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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 41575/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] a Vico (Ce) [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] a Cancello (Ce) [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n.

Maddaloni (Ce) [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] a Cancello (Ce) [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] a Cancello (Ce) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli letti gli atti, i ricorsi e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi sentito per tutti i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per la sola [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato le istanze di riesame proposte, fra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 28 marzo 2022, con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale ha loro imposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in ordine alle accuse di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) nonché di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana (art. 73 stesso d.P.R.).

Nel corso del procedimento, il vincolo cautelare è stato attenuato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attualmente soggetta al regime degli arresti domiciliari.

Le accuse provvisorie riguardano l'esercizio in forma associata, nell'ambito di un sodalizio criminale al cui vertice viene indicato figurare [OSCURATO:PERSONA], di una fiorente attività di rivendita al dettaglio di sostanze stupefacenti in due Comuni della Provincia di Caserta ([OSCURATO:PERSONA] a Vico e [OSCURATO:PERSONA] a Cancello) gestito dalla famiglia dei cd.

Cervinari, avente come massimo esponente il suddetto [OSCURATO:PERSONA] e collegata allo storico clan camorristico Belforte, egemone nella città di Caserta e nei centri abitati limitrofi.

All'esito di una attività investigativa condotta mediante estese operazioni di intercettazione telefonica e captazione ambientale, espletamento dei consueti servizi di osservazione, controllo e pedinamento degli indagati e che si è avvalsa anche dell'apporto di alcuni collaboratori dì giustizia, gli inquirenti hanno delineato un organigramma del sodalizio, che vede come promotore, capo ed organizzatore il citato Piscitelli, collaboratrice la figlia Michela e stabili acquirenti di sostanze droganti, a loro volta dediti alla gestione di proprie piazze di spaccio o di traffici al minuto, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso congiunto per cassazione tutti i ricorrenti con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, proposto atto aggiuntivo di ricorso a firma dell'altro suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].

3. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] un primo motivo riguardante tutti i ricorrenti viene dedotto difetto di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla ritenuta sussistenza del delitto associativo, contestandosi la possibilità di ravvisarne i contorni esclusivamente sulla base delle cessioni operate da [OSCURATO:PERSONA] in favore di alcuni soggetti colpiti dal provvedimento restrittivo ma in assenza di contatti tra i vari indagati.

Con un secondo e articolato motivo si deduce difetto di motivazione in relazione alla partecipazione al sodalizio criminale dei singoli indagati.

In particolare, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si contesta la sussistenza di effettive e concrete esigenze cautelari, essendo all'indagato ascrivibili solo episodi di cd. piccolo spaccio, avente ad oggetto quantitativi di hashish e marijuana di scarsissimo valore economico (gli acquirenti parlano di forniture del valore di 5,00 euro ciascuna), unitamente alla risalenza nel tempo dei fatti contestati e allo stabile inserimento nel circuito legale del mondo del lavoro, come da documentazione prodotta.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deduce che nessuno degli abituali assuntori di sostanze stupefacenti ha mai dichiarato di essersi rifornito direttamente da lei né a suo carico milita il contenuto di telefonate intercettate a sostegno della attribuzione alla medesima di una attività "ripetuta e frequente di spaccio".

Quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è stata valorizzata l'assenza di contatti con altri componenti dell'associazione, incidente sul profilo dell'elemento psicologico e sulla consapevolezza dei ricorrenti di farne parte.

Quanto, infine, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], viene denunziata la carenza di motivazione circa la mancanza dell'elemento psicologico del delitto associativo e la riconducibilità delle condotte contestate alla sola figura di reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: non è dato, infatti, comprendere perché, pur in presenza di una serie di ipotesi acclarate di cessione di sostanze stupefacenti, ma nella totale assenza di contatti tra sodali, possa ritenersi sussistente la gravità indiziaria del ipotesi delittuosa associativa nonché la posizione di preminenza dell'indagato, come capo e promotore, nell'ambito della supposta associazione.

4. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorso si articola in un unico motivo con cui viene dedotta la violazione del principio devolutivo in relazione al contenuto di una memoria difensiva prodotta al Tribunale nel corso dell'udienza camerale del 5 maggio 2002 da uno dei difensori dell'indagata, avv. [OSCURATO:PERSONA], con venivano svolti plurimi rilievi in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine sia al delitto associativo sia ai reati fine contestati al capo 17 dell'imputazione provvisoria, con particolare riferimento al contenuto delle numerose conversazioni telefoniche intercettate e dei colloqui captati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili ad eccezione di quello proposto in favore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], che va accolto nei limiti di cui alla motivazione.

2. Le impugnazioni affidate all'atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], concernente le posizioni di tutti gli indagati, vanno dichiarate inammissibili con l'eccezione sopra indicata.

I motivi che le sostanziano si rivelano estremamente generici, in larga parte circoscritti alla mera enunciazione del vizio denunziato ed articolati in genere in punto di mero fatto, per quanto corredato dal richiamo di condivisibili principi stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Valgono le predette considerazioni: per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], di cui si contesta la ribadita individuazione come capo ed organizzatore del sodalizio criminale di cui al capo 2 della contestazione provvisoria, pur in assenza di rilevati contatti con gli altri indagati; per quella di [OSCURATO:PERSONA], riguardo alla quale si evidenziano le dichiarazioni di quanti hanno riferito di non essersi mai approvvigionati di sostanze droganti direttamente dalla sua persona; per quella dei coniugi Iannone e Morgillo, per i quali ci si limita a denunziare che l'acclarata partecipazione ad episodi di cessione di stupefacenti diversi da quello del mese di agosto 2019 dovrebbe dimostrare la relativa estraneità rispetto alla ritenuta partecipazione al gruppo criminale anzidetto.

Come è dato immediatamente notare, si è al cospetto di allegazioni frammentarie ed episodiche che ovviamente non si confrontano con le articolate considerazioni svolte dal Tribunale riguardo ai fatti provvisoriamente in addebito ai singoli indagati, a ciascuno dei quali vengono dedicate diverse pagine dell'ordinanza impugnata.La genericità dei motivi conduce, pertanto, all'inevitabile dichiarazione di inammissibilità, come sopra anticipato.

3. In realtà anche il ricorso proposto in favore di [OSCURATO:PERSONA] non fa eccezione, per modalità di formulazione, rispetto a quelli articolati dagli altri indagati, compendiandosi di poche righe in cui si contesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la ricorrenza di concrete esigenze cautelari.

Senonché riguardo a tale ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata si rivela completamente silente sul tema delle esigenze cautelari (v. pag. 22), ragione che ne impone l'annullamento sul punto per difetto assoluto di motivazione (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio; valgono, invece, le precedenti considerazioni quanto al tema della gravità indiziaria.

4. Con riferimento alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] va, inoltre, esaminato il secondo atto d'impugnazione a firma dell'altro suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il nucleo del ricorso consiste nella deduzione di mancato esame, da parte del Tribunale di Napoli, della memoria redatta dall'allora difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui venivano svolti vari rilievi quanto alla corretta interpretazione da attribuire al contenuto di alcune conversazioni intercettate via telefono e/o captate in ambientale a suo carico.

Si denunzia, dunque, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame, come tale astrattamente deducibile in sede di legittimità, purché introduttiva di temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive di quelle prospettate oralmente ai giudici della cautela (v. tra le più recenti, Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670).

L'esame del fascicolo processuale, imposto dalla natura pretta mente processuale della censura, evidenzia, tuttavia, che l'omissione dedotta dalla ricorrente non si è affatto verificata.

A pag. 17 dell'ordinanza impugnata si fa, infatti, menzione delle pagg. 5/8 della "memoria difensiva in atti", che è stata puntualmente esaminata dal Tribunale, anche perché presente a f. 204 del fascicolo processuale, memoria effettivamente incentrata sul tema della diversa interpretazione da attribuire alle risultanze delle operazioni tecniche di intercettazione e/o captazione, prospettata per l'appunto alle pag. da 5 a 8 dell'atto difensivo.

Ciò premesso, si deve al più convenire sul fatto che il Tribunale abbia confutato le censure ivi articolate in maniera forse sintetica, ma non per questo può dirsi aver violato il principio devolutivo, sussistendo prova positiva della doverosa considerazione dell'atto di parte.

Trova, infatti, applicazione nella fattispecie l'altro principio affermato dal precedente giurisprudenziale sopra citato, secondo cui non sussiste omessa valutazione di una memoria difensiva, quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione ivi formulata (Sez. 5, n. 5443/20 cit.).

Per non tacere, infine, della circostanza •che in tema di intercettazioni telefoniche il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (v. in termini Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu e al., Rv. 273311) P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli ade

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] a Vico (Ce) [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] a Cancello (Ce) [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. Maddaloni (Ce) [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] a Cancello (Ce) [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] a Cancello (Ce) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli letti gli atti, i ricorsi e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi sentito per tutti i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per la sola [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato le istanze di riesame proposte, fra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 28 marzo 2022, con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale ha loro imposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in ordine alle accuse di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) nonché di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana (art. 73 stesso d.P.R.). Nel corso del procedimento, il vincolo cautelare è stato attenuato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attualmente soggetta al regime degli arresti domiciliari. Le accuse provvisorie riguardano l'esercizio in forma associata, nell'ambito di un sodalizio criminale al cui vertice viene indicato figurare [OSCURATO:PERSONA], di una fiorente attività di rivendita al dettaglio di sostanze stupefacenti in due Comuni della Provincia di Caserta ([OSCURATO:PERSONA] a Vico e [OSCURATO:PERSONA] a Cancello) gestito dalla famiglia dei cd. Cervinari, avente come massimo esponente il suddetto [OSCURATO:PERSONA] e collegata allo storico clan camorristico Belforte, egemone nella città di Caserta e nei centri abitati limitrofi. All'esito di una attività investigativa condotta mediante estese operazioni di intercettazione telefonica e captazione ambientale, espletamento dei consueti servizi di osservazione, controllo e pedinamento degli indagati e che si è avvalsa anche dell'apporto di alcuni collaboratori dì giustizia, gli inquirenti hanno delineato un organigramma del sodalizio, che vede come promotore, capo ed organizzatore il citato Piscitelli, collaboratrice la figlia Michela e stabili acquirenti di sostanze droganti, a loro volta dediti alla gestione di proprie piazze di spaccio o di traffici al minuto, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso congiunto per cassazione tutti i ricorrenti con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, proposto atto aggiuntivo di ricorso a firma dell'altro suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] un primo motivo riguardante tutti i ricorrenti viene dedotto difetto di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla ritenuta sussistenza del delitto associativo, contestandosi la possibilità di ravvisarne i contorni esclusivamente sulla base delle cessioni operate da [OSCURATO:PERSONA] in favore di alcuni soggetti colpiti dal provvedimento restrittivo ma in assenza di contatti tra i vari indagati. Con un secondo e articolato motivo si deduce difetto di motivazione in relazione alla partecipazione al sodalizio criminale dei singoli indagati. In particolare, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si contesta la sussistenza di effettive e concrete esigenze cautelari, essendo all'indagato ascrivibili solo episodi di cd. piccolo spaccio, avente ad oggetto quantitativi di hashish e marijuana di scarsissimo valore economico (gli acquirenti parlano di forniture del valore di 5,00 euro ciascuna), unitamente alla risalenza nel tempo dei fatti contestati e allo stabile inserimento nel circuito legale del mondo del lavoro, come da documentazione prodotta. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deduce che nessuno degli abituali assuntori di sostanze stupefacenti ha mai dichiarato di essersi rifornito direttamente da lei né a suo carico milita il contenuto di telefonate intercettate a sostegno della attribuzione alla medesima di una attività "ripetuta e frequente di spaccio". Quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è stata valorizzata l'assenza di contatti con altri componenti dell'associazione, incidente sul profilo dell'elemento psicologico e sulla consapevolezza dei ricorrenti di farne parte. Quanto, infine, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], viene denunziata la carenza di motivazione circa la mancanza dell'elemento psicologico del delitto associativo e la riconducibilità delle condotte contestate alla sola figura di reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: non è dato, infatti, comprendere perché, pur in presenza di una serie di ipotesi acclarate di cessione di sostanze stupefacenti, ma nella totale assenza di contatti tra sodali, possa ritenersi sussistente la gravità indiziaria del ipotesi delittuosa associativa nonché la posizione di preminenza dell'indagato, come capo e promotore, nell'ambito della supposta associazione. 4. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorso si articola in un unico motivo con cui viene dedotta la violazione del principio devolutivo in relazione al contenuto di una memoria difensiva prodotta al Tribunale nel corso dell'udienza camerale del 5 maggio 2002 da uno dei difensori dell'indagata, avv. [OSCURATO:PERSONA], con venivano svolti plurimi rilievi in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine sia al delitto associativo sia ai reati fine contestati al capo 17 dell'imputazione provvisoria, con particolare riferimento al contenuto delle numerose conversazioni telefoniche intercettate e dei colloqui captati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili ad eccezione di quello proposto in favore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], che va accolto nei limiti di cui alla motivazione. 2. Le impugnazioni affidate all'atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], concernente le posizioni di tutti gli indagati, vanno dichiarate inammissibili con l'eccezione sopra indicata. I motivi che le sostanziano si rivelano estremamente generici, in larga parte circoscritti alla mera enunciazione del vizio denunziato ed articolati in genere in punto di mero fatto, per quanto corredato dal richiamo di condivisibili principi stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Valgono le predette considerazioni: per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], di cui si contesta la ribadita individuazione come capo ed organizzatore del sodalizio criminale di cui al capo 2 della contestazione provvisoria, pur in assenza di rilevati contatti con gli altri indagati; per quella di [OSCURATO:PERSONA], riguardo alla quale si evidenziano le dichiarazioni di quanti hanno riferito di non essersi mai approvvigionati di sostanze droganti direttamente dalla sua persona; per quella dei coniugi Iannone e Morgillo, per i quali ci si limita a denunziare che l'acclarata partecipazione ad episodi di cessione di stupefacenti diversi da quello del mese di agosto 2019 dovrebbe dimostrare la relativa estraneità rispetto alla ritenuta partecipazione al gruppo criminale anzidetto. Come è dato immediatamente notare, si è al cospetto di allegazioni frammentarie ed episodiche che ovviamente non si confrontano con le articolate considerazioni svolte dal Tribunale riguardo ai fatti provvisoriamente in addebito ai singoli indagati, a ciascuno dei quali vengono dedicate diverse pagine dell'ordinanza impugnata.La genericità dei motivi conduce, pertanto, all'inevitabile dichiarazione di inammissibilità, come sopra anticipato. 3. In realtà anche il ricorso proposto in favore di [OSCURATO:PERSONA] non fa eccezione, per modalità di formulazione, rispetto a quelli articolati dagli altri indagati, compendiandosi di poche righe in cui si contesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la ricorrenza di concrete esigenze cautelari. Senonché riguardo a tale ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata si rivela completamente silente sul tema delle esigenze cautelari (v. pag. 22), ragione che ne impone l'annullamento sul punto per difetto assoluto di motivazione (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio; valgono, invece, le precedenti considerazioni quanto al tema della gravità indiziaria. 4. Con riferimento alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] va, inoltre, esaminato il secondo atto d'impugnazione a firma dell'altro suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il nucleo del ricorso consiste nella deduzione di mancato esame, da parte del Tribunale di Napoli, della memoria redatta dall'allora difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui venivano svolti vari rilievi quanto alla corretta interpretazione da attribuire al contenuto di alcune conversazioni intercettate via telefono e/o captate in ambientale a suo carico. Si denunzia, dunque, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame, come tale astrattamente deducibile in sede di legittimità, purché introduttiva di temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive di quelle prospettate oralmente ai giudici della cautela (v. tra le più recenti, Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670). L'esame del fascicolo processuale, imposto dalla natura pretta mente processuale della censura, evidenzia, tuttavia, che l'omissione dedotta dalla ricorrente non si è affatto verificata. A pag. 17 dell'ordinanza impugnata si fa, infatti, menzione delle pagg. 5/8 della "memoria difensiva in atti", che è stata puntualmente esaminata dal Tribunale, anche perché presente a f. 204 del fascicolo processuale, memoria effettivamente incentrata sul tema della diversa interpretazione da attribuire alle risultanze delle operazioni tecniche di intercettazione e/o captazione, prospettata per l'appunto alle pag. da 5 a 8 dell'atto difensivo. Ciò premesso, si deve al più convenire sul fatto che il Tribunale abbia confutato le censure ivi articolate in maniera forse sintetica, ma non per questo può dirsi aver violato il principio devolutivo, sussistendo prova positiva della doverosa considerazione dell'atto di parte. Trova, infatti, applicazione nella fattispecie l'altro principio affermato dal precedente giurisprudenziale sopra citato, secondo cui non sussiste omessa valutazione di una memoria difensiva, quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione ivi formulata (Sez. 5, n. 5443/20 cit.). Per non tacere, infine, della circostanza •che in tema di intercettazioni telefoniche il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (v. in termini Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu e al., Rv. 273311) P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli ade
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