CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 31157/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03A4AR2 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteSiirral le conclusioni del PG J [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03A4AR2), intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. A ragione della decisione - pur dando atto che si trattava di condotte parzialmente omogenee, riguardanti più violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - osservava che le condotte erano state commesse a distanza di ben due anni e sei mesi l'una dall'altra, reputando che i reati giudicati fossero piuttosto espressione di una scelta di vita e, comunque, il frutto di un generico programma di attività delittuosa. 2. Ricorre per cassazione Gueye, a mezzo del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], e - con un unico motivo - lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con riferimento alle sentenze per le quali la difesa aveva, infine, svolto istanza. Deduce di avere, in occasione dell'udienza dinanzi al Giudice dell'esecuzione, indicato a verbale (allegato al ricorso ai fini della sua autosufficienza) che l'originaria istanza doveva intendersi limitata alle sentenza relative a fatti commessi in Torino, trascurando invece i fatti commessi a Genova. Il Tribunale, invertendo i due gruppi di sentenze, avrebbe invece reso la motivazione unicamente per i fatti - effettivamente distanti nel tempo - con riferimento ai quali il condannato aveva rinunciato all'istanza, omettendo di valutare sui quelli oggetto delle sentenze per le quali si ribadiva la richiesta di applicazione della continuazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], è intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 15 marzo 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve rilevarsi che il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la requisitoria in data 15 marzo 2024, oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente all'udienza camerale, previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di funzionalità e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie fino al quinto giorno antecedente, l'intervento della Pubblica accusa deve considerarsi tardivo e delle relative conclusioni non deve tenersi conto in questa sede. 2. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di cui appresso. 3. Com'è reso evidente dalla lettura del verbale di udienza in data 20 settembre 2023, allegato al ricorso ai fini della sua autosufficienza, la difesa ha limitato l'ampiezza dell'originaria istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai «soli fatti avvenuti nel Circondario di Torino» e, dunque, a quelli giudicati con le sentenze di cui ai numeri 1., 4. e 5. del provvedimento del Giudice dell'esecuzione. Questi, invece, dopo avere premesso che la difesa aveva limitato l'istanza ai fatti commessi a Genova, prendeva in considerazione le sentenze di cui ai n. 2. e 3. del provvedimento stesso, omettendo completamente di pronunciarsi su quanto richiesto dal condannato, in violazione dell'obbligo di motivare le ordinanze previsto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Tale vizio impone, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per n