CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 12671/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roc.Gen.[OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla rinnovazione dellaconfisca a seguito di declaratoria di inefficacia per decorso dei termini e, in subordine, per ilrigetto dei ricorsi;letta la memoria di replica a firma dei difensoriRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnato decreto la Corte di Appello di Palermo confermava il decreto del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva parzialmente accolto la richiesta di applicazione dellamisura di prevenzione della confisca dei beni intestati o comunque riconducibili a Giacchettodella sentenza resa in data 3/2/2023 dalla Corte di Cassazione, che aveva annullato senza rinvioil decreto della Corte di Appello di Palermo del 18/2/2022, confermativo della misura diprevenzione reale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’accertato decorso del terminemassimo previsto dall’art. 27, comma 6, d. lgs n. 159/2011 e della conseguente sopravvenutainefficacia della confisca.1.1 La Corte distrettuale disattendeva la richiesta di revoca del provvedimento genetico,confermando la possibilità di rieditare la misura di prevenzione patrimoniale a seguito dellapronuncia d’inefficacia per decorso del termine di legge, sulla scorta della natura meramenteformale ed endoprocessuale del vizio affermata dalla giurisprudenza di legittimità e dichiarava,altresì, manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 27,comma 6, d.lgs 159per contrasto con gli artt. 3,41,42,111,117 della [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che nellacomparazione tra la ragionevole durata del processo e i concorrenti, plurimi, interessi pubblicisticia raffronto dovesse darsi prevalenza a questi ultimi. Quindi il decreto impugnato, pur rettificandoil giudizio di sperequazione con riguardo all’anno 2006, rigettava la richiesta di restituzione inragione della già avvenuta retrocessione di importi di gran lunga superiori a quelli dovuti per ladetta annualità; disattendeva, altresì, i rilievi difensivi relativi agli anni 2007-2012 e perveniva,in esito, alla conferma del provvedimento del Tribunale.2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori del proposto [OSCURATO:PERSONA], Avv.tiDario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno dedotto i motivi di seguito enunziati nei terministrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.att.cod.proc.pen.2.1 L’erronea interpretazione dell’art. 27, comma 6, D. lgs 159/2011 con riguardo alprincipio per cui la perdita di efficacia della confisca non impedisce l’instaurazione di un nuovoprocedimento ai sensi dell’art. 20 del citato decreto. In via subordinata, l’illegittimità dell’art.27,comma 6, D.lgs 159 ove interpretato nel senso sopradetto ovvero il rinvio pregiudiziale exart. 267 TFUE alla Corte di Giustizia Europea circa la compatibilità degli artt. 27, comma 6, e 20D.lgs 159 con la normativa eurounitaria.I difensori deducono che la rinnovazione della misura patrimoniale a seguito di declaratoriad’inefficacia per decorso dei termini previsti dall’art. 27, comma 6, D. lgs 159 ha prodotto unadurata irragionevole del procedimento applicativo della stessa. Contestano l’interpretazionefornita dai giudici territoriali del principio sancito all’art. 111 della Costituzione e le ragioni postea base del rigetto della questione di costituzionalità prospettata, che fanno leva su un’erratalettura del dato normativo, negando le connotazioni ripristinatorie dell’inefficacia previstadall’art. 27. Deducono in conseguenza che l’affermata reiterabilità della misura ablativa inragione della natura endoprocedimentale del termine si pone in contrasto:-con l’art. 111 della [OSCURATO:PERSONA] in quanto il giusto processo ne postulanecessariamente una durata ragionevole e trova piena applicazione anche nel processo diprevenzione, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 24/2019;-con l’art. 6 e con l’art. 1 Protocollo addizionale 1 CEDU che riconoscono il diritto di ognipersona all’esame equo, pubblico e contenuto in termini ragionevoli in relazione ad ogni attivitàgiurisdizionale dello Stato e quindi anche con riguardo alle iniziative giudiziarie tese allaprivazione o limitazione della proprietà privata, in ordine alle quali deve pervenirsi ad un giustoequilibrio tra le necessità dell’interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentalidell’individuo che risulti rispettoso anche del principio di proporzionalità tra mezzi impiegati escopi perseguiti. I difensori aggiungono che secondo i principi CEDU al fine del superamento deltermine di ragionevole durata del processo rileva la sua durata complessiva a prescindere dallaconformità a sistema di una singola fase mentre viola l’art. 1 del Protocollo 1 lo stato di incertezzacirca il destino dei beni causato dal protrarsi del procedimento ablativo;- con gli artt. 3, 41,42 della Costituzione in quanto l’art. 27, comma 6, d. lgs 159 comeinterpretato dalla giurisprudenza di legittimità limiterebbe in maniera irragionevole la libertà diiniziativa economica e il diritto di proprietà dei ricorrenti.I difensori, inoltre, nel sollecitare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea, deducono che la Direttiva 2014/42/UE prevede che i beni “congelati” masuccessivamente non confiscati debbano essere restituiti immediatamente all’avente diritto, conla conseguenza che nella specie risulterebbe illegittima la rinnovazione della misura patrimonialedopo il primo annullamento.2.2 La violazione dell’art. 24, comma 1, D.lgs 159/2011 con riguardo al rigetto della richiestadi revoca della confisca dei beni acquisitati nell’anno 2006. I difensori sostengono che la Cortedi merito, pur avendo escluso la sproporzione tra redditi familiari e acquisti per l’anno 2006, haritenuto di non effettuare la restituzione dei beni lecitamente acquisiti al patrimonio in dettaannualità sull’assunto della già avvenuta retrocessione dell’importo di euro 1.122.721,17,ampiamente superiore all’importo che si assume dovuto pari a 115.142,55 euro, senzaconsiderare che a norma dell’art. 24, comma 1, dovevano essere restituiti tutti i beni che hannolecitamente incrementato il patrimonio familiare nell’anno 2006. L’importo indicato nel decretoimpugnato (comunque erroneamente determinato in misura sensibilmente inferiore a quelloeffettivo) misura la differenza tra disponibilità lecite e spese e rileva al fine di escludere lasproporzione mentre dovevano essere restituiti al proposto gli incrementi di valore dei prodottifinanziari acquistati nell’anno 2006 dal nucleo familiare, stimati, alla luce della memoria difensivadepositata in atti, nella misura di euro 354.944,18.2.3 La violazione dell’art. 24, comma 1, D.lgs 159/2011 per avere il decreto impugnatorigettato la richiesta di revoca della confisca dell’incremento di valore dei prodotti finanziariacquistati negli anni 2010,2011,2012.I difensori deducono che in relazione alle dette annualità, a seguito dell’esclusione dellasproporzione patrimoniale, è stata disposta la restituzione dei beni acquistati nel periodo, ivicompresi i titoli, ma non dell’incremento dei prodotti finanziari registratosi nel periodo inquestione. Al riguardo aggiungono che, pur consapevoli delle correlate difficoltà di calcolo,l’omessa pronuncia di restituzione degli importi dovuti per detta causale equivale ad una confiscadisposta in violazione di legge.2.4 La violazione dell’art. 24, comma 1, D.lgs 159/2011 per avere il decreto impugnatorigettato la richiesta di revoca della confisca dell’incremento dei prodotti finanziari acquistati conproventi leciti negli anni 2007,2008,2009.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale dell’interveniente [OSCURATO:PERSONA], hadedotto:3. Il primo motivo è di tenore identico a quello formulato nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA],illustrato sub 2.1 che integralmente si richiama.3.1 La violazione dell’art. 24, comma 1, D.lgs 159/2011 per avere il decreto impugnatorigettato la richiesta di revoca della confisca dei beni acquistati nell’anno 2006 sebbene fosserostati acquisiti con disponibilità proprie dell’interveniente. Il difensore censura in terminisovrapponibili a quelli esposti sub 2.2. la decisione del provvedimento impugnato di omettere larestituzione dei beni acquistati nell’anno 2006, in relazione al quale era stata esclusa lasproporzione patrimoniale, aggiungendo che la Corte d’Appello ha del tutto omesso lamotivazione rispetto alla specifica posizione della ricorrente sebbene la stessa fossepacificamente titolare di redditi del tutto leciti nel periodo in considerazione.3.2 La violazione dell’art. 24, comma 1, D.lgs 159/2011, avendo il decreto impugnatorigettato la richiesta di revoca della confisca dell’incremento di valore dei prodotti finanziariacquistati negli anni 2010,2011,2012. Le censure sono testualmente sovrapponibili a quellesvolte nell’interesse del Giachetto ed illustrate sub 2.3.3.3 La violazione dell’art. 24, comma 1, D. lgs 159/2011 per avere il decreto impugnatorigettato la richiesta di revoca della confisca dei beni mobiliari infungibili acquistati con risorselecite dal 2007 al 2009, omettendo del tutto di motivare sul punto.Il difensore deduce che il decreto impugnato ha confermato la confisca del saldo attivo ditutti i rapporti bancari e dei titoli mobiliari depositati nel dossier dell’interveniente senza illustrarei motivi per cui, pur avendo escluso la sperequazione per l’anno 2006, ha mantenuto la confiscasenza disporre la restituzione dell’incremento del patrimonio della ricorrente maturato in ciascunanno, a prescindere dal saldo di sperequazione annuale. La Corte ha del tutto trascurato gliargomenti rassegnati nella memoria in atti con cui si segnalava che i titoli mobiliari confiscatisono prodotti finanziari che per giurisprudenza costante non possono essere considerati benifungibili come il denaro e che pertanto dovevano essere sottoposti a verifica in ordine allaricorrenza dei presupposti di cui all’art. 24, comma 1. D.lgs 159.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo comune ad entrambi i ricorsi è infondato. Ritiene il Collegio debba darsicontinuità al principio secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniali l'inefficacia dellaconfisca per l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 27, comma 6, del d.lgs. 6settembre 2011, n. 159, non preclude, in assenza di una previsione espressa in tale senso, larinnovazione del provvedimento ablativo caducato, stante la natura endoprocessuale di siffattotermine e il carattere meramente formale del vizio (Sez. 6, n. 41735 del 26/06/2019, Verterano,Rv. 277197–01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 18757 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano n. m.; inmotivazione, Sez. 6, n. 17445 del 26/03/2024, Pellini, Rv. 286217 – 01; Sez. 6, n. 30752 del11/04/2019, Cali', Rv. 276466 – 01; Sez. 1 n. 17803 del 28/1/2021, Giampà; sulla naturaendoprocessuale del termine anche Sez. 1, n. 29327 del 03/05/2016, Spinelli, Rv. 267414 - 01).La uniformità del panorama giurisprudenziale, che non registra contrasti, attuali o potenziali,sullo specifico tema esclude i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite sollecitata dalProcuratore Generale.1.1 La giurisprudenza di legittimità ha con costanza evidenziato (in proposito anche Sez. 6,n. 52774 del 10/11/2016, Masala, Rv. 268437; n. 27968 del 15/06/2016, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 267200) che il legislatore con l’art. 27, comma 6, d.lgs 159/2011 ha introdotto un termineperentorio di durata del giudizio di secondo grado, che replica la medesima regola dettata per ilprimo grado dall’art. 24, comma 2, prevedendo la perdita di efficacia del sequestro se il Tribunale“non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data diimmissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario”. Dalla relazioneillustrativa al codice delle leggi antimafia emerge che attraverso le richiamate disposizioni si èinteso delimitare il tempo del procedimento di prevenzione attraverso una scansione funzionalea garantirne la speditezza, assistita da una sanzione di inefficacia, che trova giustificazione nelprincipio della ragionevole durata del procedimento e nell'esigenza di tutela effettiva dei diritti diproprietà e di iniziativa economica (in tal senso, Sez. 6, n. 27968/2016,cit.), che possono esserelimitati nella prospettiva della loro funzione sociale (art. 42, comma 2, Cost.) e a garanzia delleesigenze di sicurezza ed utilità generale (art. 41, comma 2, Cost.), senza recare, tuttavia, unirragionevole pregiudizio alle persone che, a vario titolo, possono subire gli effetti negativi di unintervento in rem (così Cass. n. 30752/2019, cit.).Le richiamate decisioni, tuttavia, unanimemente riconoscono che, una volta caducato ilprovvedimento ablativo per omesso rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 27, comma6, d.lgs. 159/2011, non è dato ravvisare alcuna preclusione processuale, né alcun impedimentodi natura sostanziale, alla sua rinnovazione all'esito di una nuova e diversa procedura applicativain ragione della natura endoprocedimentale dell’inefficacia, destinata a spiegare effetti invalidantiesclusivamente nell'ambito del procedimento in cui si è manifestato il superamento dei terminie non di quello eventualmente avviato ex novo, e della permanenza dei presupposti sostanzialidella misura concernenti la qualifica soggettiva del proposto e il giudizio di sproporzione, nontravolti dalla sanzione processuale dell’inefficacia del titolo. Si è, inoltre, evidenziato che “lapacifica natura di giudicato rebus sic stantibus in materia di prevenzione opera solo in presenzadi decisioni di merito e sui medesimi fatti esaminati e non anche su decisioni caducatorie perragioni processuali” (così Cass. n. 17445/2024, cit.).2. La previsione di termini perentori in relazione al procedimento di prevenzione non è unistituto inedito dal momento che anche il legislatore del 1982, introducendo nel corpo della leggen. 575 del 1965 l'art. 2-ter, aveva disposto che “nel caso di indagini complesse il provvedimento(di confisca) può essere emanato anche successivamente, ma non oltre un anno dalla datadell'avvenuto sequestro”. La giurisprudenza aveva precisato in proposito che la previsione di unlimite temporale di efficacia del sequestro di beni di indiziati di appartenere ad associazioni ditipo mafioso, di cui all'art. 2 ter, terzo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 costituiva non soloe non tanto il termine ultimo della efficacia della cautela, ma la condizione essenziale per lavalidità del successivo provvedimento di confisca (Sez. 1, n. 24 del 11/01/1988, Mole, Rv.177604 – 01; Sez. 1, n. 218 del 31/01/1989, Stelitano, Rv. 180710 – 01; Sez. 6, n. 1612 del16/04/1997, Foglia, Rv. 209764 - 01).2.1 In detto contesto si pone l’intervento di Sez. U, n. 36 del 13/12/2000, dep. 2001,Madonia, Rv. 217666 – 01 così massimata: in tema di misure di prevenzione patrimoniale, ilprovvedimento che dispone la confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittimaprovenienza deve necessariamente essere preceduto dal sequestro, ed è invalido qualora siastato emanato oltre il termine perentorio di cui all'art. 2-ter, comma terzo, l. 31 maggio 1965,n. 575, decorrente dalla data dell'avvenuto sequestro. In motivazione si legge che “la misura diprevenzione ha carattere strumentale, ha insita la provvisorietà, è finalizzata al contenimentodella pericolosità sociale e quindi alla prevenzione di reati. È evidente, pertanto, l'affinitàstrutturale e sistematica con le misure cautelari per il comune carattere di strumentalità e diprovvisorietà in quanto decisioni "allo stato degli atti" non immutabili…….La corretta conclusioneche si trae in materia di prevenzione è l'inapplicabilità del principio dell'intangibilità delladecisione, in quanto non può verificarsi una situazione di "cosa giudicata" in senso proprio. Sullabase di nuovi elementi di pericolosità ben può instaurarsi un nuovo, diverso procedimento diprevenzione, con conseguenti sequestro e confisca dei beni dell'indiziato, alla stregua di unanuova considerazione della situazione fattuale sotto entrambi i profili, personale e patrimoniale.Se, dunque, è legittima l'applicazione di una misura di prevenzione dopo un'altra misuraapplicata in precedenza i cui effetti si siano comunque esauriti, a maggior ragione può affermarsiche nessuna preclusione può verificarsi quando, come nel caso in esame, la decisione sia stataannullata solo per vizio formale, senza che residui un contenuto di merito.Pertanto, va affermato il principio che in tema di misure di prevenzione di naturapatrimoniale nessuna preclusione deriva dall'avvenuto annullamento per vizi formali del decretodi confisca: è, quindi, legittima (in costanza di misura di prevenzione personale) l'instaurazionedi una nuova procedura di sequestro e confisca degli stessi beni”.2.2 Si tratta di considerazioni che, al netto del riferimento alla funzione accessoria dellamisura patrimoniale, pacificamente superata già con gli interventi normativi dei cc.dd pacchettisicurezza degli anni 2008/2009, sono state largamente recepite dall’orientamento che sostienela reiterabilità della misura patrimoniale dopo la declaratoria d’inefficacia della confisca e trovacondivisibile fondamento nel rilievo che l'art. 24, comma 2, del codice antimafia propone neglistessi termini dell’abrogato 2-ter la formulazione della norma mentre l’estensione dellaprevisione del termine anche per la fase dell’appello costituisce un novum del D. Lgs 159 che,con identità di ratio, dà puntuale attuazione alla legge delega del 13 agosto 2010, n. 136, il cuiart. 1, comma 3, prevede che “nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizionedella normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì acoordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, ... aggiornandolae modificandola secondo principi e criteri direttivi" successivamente enunciati. In particolare illegislatore in ordine al termine di cui si discute dettava il principio di cui al punto 8.2, chevincolava la legge delegata a prevedere che “il sequestro perda efficacia se non viene dispostala confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da partedell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se lacorte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso».2.3 Pare, invero, difficilmente revocabile in dubbio che l’art. 2-ter costituisca l’istituto cui illegislatore ha attinto per strutturare quelli vigenti, previsti dagli artt. 24, comma 2 e 27, comma6, D. lgs 159, sicché i principi dettati da Sez. U. Madonia, pur in un assetto del sistema dellaprevenzione per molti versi modificato, costituiscono un ineludibile riferimento ermeneutico persaggiare la tenuta delle affermazioni poste a base della reiterabilità della misura patrimonialecaducata.2.3.1 V’è da osservare, in proposito, che la natura precaria e cedevole tradizionalmentericonosciuta al c.d. “giudicato di prevenzione” e l’assenza di una specifica disposizione alriguardo, impedisce tuttora di riconoscere alle decisioni definitive in materia i caratteri propridella res iudicata e di farne discendere gli effetti tipici, primi tra tutti quelli del divieto di unsecondo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, nel dirimere ilcontrasto circa il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sullapericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alfine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenutasentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, individuato nella revocazione di cui all'art.28, comma 2, del d.lgs. citato (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv.282474 - 01), ha affermato che l’idea di un giudicato di prevenzione “debole”, ovvero di unastabilità delle decisioni rebus sic stantibus, può essere nell’attuale assetto ordinamentalepredicata limitatamente alle misure di prevenzione personali, alla luce del dettato dell’art. 11 deld.lgs. n. 159 del 2011, non anche a quelle patrimoniali giacché l’istituto della revocazione, perquanto emerge dalla relazione di accompagnamento al d. lgs 159, risponde alla finalità diassicurare al provvedimento reale ablatorio un connotato di irreversibilità, funzionale adassicurare stabilità alla definitiva acquisizione del bene al patrimonio dello Stato. Tuttavia, leSezioni Unite Fiorentino hanno chiarito che le varie ipotesi elencate dall’art. 28, comma 1, d.lgs.n. 159 del 2011 presuppongono l’esistenza di un difetto originario dei presupposti della confisca,restando così estranee “all’ambito di operatività dell’istituto patologie diverse da quellericonducibili al genus indicato, quali, ad esempio, quelle afferenti all’iter procedimentale che hacondotto all’adozione del provvedimento ablatorio”.Inoltre deve osservarsi che, alla stregua delle indicazioni dell’organo della nomofilachia, ilgiudicato in materia di prevenzione reale è destinato a operare solo in presenza di decisioni dimerito e sui medesimi fatti esaminati e non anche su decisioni caducatorie per ragioni processuali(Cass. n. 17445/2024, cit.). Infatti la sanzione dell’inefficacia che consegue alla violazione deltermine perentorio di cui all’art. 27, comma 6, D.lgs 159 produce esiti invalidanti solo sulprovvedimento ablativo senza intaccarne i presupposti e costituisce uno strumento di naturasquisitamente processuale che non vizia il merito degli accertamenti sulla pericolosità dei beniconfiscati. La restitutio in integrum che consegue alla declaratoria di inefficacia (che per espressaprevisione normativa può avvenire anche per equivalente ai sensi dell’art. 46) attinge l’esitoproprio della sanzione senza, tuttavia, elidere l’interesse dello Stato alla eliminazione dal circuitoeconomico-finanziario di beni di già accertata provenienza illecita, sopportando il rischio che nellemore se ne realizzi la sottrazione o la dispersione.I peculiari caratteri dell’inefficacia giustificano l’affinità strutturale e sistematica rilevata daSez.U. Madonia con le misure cautelari, costantemente affermata anche dalla giurisprudenzasuccessiva che ha evidenziato che la situazione processuale conseguente alla caducazione dellamisura di prevenzione patrimoniale per omesso rispetto del termine perentorio si appalesa intutto assimilabile a quella della perdita di efficacia della misura cautelare per meri motivi formali.3. E’ pacifica nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione che la confisca diprevenzione non ha finalità sanzionatorie ma risponde al fine “di sottrarre il bene al circuitoeconomico originario, recuperandolo anche presso gli aventi causa a titolo universale, in caso dimorte del soggetto pericoloso”, poiché, pur con il “definitivo sganciamento della misura diprevenzione patrimoniale dalla condizione di attualità della pericolosità sociale”, il presuppostoineludibile per l'applicazione della misura patrimoniale “[...] continua ad essere la pericolositàdel soggetto inciso, ossia la sua riconducibilità ad una delle categorie soggettive previste dallanormativa di settore ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione” (Sez. U, n. 4880 del2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602).La sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 27 febbraio 2019 ha sottolineato l'estraneitàdella confisca di prevenzione allo statuto costituzionale e convenzionale delle pene, evidenziandoche l'ablazione costituisce non già una sanzione, quanto piuttosto la naturale conseguenzadell'illecita acquisizione dei beni che ne formano oggetto, individuandone le fonti di tutela nelledisposizioni di cui agli artt. 41 e 42 Cost. e nell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU in tema diprotezione della proprietà, e rimarcando il carattere ripristinatorio dell'ablazione patrimoniale inquanto tendente a eliminare dal circuito criminale i beni illecitamente acquisiti, destinandoli afinalità di pubblico interesse.Anche la giurisprudenza della CEDU è da tempo nel senso dell’esclusione della naturasostanzialmente penale della confisca di prevenzione: la recente decisione della Corte Edu,21/06/2025, Garofalo c. Italia, ha confermato che la confisca di prevenzione non ha naturasanzionatoria, ma ripristinatoria rispetto all'illecito ed ingiustificato arricchimento realizzato dalproposto nel periodo di pericolosità di talché la misura non è ricompresa nella sfera di operativitàdell'art. 7 CEDU, né, con riguardo alla stessa operano le garanzie della presunzione di innocenzadi cui all'art. 6, par. 2, CEDU e del ne bis in idem di cui all'art. 4 Prot. 7 CEDU. Si tratta, dunque,di un'azione civile in rem finalizzata al recupero di beni illegittimamente accumulati dal lorotitolare e sottesa da una ratio "compensatoria e preventiva" (Corte EDU, 12/05/2015, Gogitidzee altri c. Georgia).3.2 [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza n. 24/2019 ha, nondimeno, riconosciuto che ilsequestro e la confisca di prevenzione sono suscettibili di incidere profondamente sui diritti diproprietà e di iniziativa economica ragion per cui dette misure soggiacciono alle “garanzie cui laCostituzione e la stessa CEDU subordinano la legittimità di qualsiasi restrizione ai diritti inquestione, tra cui - segnatamente a) la sua previsione attraverso una legge (artt. 41 e 42 Cost.)che possa consentire ai propri destinatari, in conformità alla costante giurisprudenza della CorteEDU sui requisiti di qualità della "base legale" della restrizione, di prevedere la futura possibileapplicazione di tali misure (art. 1 Prot. addiz. CEDU); b) l'essere la restrizione "necessaria"rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti (art. 1 Prot. addiz. CEDU), e pertanto proporzionatarispetto a tali obiettivi, ciò che rappresenta un requisito di sistema anche nell'ordinamentocostituzionale italiano per ogni misura della pubblica autorità che incide sui diritti dell'individuo,alla luce dell'art. 3 Cost.; nonché c) la necessità che la sua applicazione sia disposta in esito aun procedimento che - pur non dovendo necessariamente conformarsi ai principi che laCostituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale - devetuttavia rispettare i canoni generali di ogni "giusto" processo garantito dalla legge (artt. 111,primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel suo "volet civil"), assicurando in particolarela piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta”.3.3 I ricorrenti lamentano che per effetto dell’interpretazione dell’art. 27, comma 6. D. lgs159/2011 nel senso della reiterabilità della misura patrimoniale in esito alla declaratoria diinefficacia si produrrebbe l’effetto di una irragionevole protrazione del procedimento conconseguente violazione del giusto processo (art. 111) con specifico riguardo alla sua duratanonché degli artt. 41 e 42 della [OSCURATO:PERSONA] e degli artt. 6, par. 1 e 1 Prot. 1 Cedu in conseguenzadell’ingiustificata, prolungata compressione dei diritti di proprietà e di iniziativa economica.La questione è manifestamente infondata. Anche a voler trascurare i profili relativi allarilevanza, connessi alla constatazione che all’applicazione del contestato principio non si ricollegain senso necessitato il superamento dei termini ragionevoli, che costituisce patologia del processoe non effetto tipico dell’applicazione della disposizione sospettata di illegittimità, deve osservarsiche il legislatore con la legge 89 del 2001 ha delineato “una disciplina legale dei termini entrocui il giudizio deve reputarsi rispettoso del principio della ragionevole durata del processo,enunciato dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU” (CorteCost. 36/2016), apprestando un rimedio indennitario che concerne non solo il profilo del dannomorale ma anche del pregiudizio patrimoniale ove ne sia data prova secondo i canoni propri delprocesso civile (Cass. civ. Sez. 2, 15/05/2018, n. 11829, Rv. 648497 – 01; Cass. civ. Sez. 6,24/09/2021, n. 25960, Rv. 662295 – 01). Si tratta di rimedio esperibile anche in corso di causaquando risulti spirato il termine di ragionevole durata previsto dalla L.89, come stabilito dalGiudice delle leggi con la sentenza 88/2018.I ricorrenti prospettano, dunque, una situazione patologica presumibilmente connessa ainefficienze di sistema e non conseguente al dettato normativo, cui non è direttamente enecessariamente collegabile l’effetto denunciato (in tal senso, Corte Cost. ord. n. 137 del 2002;ord. 50 del 2001) ovvero “mere situazioni di fatto” che non possono costituire unico fondamentodell’incidente di costituzionalità.Va debitamente evidenziato che la violazione dell’art. 111 Cost. sotto il profilodell’irragionevole durata costituisce, nella prospettazione dei ricorrenti, il caposaldo delle ulterioriviolazioni, di carattere derivato, dei parametri costituzionali e convenzionali riguardanti il dirittodi proprietà e di iniziativa economica, conseguenzialmente attinti da analogo giudizio dimanifesta infondatezza. Con riguardo alla denunziata eccessiva compressione del diritto diproprietà non pare ultroneo richiamare Corte Cost. 24/2019 che nell’escludere la naturasanzionatoria della confisca di prevenzione ha testualmente richiamato la pronuncia a Sez. U.Spinelli, evidenziando che l’ablazione costituisce la naturale conseguenza della illecitaacquisizione dei beni, la quale determina un vizio genetico nella costituzione dello stesso dirittodi proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità, risultando “sin troppo ovvioche la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all'indeclinabilecondizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico. Non può,dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l'acquisizione di beni contra legem, sicché neiconfronti dell'ordinamento statuale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità”(Cass., sez. un., n. 4880 del 2015, Spinelli).3.4 Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi con riguardo alla subordinata e concorrenterichiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE dinanzi alla Corte di Giustizia Europea.I difensori sostengono che il rinvio sarebbe imposto dalla necessità di chiarire la compatibilitàdella norma di cui all’art. 27, comma 6, D.lgs 159/2011 con l’art. 8, comma 5, della direttiva2014/42/UE in tema di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, cheimpone l’obbligo di immediata restituzione dei beni congelati ma non successivamente confiscatialle condizioni stabilite dal diritto nazionale.3.4.1 La Cassazione, che ha dato attuazione alle raccomandazioni della Corte europea circale corrette modalità di utilizzo dello strumento in questione, ha chiarito che il rinvio pregiudizialeha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale o di un atto amministrativo o diuna prassi amministrativa rispetto al diritto dell'Unione Europea e non è, invece, finalizzato aottenere un parere su questioni generali od ipotetiche, essendo deputato a risolvere unacontroversia effettiva ed attuale, fondata sulla rilevanza della questione pregiudiziale. Neconsegue che se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali dellapersona, quali risultanti dalla evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepitidal Trattato sull'Unione Europea, il giudice, effettuato tale confronto, non è obbligato a disporreil rinvio solo perchè proveniente da istanza di parte (Cass civ., Sez. 3, 21/06/2011, n. 13603,Rv. 618393 - 01).Dalla formulazione dell’art.267 TFUE emerge che la decisione pregiudiziale deve essere“necessaria” al fine di consentire al giudice del rinvio di “emanare la sua sentenza” nella causadella quale è investito sicché deve ravvisarsi, tra la controversia pendente innanzi al giudicenazionale e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione, uncollegamento tale per cui detta interpretazione risponde ad una necessità oggettiva ai fini delladecisione che dev’essere adottata dal giudice del rinvio (CGUE, 10 dicembre 2020, C-220/20).3.4.2 Nella specie la direttiva 2014/42/UE, recepita nell’ordinamento interno dal decreto lgs202 del 29/10/2016, aveva l’espresso fine di armonizzare le legislazioni nazionali dotandole dellenorme minime relative al congelamento e alla confisca dei beni in materia penale, promuovendoaltresì il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca, indispensabile per ilrafforzamento di uno strumento particolarmente efficace nella lotta alla criminalità organizzata.La direttiva è quindi relativa ad ipotesi di reato in relazione alle quali l’ordinamento, in ossequioall’obbligo di conformazione, è intervenuto con il decreto lgs cennato, integrando gli strumentiablativi in gran parte già previsti. L’ambito della direttiva rende evidente la non pertinenza dellastessa rispetto al diverso istituto della confisca di prevenzione, di cui la giurisprudenza anchesovranazionale nega la natura sanzionatoria in favore della funzione ripristinatoria e preventiva.[OSCURATO:PERSONA] Corte, inoltre, ha già in altre occasioni precisato che la confisca di prevenzione, di cuiall'art. 3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, laddove consente di sottrarre alladisponibilità del proposto e dei terzi beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attivitàillecite o ne costituiscano il reimpiego, non si pone in contrasto con la Direttiva 2014/42/CE del3 aprile 2014, che, al fine di armonizzare le legislazioni nazionali, ha introdotto soltanto unadisciplina minima della confisca, riconoscendo ai singoli Stati membri la possibilità di prevederestrumenti più estesi ed incisivi sul fronte del contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata(Sez. 1, n. 11666 del 22/01/2020, Cascio, Rv. 278812 – 02;Sez. 2, n. 49772 del 17/10/2018,[OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 275512 - 02).4. In via di premessa all’esame dei restanti motivi deve richiamarsi il perimetro delloscrutinio di legittimità in tema di prevenzione, limitato alla sola violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] reiteratamente affermato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione èammesso soltanto per violazione di legge; ne consegue che, in tema di sindacato sullamotivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicitàmanifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare conil ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivatoimposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U,n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01; sulla nozione di violazione di legge ancheSez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01).4.1 Il secondo motivo proposto dai ricorrenti censura il rigetto della richiesta di revoca dellaconfisca dei beni acquistati nell’anno 2006, annualità in relazione alla quale è stata esclusa lasproporzione. La Corte d’Appello ha fornito effettiva e congrua risposta ai rilievi difensivi allepag. 11 e seguenti, accogliendo le deduzioni in punto di assenza di sperequazione per l’anno inesame sulla scorta della ricomprensione tra le poste attive del [OSCURATO:PERSONA], alla data del[OSCURATO:DATA_NASCITA], anche delle somme già restituitegli in quanto lecitamente acquisite al suopatrimonio, affermando, tuttavia, l’impossibilità di riconoscere al ricorrente il diritto allarestituzione di ulteriori somme di danaro, avendo il predetto già avuto in retrocessione unimporto di gran lunga superiore a quello dovuto, sulla base del computo esposto alle pagg. 13 eLa difesa contesta siffatta conclusione adducendo la violazione dell’art. 24 sebbene nellaspecie la Corte territoriale abbia riconosciuto il diritto alla restituzione i cui effetti risultano,nondimeno, sterilizzati dalla già conseguita reintegrazione per importi maggiori rispetto a quellispettanti. Quanto alla dedotta necessità che la restituzione involga gli incrementi di valore deiprodotti finanziari acquistati nell’anno va evidenziato che già il decreto del Tribunale (pag. 51)aveva sottolineato in guisa di premessa alle modalità di stima della sproporzione e con specificoriguardo ai saldi negativi dei singoli anni che gli stessi coincidono “ con la corrispondente quotadi patrimonio finanziario accumulato dal proposto, in considerazione del fatto che dal 2006 al2009, quali anni in cui questo Tribunale ha ritenuto sussistente la sperequazione…..gli uniciacquisti effettuati dal proposto e dal suo nucleo familiare hanno avuto ad oggetto prodottifinanziari, il cui saldo è stato rinvenuto all’atto del sequestro sui rispettivi conti”.La difesa sotto l’egida della violazione di legge esprime mero dissenso rispetto ai criteriadottati dai giudici di merito per il computo degli importi oggetto di ablazione in relazione all’anno2006, in presenza di una motivazione effettiva ed esente dalle denunziate violazioni che a pag.15 ha, altresì, opportunamente richiamato i limiti della devoluzione effettuata con l’atto diimpugnazione quale necessario perimetro della decisione.Con specifico riguardo alle censure svolte dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] circa la mancataconsiderazione delle disponibilità proprie dell’interveniente alla base dell’acquisto di beninell’anno 2006, erroneamente ricondotti al proposto, deve rilevarsi che si tratta di doglianza nonproposta dinanzi la Corte territoriale alla luce della sintesi delle impugnazioni effettuata a pag. 4del decreto, che la ricorrente aveva l’onere di contestare ove imprecisa o lacunosa, con laconseguenza che non è ravvisabile il vizio di omessa motivazione sul punto, l’unico vizioastrattamente rilevabile e, peraltro, neppure denunciato dalla difesa della ricorrente.4.2 Il terzo motivo comune ad entrambi i ricorrenti lamenta la mancata revoca della confiscain relazione all’incremento di valore dei prodotti finanziari acquistati negli anni 2010-2012 inrelazione ai quali è stata esclusa la sproporzione. Si tratta di censure che la Corte d’Appello hascrutinato (pagg. 15-17) e disatteso con argomenti con cui le difese non si rapportanopuntualmente, riproponendole in questa sede in termini largamente sovrapponibili a quelli giàspesi a sostegno del secondo motivo. V’ è da osservare al riguardo che le doglianze concernentile modalità di computo della sproporzione e di quantificazione degli importi da restituire per leannualità in cui detta condizione è stata esclusa hanno diffusamente impegnato il Tribunale chea pag. 45 ha dato conto in termini analitici delle questioni sollevate dai difensori, fornendoesauriente illustrazione dei criteri di calcolo adottati e delle ragioni alla base del rigetto delladiversa metodologia propugnata dai ricorrenti. La Corte territoriale ha fatto proprie leconsiderazioni del primo giudice, illustrando a pag. 17 le ragioni della mancata condivisione dellecensure difensive. I ricorrenti, lungi dal contestare i presupposti dell’ablazione e l’oggetto,lamentano asserite incongruenze e inadeguatezze del percorso tecnico, sostenuto daun’elaborazione peritale maturata in contraddittorio, che ha condotto alla quantificazione dellerisorse illecite confiscate ovvero profili non utilmente scrutinabili in questa sede.4.3 Con riguardo al quarto motivo che lamenta la mancata restituzione dei prodotti finanziariacquistati con proventi leciti negli anni 2007/2008/2009, i rilievi inerenti le modalità dieffettuazione del giudizio di sproporzione con riguardo ai beni di natura infungibile costituisconoprofilo non devoluto alla Corte d’Appello in sede di impugnazione, sul quale pertanto la stessanon era tenuta a pronunciare. Va, infatti, ribadito con specifico riguardo alle censure svolte dalladifesa dell’[OSCURATO:PERSONA] circa l’ascrizione al proposto di cespiti mobiliari che si assumono acquistaticon lecite risorse dalla ricorrente, moglie del [OSCURATO:PERSONA], che la censura, omessanell’impugnazione principale, non poteva essere introdotta, con indebita estensione del giudiziod’appello, con la memoria depositata il 20/3/2025. Per il resto il decreto impugnato ha fornitorisposta (pag. 18) alle obiezioni difensive intese al discrimine, nell’ambito del complessivoincremento del patrimonio in relazione alle annualità segnate da sperequazione, tra porzioneillecita e lecita della stessa, in base alle fonti che l’hanno generata, rassegnando una motivazioneimmune dalle dedotte violazioni di legge.5. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi, nel complesso infondati, devonoessere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]