CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05719/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22475/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), tito- lare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo indi- rizzopec –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Porto- ghesi, 12 Oggetto: tributi- accertamento N.22475/22 R.G. Est. F. D’Aquino - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 5793/19/2022, depositatain data 22 giugno 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2010, con il quale si recuperavano maggiori IRPEF, IRAP e IVA.L’avviso impugnato traeva origine dallo Studio d i settore UG36U (servizi di ristorazione), dal quale emergeva che, a fronte di un reddito dichiarato di € 364.933,00, si era verificato uno scostamento pari ad € 59.720,00. 2. La CTP di Palermo ha rigettato il ricorso, con ponuncia confer- mata dalla CTR della Sicilia con sentenza in data 22 giugno 2022. Ha ritenuto il giudice di appellogenerico il riferimento al contesto di crisi economica territoriale e ha ritenuto di non valorizzare i maggiori costi per attività di «alta qualità», concludendo che l’accertamento per ef- fetto degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni sem- plici,che si consolida in esito al contraddittorio, in relazione ai quali il contribuente deve offrire la prova contraria. Il giudice di appello ha, inoltre, rilevato che l’attività economica del contribuente è risultata an- tieconomica in forza della protratta scarsa redditività nel corso degli anni e che per il 2010 aveva portato un reddito di € 14.099,00. Ha, pertanto, concluso che «la metodologia di cui sopra per espresso ri- chiamo legislativo, rientra nella categoria degli accertamenti analitico- presuntivi, in base ai quali l’Ufficio può procedere alla rettifica dei red- diti d’impresa e di quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni an- che sulla base di presunzioni semplici», di cui ha ritenuto la pregnanza indiziaria. N.22475/22 R.G. Est. F. D’Aquino 3. Propone ricorso per cassazione il contribuente , affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.39 comma 1, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto fornita dall’Ufficio la prova dello sco- stamento dagli studi di settore e nella parte in cui ha ritenuto che gli studi di settore comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Osserva parte ricorrente che il giudice di appello non avrebbe indicato le ragioni per le quali sono state disattese le conte- stazioni del contribuente in sede di contraddittorio, il che precluderebbe l’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.62- sexiesd.l. 30 agosto 1993, n. 331, nella parte in cui la sentenza impu- gnata ha ritenuto fondato l’avviso impugnato per gravi incongruenze del reddito dichiarato. Osserva parte ricorrente che in caso di minimo scostamento il contribuente può provare la ragionevolezza del suddetto scostamento, ricorrendo a un ragionamento di tipo presuntivo , ove lo scostamento sia inferiore del 25/30% tra accertato e dichiarato.Trat- tandosi, pertanto, di scostamento di circa il 15%, il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare le prove contrarie relative a sfrido e voca- zione turistica della località, che nei mesi invernali riduce il valore della produzione, con conseguente venir meno delle gravi incongruenze. 3. Il primo motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un si- stema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza è determinata in esito al contraddittorio con il contribuente, esito che N.22475/22 R.G. Est. F. D’Aquino non condiziona la fase giudiziale, in cui il giudice valuta, oltre l’applica- zione del clusteral caso concreto, la prova contraria offerta dal contri- buente anche con presunzioni semplici(Cass., Sez. V, 18 agosto 2022, n. 24931). Nella specie, in assenza di contestazione circa l’applicazione del clusteral caso di specie, il giudice di appello ha ritenuto lo scosta- mento ingiustificato, giudicando non decisive le osservazioni del con- tribuente relative acrisi territoriale e a maggiore incidenza dei costi nel caso di specie («alla alta qualità dichiarata non sono correlati solo costi piùalti ma anche prezzi delle pietanze mediamente più elevati. Asso- lutamente generico è poi il riferimento a un “contesto di crisi economica e depressione locale”tenuto conto del target elevato del ristorante (… ) collocato sul mare»). 4. Il secondo motivo è inammissibile sotto un d u plice profilo. In primo luogo, la grave incongruenza non può essere ricavata d al mero scostamento del 15% dal ricavo puntuale, laddove tale dato va conte- stualizzato alla situazione concreta (Cass., Sez. V, 12 novembre 2021, n. 33794)e, in ogni caso, può riguardare scostamenti che non si ecce- dano, secondo la giurisprudenza di questa Corte,i l 10% di tale valore (Cass., Sez. V, 21 aprile 2021, n. 10503). 5.In secondo e maggiore luogo, non risulta censurata una auto- noma ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui l’avviso sarebbe stato condotto con metodologia analitico-induttiva, dal quale –come già indicato in narrativa - sarebbe emersa una antieconomicità di gestione sulla base di elementi indiziari ritenuti pregnanti («la me- todologia di cui sopra per espresso richiamo legislativo, rientra nella categoria degli accertamenti analitico-presuntivi, in base ai quali l’Uffi- cio può procedere alla rettifica dei redditi d’impresa e di quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni anche sulla base di presunzioni sem- plici»); elementi presuntivi che sono stati indicati nella protratta scarsa redditività dell’attività di impresa per diversi periodi di imposta e che N.22475/22 R.G. Est. F. D’Aquino nel2010 avevano generato redditi per appena 14 mila euro. Si tratta, pertanto, di una autonoma ratio decidendi che è idonea a reggere la sentenza impugnata, rispetto alla quale metodologia di accertamento la sussistenza di gravi scostamenti dai redditi statisticamente indicati nel cluster applicato dall’Amministrazione finanziaria appare non rile- vante, trattandosi di accertamento basato su un coacervo indiziariodi cui gli studi di settore costituiscono la iniziale fase di innesco.La man- cata impugnazione di tale ratio decidendi comporta l’inammissibilità dell’esame del motivo di ricorso per difetto di interesse. 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soc- combenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del con- tributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in com- plessivi € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussi- stono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versa- mento di un ulteriore importo a t