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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 1993

Cassazione n. 38811/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1993 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata; avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di assise di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava quella di primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato e appellata da [OSCURATO:PERSONA], escludendo l'aggravante dei motivi abietti e futili relativamente al reato di omicidio volontario contestatogli.

Confermava, per il resto, le statuizioni di primo grado in ordine alla responsabilità per tale reato e per quelli, unificati per continuazione, di detenzione e porto illegale di un'arma comune da sparo, nonché in ordine alla pena inflitta nella misura di anni venti di reclusione.

All'imputato erano state concesse le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle ritenute aggravanti diverse da quella di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., consistenti nella premeditazione e in quelle di cui agli artt. 61 n. 2 e 112 cod. pen. 2.

Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dalle imputazioni e ritenuta provata dai giudici merito, Cerasuolo partecipò all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] verificatasi a Napoli il 29 marzo 2016.

L'omicidio fu eseguito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri appartenenti al clan di camorra capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], che era il mandante e l'organizzatore del delitto.

Il movente camorristico scaturiva dalle informazioni apprese sulla disponibilità manifestata dalla vittima ad uccidere [OSCURATO:PERSONA].

La condotta partecipativa di Cerasuolo si estrinsecò nell'assicurare il proprio supporto a [OSCURATO:PERSONA] il giorno della commissione nell'agguato, rafforzando al contempo consapevolmente il proposito criminoso di questi e degli altri correi.

Cerasuolo quel giorno si recò a casa di [OSCURATO:PERSONA] intorno alle 07,00, dopo essere stato appositamente avvisato di anticipare l'orario in cui era solito andare a prelevarlo con il proprio motorino, essendo il capo clan privo di patente di guida.

Cerasuolo presenziò nell'immobile ai preparativi dell'agguato, dopo l'arrivo di Torre e in seguito di Cutarrelli.

Da ciò derivò la piena consapevolezza del proprio coinvolgimento nel delitto come già da tempo ideato dai correi.

Quando si passò alla fase esecutiva, egli si mosse con gli altri componenti del commando, per poi svolgere il compito di accompagnare [OSCURATO:PERSONA] con il motorino a casa dell'amante ([OSCURATO:PERSONA]), in modo da consentirgli di allontanarsi prima che l'omicidio fosse eseguito nei pressi della sua abitazione.

Secondo quanto concordato in tale abitazione i killer, dopo l'omicidio, avrebbero dovuto ricongiungersi con [OSCURATO:PERSONA].

Tale ricostruzione è stata ritenuta provata dal contenuto delle conversazioni intercettate nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] fino alla stessa mattina del fatto, nonché dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oltre che da quelle di Torre e di Cutarelli.

La Corte di secondo grado ha disatteso i rilievi difensivi che avevano censurato l'attribuzione a Cerasuolo della posizione di concorrente nell'omicidio, sostenendo che lo stesso quel giorno si sarebbe limitato, come ogni mattina, a prelevare [OSCURATO:PERSONA] per condurlo nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], senza avere alcuna consapevolezza dell'organizzazione e della stessa esecuzione dell'omicidio.

Con riguardo alle ulteriori doglianze dedotte in punto di riconoscimento della premeditazione, la Corte distrettuale ha rilevato che i requisiti di tale aggravante potevano rinvenirsi anche in capo a Cerasuolo, attese le caratteristiche della sua consapevole adesione al proposito criminoso già premeditato dai correi.

La sentenza di appello ha, inoltre, escluso la possibilità di riconoscere l'invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (a causa dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. relativa al numero delle persone), nonché le condizioni per ritenere la prevalenza delle concesse attenuanti generiche e per ridurre la pena irrogata.

3. Propone ricorso per cassazione Cerasuolo, attraverso separati atti sottoscritti dai suoi difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], muovendo le doglianze che di seguito si illustrano nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

4. Il ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi.

4.1. Il primo motivo lamenta violazione degli artt. 587 cod. proc. pen. e 3 Cost., nonché vizi della motivazione, per non essere stati riconosciuti gli effetti estensivi della sentenza della Corte di assise di appello di Napoli resa in data 19 aprile 2018, che, in riforma di quella di primo grado, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dagli stessi fatti per non averli commessi, in forza di motivi riferibili anche alla posizione di Cerasuolo, la cui condanna in primo grado con la stessa sentenza era stata invece dichiarata nulla per difetto di correlazione fra l'accusa e la decisione.

Espone che era stata esclusa la condotta di concorrente di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], rilevandosi che il suo solo presenziare alle riunioni in cui gli altri avevano deliberato e organizzato l'omicidio costituiva una mera connivenza non punibile.

Tale posizione era perfettamente sovrapponibile a quella assunta da Cerasuolo.

Egli, infatti, la mattina dell'omicidio si recò alle ore 07,00 circa nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] solo perché richiestogli da quest'ultimo nella tarda serata del giorno precedente a mezzo di un sms.

Il ricorrente non aveva partecipato alle precedenti riunioni.

Come confermato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nulla sapeva delle ragioni per cui quel giornd era stato anticipato il suo arrivo a casa del capo clan, per prelevarlo come di consueto e condurlo da [OSCURATO:PERSONA].

Cerasuolo non prendeva parte alle discussioni sull'omicidio nell'abitazione avvenute mentre era ivi presente.

L'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dai luoghi prima dei fatti non rientrava nella pianificazione del delitto.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e Torre avevano confermato l'assenza di ogni consapevole contributo di Cerasuolo, di modo che risultava con riguardo alla sua posizione semplicemente quella stessa connivenza non punibile che aveva condotto all'assoluzione di Serino.

4.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 192 e 499 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, in forza di rilievi che censurano le modalità di conduzione da parte del pubblico ministero dell'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 luglio 2016 e il mancato confronto da parte dei giudici di merito con le dichiarazioni, tali da escludere la responsabilità del ricorrente, rese dallo stesso collaboratore sia il 6 luglio 2016 anch'esse davanti al pubblico ministero, sia il 20 marzo 2018 in sede di esame davanti alla Corte di assise di appello di Napoli.

Rileva che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la versione dei fatti rassegnata da [OSCURATO:PERSONA] il 20 luglio 2016, quanto alla posizione assunta da Cerasuolo quella mattina, era frutto, come dimostrato da contenuti dichiarativi riportati, di condizionamenti e suggestioni derivanti dall'irritualità delle domande, pervenendosi così ad esiti dell'assunzione della prova privi di ogni attendibilità e però posti a fondamento della conferma del giudizio in ordine alla colpevolezza.

4.3. Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 192, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., 110 e 575 cod. pen., nonché vizi della motivazione, con riguardo alla ricostruzione della responsabilità del ricorrente quale concorrente nel reato.

Il motivo, oltre a ribadire i rilievi mossi nei precedenti, aggiunge che si è mancato di considerare l'assenza di ogni riferimento alla persona del ricorrente nelle conversazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e Serino intercettate il 29 marzo 2016 e la genericità delle dichiarazioni del primo in data 20 luglio 2016, che comunque ugualmente avevano descritto solo la consueta visita mattutina di Cerasuolo.

La difesa deduce, inoltre, che è stata illogicamente attribuita decisiva rilevanza al solo fatto che Cerasuolo si fosse recato e avesse fatto ingresso quella mattina nell'abitazione [OSCURATO:PERSONA] prima di Cutarelli e Torre, i quali, solo dopo essere usciti dall'appartamento e quando già si trovavano nelle scale dell'immobile, poterono apprendere da [OSCURATO:PERSONA] che il delitto, secondo quanto deciso al momento, sarebbe stato commesso nei pressi dell'abitazione dello stesso.

Da ciò non poteva trarsi alcuna certezza in ordine alla partecipazione al delitto da parte dei Cerasuolo in ragione del ruolo che questi, secondo la sentenza, avrebbe consapevolmente svolto sotto il profilo del concorso materiale o morale.

Il ricorrente neppure compariva in occasione dell'incontro dopo l'omicidio fra i protagonisti dei fatti.

Egli non era al corrente dei piani di depistaggio delle indagini ricollegabili all'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dalla sua abitazione.

Tanto è vero che poi aveva manifestato il proprio stupore quando [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito il fatto.

La sentenza di primo grado in seguito annullata quanto alla posizione di Cerasuolo, pur ricostruendo gli stessi fatti in tutti i dettagli, non aveva individuato circostanze che potessero configurare il concorso di Cerasuolo nell'omicidio.Anche su tali temi non sono intervenute logiche risposte.

A supporto dei rilievi di cui sopra il motivo riporta ancora passaggi delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di Torre in ordine a quanto avvenne quella mattina e fa nuovamente riferimento a specifici contenuti delle conversazioni intercettate, ribadendo che le emergenze considerate non avevano comunque fornito elementi per ritenere che Cerasuolo fosse stato consapevole di agevolare, tramite la condotta di autista posta in essere come sempre quella mattina, l'esecuzione del delitto secondo le strategie che altri avevano inteso autonomamente pianificare.

4.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 577, primo comma n. 3, cod. pen. e vizi della motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, rilevando che la Corte distrettuale, senza rispondere a specifiche doglianze dedotte anche sul punto, ha inteso riferire a Cerasuolo i presupposti di tale aggravante a fronte di indicazioni tutte di segno contrario provenienti dalle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che avevano escluso ogni pregressa conoscenza da parte di Cerasuolo del piano criminoso consistente nell'uccisione di Izzo.

5. Il ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.

5.1. I primi due denunciano violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 110 cod. pen. e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità.

Dopo la ricostruzione dell'iter processuale e il richiamo di alcuni contenuti delle motivazioni di merito e delle doglianze in sede di appello, si riportano passi delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in data 6 luglio 2016, rilevandosi che quanto da lui riferito, che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e Torre (anch'esse in parte testualmente riportate) e che gli esiti delle attività di intercettazione si prestavano a smentire la ricostruzione della consapevole partecipazione al fatto del ricorrente.

Il percorso critico che si espone è il medesimo illustrato dall'altro difensore, ribadendosi che Cerasuolo la sera della pianificazione dell'omicidio non era presente; che tramite un sms [OSCURATO:PERSONA] gli aveva solo comunicato di raggiungere la mattina del fatto la sua abitazione prima del solito; che l'essersi il ricorrente affacciato alla finestra di tale abitazione dopo il suo arrivo aveva suscitato solo la preoccupazione che pregiudicati fossero visti a casa di [OSCURATO:PERSONA] in costanza della sorveglianza speciale; che da quel punto di osservazione neppure poteva scorgersi l'abitazione della vittima; che l'omicidio sarebbe dovuto avvenire secondo i piani nei pressi dell'autostrada; che quella mattina solo lungo le scale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di commetterlo nei pressi della casa della vittima; che pertanto Cerasuolo non poteva essere stato convocato per allontanare [OSCURATO:PERSONA] dalla zona, dovendo egli invece solo accompagnarlo, come di consueto, a casa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore conclude che, omettendo di considerare o travisando tali fondamentali informazioni, si è giunti alla ricostruzione del concorso di Cerasuolo nel reato, in violazione delle regole operanti in materia avuto riguardo in particolare alla distinzione fra l'apporto avente rilevanza causale e la connivenza.

5.2. Il terzo motivo denuncia violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 114 cod. pen., sulla base di rilievi che lamentano l'assenza di ogni idonea spiegazione al riguardo.

6. Con memoria in data 9 marzo 2022, il Procuratore generale, svolgendo osservazioni circa l'infondatezza dei motivi del ricorso, ne ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo del ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] afferma che la decisione definitiva di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dalla stessa imputazione di omicidio dovrebbe estendersi a Cerasuolo, sul presupposto che la sua posizione rispetto alla commissione del delitto dovrebbe essere la stessa di mera connivenza non punibile che ha giustificato la suddetta pronunzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

L'argomentare difensivo al riguardo anticipa alcune delle critiche mosse nel terzo motivo dello stesso atto di ricorso e nei primi due motivi dell'altro atto di ricorso che si oppongono alla ricostruzione rappresentata dalla motivazione della sentenza che delinea la condotta di Cerasuolo in termini di partecipazione attiva.

3. La Corte di secondo grado ha ampiamente illustrato, attraverso un articolato percorso argomentativo rivolto alla confutazione dei motivi di appello, le ragioni per cui ha ritenuto accertata, sulla base di un sicuro compendio probatorio, che la comparsa nei fatti di Cerasuolo non fosse riconducibile a una presenza occasionale e dunque alla posizione di mera connivenza non punibile, ma contribuì consapevolmente alla causazione del delitto, sia realizzando un rafforzamento dell'altrui proposito rimasto condiviso, sia prestandosi a garantirne la riuscita.

3.1. Condizioni, queste, che valgono a configurare il concorso anche nel caso in cui la realizzazione del reato sia stata semplicemente agevolata, cioè che il fatto senza l'apporto suindicato si sarebbe potuto ugualmente commettere, rimanendo infatti rilevante ai fini del concorso già il verificarsi dell'incremento della possibilità della consumazione del reato (Sez. 5, n. 4356,9 del 21/06/2019, imputato P., Rv. 276990 - 01; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268972 - 01; Sez. 6, n. 7621 del 30/10/2014, dep. 2015, Pappalardo, Rv. 262492 - 01).

Come correttamente rilevato dai giudici di appello, il principio appena richiamato tanto più deve trovare applicazione laddove l'intervento di cui sopra provenga da un soggetto consapevolmente chiamato a garantire il suo apporto agli ideatori e •agli esecutori materiali del delitto in ragione dei vincoli criminali di un'associazione mafiosa e dei fini di tale sodalizio in funzione dei quali il fatto stesso è commesso (Sez. 1, n. 7845 del 21/01/2015, Gentile, Rv. 262534 - 01).

3.2. La motivazione della sentenza impugnata, proprio in ragione di ciò, si è soffermata a descrivere il ruolo qualificato assunto nel clan da Cerasuolo e la non occasionale disponibilità dimostrata dallo stesso ai fini dell'esecuzione dei fatti di sangue, richiamando e condividendo la motivazione di altra sentenza definitiva che aveva riconosciuto la colpevolezza di Cerasuolo per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. e per quelli di porto illegale di arma e di tentato omicidio, commessi sempre nel marzo del 2016 al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa.

La Corte distrettuale, sempre a proposito di tale argomento, ha rilevato che conseguentemente Cerasuolo si era guadagno la "profonda stima criminale" di [OSCURATO:PERSONA], venendo infatti da lui indicato, nel corso delle conversazioni intercettate con la moglie, come uno dei quattro appartenenti al clan su cui faceva affidamento.

Come ancora illustrato nella sentenza, le dichiarazioni dei collaboratori avevano per altro verso confermato che Izzi costituiva da diversi mesi un obiettivo della strategia omicida del clan, tanto che se ne era ideata l'uccisione già nel periodo natalizio senza riuscire ad organizzarla per tempo dopo le informazioni apprese sulla sua presenza nel territorio in occasione di altro permesso premio.

3.3. I Giudici di merito, nel ricostruire quanto avvenuto la mattina del delitto, hanno spiegato come le conversazioni intercettate nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], oltre che le prove dichiarative, dimostrino che Cerasuolo già nel momento in cui constatò che con lui erano stati ivi convocati allo stesso orario anche i killer del suo clan Cutarelli e Torre, poté acquisire la piena consapevolezza delle ragioni, legate alla commissione dell'omicidio, per le quali la sera prima il capo dello stesso clan [OSCURATO:PERSONA], gli aveva comunicato, tramite un messaggio telefonico, che quella mattina avrebbe dovuto anticipare l'orario di arrivo nella sua abitazione.

La sentenza, analizzando il contenuto delle conversazioni intercettate e ponendole a confronto con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ha inoltre rappresentato il preciso percorso in forza del quale ha desunto che le successive discussioni nell'immobile fra [OSCURATO:PERSONA] e i killer in ordine alla preparazione e alla consumazione dell'omicidio di Izzi sortivano il chiaro effetto di informare Cerasuolo del piano.

Egli, in tal modo, aveva la sicura conferma delle ragioni della riunione fra gli appartenenti al clan alla base della sua stessa convocazione proprio a quell'ora: la necessità di muoversi da casa di [OSCURATO:PERSONA] nei tempi dovuti per eseguire l'agguato.

I Giudici di merito, al contempo, apprezzando quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], hanno rilevato che era ben presente l'esigenza di eseguire l'omicidio senza fare ricadere i sospetti su di lui, stante che la vittima si sarebbe dovuta muovere quella mattina da un'abitazione sita nello stesso rione in cui si trovava quella di [OSCURATO:PERSONA].

Hanno altresì aggiunto che, secondo quanto rappresentato da alcune frasi dei dialoghi intercettati, era pure avvertita la necessità di agire con tempestività nella prima mattinata, temendosi che Izzi potesse allontanarsi nel frattempo da casa.

Da ciò la funzionalità dell'apporto assicurato da Cerasuolo al fine di permettere l'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] a quell'ora e dunque consentire la buona riuscita di un omicidio della cui preparazione ed esecuzione lo stesso Cerasuolo era ben consapevole quella mattina, rappresentandosi il richiesto contributo, in termini di agevolazione, che si apprestava a fornire in favore dei correi e del suo clan, garantito poi specificatamente facendo da "autista" a [OSCURATO:PERSONA] affinché potesse raggiungere l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA], ove tale capo-clan, come pure concordato, sarebbe stato raggiunto dagli altri, trattandosi del "rifugio" subito dopo il fatto.

Il piano condiviso già all'inizio, cioè, non prevedeva soltanto che [OSCURATO:PERSONA] si vedesse a casa sua a quell'ora con i due killer, ma comportava, allo stesso fine di commettere l'omicidio, la contemporanea convocazione anche di Cerasuolo, posto che altrimenti non vi sarebbe stato ragione di disporre la sera prima l'anticipazione del suo arrivo a casa di [OSCURATO:PERSONA] con un messaggio dal contenuto inequivocabile, ma questi, dopo essersi visto con i killer e congedato da loro, sarebbe rimasto in attesa del successivo arrivo di Cerasuolo al solito orario per andare dalla [OSCURATO:PERSONA].

Tutte evidenze di cui quest'ultimo era perfettamente consapevole, secondo quanto illustrato in sentenza alla stregua del puntuale esame delle risultanze.

I Giudici di merito illustrano ulteriormente come, al momento dalla decisione di passare alla fase esecutiva sempre con la preoccupazione di agire per tempo, intervenne uno spostamento di tutti i componenti del clan convocati quella mattina nella casa di [OSCURATO:PERSONA] e quindi anche di Cerasuolo.

Gli stessi scesero tutti insieme le scale dell'immobile. [OSCURATO:PERSONA], nella circostanza, proprio in ragione delle preoccupazioni di cui sopra, pianificò diversamente l'esecuzione dell'omicidio, comunicando agli altri che l'agguato dovesse avvenire sotto casa della vittima e non più durante il successivo tragitto.

Giunti a piano terra, [OSCURATO:PERSONA] e Cerasuolo si separarono dagli altri due e uscirono dal portone posteriore dello stabile per raggiungere il motoveicolo tramite cui Cerasuolo avrebbe consentito a [OSCURATO:PERSONA] di soddisfare la necessità di allontanarsi dai luoghi e portarsi nella casa di [OSCURATO:PERSONA].

4. Il primo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], al fine di equiparare la posizione di Cerasuolo a quella della Serino, espone rilievi o che non si misurano in alcun modo con la ricostruzione in sede di merito della condotta del primo o che intendono contestarne i passaggi qualificanti attraverso alternativi apprezzamenti delle risultanze che mancano di considerare le risposte ai motivi di appello sugli stessi temi e comunque si oppongono ad esse in termini confutativi.

La difesa, seguendo tale percorso, si sofferma tra l'altro sull'abitudine di Cerasuolo di prelevare a casa lo zio per condurlo dall'amante, sul suo mancato intervento nelle discussioni sull'agguato e sui tempi e i modi della decisione.

Tutto ciò si deduce ignorando sempre l'intero contesto di adesione da parte di Cerasuolo alle finalità criminali del clan in cui è stata collocata non la sua mera presenza in quella casa, ma invece la sua assicurazione, secondo condizioni di disponibilità derivanti dal vincolo associativo, di un preciso contributo alla riuscita del delitto, trattandosi peraltro di quegli stessi intenti associativi che Cerasuolo dava prova di perseguire allora in maniera parimenti cruenta in altre circostanze.

In ragione di ciò, poteva contarsi, già sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso dei correi, sull'incondizionata disponibilità di Cerasuolo nell'esecuzione del piano di uccidere Izzi conosciuto dallo stesso ben prima di garantire, in piena sicurezza, l'allontanamento del capo clan dai luoghi del delitto.

Una ricostruzione del consapevole apporto partecipativo che viene contestata dalla difesa, di volta in volta attribuendo certi significati a singoli elementi rimasti però considerati e motivatamente apprezzati come irrilevanti in sede di merito: la mancata esplicitazione nel messaggio della sera prima di dovere commettere un omicidio; l'assenza di Cerasuolo in occasione delle conversazioni sul fatto in precedenza intercettate; i tempi in cui si palesò l'esigenza del pronto allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] considerando il luogo di commissione dell'agguato.

Con particolare riguardo al tema dell'orario di arrivo di Cerasuolo, le censure si oppongono discorsivamente agli apprezzamenti esposti in proposito nella sentenza (pagg. 23-24) che illustrano come la ragionata lettura delle risultanze dimostri che quella mattina si anticipò appositamente l'arrivo di Cerasuolo, per farlo coincidere con quello dell'appuntamento con Torre e Cutarelli, in modo da potere disporre di un apporto funzionale proprio alla commissione del *delitto.

Inoltre, i rilievi, facendo riferimento alla modifica del piano criminoso comunicata da [OSCURATO:PERSONA] solo per le scale secondo quanto riferito da Torre, giungono a configurare soltanto una più precisa rappresentazione della rilevanza delle funzioni di Cerasuolo al fine di assicurare l'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal rione e di precedere gli altri correi nel luogo in cui rifugiarsi subito dopo l'omicidio.

A tal riguardo la difesa, peraltro, manca del tutto di considerare le appropriate considerazioni svolte nella sentenza (pag. 15) che spiegano come le stesse esigenze di affrettare i tempi dell'agguato e di conseguenza di garantire l'immediato allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal quartiere fossero risultate già prima ben presenti alla luce del tenore di alcune frasi intercettare nella sua abitazione. 9 5)\ Allo stesso modo le censure non si confrontano con tutte le altre motivate e ragionevoli risposte relative alla corretta lettura delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], Torre e [OSCURATO:PERSONA], nonché di taluni dialoghi captati prima e dopo il delitto.

Ne discende l'infondatezza delle doglianze mosse con il motivo di cui trattasi.

5. Il secondo motivo dello stesso atto di ricorso introduce inedite critiche che intendono rappresentare la violazione del divieto di porre domande suggestive contemplato per l'esame dibattimentale, riferendosi però ad interrogatori resi dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] davanti al pubblico ministero la cui utilizzabilità è stata accettata dalla stessa difesa per effetto della richiesta di giudizio abbreviato.

L'intera esposizione dei rilievi in proposito asserisce l'inattendibilità di certe risposte del dichiarante isolandole in modo inappropriato dall'intero contesto in cui sono state fornite e valutate, secondo quanto ampiamente rappresentato nella sentenza, laddove risulta piuttosto la contestazione di quanto autonomamente provato dalle conversazioni intercettate cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato.

Si tratta, dunque, di censure tutte manifestamente infondate.

6. Il terzo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sviluppa ancora gli stessi infondati rilievi mossi con il precedente primo motivo.

In aggiunta, propone la mera rilettura di certe dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in occasione di certe audizioni, per contestare le conclusioni sull'attendibilità del narrato, senza considerare i ragionamenti in sentenza (pagg. 15 e 20) in ordine al significato da attribuire all'intero percorso dichiarativo in rapporto all'acquisizione e alla contestazione delle risultanze costituite dalle conversazioni intercettate.

Si isolano al contempo in chiave solo reinterpretativa spezzoni di dialoghi intercettati, sfuggendo al confronto con i motivati apprezzamenti sull'intera fonte.

Si criticano, altresì, specifiche letture di certe espressioni e condotte di Cerasuolo nella casa di [OSCURATO:PERSONA] che non risultano recepite dai giudici di appello.

Si ribadiscono ancora censure, come quelle concernenti quanto avvenne dopo i fatti e la ricostruzione delle responsabilità nella sentenza divenuta irrevocabile, tutte specificatamente confutate nella sentenza (in particolare pagg. 24, 25, 26).

Per tali ragioni e per quelle già rappresentate esaminando i primi due motivi, tutte le altre conseguenziali critiche svolte nel terzo motivo, al fine di contestare la ricostruzione dei tratti del concorso di Cerasuolo, risultano prive di fondamento.

6. Le stesse conclusioni vanno rassegnate con riguardo ai rilievi in punto di affermazione della responsabilità mossi nel ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], posto che essi poggiano sulle medesime infondate riletture di alcune delle risultanze processuali, ignorando o contrapponendosi al preciso apparato motivazionale che supporta le conclusioni ricostruttive del concorso.

7. Il quarto motivo del ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] muove censure rivolte al riconoscimento dell'aggravante della premeditazione.

7.1. Gli elementi costitutivi di tale aggravante vanno rinvenuti nell'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso, nonché nella ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (Sez.

U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575 - 01).

Detto intervallo temporale può assumere una consistenza minima in astratto non rigidamente quantificabile, dovendo risultare solo idoneo ai fini di cui sopra.

L'aggravante in questione, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, va estesa al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato, qualora lo stesso abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto, l'effettiva consapevolezza dell'altrui premeditazione, manifestandosi in tal caso la stessa intensità del dolo del correo attraverso l'espressione della volontà adesiva al particolare progetto criminoso (Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, D'Angelo, Rv. 262383 - 01; Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro, Rv. 245581-01; Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237866-01).

A queste condizioni non rincorre l'esclusione di cui all'art. 118 cod. pen. della comunicabilità al concorrente delle aggravanti relative all'intensità del dolo.

Tale indirizzo giurisprudenziale è stato adesivamente richiamato anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01(v. pagg. 9 e 10 della motivazione).

Il ricorso cita la sentenza Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri, Rv. 271952 - 01, che seppure espressamente aderisce allo stesso orientamento, fa altresì riferimento alla necessità di riscontrare una distanza di tempo tale da consentire anche per il correo il prevalere dei freni inibitori sul proposito criminoso.

Questa precisazione va condivisa nei termini in cui, mantenendo ferma l'impostazione generale che la stessa pronunzia appena citata afferma di volere recepire, comporta che neppure nella particolare condizione adesiva, in cui viene a trovarsi il concorrente, può farsi a meno di considerare la possibilità di recedere dal proposito e, dunque, la sua fermezza secondo tempi consentiti dal tipo di apporto e seppure esso sia sopraggiunto durante la stessa fase dell'esecuzione.

Ciò vuol dire che in tale ipotesi l'elemento cronologico, che denota la fermezza del proposito in ragione del mancato recesso, va ugualmente apprezzato, considerando però la distanza di tempo fra il momento in cui il correo abbia potuto rendersi conto di fare propria l'intensità del dolo dell'altrui premeditazione e quello in cui lo stesso abbia fornito il proprio contributo, non potendo dunque essere ravvisata la premeditazione in capo al concorrente nel caso in cui detta distanza sia così esigua da non potere comunque consentire forme di ponderazione.

7.2. La sentenza impugnata ha ampiamente illustrato le precise risultanze in grado di dimostrare il verificarsi delle condizioni della premeditazione in capo ai concorrenti del ricorrente, in ragione di intendimenti di soppressione della vittima che rispondevano a fini mafiosi del clan per cui operava lo stesso Cerasuolo.

La motivazione, a proposito del riconoscimento dell'aggravante a carico di quest'ultimo, oltre a richiamare i principi giurisprudenziali di cui sopra, ha di nuovo ricostruito i tempi e i modi in cui la sua consapevole partecipazione al delitto si armonizzò con l'adesione al pregresso progetto, comprendendone Cerasuolo tutti i tratti della premeditazione anche in ragione degli strumenti informativi derivanti dalla sua appartenenza al clan, della risalenza del movente, del chiaro mandato conferito da [OSCURATO:PERSONA], della discussa organizzazione nel momento propizio con la partecipazione di diversi soggetti già preavvisati, della stessa predisposizione di un agguato a tal fine sfruttando le conoscenze apprese sui movimenti della vittima.

Si descrive così un iter della consapevole adesione da parte di Cerasuolo al piano premeditato sviluppatosi dal momento della convocazione a quell'ora e poi attraverso la conoscenza di quanto sopra già all'arrivo nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza, pur rilevando la sufficienza della effettiva consapevolezza in capo a Cerasuolo per la comunicabilità allo stesso della premeditazione, ricostruisce al contempo un intervallo temporale in cui non seguirono, prima che si entrasse in azione con i rispettivi compiti, ripensamenti di Cerasuolo, posto che egli svolse sino alla fine il suo ruolo di supporto per cui era stato convocato dal capo del clan, realizzando così la condotta agevolatrice integrante gli estremi del concorso.

7.3. Le censure mosse nel ricorso non si concentrano specificatamente su tale tema, relativo alla prevalenza del proposito criminoso sui motivi inibitori, ma, oltre a limitarsi a citare le massime di due sentenze, sono indirizzate a contestare l'acquisizione della conoscenza di detto piano da parte di Cerasuolo, opponendosi ancora ai ragionamenti sui tempi e i modi già rappresentati nelle altre parti della motivazione della sentenza, secondo un percorso giustificativo immune da vizi.

La difesa espone in tal modo rilievi meramente rivalutativi che non fanno altro che ribadire alcuni di quelli già esposti nei precedenti motivi, privi di adeguato confronto con le confutazioni intervenute e con l'intera struttura motivazionale.

Anche il motivo di cui trattasi, pertanto, deve essere disatteso.

8. Risultano inammissibili le ulteriori doglianze esposte nell'atto di ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] relative alle circostanze attenuanti.Infatti, il difensore lamenta mancate risposte in ordine alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., senza minimamente considerare le osservazioni nella sentenza che ne hanno escluso l'applicabilità ai sensi del comma secondo di detto articolo, vertendosi nell'ipotesi del concorso nel reato di cinque o più persone prevista dall'art. 112, primo comma n. 1, cod. pen.

Inoltre, la difesa contestando il diniego della prevalenza delle concesse attenuanti generiche, svolge rilievi che, citando genericamente elementi assertivamente favorevoli, non hanno alcuna attitudine a smentire le osser

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1993 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata; avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di assise di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava quella di primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato e appellata da [OSCURATO:PERSONA], escludendo l'aggravante dei motivi abietti e futili relativamente al reato di omicidio volontario contestatogli. Confermava, per il resto, le statuizioni di primo grado in ordine alla responsabilità per tale reato e per quelli, unificati per continuazione, di detenzione e porto illegale di un'arma comune da sparo, nonché in ordine alla pena inflitta nella misura di anni venti di reclusione. All'imputato erano state concesse le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle ritenute aggravanti diverse da quella di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., consistenti nella premeditazione e in quelle di cui agli artt. 61 n. 2 e 112 cod. pen. 2. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dalle imputazioni e ritenuta provata dai giudici merito, Cerasuolo partecipò all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] verificatasi a Napoli il 29 marzo 2016. L'omicidio fu eseguito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri appartenenti al clan di camorra capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], che era il mandante e l'organizzatore del delitto. Il movente camorristico scaturiva dalle informazioni apprese sulla disponibilità manifestata dalla vittima ad uccidere [OSCURATO:PERSONA]. La condotta partecipativa di Cerasuolo si estrinsecò nell'assicurare il proprio supporto a [OSCURATO:PERSONA] il giorno della commissione nell'agguato, rafforzando al contempo consapevolmente il proposito criminoso di questi e degli altri correi. Cerasuolo quel giorno si recò a casa di [OSCURATO:PERSONA] intorno alle 07,00, dopo essere stato appositamente avvisato di anticipare l'orario in cui era solito andare a prelevarlo con il proprio motorino, essendo il capo clan privo di patente di guida. Cerasuolo presenziò nell'immobile ai preparativi dell'agguato, dopo l'arrivo di Torre e in seguito di Cutarrelli. Da ciò derivò la piena consapevolezza del proprio coinvolgimento nel delitto come già da tempo ideato dai correi. Quando si passò alla fase esecutiva, egli si mosse con gli altri componenti del commando, per poi svolgere il compito di accompagnare [OSCURATO:PERSONA] con il motorino a casa dell'amante ([OSCURATO:PERSONA]), in modo da consentirgli di allontanarsi prima che l'omicidio fosse eseguito nei pressi della sua abitazione. Secondo quanto concordato in tale abitazione i killer, dopo l'omicidio, avrebbero dovuto ricongiungersi con [OSCURATO:PERSONA]. Tale ricostruzione è stata ritenuta provata dal contenuto delle conversazioni intercettate nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] fino alla stessa mattina del fatto, nonché dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oltre che da quelle di Torre e di Cutarelli. La Corte di secondo grado ha disatteso i rilievi difensivi che avevano censurato l'attribuzione a Cerasuolo della posizione di concorrente nell'omicidio, sostenendo che lo stesso quel giorno si sarebbe limitato, come ogni mattina, a prelevare [OSCURATO:PERSONA] per condurlo nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], senza avere alcuna consapevolezza dell'organizzazione e della stessa esecuzione dell'omicidio. Con riguardo alle ulteriori doglianze dedotte in punto di riconoscimento della premeditazione, la Corte distrettuale ha rilevato che i requisiti di tale aggravante potevano rinvenirsi anche in capo a Cerasuolo, attese le caratteristiche della sua consapevole adesione al proposito criminoso già premeditato dai correi. La sentenza di appello ha, inoltre, escluso la possibilità di riconoscere l'invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (a causa dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. relativa al numero delle persone), nonché le condizioni per ritenere la prevalenza delle concesse attenuanti generiche e per ridurre la pena irrogata. 3. Propone ricorso per cassazione Cerasuolo, attraverso separati atti sottoscritti dai suoi difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], muovendo le doglianze che di seguito si illustrano nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 4. Il ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi. 4.1. Il primo motivo lamenta violazione degli artt. 587 cod. proc. pen. e 3 Cost., nonché vizi della motivazione, per non essere stati riconosciuti gli effetti estensivi della sentenza della Corte di assise di appello di Napoli resa in data 19 aprile 2018, che, in riforma di quella di primo grado, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dagli stessi fatti per non averli commessi, in forza di motivi riferibili anche alla posizione di Cerasuolo, la cui condanna in primo grado con la stessa sentenza era stata invece dichiarata nulla per difetto di correlazione fra l'accusa e la decisione. Espone che era stata esclusa la condotta di concorrente di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], rilevandosi che il suo solo presenziare alle riunioni in cui gli altri avevano deliberato e organizzato l'omicidio costituiva una mera connivenza non punibile. Tale posizione era perfettamente sovrapponibile a quella assunta da Cerasuolo. Egli, infatti, la mattina dell'omicidio si recò alle ore 07,00 circa nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] solo perché richiestogli da quest'ultimo nella tarda serata del giorno precedente a mezzo di un sms. Il ricorrente non aveva partecipato alle precedenti riunioni. Come confermato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nulla sapeva delle ragioni per cui quel giornd era stato anticipato il suo arrivo a casa del capo clan, per prelevarlo come di consueto e condurlo da [OSCURATO:PERSONA]. Cerasuolo non prendeva parte alle discussioni sull'omicidio nell'abitazione avvenute mentre era ivi presente. L'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dai luoghi prima dei fatti non rientrava nella pianificazione del delitto. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e Torre avevano confermato l'assenza di ogni consapevole contributo di Cerasuolo, di modo che risultava con riguardo alla sua posizione semplicemente quella stessa connivenza non punibile che aveva condotto all'assoluzione di Serino. 4.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 192 e 499 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, in forza di rilievi che censurano le modalità di conduzione da parte del pubblico ministero dell'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 luglio 2016 e il mancato confronto da parte dei giudici di merito con le dichiarazioni, tali da escludere la responsabilità del ricorrente, rese dallo stesso collaboratore sia il 6 luglio 2016 anch'esse davanti al pubblico ministero, sia il 20 marzo 2018 in sede di esame davanti alla Corte di assise di appello di Napoli. Rileva che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la versione dei fatti rassegnata da [OSCURATO:PERSONA] il 20 luglio 2016, quanto alla posizione assunta da Cerasuolo quella mattina, era frutto, come dimostrato da contenuti dichiarativi riportati, di condizionamenti e suggestioni derivanti dall'irritualità delle domande, pervenendosi così ad esiti dell'assunzione della prova privi di ogni attendibilità e però posti a fondamento della conferma del giudizio in ordine alla colpevolezza. 4.3. Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 192, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., 110 e 575 cod. pen., nonché vizi della motivazione, con riguardo alla ricostruzione della responsabilità del ricorrente quale concorrente nel reato. Il motivo, oltre a ribadire i rilievi mossi nei precedenti, aggiunge che si è mancato di considerare l'assenza di ogni riferimento alla persona del ricorrente nelle conversazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e Serino intercettate il 29 marzo 2016 e la genericità delle dichiarazioni del primo in data 20 luglio 2016, che comunque ugualmente avevano descritto solo la consueta visita mattutina di Cerasuolo. La difesa deduce, inoltre, che è stata illogicamente attribuita decisiva rilevanza al solo fatto che Cerasuolo si fosse recato e avesse fatto ingresso quella mattina nell'abitazione [OSCURATO:PERSONA] prima di Cutarelli e Torre, i quali, solo dopo essere usciti dall'appartamento e quando già si trovavano nelle scale dell'immobile, poterono apprendere da [OSCURATO:PERSONA] che il delitto, secondo quanto deciso al momento, sarebbe stato commesso nei pressi dell'abitazione dello stesso. Da ciò non poteva trarsi alcuna certezza in ordine alla partecipazione al delitto da parte dei Cerasuolo in ragione del ruolo che questi, secondo la sentenza, avrebbe consapevolmente svolto sotto il profilo del concorso materiale o morale. Il ricorrente neppure compariva in occasione dell'incontro dopo l'omicidio fra i protagonisti dei fatti. Egli non era al corrente dei piani di depistaggio delle indagini ricollegabili all'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dalla sua abitazione. Tanto è vero che poi aveva manifestato il proprio stupore quando [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito il fatto. La sentenza di primo grado in seguito annullata quanto alla posizione di Cerasuolo, pur ricostruendo gli stessi fatti in tutti i dettagli, non aveva individuato circostanze che potessero configurare il concorso di Cerasuolo nell'omicidio.Anche su tali temi non sono intervenute logiche risposte. A supporto dei rilievi di cui sopra il motivo riporta ancora passaggi delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di Torre in ordine a quanto avvenne quella mattina e fa nuovamente riferimento a specifici contenuti delle conversazioni intercettate, ribadendo che le emergenze considerate non avevano comunque fornito elementi per ritenere che Cerasuolo fosse stato consapevole di agevolare, tramite la condotta di autista posta in essere come sempre quella mattina, l'esecuzione del delitto secondo le strategie che altri avevano inteso autonomamente pianificare. 4.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 577, primo comma n. 3, cod. pen. e vizi della motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, rilevando che la Corte distrettuale, senza rispondere a specifiche doglianze dedotte anche sul punto, ha inteso riferire a Cerasuolo i presupposti di tale aggravante a fronte di indicazioni tutte di segno contrario provenienti dalle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che avevano escluso ogni pregressa conoscenza da parte di Cerasuolo del piano criminoso consistente nell'uccisione di Izzo. 5. Il ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 5.1. I primi due denunciano violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 110 cod. pen. e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità. Dopo la ricostruzione dell'iter processuale e il richiamo di alcuni contenuti delle motivazioni di merito e delle doglianze in sede di appello, si riportano passi delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in data 6 luglio 2016, rilevandosi che quanto da lui riferito, che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e Torre (anch'esse in parte testualmente riportate) e che gli esiti delle attività di intercettazione si prestavano a smentire la ricostruzione della consapevole partecipazione al fatto del ricorrente. Il percorso critico che si espone è il medesimo illustrato dall'altro difensore, ribadendosi che Cerasuolo la sera della pianificazione dell'omicidio non era presente; che tramite un sms [OSCURATO:PERSONA] gli aveva solo comunicato di raggiungere la mattina del fatto la sua abitazione prima del solito; che l'essersi il ricorrente affacciato alla finestra di tale abitazione dopo il suo arrivo aveva suscitato solo la preoccupazione che pregiudicati fossero visti a casa di [OSCURATO:PERSONA] in costanza della sorveglianza speciale; che da quel punto di osservazione neppure poteva scorgersi l'abitazione della vittima; che l'omicidio sarebbe dovuto avvenire secondo i piani nei pressi dell'autostrada; che quella mattina solo lungo le scale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di commetterlo nei pressi della casa della vittima; che pertanto Cerasuolo non poteva essere stato convocato per allontanare [OSCURATO:PERSONA] dalla zona, dovendo egli invece solo accompagnarlo, come di consueto, a casa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore conclude che, omettendo di considerare o travisando tali fondamentali informazioni, si è giunti alla ricostruzione del concorso di Cerasuolo nel reato, in violazione delle regole operanti in materia avuto riguardo in particolare alla distinzione fra l'apporto avente rilevanza causale e la connivenza. 5.2. Il terzo motivo denuncia violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 114 cod. pen., sulla base di rilievi che lamentano l'assenza di ogni idonea spiegazione al riguardo. 6. Con memoria in data 9 marzo 2022, il Procuratore generale, svolgendo osservazioni circa l'infondatezza dei motivi del ricorso, ne ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo del ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] afferma che la decisione definitiva di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dalla stessa imputazione di omicidio dovrebbe estendersi a Cerasuolo, sul presupposto che la sua posizione rispetto alla commissione del delitto dovrebbe essere la stessa di mera connivenza non punibile che ha giustificato la suddetta pronunzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L'argomentare difensivo al riguardo anticipa alcune delle critiche mosse nel terzo motivo dello stesso atto di ricorso e nei primi due motivi dell'altro atto di ricorso che si oppongono alla ricostruzione rappresentata dalla motivazione della sentenza che delinea la condotta di Cerasuolo in termini di partecipazione attiva. 3. La Corte di secondo grado ha ampiamente illustrato, attraverso un articolato percorso argomentativo rivolto alla confutazione dei motivi di appello, le ragioni per cui ha ritenuto accertata, sulla base di un sicuro compendio probatorio, che la comparsa nei fatti di Cerasuolo non fosse riconducibile a una presenza occasionale e dunque alla posizione di mera connivenza non punibile, ma contribuì consapevolmente alla causazione del delitto, sia realizzando un rafforzamento dell'altrui proposito rimasto condiviso, sia prestandosi a garantirne la riuscita. 3.1. Condizioni, queste, che valgono a configurare il concorso anche nel caso in cui la realizzazione del reato sia stata semplicemente agevolata, cioè che il fatto senza l'apporto suindicato si sarebbe potuto ugualmente commettere, rimanendo infatti rilevante ai fini del concorso già il verificarsi dell'incremento della possibilità della consumazione del reato (Sez. 5, n. 4356,9 del 21/06/2019, imputato P., Rv. 276990 - 01; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268972 - 01; Sez. 6, n. 7621 del 30/10/2014, dep. 2015, Pappalardo, Rv. 262492 - 01). Come correttamente rilevato dai giudici di appello, il principio appena richiamato tanto più deve trovare applicazione laddove l'intervento di cui sopra provenga da un soggetto consapevolmente chiamato a garantire il suo apporto agli ideatori e •agli esecutori materiali del delitto in ragione dei vincoli criminali di un'associazione mafiosa e dei fini di tale sodalizio in funzione dei quali il fatto stesso è commesso (Sez. 1, n. 7845 del 21/01/2015, Gentile, Rv. 262534 - 01). 3.2. La motivazione della sentenza impugnata, proprio in ragione di ciò, si è soffermata a descrivere il ruolo qualificato assunto nel clan da Cerasuolo e la non occasionale disponibilità dimostrata dallo stesso ai fini dell'esecuzione dei fatti di sangue, richiamando e condividendo la motivazione di altra sentenza definitiva che aveva riconosciuto la colpevolezza di Cerasuolo per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. e per quelli di porto illegale di arma e di tentato omicidio, commessi sempre nel marzo del 2016 al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa. La Corte distrettuale, sempre a proposito di tale argomento, ha rilevato che conseguentemente Cerasuolo si era guadagno la "profonda stima criminale" di [OSCURATO:PERSONA], venendo infatti da lui indicato, nel corso delle conversazioni intercettate con la moglie, come uno dei quattro appartenenti al clan su cui faceva affidamento. Come ancora illustrato nella sentenza, le dichiarazioni dei collaboratori avevano per altro verso confermato che Izzi costituiva da diversi mesi un obiettivo della strategia omicida del clan, tanto che se ne era ideata l'uccisione già nel periodo natalizio senza riuscire ad organizzarla per tempo dopo le informazioni apprese sulla sua presenza nel territorio in occasione di altro permesso premio. 3.3. I Giudici di merito, nel ricostruire quanto avvenuto la mattina del delitto, hanno spiegato come le conversazioni intercettate nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], oltre che le prove dichiarative, dimostrino che Cerasuolo già nel momento in cui constatò che con lui erano stati ivi convocati allo stesso orario anche i killer del suo clan Cutarelli e Torre, poté acquisire la piena consapevolezza delle ragioni, legate alla commissione dell'omicidio, per le quali la sera prima il capo dello stesso clan [OSCURATO:PERSONA], gli aveva comunicato, tramite un messaggio telefonico, che quella mattina avrebbe dovuto anticipare l'orario di arrivo nella sua abitazione. La sentenza, analizzando il contenuto delle conversazioni intercettate e ponendole a confronto con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ha inoltre rappresentato il preciso percorso in forza del quale ha desunto che le successive discussioni nell'immobile fra [OSCURATO:PERSONA] e i killer in ordine alla preparazione e alla consumazione dell'omicidio di Izzi sortivano il chiaro effetto di informare Cerasuolo del piano. Egli, in tal modo, aveva la sicura conferma delle ragioni della riunione fra gli appartenenti al clan alla base della sua stessa convocazione proprio a quell'ora: la necessità di muoversi da casa di [OSCURATO:PERSONA] nei tempi dovuti per eseguire l'agguato. I Giudici di merito, al contempo, apprezzando quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], hanno rilevato che era ben presente l'esigenza di eseguire l'omicidio senza fare ricadere i sospetti su di lui, stante che la vittima si sarebbe dovuta muovere quella mattina da un'abitazione sita nello stesso rione in cui si trovava quella di [OSCURATO:PERSONA]. Hanno altresì aggiunto che, secondo quanto rappresentato da alcune frasi dei dialoghi intercettati, era pure avvertita la necessità di agire con tempestività nella prima mattinata, temendosi che Izzi potesse allontanarsi nel frattempo da casa. Da ciò la funzionalità dell'apporto assicurato da Cerasuolo al fine di permettere l'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] a quell'ora e dunque consentire la buona riuscita di un omicidio della cui preparazione ed esecuzione lo stesso Cerasuolo era ben consapevole quella mattina, rappresentandosi il richiesto contributo, in termini di agevolazione, che si apprestava a fornire in favore dei correi e del suo clan, garantito poi specificatamente facendo da "autista" a [OSCURATO:PERSONA] affinché potesse raggiungere l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA], ove tale capo-clan, come pure concordato, sarebbe stato raggiunto dagli altri, trattandosi del "rifugio" subito dopo il fatto. Il piano condiviso già all'inizio, cioè, non prevedeva soltanto che [OSCURATO:PERSONA] si vedesse a casa sua a quell'ora con i due killer, ma comportava, allo stesso fine di commettere l'omicidio, la contemporanea convocazione anche di Cerasuolo, posto che altrimenti non vi sarebbe stato ragione di disporre la sera prima l'anticipazione del suo arrivo a casa di [OSCURATO:PERSONA] con un messaggio dal contenuto inequivocabile, ma questi, dopo essersi visto con i killer e congedato da loro, sarebbe rimasto in attesa del successivo arrivo di Cerasuolo al solito orario per andare dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tutte evidenze di cui quest'ultimo era perfettamente consapevole, secondo quanto illustrato in sentenza alla stregua del puntuale esame delle risultanze. I Giudici di merito illustrano ulteriormente come, al momento dalla decisione di passare alla fase esecutiva sempre con la preoccupazione di agire per tempo, intervenne uno spostamento di tutti i componenti del clan convocati quella mattina nella casa di [OSCURATO:PERSONA] e quindi anche di Cerasuolo. Gli stessi scesero tutti insieme le scale dell'immobile. [OSCURATO:PERSONA], nella circostanza, proprio in ragione delle preoccupazioni di cui sopra, pianificò diversamente l'esecuzione dell'omicidio, comunicando agli altri che l'agguato dovesse avvenire sotto casa della vittima e non più durante il successivo tragitto. Giunti a piano terra, [OSCURATO:PERSONA] e Cerasuolo si separarono dagli altri due e uscirono dal portone posteriore dello stabile per raggiungere il motoveicolo tramite cui Cerasuolo avrebbe consentito a [OSCURATO:PERSONA] di soddisfare la necessità di allontanarsi dai luoghi e portarsi nella casa di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il primo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], al fine di equiparare la posizione di Cerasuolo a quella della Serino, espone rilievi o che non si misurano in alcun modo con la ricostruzione in sede di merito della condotta del primo o che intendono contestarne i passaggi qualificanti attraverso alternativi apprezzamenti delle risultanze che mancano di considerare le risposte ai motivi di appello sugli stessi temi e comunque si oppongono ad esse in termini confutativi. La difesa, seguendo tale percorso, si sofferma tra l'altro sull'abitudine di Cerasuolo di prelevare a casa lo zio per condurlo dall'amante, sul suo mancato intervento nelle discussioni sull'agguato e sui tempi e i modi della decisione. Tutto ciò si deduce ignorando sempre l'intero contesto di adesione da parte di Cerasuolo alle finalità criminali del clan in cui è stata collocata non la sua mera presenza in quella casa, ma invece la sua assicurazione, secondo condizioni di disponibilità derivanti dal vincolo associativo, di un preciso contributo alla riuscita del delitto, trattandosi peraltro di quegli stessi intenti associativi che Cerasuolo dava prova di perseguire allora in maniera parimenti cruenta in altre circostanze. In ragione di ciò, poteva contarsi, già sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso dei correi, sull'incondizionata disponibilità di Cerasuolo nell'esecuzione del piano di uccidere Izzi conosciuto dallo stesso ben prima di garantire, in piena sicurezza, l'allontanamento del capo clan dai luoghi del delitto. Una ricostruzione del consapevole apporto partecipativo che viene contestata dalla difesa, di volta in volta attribuendo certi significati a singoli elementi rimasti però considerati e motivatamente apprezzati come irrilevanti in sede di merito: la mancata esplicitazione nel messaggio della sera prima di dovere commettere un omicidio; l'assenza di Cerasuolo in occasione delle conversazioni sul fatto in precedenza intercettate; i tempi in cui si palesò l'esigenza del pronto allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] considerando il luogo di commissione dell'agguato. Con particolare riguardo al tema dell'orario di arrivo di Cerasuolo, le censure si oppongono discorsivamente agli apprezzamenti esposti in proposito nella sentenza (pagg. 23-24) che illustrano come la ragionata lettura delle risultanze dimostri che quella mattina si anticipò appositamente l'arrivo di Cerasuolo, per farlo coincidere con quello dell'appuntamento con Torre e Cutarelli, in modo da potere disporre di un apporto funzionale proprio alla commissione del *delitto. Inoltre, i rilievi, facendo riferimento alla modifica del piano criminoso comunicata da [OSCURATO:PERSONA] solo per le scale secondo quanto riferito da Torre, giungono a configurare soltanto una più precisa rappresentazione della rilevanza delle funzioni di Cerasuolo al fine di assicurare l'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal rione e di precedere gli altri correi nel luogo in cui rifugiarsi subito dopo l'omicidio. A tal riguardo la difesa, peraltro, manca del tutto di considerare le appropriate considerazioni svolte nella sentenza (pag. 15) che spiegano come le stesse esigenze di affrettare i tempi dell'agguato e di conseguenza di garantire l'immediato allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal quartiere fossero risultate già prima ben presenti alla luce del tenore di alcune frasi intercettare nella sua abitazione. 9 5)\ Allo stesso modo le censure non si confrontano con tutte le altre motivate e ragionevoli risposte relative alla corretta lettura delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], Torre e [OSCURATO:PERSONA], nonché di taluni dialoghi captati prima e dopo il delitto. Ne discende l'infondatezza delle doglianze mosse con il motivo di cui trattasi. 5. Il secondo motivo dello stesso atto di ricorso introduce inedite critiche che intendono rappresentare la violazione del divieto di porre domande suggestive contemplato per l'esame dibattimentale, riferendosi però ad interrogatori resi dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] davanti al pubblico ministero la cui utilizzabilità è stata accettata dalla stessa difesa per effetto della richiesta di giudizio abbreviato. L'intera esposizione dei rilievi in proposito asserisce l'inattendibilità di certe risposte del dichiarante isolandole in modo inappropriato dall'intero contesto in cui sono state fornite e valutate, secondo quanto ampiamente rappresentato nella sentenza, laddove risulta piuttosto la contestazione di quanto autonomamente provato dalle conversazioni intercettate cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato. Si tratta, dunque, di censure tutte manifestamente infondate. 6. Il terzo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sviluppa ancora gli stessi infondati rilievi mossi con il precedente primo motivo. In aggiunta, propone la mera rilettura di certe dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in occasione di certe audizioni, per contestare le conclusioni sull'attendibilità del narrato, senza considerare i ragionamenti in sentenza (pagg. 15 e 20) in ordine al significato da attribuire all'intero percorso dichiarativo in rapporto all'acquisizione e alla contestazione delle risultanze costituite dalle conversazioni intercettate. Si isolano al contempo in chiave solo reinterpretativa spezzoni di dialoghi intercettati, sfuggendo al confronto con i motivati apprezzamenti sull'intera fonte. Si criticano, altresì, specifiche letture di certe espressioni e condotte di Cerasuolo nella casa di [OSCURATO:PERSONA] che non risultano recepite dai giudici di appello. Si ribadiscono ancora censure, come quelle concernenti quanto avvenne dopo i fatti e la ricostruzione delle responsabilità nella sentenza divenuta irrevocabile, tutte specificatamente confutate nella sentenza (in particolare pagg. 24, 25, 26). Per tali ragioni e per quelle già rappresentate esaminando i primi due motivi, tutte le altre conseguenziali critiche svolte nel terzo motivo, al fine di contestare la ricostruzione dei tratti del concorso di Cerasuolo, risultano prive di fondamento. 6. Le stesse conclusioni vanno rassegnate con riguardo ai rilievi in punto di affermazione della responsabilità mossi nel ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], posto che essi poggiano sulle medesime infondate riletture di alcune delle risultanze processuali, ignorando o contrapponendosi al preciso apparato motivazionale che supporta le conclusioni ricostruttive del concorso. 7. Il quarto motivo del ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] muove censure rivolte al riconoscimento dell'aggravante della premeditazione. 7.1. Gli elementi costitutivi di tale aggravante vanno rinvenuti nell'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso, nonché nella ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575 - 01). Detto intervallo temporale può assumere una consistenza minima in astratto non rigidamente quantificabile, dovendo risultare solo idoneo ai fini di cui sopra. L'aggravante in questione, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, va estesa al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato, qualora lo stesso abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto, l'effettiva consapevolezza dell'altrui premeditazione, manifestandosi in tal caso la stessa intensità del dolo del correo attraverso l'espressione della volontà adesiva al particolare progetto criminoso (Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, D'Angelo, Rv. 262383 - 01; Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro, Rv. 245581-01; Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237866-01). A queste condizioni non rincorre l'esclusione di cui all'art. 118 cod. pen. della comunicabilità al concorrente delle aggravanti relative all'intensità del dolo. Tale indirizzo giurisprudenziale è stato adesivamente richiamato anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01(v. pagg. 9 e 10 della motivazione). Il ricorso cita la sentenza Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri, Rv. 271952 - 01, che seppure espressamente aderisce allo stesso orientamento, fa altresì riferimento alla necessità di riscontrare una distanza di tempo tale da consentire anche per il correo il prevalere dei freni inibitori sul proposito criminoso. Questa precisazione va condivisa nei termini in cui, mantenendo ferma l'impostazione generale che la stessa pronunzia appena citata afferma di volere recepire, comporta che neppure nella particolare condizione adesiva, in cui viene a trovarsi il concorrente, può farsi a meno di considerare la possibilità di recedere dal proposito e, dunque, la sua fermezza secondo tempi consentiti dal tipo di apporto e seppure esso sia sopraggiunto durante la stessa fase dell'esecuzione. Ciò vuol dire che in tale ipotesi l'elemento cronologico, che denota la fermezza del proposito in ragione del mancato recesso, va ugualmente apprezzato, considerando però la distanza di tempo fra il momento in cui il correo abbia potuto rendersi conto di fare propria l'intensità del dolo dell'altrui premeditazione e quello in cui lo stesso abbia fornito il proprio contributo, non potendo dunque essere ravvisata la premeditazione in capo al concorrente nel caso in cui detta distanza sia così esigua da non potere comunque consentire forme di ponderazione. 7.2. La sentenza impugnata ha ampiamente illustrato le precise risultanze in grado di dimostrare il verificarsi delle condizioni della premeditazione in capo ai concorrenti del ricorrente, in ragione di intendimenti di soppressione della vittima che rispondevano a fini mafiosi del clan per cui operava lo stesso Cerasuolo. La motivazione, a proposito del riconoscimento dell'aggravante a carico di quest'ultimo, oltre a richiamare i principi giurisprudenziali di cui sopra, ha di nuovo ricostruito i tempi e i modi in cui la sua consapevole partecipazione al delitto si armonizzò con l'adesione al pregresso progetto, comprendendone Cerasuolo tutti i tratti della premeditazione anche in ragione degli strumenti informativi derivanti dalla sua appartenenza al clan, della risalenza del movente, del chiaro mandato conferito da [OSCURATO:PERSONA], della discussa organizzazione nel momento propizio con la partecipazione di diversi soggetti già preavvisati, della stessa predisposizione di un agguato a tal fine sfruttando le conoscenze apprese sui movimenti della vittima. Si descrive così un iter della consapevole adesione da parte di Cerasuolo al piano premeditato sviluppatosi dal momento della convocazione a quell'ora e poi attraverso la conoscenza di quanto sopra già all'arrivo nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza, pur rilevando la sufficienza della effettiva consapevolezza in capo a Cerasuolo per la comunicabilità allo stesso della premeditazione, ricostruisce al contempo un intervallo temporale in cui non seguirono, prima che si entrasse in azione con i rispettivi compiti, ripensamenti di Cerasuolo, posto che egli svolse sino alla fine il suo ruolo di supporto per cui era stato convocato dal capo del clan, realizzando così la condotta agevolatrice integrante gli estremi del concorso. 7.3. Le censure mosse nel ricorso non si concentrano specificatamente su tale tema, relativo alla prevalenza del proposito criminoso sui motivi inibitori, ma, oltre a limitarsi a citare le massime di due sentenze, sono indirizzate a contestare l'acquisizione della conoscenza di detto piano da parte di Cerasuolo, opponendosi ancora ai ragionamenti sui tempi e i modi già rappresentati nelle altre parti della motivazione della sentenza, secondo un percorso giustificativo immune da vizi. La difesa espone in tal modo rilievi meramente rivalutativi che non fanno altro che ribadire alcuni di quelli già esposti nei precedenti motivi, privi di adeguato confronto con le confutazioni intervenute e con l'intera struttura motivazionale. Anche il motivo di cui trattasi, pertanto, deve essere disatteso. 8. Risultano inammissibili le ulteriori doglianze esposte nell'atto di ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] relative alle circostanze attenuanti.Infatti, il difensore lamenta mancate risposte in ordine alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., senza minimamente considerare le osservazioni nella sentenza che ne hanno escluso l'applicabilità ai sensi del comma secondo di detto articolo, vertendosi nell'ipotesi del concorso nel reato di cinque o più persone prevista dall'art. 112, primo comma n. 1, cod. pen. Inoltre, la difesa contestando il diniego della prevalenza delle concesse attenuanti generiche, svolge rilievi che, citando genericamente elementi assertivamente favorevoli, non hanno alcuna attitudine a smentire le osser
Sentenza Cassazione n. 38811/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris