Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 luglio 2026

Cassazione n. 23365/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

vocato [OSCURATO:PERSONA].-RICORRENTE-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-CONTRORICORRENTE-avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Bari n. 1081/2023, depositatail 11/01/2024.Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAldo Ceniccola, che ha chiesto di respingere il ricorso.Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA].1.

La notaia [OSCURATO:PERSONA] è stata sottoposta a procedimentodisciplinare per aver: a) svolto prestazioni presso terzi in violazione deldovere di imparzialità della prestazione e quindi dell'art. 31 comma 3, lett.Numero registro generale 6954/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 23365/2026Data pubblicazione 16/07/2026f) codice deontologico dei notai; b) aperto un ufficio secondario nel territoriodel distretto di Corte di appello in cui si trova la sede notarile, in violazionedegli artt. 26 capoverso l. not. n. 89/1913 e 10 cod. deont.; c) tenutosistematici comportamenti frettolosi o compiacenti, in violazione degli artt.147 comma 1, lett. b) e 61 LN, 14 comma 1 lett. b) cod. deont.; d)compromesso il decoro e prestigio notarile, in violazione dell'art. 147comma 1, lettera a) l. not.; e) destinato i locali inidonei a ufficio secondarioin Bari.Con decisione del 12/09/2018, la Coredi di Bari ha ritenuto infondate tuttele contestazioni; la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Bariche, con ordinanza del 9 ottobre 2019, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] della violazione dell’art. 147, comma 1, lett. a) della leggenotarile, irrogando la sanzione della censura per aver: a) redatto unadelibera assembleare di una s.r.l. di aumento di capitale da liberarsi indenaro, priva della menzione dell’avvenuto versamento del 25% del capitalesottoscritto e per aver proceduto all’iscrizione della delibera nel registrodelle imprese senza l’attestazione degli amministratori circa l’avvenutoversamento delle somme dovute dai sottoscrittori dell’aumento; b) redattoun atto di acquisto di quote di partecipazione di società consortile da partedel Politecnico di Bari con intervento del Rettore, in mancanza di appositadelibera di autorizzazione del Consiglio di amministrazione e senza alcunrichiamo nell'atto ad eventuali ragioni di urgenza che giustificassero lamancanza di tale previa autorizzazione.La pronuncia è stata cassata con sentenza n. 9627 dell’11 aprile 2023 cheha accolto il quarto motivo, riguardante la contestazione sub b), e harinviato alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, il riesamedelle restanti questioni, dichiarate assorbite.Riassunto il giudizio dal Consiglio Notarile di Bari, la Corte distrettuale, conordinanza dell’11 gennaio 2024, ha nuovamente escluso la responsabilitàdisciplinare della notaia e ha compensato le spese processuali.Numero registro generale 6954/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 23365/2026Data pubblicazione 16/07/2026Il giudice di rinvio ha affermato che l’aumento del capitale si perfeziona conil consenso dei sottoscrittori e che il mancato versamento del 25% nonincide sulla validità ed efficacia della delibera; ha ritenuto che il notaio nonfosse tenuto a rifiutare l’iscrizione nel registro delle imprese e che avesseanche dato atto, sia pure implicitamente, del mancato versamento del 25%dell’aumento, poiché il verbale precisava che le somme sarebbero statecorrisposte dai soci a semplice richiesta degli amministratori; ha negato cheil mancato utilizzo di una determinata formula redazionale, conforme allaprassi notarile, integrasse una mera imprecisione non idonea a ledere ildecoro e il prestigio della categoria professionale ai sensi dell’art. 147 dellalegge notarile.Per la cassazione della sentenza il Consiglio Notarile di Bari ha propostoricorso affidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte primadell’adunanza camerale.Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324c.p.c., sostenendo che il carattere decettivo della delibera era statodefinitivamente accertato nel giudizio di reclamo con statuizione nonoggetto di censura in sede di legittimità e che vincolava anche il giudice delrinvio, cui era precluso un nuovo esame della questione.Il motivo è infondato.Con il secondo motivo del precedente ricorso in cassazione la resistenteaveva denunciato la nullità dell'ordinanza per vizio di motivazione ex art.111 comma 6 Cost., 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. sulla “decettività”della pubblicazione della delibera di aumento di capitale senza attestazionecirca il versamento del prezzo da parte di terzi sottoscrittori e con il terzomotivo aveva lamentato l’omesso esame del fatto decisivo costituitoNumero registro generale 6954/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 23365/2026Data pubblicazione 16/07/2026dall’annotazione a verbale che il 25% dell’aumento sarebbe stato versato asemplice richiesta degli amministratori, questioni dichiarate assorbite e ilcui esame era stato rimesso al giudice di rinvio con ordinanza di questaCorte n. 9627/2023.In ogni caso, la contestazione dell’illegittimità della pronuncia di appellonella parte in cui aveva dichiarato la notaia responsabile della violazioneaveva rimesso in discussione l’intera statuizione, non essendo intervenutoalcun giudicato sulla sola decettività della delibera.Il giudicato interno può fondarsi solo su un capo della sentenza totalmenteautonomo, che integri una statuizione autosufficiente, e non su singoleaffermazioni della pronuncia collegate alle altre in quanto vertenti sullamedesima questione.

Come questa Corte ha già affermato, infatti, lamancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenzapuò dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stessesiano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi diquestioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia,integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si trattidi mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessaridi fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico delladecisione (Cass., n. 27246/2024; Cass., n. 40276/2020).La nozione di "parte della sentenza", alla quale fa riferimento l'art. 329,comma secondo, c.p.c., dettato in tema di acquiescenza implicita e cui siricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le"statuizioni minime", costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto,suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito dellacontroversia.

Quindi, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possaessere oggetto di singolo motivo di appello, l'impugnazione motivata anchein ordine ad uno solo di essi consente – e impone - di riesaminare l'interastatuizione (Cass., n. 12202/2017; Cass., n. 24738/2018) ed espandenuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla ancheNumero registro generale 6954/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 23365/2026Data pubblicazione 16/07/2026relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizioneimpugnata, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita,dal motivo di gravame (Cass. n. 9202/2018; Cass. n. 8604/2017; Cass., n.1377/2016).2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.,lamentando che la Corte di rinvio abbia esaminato d’ufficio la naturaconsensuale dell’aumento di capitale e la rilevanza disciplinare dellemodalità redazionali del verbale, in assenza di domanda o di eccezioni diparte.

Così operando, la Corte territoriale avrebbe pronunciato su una causapetendi diversa da quella dedotta, violando il principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato, avendo alterato gli elementi identificativi delladomanda ed introdotto fatti e questioni estranei al contraddittorio.Il motivo è infondato.La Corte di merito si è limitata ad esporre le ragioni in diritto in base allequali ha ritenuto insussistenti la nullità della delibera e un vulnusall’affidamento dei terzi riguardo alla validità dell’aumento di capitale, inottemperanza al compito demandato al giudice di rinvio dalla sentenza diquesta Corte.Con il terzo motivo del precedente ricorso, dichiarato assorbito, la resistenteaveva sostenuto che a pag. 3 della delibera di aumento di capitale era statopreannunciato il futuro versamento del 25% dell’aumento sottoscritto conl’annotazione “dette somme saranno versate nelle casse sociali a semplicerichiesta dell'organo amministrativo”, annotazione che – a suo parere – eradisciplinare, lamentando che tale profilo non era stato esaminato dal giudicedel reclamo, pur sostanziando un fatto decisivo, oggetto di dibattitoprocessuale.Le questioni esaminate rientravano a pieno titolo nel tema decidendiveicolato con i motivi di reclamo e poi in cassazione, occorrendo stabilire lasussistenza e l’effettiva rilevanza della pretesa illegittimità dell’atto perNumero registro generale 6954/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 23365/2026Data pubblicazione 16/07/2026accertare se la notaia fosse effettivamente incorsa nella violazione e se talecondotta fosse idonea a pregiudicare il buon nome della classe notarile aisensi dell’art. 147, lettera a) della legge notarile.Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre, per contro, quando ilgiudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri glielementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatticostitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quellorichiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vitadiverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass., n. 9002/2018; Cass.,n. 8048/2019).La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatoriguarda l'ambito oggettivo della pronuncia, non le ragioni di diritto e difatto assunte a sostegno della decisione (Cass., n. 1616/2021).3.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2481-bis c.c.,147, comma 1, lett. a), della legge notarile e 14 del codice deontologico.Sostiene il Consiglio ricorrente che la disposizione dell’art. 2481-bis c.c.impone, quale condizione per la sottoscrizione dell’aumento di capitalemediante conferimento in denaro, il versamento immediato di una quotaminima e che tale condizione non può ritenersi soddisfatta mediante unamera promessa di versamento futuro, subordinata alla richiesta dell’organoamministrativo.Assume che il notaio è investito di un controllo di legalità sugli atti societari,che implica la verifica del rispetto delle condizioni stabilite dalla legge primadella loro iscrizione nel registro delle imprese, la cui omissione dà luogo aduna grave violazione dei doveri professionali; che la funzione notarile,specie in ambito societario, è diretta a garantire la certezza dei traffici el’affidamento dei terzi, lesi dalla diffusione di informazioni inesatte ofuorvianti nel registro delle imprese.La descritta modalità di redazione dell’atto non poteva essere derubricata amera imprecisione e inoltre, a parere del Consiglio ricorrente, anche unaNumero registro generale 6954/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 23365/2026Data pubblicazione 16/07/2026singola violazione degli obblighi deontologici o un’imprecisionenell’espletamento delle funzioni notarili integra l’illecito disciplinare di cuiall’art. 147 della legge notarile, la cui sussistenza non è condizionato dallavalidità formale degli atti rogati.Evidenzia, infine, che il richiamo alla prassi notarile contenuta nella richiestadi applicazione della sanzione era volto solo a porre in risalto la difformitàdella condotta rispetto agli standard professionali, non a fondareautonomamente la responsabilità della ricorrente.Il motivo è infondato.La sentenza ha spiegato che la validità ed efficacia dell’aumento di capitalenon sono subordinate al versamento del 25% dell’aumento di capitale.Già con riferimento alla disciplina societaria in vigore prima delle modificheadottate con d.lgs. 5/2003, questa Corte ha affermato che il negozio disottoscrizione dell'aumento di capitale di una società ha naturaconsensuale, non reale, e si perfeziona con il concorso della volontà dellasocietà (manifestata attraverso la delibera assembleare) e dei soci(espressa con la sottoscrizione dell’aumento stesso).Il versamento delle somme è invece oggetto di un'obbligazione derivantedal contratto il cui adempimento può essere immediatamente preteso dagliamministratori (art. 2334, comma 2 c.c.; v.

Cass., n. 611/1996 in tema disocietà per azioni nel regime anteriore al d.lgs. 5/2003; Cass., n.5190/2000).

La mora del socio consente il recupero forzoso delle somme ola vendita della quota ai sensi dell’art. 2466 c.c. anche nelle ipotesi diaumento di capitale (Cass., n. 1185/2020).Anche per le società a responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per ilsocio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione divolontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovocapitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall'avere egli concorsoo meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento.Numero registro generale 6954/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 23365/2026Data pubblicazione 16/07/2026La sottoscrizione è, dunque, riconducibile ad un atto di natura negoziale eprecisamente a un contratto consensuale (Cass., n. 19813/2001; Cass., n.22016/2007; Cass., n. 18913/2009).Le descritte soluzioni interpretative restano valide anche nel nuovo regimedella s.r.l., modificato dalla riforma del diritto societario (d.lgs. 5/2003).L’art. 2481-bis c.c. ricalca in parte qua l’originaria previsione dell’art. 2439c.c., dettato in tema di società per azioni, applicabile alle s.r.l. in virtù delrinvio contenuto nell’art. 2495 c.c. in tema di aumento di capitale.La norma pone a carico del socio l’obbligo di versamento «all’atto dellasottoscrizione», attribuendo carattere di immediata esigibilità delpagamento su richiesta degli amministratori, cui compete il compito, e larelativa responsabilità, di richiedere il versamento; è esclusa ognidiscrezionalità degli amministratori quanto al tempo in cui la solutio deveessere pretesa (cfr. in tal senso già Cass., n. 611/1996).Il pagamento della percentuale prevista attualmente dall’art. 2481-bis cit.,in misura pari al 25% dell’aumento sottoscritto, non impedisce l’iscrizionedella delibera nel registro delle imprese.

La previsione dell’ultimo commadell’art. 2481-bis c.c., secondo cui nei trenta giorni dall'avvenutasottoscrizione occorre depositare per l'iscrizione nel registro delle impreseun'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito, richiede che gliamministratori attestino e diano conto dell’importo dell’aumento di capitalesottoscritto, non dell’effettivo versamento della percentuale dell’aumentogravante sui sottoscrittori (fatta salva l’ipotesi della società a socio unico),coerentemente con la natura consensuale dell’operazione e con la necessitàdi rendere noto, tramite l’iscrizione, l’ammontare del capitale sociale aseguito dell’aumento.E’ infondato ritenere che solo l’effettivo pagamento soddisfi un interesseinderogabile dei terzi alla serietà della sottoscrizione o l’esigenza di fornirealla società i mezzi minimi per operare, posto che il debito da conferimentopuò essere estinto per compensazione con un credito del sottoscrittoreNumero registro generale 6954/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 23365/2026Data pubblicazione 16/07/2026(senza afflusso di liquidità nelle casse sociali: Cass., n. 6711/2009; Cass.,n. 3946/2018).L’art. 2481-bis, al quarto comma, secondo periodo, nel rinviare alleprevisioni dell’art. 2464 c.c., consente, inoltre, che il pagamento siasostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussionebancaria a garanzia del credito della società, a conferma della serietàdell’impegno del sottoscrittore.Come evidenziato dalla Corte di merito, la delibera non conteneva alcunaomissione, avendo il notaio dato atto che il versamento sarebbe avvenutoa semplice richiesta degli amministratori, così presupponendo che l’importonon fosse stato già versato e che fosse immediatamente esigibile, comestabilito dall’art. 2481 bis c.c..In definitiva, il giudizio di irrilevanza disciplinare della condotta del notaioespresso sia da parte della Coredi che dal giudice di rinvio, apparecorrettamente motivato quanto all’assenza di un pregiudizio grave alprestigio della categoria professionale, spettando al giudice di merito laconcreta individuazione della condotta disciplinarmente rilevante, il cuiapprezzamento è sindacabile in cassazione solo riguardo alla ragionevolezzadella sussunzione del fatto concreto nella norma deontologica (Cass., n.18740/2025; Cass., n. 15930/2022; Cass., n. 6967 del 2017; Cass., n.4720/2012),4.

Il ricorso è, quindi, respinto.Le spese seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 6954/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 23365/2026Data pubblicazione 16/07/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 percompenso, oltre ad IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generaliin misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.Il Consigliere estensoreGiuseppe FortunatoIl Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA].-RICORRENTE-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-CONTRORICORRENTE-avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Bari n. 1081/2023, depositatail 11/01/2024.Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAldo Ceniccola, che ha chiesto di respingere il ricorso.Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA].1. La notaia [OSCURATO:PERSONA] è stata sottoposta a procedimentodisciplinare per aver: a) svolto prestazioni presso terzi in violazione deldovere di imparzialità della prestazione e quindi dell'art. 31 comma 3, lett.Numero registro generale 6954/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 23365/2026Data pubblicazione 16/07/2026f) codice deontologico dei notai; b) aperto un ufficio secondario nel territoriodel distretto di Corte di appello in cui si trova la sede notarile, in violazionedegli artt. 26 capoverso l. not. n. 89/1913 e 10 cod. deont.; c) tenutosistematici comportamenti frettolosi o compiacenti, in violazione degli artt.147 comma 1, lett. b) e 61 LN, 14 comma 1 lett. b) cod. deont.; d)compromesso il decoro e prestigio notarile, in violazione dell'art. 147comma 1, lettera a) l. not.; e) destinato i locali inidonei a ufficio secondarioin Bari.Con decisione del 12/09/2018, la Coredi di Bari ha ritenuto infondate tuttele contestazioni; la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Bariche, con ordinanza del 9 ottobre 2019, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] della violazione dell’art. 147, comma 1, lett. a) della leggenotarile, irrogando la sanzione della censura per aver: a) redatto unadelibera assembleare di una s.r.l. di aumento di capitale da liberarsi indenaro, priva della menzione dell’avvenuto versamento del 25% del capitalesottoscritto e per aver proceduto all’iscrizione della delibera nel registrodelle imprese senza l’attestazione degli amministratori circa l’avvenutoversamento delle somme dovute dai sottoscrittori dell’aumento; b) redattoun atto di acquisto di quote di partecipazione di società consortile da partedel Politecnico di Bari con intervento del Rettore, in mancanza di appositadelibera di autorizzazione del Consiglio di amministrazione e senza alcunrichiamo nell'atto ad eventuali ragioni di urgenza che giustificassero lamancanza di tale previa autorizzazione.La pronuncia è stata cassata con sentenza n. 9627 dell’11 aprile 2023 cheha accolto il quarto motivo, riguardante la contestazione sub b), e harinviato alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, il riesamedelle restanti questioni, dichiarate assorbite.Riassunto il giudizio dal Consiglio Notarile di Bari, la Corte distrettuale, conordinanza dell’11 gennaio 2024, ha nuovamente escluso la responsabilitàdisciplinare della notaia e ha compensato le spese processuali.Numero registro generale 6954/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 23365/2026Data pubblicazione 16/07/2026Il giudice di rinvio ha affermato che l’aumento del capitale si perfeziona conil consenso dei sottoscrittori e che il mancato versamento del 25% nonincide sulla validità ed efficacia della delibera; ha ritenuto che il notaio nonfosse tenuto a rifiutare l’iscrizione nel registro delle imprese e che avesseanche dato atto, sia pure implicitamente, del mancato versamento del 25%dell’aumento, poiché il verbale precisava che le somme sarebbero statecorrisposte dai soci a semplice richiesta degli amministratori; ha negato cheil mancato utilizzo di una determinata formula redazionale, conforme allaprassi notarile, integrasse una mera imprecisione non idonea a ledere ildecoro e il prestigio della categoria professionale ai sensi dell’art. 147 dellalegge notarile.Per la cassazione della sentenza il Consiglio Notarile di Bari ha propostoricorso affidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte primadell’adunanza camerale.Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324c.p.c., sostenendo che il carattere decettivo della delibera era statodefinitivamente accertato nel giudizio di reclamo con statuizione nonoggetto di censura in sede di legittimità e che vincolava anche il giudice delrinvio, cui era precluso un nuovo esame della questione.Il motivo è infondato.Con il secondo motivo del precedente ricorso in cassazione la resistenteaveva denunciato la nullità dell'ordinanza per vizio di motivazione ex art.111 comma 6 Cost., 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. sulla “decettività”della pubblicazione della delibera di aumento di capitale senza attestazionecirca il versamento del prezzo da parte di terzi sottoscrittori e con il terzomotivo aveva lamentato l’omesso esame del fatto decisivo costituitoNumero registro generale 6954/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 23365/2026Data pubblicazione 16/07/2026dall’annotazione a verbale che il 25% dell’aumento sarebbe stato versato asemplice richiesta degli amministratori, questioni dichiarate assorbite e ilcui esame era stato rimesso al giudice di rinvio con ordinanza di questaCorte n. 9627/2023.In ogni caso, la contestazione dell’illegittimità della pronuncia di appellonella parte in cui aveva dichiarato la notaia responsabile della violazioneaveva rimesso in discussione l’intera statuizione, non essendo intervenutoalcun giudicato sulla sola decettività della delibera.Il giudicato interno può fondarsi solo su un capo della sentenza totalmenteautonomo, che integri una statuizione autosufficiente, e non su singoleaffermazioni della pronuncia collegate alle altre in quanto vertenti sullamedesima questione. Come questa Corte ha già affermato, infatti, lamancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenzapuò dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stessesiano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi diquestioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia,integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si trattidi mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessaridi fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico delladecisione (Cass., n. 27246/2024; Cass., n. 40276/2020).La nozione di "parte della sentenza", alla quale fa riferimento l'art. 329,comma secondo, c.p.c., dettato in tema di acquiescenza implicita e cui siricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le"statuizioni minime", costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto,suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito dellacontroversia. Quindi, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possaessere oggetto di singolo motivo di appello, l'impugnazione motivata anchein ordine ad uno solo di essi consente – e impone - di riesaminare l'interastatuizione (Cass., n. 12202/2017; Cass., n. 24738/2018) ed espandenuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla ancheNumero registro generale 6954/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 23365/2026Data pubblicazione 16/07/2026relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizioneimpugnata, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita,dal motivo di gravame (Cass. n. 9202/2018; Cass. n. 8604/2017; Cass., n.1377/2016).2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.,lamentando che la Corte di rinvio abbia esaminato d’ufficio la naturaconsensuale dell’aumento di capitale e la rilevanza disciplinare dellemodalità redazionali del verbale, in assenza di domanda o di eccezioni diparte. Così operando, la Corte territoriale avrebbe pronunciato su una causapetendi diversa da quella dedotta, violando il principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato, avendo alterato gli elementi identificativi delladomanda ed introdotto fatti e questioni estranei al contraddittorio.Il motivo è infondato.La Corte di merito si è limitata ad esporre le ragioni in diritto in base allequali ha ritenuto insussistenti la nullità della delibera e un vulnusall’affidamento dei terzi riguardo alla validità dell’aumento di capitale, inottemperanza al compito demandato al giudice di rinvio dalla sentenza diquesta Corte.Con il terzo motivo del precedente ricorso, dichiarato assorbito, la resistenteaveva sostenuto che a pag. 3 della delibera di aumento di capitale era statopreannunciato il futuro versamento del 25% dell’aumento sottoscritto conl’annotazione “dette somme saranno versate nelle casse sociali a semplicerichiesta dell'organo amministrativo”, annotazione che – a suo parere – eradisciplinare, lamentando che tale profilo non era stato esaminato dal giudicedel reclamo, pur sostanziando un fatto decisivo, oggetto di dibattitoprocessuale.Le questioni esaminate rientravano a pieno titolo nel tema decidendiveicolato con i motivi di reclamo e poi in cassazione, occorrendo stabilire lasussistenza e l’effettiva rilevanza della pretesa illegittimità dell’atto perNumero registro generale 6954/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 23365/2026Data pubblicazione 16/07/2026accertare se la notaia fosse effettivamente incorsa nella violazione e se talecondotta fosse idonea a pregiudicare il buon nome della classe notarile aisensi dell’art. 147, lettera a) della legge notarile.Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre, per contro, quando ilgiudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri glielementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatticostitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quellorichiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vitadiverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass., n. 9002/2018; Cass.,n. 8048/2019).La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatoriguarda l'ambito oggettivo della pronuncia, non le ragioni di diritto e difatto assunte a sostegno della decisione (Cass., n. 1616/2021).3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2481-bis c.c.,147, comma 1, lett. a), della legge notarile e 14 del codice deontologico.Sostiene il Consiglio ricorrente che la disposizione dell’art. 2481-bis c.c.impone, quale condizione per la sottoscrizione dell’aumento di capitalemediante conferimento in denaro, il versamento immediato di una quotaminima e che tale condizione non può ritenersi soddisfatta mediante unamera promessa di versamento futuro, subordinata alla richiesta dell’organoamministrativo.Assume che il notaio è investito di un controllo di legalità sugli atti societari,che implica la verifica del rispetto delle condizioni stabilite dalla legge primadella loro iscrizione nel registro delle imprese, la cui omissione dà luogo aduna grave violazione dei doveri professionali; che la funzione notarile,specie in ambito societario, è diretta a garantire la certezza dei traffici el’affidamento dei terzi, lesi dalla diffusione di informazioni inesatte ofuorvianti nel registro delle imprese.La descritta modalità di redazione dell’atto non poteva essere derubricata amera imprecisione e inoltre, a parere del Consiglio ricorrente, anche unaNumero registro generale 6954/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 23365/2026Data pubblicazione 16/07/2026singola violazione degli obblighi deontologici o un’imprecisionenell’espletamento delle funzioni notarili integra l’illecito disciplinare di cuiall’art. 147 della legge notarile, la cui sussistenza non è condizionato dallavalidità formale degli atti rogati.Evidenzia, infine, che il richiamo alla prassi notarile contenuta nella richiestadi applicazione della sanzione era volto solo a porre in risalto la difformitàdella condotta rispetto agli standard professionali, non a fondareautonomamente la responsabilità della ricorrente.Il motivo è infondato.La sentenza ha spiegato che la validità ed efficacia dell’aumento di capitalenon sono subordinate al versamento del 25% dell’aumento di capitale.Già con riferimento alla disciplina societaria in vigore prima delle modificheadottate con d.lgs. 5/2003, questa Corte ha affermato che il negozio disottoscrizione dell'aumento di capitale di una società ha naturaconsensuale, non reale, e si perfeziona con il concorso della volontà dellasocietà (manifestata attraverso la delibera assembleare) e dei soci(espressa con la sottoscrizione dell’aumento stesso).Il versamento delle somme è invece oggetto di un'obbligazione derivantedal contratto il cui adempimento può essere immediatamente preteso dagliamministratori (art. 2334, comma 2 c.c.; v. Cass., n. 611/1996 in tema disocietà per azioni nel regime anteriore al d.lgs. 5/2003; Cass., n.5190/2000). La mora del socio consente il recupero forzoso delle somme ola vendita della quota ai sensi dell’art. 2466 c.c. anche nelle ipotesi diaumento di capitale (Cass., n. 1185/2020).Anche per le società a responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per ilsocio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione divolontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovocapitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall'avere egli concorsoo meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento.Numero registro generale 6954/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 23365/2026Data pubblicazione 16/07/2026La sottoscrizione è, dunque, riconducibile ad un atto di natura negoziale eprecisamente a un contratto consensuale (Cass., n. 19813/2001; Cass., n.22016/2007; Cass., n. 18913/2009).Le descritte soluzioni interpretative restano valide anche nel nuovo regimedella s.r.l., modificato dalla riforma del diritto societario (d.lgs. 5/2003).L’art. 2481-bis c.c. ricalca in parte qua l’originaria previsione dell’art. 2439c.c., dettato in tema di società per azioni, applicabile alle s.r.l. in virtù delrinvio contenuto nell’art. 2495 c.c. in tema di aumento di capitale.La norma pone a carico del socio l’obbligo di versamento «all’atto dellasottoscrizione», attribuendo carattere di immediata esigibilità delpagamento su richiesta degli amministratori, cui compete il compito, e larelativa responsabilità, di richiedere il versamento; è esclusa ognidiscrezionalità degli amministratori quanto al tempo in cui la solutio deveessere pretesa (cfr. in tal senso già Cass., n. 611/1996).Il pagamento della percentuale prevista attualmente dall’art. 2481-bis cit.,in misura pari al 25% dell’aumento sottoscritto, non impedisce l’iscrizionedella delibera nel registro delle imprese. La previsione dell’ultimo commadell’art. 2481-bis c.c., secondo cui nei trenta giorni dall'avvenutasottoscrizione occorre depositare per l'iscrizione nel registro delle impreseun'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito, richiede che gliamministratori attestino e diano conto dell’importo dell’aumento di capitalesottoscritto, non dell’effettivo versamento della percentuale dell’aumentogravante sui sottoscrittori (fatta salva l’ipotesi della società a socio unico),coerentemente con la natura consensuale dell’operazione e con la necessitàdi rendere noto, tramite l’iscrizione, l’ammontare del capitale sociale aseguito dell’aumento.E’ infondato ritenere che solo l’effettivo pagamento soddisfi un interesseinderogabile dei terzi alla serietà della sottoscrizione o l’esigenza di fornirealla società i mezzi minimi per operare, posto che il debito da conferimentopuò essere estinto per compensazione con un credito del sottoscrittoreNumero registro generale 6954/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 23365/2026Data pubblicazione 16/07/2026(senza afflusso di liquidità nelle casse sociali: Cass., n. 6711/2009; Cass.,n. 3946/2018).L’art. 2481-bis, al quarto comma, secondo periodo, nel rinviare alleprevisioni dell’art. 2464 c.c., consente, inoltre, che il pagamento siasostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussionebancaria a garanzia del credito della società, a conferma della serietàdell’impegno del sottoscrittore.Come evidenziato dalla Corte di merito, la delibera non conteneva alcunaomissione, avendo il notaio dato atto che il versamento sarebbe avvenutoa semplice richiesta degli amministratori, così presupponendo che l’importonon fosse stato già versato e che fosse immediatamente esigibile, comestabilito dall’art. 2481 bis c.c..In definitiva, il giudizio di irrilevanza disciplinare della condotta del notaioespresso sia da parte della Coredi che dal giudice di rinvio, apparecorrettamente motivato quanto all’assenza di un pregiudizio grave alprestigio della categoria professionale, spettando al giudice di merito laconcreta individuazione della condotta disciplinarmente rilevante, il cuiapprezzamento è sindacabile in cassazione solo riguardo alla ragionevolezzadella sussunzione del fatto concreto nella norma deontologica (Cass., n.18740/2025; Cass., n. 15930/2022; Cass., n. 6967 del 2017; Cass., n.4720/2012),4. Il ricorso è, quindi, respinto.Le spese seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 6954/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 23365/2026Data pubblicazione 16/07/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 percompenso, oltre ad IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generaliin misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.Il Consigliere estensoreGiuseppe FortunatoIl Presidente
Sentenza Cassazione n. 23365/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris