiche apportate alla detta norma dall'art. 46, comma 17, legge cit., giusta disposizione transitoria di cui all'art. 58 della stessa legge; il decorso di tale termine ha attraversato due periodi feriali ed è stato pertanto per altrettante volte soggetto alla sospensione di 31 giorni: la prima dal 10 al 31 agosto 2018; la seconda dal 10 al 31 agosto 2019; computate tali sospensioni, il termine predetto di un anno è venuto quindi a scadere il 20 settembre 2019; il ricorso è stato invece proposto, mediante notifica a mezzo p.e.c., molto dopo, in data 4 dicembre 2019, e deve pertanto ritenersi tardivo ed inammissibile, per il giudicato già formatosi sulla sentenza d'appello; si appalesa certamente erronea e priva di pregio la tesi della ricorrente secondo cui la scadenza di detto termine dovrebbe invece datarsi al 5 dicembre 2019; occorre anzitutto rilevare che, per giungere a tale risultato, il ricorso computa ben tre sospensioni del termine, ciascuna nella misura di 46 giorni; l'assunto della triplice sospensione, in nessun modo argomentato dalla ricorrente, è però confutato dal dato, obiettivo ed irrefutabile, che il decorso del termine di un anno può attraversare (e di fatto nella specie ha attraversato) non più di due volte il periodo feriale ed essere pertanto soggetto a non più di due sospensioni; ciò basterebbe a dimostrare l'erroneità della tesi e anche l'irrilevanza dell'altro argomento su cui essa è poggiata (la durata di ciascuna sospensione pari a 46 giorni); ammesso ma non concesso (per quanto appresso sarà detto), che la sospensione vada nel caso in esame commisurata, peraltro entrambe le volte, in 46 giorni, il termine verrebbe, infatti, a scadere il 20 ottobre 2019 ed anche in tale ipotesi, dunque, il ricorso risulterebbe tardivo e inammissibile; mette conto comunque rilevare che, nella specie, non può dubitarsi della applicabilità della sospensione nella ridotta misura di 31 giorni prevista dall'art. 1, comma primo, legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dal comma 1 dell'art. 16, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; l'assunto della ricorrente secondo cui il discrimine temporale tra l'applicabilità della previgente previsione (che fissava la sospensione dal 10 agosto al 15 settembre di ogni anno e quindi in 46 giorni) o di quella nuova (che la fissa invece, come sopra detto, in 31 giorni) — nuova disciplina efficace «a decorrere dall'anno 2015», secondo la disposizione transitoria di cui al comma 3 del citato art. 16 d.l. n. 132 del 2014 — vada riferito alla data di proposizione dell'appello (nella specie anteriore al 10 gennaio 2015) è manifestamente destituito di fondamento; in disparte ogni altra possibile considerazione, infatti, è dirimente il rilievo che, nel caso in esame, si discorre del termine per proporre il ricorso per cassazione non di quello per proporre l'appello; detto ricorso riguarda sentenza depositata nel 2018 ed è stato ovviamente proposto successivamente ad essa e, dunque, ben dopo il 1° gennaio 2015; né si vede alcuna ragione di diritto positivo, né logico- sistematica, per la quale ai fini della durata della sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione occorrerebbe aver riguardo alla data di proposizione dell'appello; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidateuDer ciascuno.' in Euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38079/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di cura privata [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, Viale G. Mazzini, n. 113; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via F. Corridoni, n. 15; - con troricorrenti - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1989/2018, depositata il 20 luglio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Casa di cura privata [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, con sette motivi, nei confronti degli eredi, suindicati, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (che resistono con controricorso, illustrato da memoria), nonché di [OSCURATO:PERSONA] (che rimane intimata) per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado di rigetto delle domande di revocatoria e di simulazione proposte con riferimento ad atti ivi meglio specificati; considerato che: è fondata l'eccezione preliminarmente opposta dai controricorrenti di inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto; la sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 20 luglio 2018; non essendo stata la stessa notificata e trattandosi di causa introdotta in primo grado anteriormente al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. per proporre impugnazione era quello annuale, dovendosi far riferimento al testo previgente alle modifiche apportate alla detta norma dall'art. 46, comma 17, legge cit., giusta disposizione transitoria di cui all'art. 58 della stessa legge; il decorso di tale termine ha attraversato due periodi feriali ed è stato pertanto per altrettante volte soggetto alla sospensione di 31 giorni: la prima dal 10 al 31 agosto 2018; la seconda dal 10 al 31 agosto 2019; computate tali sospensioni, il termine predetto di un anno è venuto quindi a scadere il 20 settembre 2019; il ricorso è stato invece proposto, mediante notifica a mezzo p.e.c., molto dopo, in data 4 dicembre 2019, e deve pertanto ritenersi tardivo ed inammissibile, per il giudicato già formatosi sulla sentenza d'appello; si appalesa certamente erronea e priva di pregio la tesi della ricorrente secondo cui la scadenza di detto termine dovrebbe invece datarsi al 5 dicembre 2019; occorre anzitutto rilevare che, per giungere a tale risultato, il ricorso computa ben tre sospensioni del termine, ciascuna nella misura di 46 giorni; l'assunto della triplice sospensione, in nessun modo argomentato dalla ricorrente, è però confutato dal dato, obiettivo ed irrefutabile, che il decorso del termine di un anno può attraversare (e di fatto nella specie ha attraversato) non più di due volte il periodo feriale ed essere pertanto soggetto a non più di due sospensioni; ciò basterebbe a dimostrare l'erroneità della tesi e anche l'irrilevanza dell'altro argomento su cui essa è poggiata (la durata di ciascuna sospensione pari a 46 giorni); ammesso ma non concesso (per quanto appresso sarà detto), che la sospensione vada nel caso in esame commisurata, peraltro entrambe le volte, in 46 giorni, il termine verrebbe, infatti, a scadere il 20 ottobre 2019 ed anche in tale ipotesi, dunque, il ricorso risulterebbe tardivo e inammissibile; mette conto comunque rilevare che, nella specie, non può dubitarsi della applicabilità della sospensione nella ridotta misura di 31 giorni prevista dall'art. 1, comma primo, legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dal comma 1 dell'art. 16, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; l'assunto della ricorrente secondo cui il discrimine temporale tra l'applicabilità della previgente previsione (che fissava la sospensione dal 10 agosto al 15 settembre di ogni anno e quindi in 46 giorni) o di quella nuova (che la fissa invece, come sopra detto, in 31 giorni) — nuova disciplina efficace «a decorrere dall'anno 2015», secondo la disposizione transitoria di cui al comma 3 del citato art. 16 d.l. n. 132 del 2014 — vada riferito alla data di proposizione dell'appello (nella specie anteriore al 10 gennaio 2015) è manifestamente destituito di fondamento; in disparte ogni altra possibile considerazione, infatti, è dirimente il rilievo che, nel caso in esame, si discorre del termine per proporre il ricorso per cassazione non di quello per proporre l'appello; detto ricorso riguarda sentenza depositata nel 2018 ed è stato ovviamente proposto successivamente ad essa e, dunque, ben dopo il 1° gennaio 2015; né si vede alcuna ragione di diritto positivo, né logico- sistematica, per la quale ai fini della durata della sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione occorrerebbe aver riguardo alla data di proposizione dell'appello; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidateuDer ciascuno.' in Euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri
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